TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1424/2020 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le conclusioni
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 09/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 22 n. 1424/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1424/2020, avente ad oggetto: Vendita di
cose mobili, promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Di Nosse (C.F.
[...]
) e Salvatore Di Nosse (C.F. ), Antonella C.F._1 CodiceFiscale_2
De Benedictis ), elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
AR (FR) alla Via Sprumaro n. 30/A, P.IVA . P.IVA_2
pagina 2 di 22 CONVENUTA Contumace
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino disattesa ogni contraria istanza 1) accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato tariffe errate CP_1
relativamente alle fatture n. 23 del 3.6.2019, ft. n. 39 del 13.7.2019, ft. n. 57 del
31.7.2019, ft. n. 65b del 31.8.2019, ft. n. 70 del 30.9.2019, ft. n. 81 del 31.10.2019, ft. n.
95b del 30.11.2019, ft. n. 106 del 30.12.2019, ft. n. 1 del 20.01.2020, ft. n. 7 del
31.01.2020, ft. 36 del 31.03.2020 3 n. 48 del 31.03.2020 per un importo totale di euro
6.762,46, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub I, cui integralmente si rinvia;
2) accertare e dichiarare che le penali maturate e addebitate alla dai Pt_1
clienti finali a causa di gravi e imputabili ritardi per la consegna di merce oltre il termine pattuito con il cliente finale della , per esclusiva responsabilità della Pt_1
, sono pari a complessivi euro 1.509,77, relativi alla consegna della merce di cui CP_1
al DDT n. 2413 del 05.11.2019 della e alla rispettiva fattura n. 255/61 del Pt_1
5.11.2019 della , nonché alla consegna della merce con DDT n. 2863 del CP_1
17.12.2019 della e alla rispettiva fattura n. 106 del 30.12.2019 della , Pt_1 CP_1
come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub II, cui integralmente si rinvia;
3) accertare e dichiarare i seguenti danni cagionati alla per causa imputabile alla Pt_1
e per esclusiva responsabilità di quest'ultima: (i) euro 10.370,00 iva inclusa per CP_1
il danno causato per la spedizione di cui al DDT n. 2039 del 01.10.2019 della , Pt_1
per merce arrivata in ritardo e completamente danneggiata a destinazione e di cui alla fattura n. 44 del 23.01.2020 dell'attrice (di cui la convenuta ha chiesto l'emissione) dettagliatamente elencati nel paragrafo sub III.i, cui integralmente si rinvia;
(ii) euro
10.788,10 iva inclusa per gli ulteriori danni per le numerose segnalazioni di merce rotta, danneggiata, mancante, riscontrate alla consegna per le spedizioni affidate alla
per il periodo luglio/ottobre 2019 e dettagliatamente elencati nel paragrafo sub CP_1
III.ii, cui integralmente si rinvia;
(iii) euro 34.849,05 iva inclusa per gli ulteriori danni
pagina 3 di 22 per le numerose segnalazioni di merce rotta, danneggiata, mancante, riscontrate alla consegna per le spedizioni affidate alla per il periodo novembre2019/marzo CP_1
2019 e dettagliatamente elencati nel paragrafo sub III.iii, cui integralmente si rinvia;
4) accertare e dichiarare che il credito della alla data del 16.04.2020 è pari a Pt_1
complessivi euro 80.307,63 per tutte le causali e i motivi esposti sub I, II, III.i, III.ii,
III.iii e IV.ii; 5) accertare e dichiarare che il credito di euro 51.928,08 della convenuta di cui alle fatture n. 23 del 3.6.2019, ft. n. 39 del 13.7.2019, ft. n. 57 del 31.7.2019, ft. n.
65b del 31.8.2019, ft. n. 70 del 30.9.2019, ft. n. 81 del 31.10.2019, ft. n. 95b del
30.11.2019, ft. n. 106 del 30.12.2019, ft. n. 1 del 20.01.2020, ft. n. 7 del 31.01.2020, ft.
36 del 31.03.2020 3 n. 48 del 31.03.2020 venga compensato parzialmente con il suddetto maggiore credito accertato in favore dell'attrice; 6) condannare la convenuta
al pagamento della differenza di euro 28.379,38 o della minore o maggiore CP_1
somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa;
7) condannare la convenuta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della ”. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., P.IVA , dinanzi a questo Tribunale per P.IVA_2
sentire accogliere le conclusioni come sopra riportate.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- La convenuta ha sempre effettuato in favore della attività di trasporto e Pt_1
spedizioni merce di varia natura su tutto il territorio nazionale dagli inizi del 2019;
- parte attrice richiedeva la prestazione attraverso ordini telefonici ovvero a mezzo mail e la procedeva al ritiro della merce da spedire Controparte_1
presso il luogo che l'attrice le indicava di volta in volta;
pagina 4 di 22 - seguito dell'esecuzione della prestazione la società convenuta emetteva una fattura, con cui veniva chiesto il pagamento di quanto eseguito secondo le tariffe dalla stessa prestabilite dalla e accettate da parte attrice secondo quanto ordinato;
- la società aveva sempre e tempestivamente contestato le Parte_1
fatture emesse dalla convenuta ogniqualvolta le stesse riportavano una errata applicazione delle tariffe concordate;
- le fatture contestate erano le seguenti: ft. n. 23 del 3.6.2019, ft. n. 39 del
13.7.2019, ft. n. 57 del 31.7.2019, ft. n. 65b del 31.8.2019, ft. n. 70 del 30.9.2019, ft. n. 81 del 31.10.2019, ft. n. 95b del 30.11.2019, ft. n. 106 del 30.12.2019, ft. n.
1 del 20.01.2020, ft. n. 7 del 31.01.2020, ft. 36 del 31.03.2020 3 n. 48 del
31.03.2020.
- parte convenuta, non rispondeva mai alle PEC che venivano inviate regolarmente dall'attrice e la conferma che le contestazioni mosse erano condivise e ritenute esatte era dato dal fatto che la convenuta ha sempre proseguito nel tempo il rapporto di lavoro con la , senza soluzione di continuità; Pt_1
- il silenzio della era un assenso a quanto l'attrice Controparte_1
effettuava e comunicava, anche perché condiviso dall'inizio del rapporto commerciale;
- a seguito della formale contestazione l'attrice chiedeva l'emissione delle relative note di credito che tuttavia non venivano mai emesse, con la conseguenza che la si trovava costretta ad emettere alcune note di debito Parte_1
per stornare gli ingenti importi maturati e quelli errati fatturati dalla , che si CP_1
erano ormai accumulati nel corso di più mesi, comunicando sempre tutto a mezzo
PEC;
- parte convenuta, dal mese di luglio 2019, aveva sempre lavorato secondo questa prassi e non aveva mai riscontrato tali eccezioni, soprattutto quelle più datate (ad es. quella di giugno 2019 o di luglio 2019);
- la fattura n. 23 del 03.06.2019 di euro 6.481,86 veniva prontamente contestata per pagina 5 di 22 l'errata applicazione delle tariffe applicate per l'importo totale di euro 441,64, con
PEC del 04.07.2019 e pertanto veniva emessa la prima nota di debito n. 19/01 del
04.07.2019 di euro 441,64, anch'essa trasmessa a mezzo pec in data 04.07.2019;
- successivamente parte attrice contestava, con PEC del 26.11.2019, l'errata applicazione delle tariffe per: (i) la fattura n. 39 del 13.07.2019 di euro 4.132,14, per l'importo di € 360,00 oltre iva;
(ii) la fattura n. 57 del 31.07.2019 di euro
6.195,16, per l'importo di € 168,00 oltre iva;
(iii) la fattura n. 65/b del 31.08.2019 di euro 2.597,38, per l'importo di € 106,00 oltre iva;
(iv) la fattura n. 70 del
30.09.2019 di euro 9.401,32, per l'importo di € 701,00 oltre iva e per le quali fu richiesta l'emissione delle note di credito atteso che il totale delle differenze delle tariffe riscontrate per tali ultime quattro fatture era pari ad euro 1.628,70 per applicazione di tariffe errate;
- parte attrice con PEC del 16.10.2019, aveva richiesto alla Controparte_1
i dettagli e costi delle spedizioni relative alle fatture di cui sopra per
[...]
permettere il relativo controllo, informazioni che tuttavia arrivavano con enorme ritardo e che in seguito al controllo si rivelavano errati con addebiti non applicabili rispetto ai costi di spedizione concordati;
- anche le successive quattro fatture venivano puntualmente contestate con richiesta di emissione di nota di credito, dalla con PEC del Parte_1
12.03.2020 per l'errata applicazione delle tariffe: (i) la fattura n. 81 del
31.10.2019 di euro 8.594,90, per l'importo di euro 1.079,00 oltre iva;
(ii) la fattura n. 95/b del 30.11.2019 di euro 3.763,70, per l'importo di euro 895,00 oltre iva;
(iii) la fattura n. 106 del 30.12.2019 di euro 3.923,52, per l'importo di euro
674,00 oltre iva;
(iv) la fattura n. 1 del 20.01.2020 di euro 2.721,82, per l'importo di euro 646,00 oltre iva per un totale delle differenze delle tariffe riscontrate per tali ultime quattro fatture pari ad euro 4.018,68;
- veniva successivamente contestata, con PEC dell'08.04.2020, l'errata applicazione delle tariffe della fattura n. 7 del 31.01.2020 di euro 1.138,26, per pagina 6 di 22 l'importo di euro 361,12, iva inclusa;
- infine, l'attrice contestava, con PEC del 16.04.2020, l'errata applicazione delle tariffe della fattura n. 36 del 31.03.2020 di euro 1.715,32, per l'importo di euro
215,00 oltre iva e della fattura n. 48 del 31.03.2020 di euro 1.262,70, per l'importo di euro 41,00 oltre iva;
- il totale degli importi fatturati per errata applicazione delle tariffe da parte della società convenuta ammontava a complessivi euro 6.762,46;
- a causa di gravi e imputabili ritardi per la consegna della merce oltre il termine pattuito per esclusiva responsabilità della i clienti Controparte_1
finali società attrice applicavano penali per complessivi euro 1.509,77 imputandole direttamente all'attrice;
- in particolare, rispetto alla consegna della merce di cui al DDT n. 2413 del
05.11.2019, relativa fattura n. 255/61 del 5.11.2019 della e fattura n. 95 del Pt_1
30.11.2019 della , da spedire presso l'Arsenale della Marina Militare di CP_1
Taranto, la ritirava i beni da trasportare presso i Controparte_1
magazzini della in data 05.11.2019 e li consegnava soltanto Parte_1
in data 22.11.2019, nonostante fosse indicato come termine di consegna il
09.11.2019;
- l'Arsenale della Marina Militare con apposita nota del 18.12.2019 applicava la penale direttamente alla società attrice secondo le disposizioni di contratto e di legge per l'importo di euro 365,90 (cfr. doc. n. 11);
- tale contestazione veniva inviata alla società convenuta a mezzo PEC in data
19.12.2019 ma non veniva riscontrata da quest'ultima;
- sempre in merito a tale cliente, la convenuta non ha consegnato il “miscelatore lavabo” di cui alla spedizione con DDT n. 2050 del 02.10.2019 dell'attrice con la conseguenza che la società attrice doveva sostenere i costi per acquistare nuovamente la merce e spedirla al cliente, a proprie spese e con altro corriere ossia , con DDT n. 2586 del 19.11.2019 Controparte_2
pagina 7 di 22 - con PEC del 07.02.2020, la inviava alla Pt_1 Controparte_1
un'altra segnalazione di ritardo nella consegna della merce, questa volta da effettuare presso l'Aeronautica Militare di AZ (al magazzino sito in
Licola, Giugliano in Campania – NA), avvenuta in data 21.12.2019, mentre il termine per la consegna era fissato per il 18.12.2019; l'Aeronautica Militare di
AZ con nota del 06.02.2020 contestava il ritardo alla Parte_1
applicando la penale prevista dal contratto e dalla legge per i tre giorni di
[...]
ritardo nella consegna, quantificata in euro 143,87;
- tale ordine era stato commissionato in data 13.12.2019 e ritirato dalla in CP_1
data 17.12.2019 con DDT n. 2863, agganciato alla fattura n. 269/61 del
30.12.2019 e alla lettera di vettura della n. [...] CP_1
- parte attrice riceveva molte segnalazioni circa ingenti danni alla merce trasportata cagionati dalla convenuta, oltre che segnalazioni su merce prelevata e non;
tutto ciò con inevitabili ricadute sull'immagine e sull'affidabilità della società Pt_1
Parte_1
- l'attrice emetteva la fattura n. 44 del 23.01.2020 di euro 10.370,00 iva inclusa a titolo di parziale risarcimento danni causati sulla spedizione affidata alla
[...]
con DDT n. 2039 del 01.10.2019 e destinata alla Dir. Intend. Controparte_1
Via Caracciolo, 3 Augusta (SR), per merce arrivata in ritardo e CP_3
completamente danneggiata a destinazione;
- fattura, comunicata a mezzo PEC del 23.01.2020, non veniva contestata dalla in quanto fu la stessa convenuta a richiederla alla perchè necessaria CP_1 Pt_1
per l'attivazione della pratica di indennizzo;
- con PEC dell'11.07.2019 veniva contestata la mancata consegna di merce relativa al DDT n. 1374 del 01.07.2019 presso il cliente Dir. di c/o Controparte_4
Marisuplog Via San Ranieri Messina per euro 1.159,00;
- con pec del 01.08.2019 veniva contestato il danno per euro 1.586,00 relativo alla consegna della merce di cui al DDT DATEXEL n. 1056 del 29.07.2019;
pagina 8 di 22 - con pec del 29.08.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 683,20 per la spedizione n. [...] del 30.07.2019 effettuata dalla , CP_1
attraverso il circuito Pallex, alla cliente Amazon Lombardi AN;
- con pec del 06.09.2019 è stato contestato il danno per l'importo di euro 2.318,00 per la spedizione n. [...] del 25.07.2019 effettuata da
[...]
attraverso il circuito Pallex, con destinazione Germania al Controparte_1
cliente Vebandsgemeinde Landstul;
- con pec del 13.09.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 585,60 per la spedizione effettuata in data 09.09.2019 da tramite il circuito Pallex, CP_1
alla cliente CP_5
- con pec del 15.10.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 1.195,60 per la spedizione effettuata in data 03.10.2019 da tramite il circuito Pallex CP_1
al cliente ND Schewa in Germania;
- con pec del 31.10.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 530,70 cagionato alla merce da consegnare alla società Com-Cavi SpA;
- con pec del 13.11.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 1.980,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2085 del 04.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese Rieti;
Controparte_1
- con pec del 22.11.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 750,00 per una consegna di n. 20 televisori presso la Casa Circondariale di Caltanisetta;
- il totale dei danni per tale primo periodo era pari ad euro 10.788,10;
- successivamente, dal mese di novembre 2019 e al mese di marzo 2020, si verificavano altri danni per un totale di euro 34.849,05 per merce rotta, danneggiata, mancante, riscontrati alla consegna per le spedizioni affidate alla
Controparte_1
- con pec del 9-11.12.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro
3.050,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2566 del 18.11.2019 dell'attrice affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
CP_1
pagina 9 di 22 - con pec del 17.01.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 5.929,20 relativo alla spedizione con DDT n. 2674 del 28.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 31.01.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 6.014,60 relativo alla spedizione con DDT n. 2277 del 23.10.2019 affidato alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Castel San Giovanni;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 402,60 relativo alla spedizione con DDT n. 2613 del 31.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 305,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2165 dell'11.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Vercelli;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 1.049,20 relativo alla spedizione con DDT n. 2355 del 29.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 442,86 relativo alla spedizione con DDT n. 2421 del 05.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- con pec del 07.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 890,60 relativo alla spedizione con DDT n. 2663 del 27.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 10.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 779,94 relativo alla spedizione con DDT n. 2680 del 28.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 12.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 3.635,60 relativo alla spedizione con DDT n. 66 del 14.01.2020 affidata alla e CP_1
destinata alla logistica Amazon di Arqua Polesine Rovigo;
- con pec del 12.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 1.021,75
pagina 10 di 22 relativo alla spedizione con DDT n. 2740 del 04.12.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con mail del 13.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 951,60 relativo alla spedizione con DDT n. 105/10 del 17.12.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla società Megawatt SpA;
Controparte_1
- con pec del 13-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro
4.435,92 relativo alla spedizione con DDT n. 2336 del 28.10.2019 affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Controparte_1
Piemonte;
- con pec del 14-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 305,00 relativo alla spedizione con DDT n. 114 del 21.01.2020 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 14-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro
1.146,80 relativo alla spedizione con DDT n. 73 del 14.01.2020 affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Controparte_1
Piemonte;
- con pec del 14-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro
2.773,06 relativo alla spedizione con DDT n. 2587 del 19.11.2019 affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese Controparte_1
Rieti;
- con pec del 27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 95,16 relativo alla spedizione con DDT n. 2687 del 29.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Castel San Giovanni;
Controparte_1
- con pec del 27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 283,04 relativo alla spedizione con DDT n. 119 del 21.01.2020 affidata alla e CP_1
destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
- con pec del 27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 331,84 relativo alla spedizione con DDT n. 2708 del 30.11.2019 affidata alla e CP_1
pagina 11 di 22 destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
- con pec dell'11.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 81,74 relativo alla spedizione con DDT n. 119 del 21.01.2020 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec dell'11.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 549,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2943 del 31.12.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 12.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 91,50 relativo alla spedizione con DDT n. 1997 del 26.09.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- con pec del 12.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 283,04 relativo alla spedizione con DDT n. 2708 del 30.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- il credito della Elcom Distribuzione s.r.l.nei confronti della Controparte_1
nasce a seguito di un contratto di cessione del credito in data 04.07.2019 ex
[...]
art. 1260 c.c., sottoscritto per accettazione dalla società convenuta e inviato alla stessa a mezzo PEC in pari data per un importo pari ad euro 14.976,22;
- in virtù del credito iniziale vantato dalla società attrice, di cui all'indicata cessione del credito, ogni prestazione eseguita dalla convenuta veniva di volta in volta scomputata dall'indicato credito iniziale, secondo l'accordo tra le parti;
- la società convenuta in data 03.06.2019 aveva emesso la fattura n. 23 del
03.06.2019 di euro 6.481,86 che fu prontamente contestata per l'errata applicazione delle tariffe applicate per l'importo totale di euro 362,00 oltre iva
(tot. euro 441,64), e pertanto veniva emessa la nota di debito n. 19/01 del
04.07.2019 di € 441,64, anch'essa trasmessa a mezzo pec;
- alla data del 04.07.2019, la un credito di euro Controparte_6
15.599,65 nei confronti della convenuta, portato dall'inziale cessione del credito e dalla nota di debito appena indicata e da due precedenti fatture di vendita di parte pagina 12 di 22 attrice rispettivamente di euro 61,00 e di euro 120,79
- a questo punto, la inviava alla Parte_1 Controparte_1
una nota chiamata “giroconto scheda cliente/fornitore” in cui indicava
[...]
analiticamente il dettaglio delle voci del conto, e con PEC sempre del 04.07.2019 inviava il citato “giroconto” alla convenuta, con cui comunicava che il pagamento della fattura n. 23 del 03.06.2019 della convenuta di euro 6.481,86 veniva compensato con il maggiore credito vantato dalla società attrice, che in quella data era pari ad euro 15.599,65 e che pertanto il residuo credito della
[...]
era, a quel punto, di euro 9.117,79; Parte_1
- la convenuta non rispondeva a tale comunicazione PEC, prestando acquiescenza all'operazione contabile effettuata dalla , in linea con gli accordi intercorsi, Pt_1
con la ulteriore conseguenza che, la fattura n. 23 del 03.06.2019 è stata interamente compensata e quindi pagata;
- lo stesso discorso relativo all'errata applicazione delle tariffe applicate vale per le successive quattro fatture temporalmente emesse e tutte contestate con PEC del
26.11.2019; nello specifico, (i) la fattura n. 39 del 13.07.2019 di euro 4.132,14;
(ii) la fattura n. 57 del 31.07.2019 di euro 6.195,16; (iii) la fattura n. 65/b del
31.08.2019 di euro 2.597,38; (iv) la fattura n. 70 del 30.09.2019 di euro 9.401,32;
- Pertanto, le fatture nn. 39/2019, 57/2019, 65/b/2019 e 70/2019 generavano un ulteriore credito (o minore debito) in favore della ad Controparte_7
euro 1.628,70 per applicazione di tariffe errate;
- il totale dei danni dovuti alle molteplici segnalazioni di merce rotta, danneggiata o mancante ammontava ad euro 10.788,10;
- In data 26.11.2019, sempre in assenza totale di alcuna risposta della convenuta, la società attrice effettuava un altro “giroconto” debito/credito, comunicato con PEC in pari data, in cui si dava atto che il credito residuo a seguito della prima compensazione era pari ad euro 9.117,79; il credito delle fatture di vendita in sospeso era pari ad euro 802,59, il credito per l'errata applicazione delle tariffe pagina 13 di 22 per le fatture nn. 39/2019, 57/2019, 65/b/2019 e 70/2019 era pari ad euro 1628,70
e il credito per i danni subiti era pari ad euro 10.788,10;
- pertanto, la calcolava tutti i rapporti dare/avere sopra Parte_1
indicati e a tale data risultava un credito residuo della medesima pari ad euro
11,18;
- anche per le successive quattro fatture emesse, l'attrice ha effettuato puntuali contestazioni tutte a mezzo PEC in data 12.03.2020;
- a questo punto, la in data 13.03.2020 provvedeva ad Parte_1
effettuare un altro “giroconto” debito/credito alla luce di tutti gli ulteriori importi maturati nell'ultimo periodo, vantando a detta data un credito complessivo pari a euro 63.210,09 composto dal credito residuo dell'ultimo giroconto emesso in
26.11.2019 di euro 11,18, dalla fattura di vendita della società attrice n. 1034/13 del 31.12.2019 di € 34,61, dalla fattura n. 44 del 23.01.2020 di euro 10.370,00
(autorizzata dalla stessa ), dalla nota di debito n. 17/01 del 13.03.2020 di CP_1
complessivi euro 52.794,30 (comprendente euro 1.335,00 oltre iva per differenza tariffe), euro 10.788,10 per rimborso danni, euro 1.509,77 per addebiti e euro
34.849,05 per danni, euro 4.018,68 per differenza tariffe;
- la nota di debito n. 17/01 del 13.03.2020 veniva emessa perché alcune partite contabili erano rimaste aperte e in assenza delle note di credito più volte richieste, era necessario procedere alla chiusura per la tenuta di una corretta contabilità;
- il debito residuo della era pari ad euro 31.420,74 Parte_1
derivante dalla fattura n. 57 del 31.07.2019 per il minore importo euro 418,10, dalla fattura n. 65 del 31.08.2019 per euro 2.597,38, dalla fattura. n. 70 del
30.09.2019 per euro 9.401,32, dalla fattura n. 81 del 31.10.2019 per euro
8.594,90, dalla fattura n. 95/b del 30.11.2019 per euro 3.763,70, dalla fattura n.
106 del 31.12.2019 per euro 3.923,52 e dalla fattura n. 1 del 20.01.2020 per euro
2.721,82.
- quindi, il credito della alla data del 31.03.2020, Parte_1
pagina 14 di 22 risultava essere pari ad euro 31.789,35;
- con PEC dell'08.04.2020 l'attrice richiedeva alla convenuta l'emissione della nota di credito relativa alla fattura n. 7 del 31.01.2020 di € 1.138,26 della convenuta per applicazione errata delle tariffe per l'importo di euro 361,12, cosa mai avvenuta pertanto, l'attrice emetteva la nota di debito n. 24/01 dell'08.04.2020 di pari importo (cfr. doc. n. 58) e in pari data comunicava alla Controparte_1
il “solito” giroconto rispetto a tale ultima contestazione, in base al quale il
[...]
credito dell'attrice alla data dell'08.04.2020 era pari ad euro 31.012,21.
- con PEC del 16.04.2020 la società attrice richiedeva alla convenuta l'emissione della nota di credito relativa alle fatture nn. 36 e 48 entrambe del 31.03.2020 della per applicazione errata delle tariffe per l'importo di Controparte_1
euro 262,30 per la prima e per l'importo di euro 50,02 per la seconda, in difetto la ha dovuto emettere la nota di debito n. 25/01 del 16.04.2020 di euro Pt_1
312,32;
- in pari data la società attrice comunicava il giroconto del 16.04.2020, in cui si comunicava che il credito di partenza di euro 31.012,21 oltre euro 32,94 per la fattura della n. 187/13 del 15.04.2020 (cfr. doc. n. 69) e la nota di debito n. Pt_1
25/01 emessa si riduceva (al 16.04.2020) ad euro 28.739,45, al netto delle ultime contestazioni e delle fatture nn. 36/2020 e 48/2020 della convenuta.
La non si costituiva nel presente giudizio rimanendo Controparte_1
contumace.
All'udienza del 13.04.2022 veniva nominato il CTU Dott.ssa che Persona_1
depositava l'elaborato peritale in data 07.03.2022, poi integrato in data 04.12.2024.
Dall'esame della CTU emergeva che effettivamente la società attrice vantava un credito nei confronti della convenuta.
In particolare, le poste creditorie venivano quantificate e suddivise dal CTU come di seguito. Dall'analisi documentale versata in atti emergeva che, alla ricezione delle pagina 15 di 22 fatture emesse dalla convenuta, la società attrice, nei casi di ritenuta difformità dal tariffario concordato, contestava puntualmente a mezzo pec l'errata fatturazione.
Pertanto, a fronte di un totale credito vantato dalla società Controparte_1
per €. 51.928,08, la contestava l'errata fatturazione per €. Parte_1
6.742,46.
Inoltre, l'attrice richiedeva alla società convenuta i danni da mancata consegna della merce e da consegna di merce danneggiata per un importo complessivo pari ad €.
56.007,15. Considerando il danno patito dalla società attrice solo per la mancata consegna della merce (omettendo quello da merce danneggiata) il totale ottenuto è pari ad €. 35.932,35. Per quanto attiene alle penali addebitate dai clienti a carico di parte attrice e delle spese documentate per il nuovo acquisto del prodotto veniva quantificato un ulteriore credito in favore di parte attrice per €. 1.509,77.
Ed ancora, in data 07.07.2019 la società attrice cedeva alla Controparte_1
un credito commerciale verso la società LOG. ceduto “pro soluto” CP_8
ai sensi dell'art. 1260 c.c. per un ammontare di €. 14.976,22.
Operando le compensazioni credito/debito il CTU quantificava il credito vantato dal in €. 28.385,55 tenendo conto anche dei lamentati danni Parte_1
derivanti dalla consegna di merce danneggiata, ed in €. 8.304,65 al netto dei predetti danni.
Tanto premesso in fatto, la domanda va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Va osservato che nel caso di specie parte convenuta non si è costituita per cui va dichiarata la sua contumacia.
L'esistenza di un rapporto commerciale tra la società attrice Parte_1
e la è comprovato dallo scambio di mail tra
[...] Controparte_1
parte attrice e la società convenuta (vedi fra tutti documento allegato 7 , produzione di parte attrice), per quest'ultima indirizzate anche personalmente a che Testimone_1
dalla visura in atti (vedi allegato n 70 produzione di parte attrice) risulta essere il pagina 16 di 22 rappresentante legale della convenuta.
La risultanze della visura camerale in atti relative all'oggetto sociale della convenuta
“movimento merci ed altri trasporti terrestri… trasporto merci su strada” trovano riscontro nelle prestazioni richiamate nella documentazione di tipo contabile prodotta dalla parte attrice.
Parte attrice afferma di vantare crediti provenienti in primo luogo da storni di fattura emesse dalla nei suoi confronti per delle prestazioni Controparte_1
da questa rese;
in particolare, ammettendo debiti nei confronti della convenuta, afferma che una serie di fatture siano state calcolate non sulla base dei tariffari convenuti.
Detti tariffari delle prestazioni di trasporto sono allegati agli atti controfirmati anche dal rappresentante della vedi allegato doc. N. 1). Controparte_1
Il Giudice istruttore in corso di causa ha conferito mandato ad un CTU al fine di verificare, tra l'altro, se le fatture messe dalla Controparte_1
contenessero indicazione di corrispettivi richiesti non conformi al tariffario .
Il CTU dott.ssa - con motivazione pienamente condivisibile, dalla Persona_2
quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto – ha appurato, anche a seguito dell'integrazione di perizia disposta dallo scrivente, che non sono conforme ai tariffari le seguenti fatture per le quali vi è stata contestazione da parte della Parte_1
In particolare dalle mail analizzate si evince che sono state contestale le seguenti fatture
• n. 23 del 03/06/2019 Pec del 04/07/2019 • n. 39 del 13/07/2019 Pec del 26/11/2019 •
n. 57 del 31/07/2019 Pec del 16/10/2019 • n. 65 del 31/08/2019 Pec del 16/10/2019 • n.
70 del 30/09/2019 • n. 81 del 31/10/2019 Pec del 12/03/2020 • n. 95b del 30/10/2019
Pec del 12/03/2020 • n. 106 del 30/12/2019 Pec del 12/03/2020 • n. 1 del 20/01/2020
Pec del 12/03/2020 • n. 7 del 31/01/2020 Pec del 31/01/2020 • n. 36 del 31/03/2020 Pec
pagina 17 di 22 del 16/04/2020 • n. 48 del 31/03/2020 Pec del 16/04/2020
La somma di tali fatture ammonta ad un totale di credito vantato dalla di € CP_1
51.928,08 le contestazioni per errata applicazione del tariffario concordato effettuate da ammontano ad € 6.742,4. Pt_1
Con riguardo poi ai danni indicati da penale e da mancata consegna della merce indicati al paragrafo “II) Le penali maturate in danno della ” le stesse sono documentati Pt_1
in atti atteso che vengono prodotte le fatture le bolle di consegna della merce alla convenuta e le lettere di contestazione dei destinatari della merce. In particolare, risulta applicata la penale da parte dell'Arsenale della Marina Militare per euro CP_9
365,90 e quella dell per euro 143,87 (cfr. doc. n. 17). Controparte_10
Sono poi documentate le spese per mancata consegna della merce del tipo “miscelatore lavabo” di cui alla spedizione con DDT n. 2050 del 02.10.2019 della (cfr. doc. n. Pt_1
13); quest'ultima ha dovuto sostenere i costi per acquistare nuovamente la merce (cfr. doc. n. 14) e spedirla al cliente, a proprie spese e con altro corriere ossia
[...]
, con DDT n. 2586 del 19.11.2019 (cfr. doc. n. 15) e tutto ciò è Controparte_2
stato comunicato alla con la citata PEC del 19.12.2019. CP_1
Il tutto per un totale di euro 1.509,77 comprensivi della due penali di euro 365,90 e
143,87.
Con riguardo ai danneggiamenti invece ad avviso di questo giudicante non può riconoscersi l'importo richiesto.
Infatti, tale voce costituisce una forma di risarcimento danni che richiede per il suo riconoscimento l'accertamento della colpa del vettore ed in particolare che la merce abbia riportato dei danni durante il trasporto.
La mancata costituzione della parte convenuta non certo può far ritenere non contestata l'affermazione di responsabilità della dedotta dalla Controparte_1
parte attrice in citazione, imponendo invece la dimostrazione della stessa.
pagina 18 di 22 Nel caso di specie andava assolto l'onere da parte dell'istante circa il fatto che la merce che le foto raffigurano in scatola fosse al momento della consegna al vettore in buono stato conservativo e che il danno, non derivando da vizi della merce o da cattivo imballaggio (colposamente ascrivibili al mittente) si fosse prodotto durante il trasporto.
Sul punto parte istante non articola alcuna prova (ad esempio l'interrogatorio formale della parte convenuta o prove testi), sicché mancando la dimostrazione dell'elemento della colpa, nessuna forma di responsabilità può ravvisarsi in capo al vettore convenuto.
Inoltre si fa presente che nemmeno vengono indicati e dimostrati elementi che consentono di conoscere il valore della merce consegnata e rivelatasi danneggiata, sicché la fattura per risarcimento danni inviata alla convenuta appare frutto di una autoliquidazione da parte della attrice. Questo giudice proprio per la carenza di elementi quale il prezzo convenuto con il destinatario come anche il numero di prodotti
(all'interno di un imballaggio) danneggiati rispetto a quelli ben conservati, è nell'impossibilità di procedere ad una quantificazione dei danni lamentati.
La domanda quindi con riguardo a tale voce di danno va rigettata.
Diversa invece è la valutazione per la mancata consegna della merce al destinatario da parte del vettore.
Sul punto parte attrice ha allegato fatture e bolle di consegna al vettore della merce come anche le lettere di contestazione dei destinatari, pervenute alla società attrice.
Ne consegue che può essere addebitato in capo al vettore il costo della merce che non è stata consegnata al destinatario. Come anche appurato dal CTU nominato essa ammonta ad un prezzo di euro 35.932,35, sicché al pagamento di tale importo sarà tenuto il vettore.
Documentato è poi l'asserito credito della nei confronti della . In Pt_1 CP_1
particolare, detto credito nasce a seguito di un contratto di cessione del credito in data
04.07.2019 ex art. 1260 c.c., sottoscritto per accettazione dalla e inviato alla CP_1
stessa a mezzo PEC in pari data per un importo pari ad euro 14.976,22 e documentato in pagina 19 di 22 atti (cfr. doc. n. 53).
Parte convenuta non costituendosi non ha fornito la prova del fatto estintivo modificativo e impeditivo di tale credito che pertanto va riconosciuto in capo all'attrice.
come dedotto in citazione chiede di compensare Parte_1
tale credito con il controcredito dallaa stessa ammesso di cui è titolare
[...]
nei propri confronti. Controparte_1
DARE AVERE
51.928,08 € FATTURE
CP_1
1.058,03 € FATTURE
ELCOM
14.976,22 € CESSIONE
CREDITO
1.509,77 € PENALI
ADDEBITATE
ELCOM
TARIFFE 6.762,46 €
35.932,35 € MANCATA
CONSEGNA
pagina 20 di 22 8.304,65 € CREDITO
FINALE Pt_1
Ne consegue che in accoglimento parziale della domanda la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della
[...] Parte_1
della suddetta somma di euro 8304,65.
Non essendo stati richiesti in citazione da parte attrice gli interessi sulle somme per cui è stata fatta domanda, gli stesso decorreranno al tasso legale dal dì della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore del decisum (€ 8304,65) e non del disputatum.
Spese di CTU a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti di osì provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie in parte la domanda e condanna parte convenuta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 8.304,65 oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese che lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, capa ed Iva come per legge. pagina 21 di 22 - Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Cassino, 9.4.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 22 di 22
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le conclusioni
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 09/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 22 n. 1424/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1424/2020, avente ad oggetto: Vendita di
cose mobili, promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Di Nosse (C.F.
[...]
) e Salvatore Di Nosse (C.F. ), Antonella C.F._1 CodiceFiscale_2
De Benedictis ), elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
AR (FR) alla Via Sprumaro n. 30/A, P.IVA . P.IVA_2
pagina 2 di 22 CONVENUTA Contumace
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino disattesa ogni contraria istanza 1) accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato tariffe errate CP_1
relativamente alle fatture n. 23 del 3.6.2019, ft. n. 39 del 13.7.2019, ft. n. 57 del
31.7.2019, ft. n. 65b del 31.8.2019, ft. n. 70 del 30.9.2019, ft. n. 81 del 31.10.2019, ft. n.
95b del 30.11.2019, ft. n. 106 del 30.12.2019, ft. n. 1 del 20.01.2020, ft. n. 7 del
31.01.2020, ft. 36 del 31.03.2020 3 n. 48 del 31.03.2020 per un importo totale di euro
6.762,46, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub I, cui integralmente si rinvia;
2) accertare e dichiarare che le penali maturate e addebitate alla dai Pt_1
clienti finali a causa di gravi e imputabili ritardi per la consegna di merce oltre il termine pattuito con il cliente finale della , per esclusiva responsabilità della Pt_1
, sono pari a complessivi euro 1.509,77, relativi alla consegna della merce di cui CP_1
al DDT n. 2413 del 05.11.2019 della e alla rispettiva fattura n. 255/61 del Pt_1
5.11.2019 della , nonché alla consegna della merce con DDT n. 2863 del CP_1
17.12.2019 della e alla rispettiva fattura n. 106 del 30.12.2019 della , Pt_1 CP_1
come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub II, cui integralmente si rinvia;
3) accertare e dichiarare i seguenti danni cagionati alla per causa imputabile alla Pt_1
e per esclusiva responsabilità di quest'ultima: (i) euro 10.370,00 iva inclusa per CP_1
il danno causato per la spedizione di cui al DDT n. 2039 del 01.10.2019 della , Pt_1
per merce arrivata in ritardo e completamente danneggiata a destinazione e di cui alla fattura n. 44 del 23.01.2020 dell'attrice (di cui la convenuta ha chiesto l'emissione) dettagliatamente elencati nel paragrafo sub III.i, cui integralmente si rinvia;
(ii) euro
10.788,10 iva inclusa per gli ulteriori danni per le numerose segnalazioni di merce rotta, danneggiata, mancante, riscontrate alla consegna per le spedizioni affidate alla
per il periodo luglio/ottobre 2019 e dettagliatamente elencati nel paragrafo sub CP_1
III.ii, cui integralmente si rinvia;
(iii) euro 34.849,05 iva inclusa per gli ulteriori danni
pagina 3 di 22 per le numerose segnalazioni di merce rotta, danneggiata, mancante, riscontrate alla consegna per le spedizioni affidate alla per il periodo novembre2019/marzo CP_1
2019 e dettagliatamente elencati nel paragrafo sub III.iii, cui integralmente si rinvia;
4) accertare e dichiarare che il credito della alla data del 16.04.2020 è pari a Pt_1
complessivi euro 80.307,63 per tutte le causali e i motivi esposti sub I, II, III.i, III.ii,
III.iii e IV.ii; 5) accertare e dichiarare che il credito di euro 51.928,08 della convenuta di cui alle fatture n. 23 del 3.6.2019, ft. n. 39 del 13.7.2019, ft. n. 57 del 31.7.2019, ft. n.
65b del 31.8.2019, ft. n. 70 del 30.9.2019, ft. n. 81 del 31.10.2019, ft. n. 95b del
30.11.2019, ft. n. 106 del 30.12.2019, ft. n. 1 del 20.01.2020, ft. n. 7 del 31.01.2020, ft.
36 del 31.03.2020 3 n. 48 del 31.03.2020 venga compensato parzialmente con il suddetto maggiore credito accertato in favore dell'attrice; 6) condannare la convenuta
al pagamento della differenza di euro 28.379,38 o della minore o maggiore CP_1
somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa;
7) condannare la convenuta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della ”. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., P.IVA , dinanzi a questo Tribunale per P.IVA_2
sentire accogliere le conclusioni come sopra riportate.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- La convenuta ha sempre effettuato in favore della attività di trasporto e Pt_1
spedizioni merce di varia natura su tutto il territorio nazionale dagli inizi del 2019;
- parte attrice richiedeva la prestazione attraverso ordini telefonici ovvero a mezzo mail e la procedeva al ritiro della merce da spedire Controparte_1
presso il luogo che l'attrice le indicava di volta in volta;
pagina 4 di 22 - seguito dell'esecuzione della prestazione la società convenuta emetteva una fattura, con cui veniva chiesto il pagamento di quanto eseguito secondo le tariffe dalla stessa prestabilite dalla e accettate da parte attrice secondo quanto ordinato;
- la società aveva sempre e tempestivamente contestato le Parte_1
fatture emesse dalla convenuta ogniqualvolta le stesse riportavano una errata applicazione delle tariffe concordate;
- le fatture contestate erano le seguenti: ft. n. 23 del 3.6.2019, ft. n. 39 del
13.7.2019, ft. n. 57 del 31.7.2019, ft. n. 65b del 31.8.2019, ft. n. 70 del 30.9.2019, ft. n. 81 del 31.10.2019, ft. n. 95b del 30.11.2019, ft. n. 106 del 30.12.2019, ft. n.
1 del 20.01.2020, ft. n. 7 del 31.01.2020, ft. 36 del 31.03.2020 3 n. 48 del
31.03.2020.
- parte convenuta, non rispondeva mai alle PEC che venivano inviate regolarmente dall'attrice e la conferma che le contestazioni mosse erano condivise e ritenute esatte era dato dal fatto che la convenuta ha sempre proseguito nel tempo il rapporto di lavoro con la , senza soluzione di continuità; Pt_1
- il silenzio della era un assenso a quanto l'attrice Controparte_1
effettuava e comunicava, anche perché condiviso dall'inizio del rapporto commerciale;
- a seguito della formale contestazione l'attrice chiedeva l'emissione delle relative note di credito che tuttavia non venivano mai emesse, con la conseguenza che la si trovava costretta ad emettere alcune note di debito Parte_1
per stornare gli ingenti importi maturati e quelli errati fatturati dalla , che si CP_1
erano ormai accumulati nel corso di più mesi, comunicando sempre tutto a mezzo
PEC;
- parte convenuta, dal mese di luglio 2019, aveva sempre lavorato secondo questa prassi e non aveva mai riscontrato tali eccezioni, soprattutto quelle più datate (ad es. quella di giugno 2019 o di luglio 2019);
- la fattura n. 23 del 03.06.2019 di euro 6.481,86 veniva prontamente contestata per pagina 5 di 22 l'errata applicazione delle tariffe applicate per l'importo totale di euro 441,64, con
PEC del 04.07.2019 e pertanto veniva emessa la prima nota di debito n. 19/01 del
04.07.2019 di euro 441,64, anch'essa trasmessa a mezzo pec in data 04.07.2019;
- successivamente parte attrice contestava, con PEC del 26.11.2019, l'errata applicazione delle tariffe per: (i) la fattura n. 39 del 13.07.2019 di euro 4.132,14, per l'importo di € 360,00 oltre iva;
(ii) la fattura n. 57 del 31.07.2019 di euro
6.195,16, per l'importo di € 168,00 oltre iva;
(iii) la fattura n. 65/b del 31.08.2019 di euro 2.597,38, per l'importo di € 106,00 oltre iva;
(iv) la fattura n. 70 del
30.09.2019 di euro 9.401,32, per l'importo di € 701,00 oltre iva e per le quali fu richiesta l'emissione delle note di credito atteso che il totale delle differenze delle tariffe riscontrate per tali ultime quattro fatture era pari ad euro 1.628,70 per applicazione di tariffe errate;
- parte attrice con PEC del 16.10.2019, aveva richiesto alla Controparte_1
i dettagli e costi delle spedizioni relative alle fatture di cui sopra per
[...]
permettere il relativo controllo, informazioni che tuttavia arrivavano con enorme ritardo e che in seguito al controllo si rivelavano errati con addebiti non applicabili rispetto ai costi di spedizione concordati;
- anche le successive quattro fatture venivano puntualmente contestate con richiesta di emissione di nota di credito, dalla con PEC del Parte_1
12.03.2020 per l'errata applicazione delle tariffe: (i) la fattura n. 81 del
31.10.2019 di euro 8.594,90, per l'importo di euro 1.079,00 oltre iva;
(ii) la fattura n. 95/b del 30.11.2019 di euro 3.763,70, per l'importo di euro 895,00 oltre iva;
(iii) la fattura n. 106 del 30.12.2019 di euro 3.923,52, per l'importo di euro
674,00 oltre iva;
(iv) la fattura n. 1 del 20.01.2020 di euro 2.721,82, per l'importo di euro 646,00 oltre iva per un totale delle differenze delle tariffe riscontrate per tali ultime quattro fatture pari ad euro 4.018,68;
- veniva successivamente contestata, con PEC dell'08.04.2020, l'errata applicazione delle tariffe della fattura n. 7 del 31.01.2020 di euro 1.138,26, per pagina 6 di 22 l'importo di euro 361,12, iva inclusa;
- infine, l'attrice contestava, con PEC del 16.04.2020, l'errata applicazione delle tariffe della fattura n. 36 del 31.03.2020 di euro 1.715,32, per l'importo di euro
215,00 oltre iva e della fattura n. 48 del 31.03.2020 di euro 1.262,70, per l'importo di euro 41,00 oltre iva;
- il totale degli importi fatturati per errata applicazione delle tariffe da parte della società convenuta ammontava a complessivi euro 6.762,46;
- a causa di gravi e imputabili ritardi per la consegna della merce oltre il termine pattuito per esclusiva responsabilità della i clienti Controparte_1
finali società attrice applicavano penali per complessivi euro 1.509,77 imputandole direttamente all'attrice;
- in particolare, rispetto alla consegna della merce di cui al DDT n. 2413 del
05.11.2019, relativa fattura n. 255/61 del 5.11.2019 della e fattura n. 95 del Pt_1
30.11.2019 della , da spedire presso l'Arsenale della Marina Militare di CP_1
Taranto, la ritirava i beni da trasportare presso i Controparte_1
magazzini della in data 05.11.2019 e li consegnava soltanto Parte_1
in data 22.11.2019, nonostante fosse indicato come termine di consegna il
09.11.2019;
- l'Arsenale della Marina Militare con apposita nota del 18.12.2019 applicava la penale direttamente alla società attrice secondo le disposizioni di contratto e di legge per l'importo di euro 365,90 (cfr. doc. n. 11);
- tale contestazione veniva inviata alla società convenuta a mezzo PEC in data
19.12.2019 ma non veniva riscontrata da quest'ultima;
- sempre in merito a tale cliente, la convenuta non ha consegnato il “miscelatore lavabo” di cui alla spedizione con DDT n. 2050 del 02.10.2019 dell'attrice con la conseguenza che la società attrice doveva sostenere i costi per acquistare nuovamente la merce e spedirla al cliente, a proprie spese e con altro corriere ossia , con DDT n. 2586 del 19.11.2019 Controparte_2
pagina 7 di 22 - con PEC del 07.02.2020, la inviava alla Pt_1 Controparte_1
un'altra segnalazione di ritardo nella consegna della merce, questa volta da effettuare presso l'Aeronautica Militare di AZ (al magazzino sito in
Licola, Giugliano in Campania – NA), avvenuta in data 21.12.2019, mentre il termine per la consegna era fissato per il 18.12.2019; l'Aeronautica Militare di
AZ con nota del 06.02.2020 contestava il ritardo alla Parte_1
applicando la penale prevista dal contratto e dalla legge per i tre giorni di
[...]
ritardo nella consegna, quantificata in euro 143,87;
- tale ordine era stato commissionato in data 13.12.2019 e ritirato dalla in CP_1
data 17.12.2019 con DDT n. 2863, agganciato alla fattura n. 269/61 del
30.12.2019 e alla lettera di vettura della n. [...] CP_1
- parte attrice riceveva molte segnalazioni circa ingenti danni alla merce trasportata cagionati dalla convenuta, oltre che segnalazioni su merce prelevata e non;
tutto ciò con inevitabili ricadute sull'immagine e sull'affidabilità della società Pt_1
Parte_1
- l'attrice emetteva la fattura n. 44 del 23.01.2020 di euro 10.370,00 iva inclusa a titolo di parziale risarcimento danni causati sulla spedizione affidata alla
[...]
con DDT n. 2039 del 01.10.2019 e destinata alla Dir. Intend. Controparte_1
Via Caracciolo, 3 Augusta (SR), per merce arrivata in ritardo e CP_3
completamente danneggiata a destinazione;
- fattura, comunicata a mezzo PEC del 23.01.2020, non veniva contestata dalla in quanto fu la stessa convenuta a richiederla alla perchè necessaria CP_1 Pt_1
per l'attivazione della pratica di indennizzo;
- con PEC dell'11.07.2019 veniva contestata la mancata consegna di merce relativa al DDT n. 1374 del 01.07.2019 presso il cliente Dir. di c/o Controparte_4
Marisuplog Via San Ranieri Messina per euro 1.159,00;
- con pec del 01.08.2019 veniva contestato il danno per euro 1.586,00 relativo alla consegna della merce di cui al DDT DATEXEL n. 1056 del 29.07.2019;
pagina 8 di 22 - con pec del 29.08.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 683,20 per la spedizione n. [...] del 30.07.2019 effettuata dalla , CP_1
attraverso il circuito Pallex, alla cliente Amazon Lombardi AN;
- con pec del 06.09.2019 è stato contestato il danno per l'importo di euro 2.318,00 per la spedizione n. [...] del 25.07.2019 effettuata da
[...]
attraverso il circuito Pallex, con destinazione Germania al Controparte_1
cliente Vebandsgemeinde Landstul;
- con pec del 13.09.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 585,60 per la spedizione effettuata in data 09.09.2019 da tramite il circuito Pallex, CP_1
alla cliente CP_5
- con pec del 15.10.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 1.195,60 per la spedizione effettuata in data 03.10.2019 da tramite il circuito Pallex CP_1
al cliente ND Schewa in Germania;
- con pec del 31.10.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 530,70 cagionato alla merce da consegnare alla società Com-Cavi SpA;
- con pec del 13.11.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 1.980,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2085 del 04.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese Rieti;
Controparte_1
- con pec del 22.11.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro 750,00 per una consegna di n. 20 televisori presso la Casa Circondariale di Caltanisetta;
- il totale dei danni per tale primo periodo era pari ad euro 10.788,10;
- successivamente, dal mese di novembre 2019 e al mese di marzo 2020, si verificavano altri danni per un totale di euro 34.849,05 per merce rotta, danneggiata, mancante, riscontrati alla consegna per le spedizioni affidate alla
Controparte_1
- con pec del 9-11.12.2019 veniva contestato il danno per l'importo di euro
3.050,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2566 del 18.11.2019 dell'attrice affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
CP_1
pagina 9 di 22 - con pec del 17.01.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 5.929,20 relativo alla spedizione con DDT n. 2674 del 28.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 31.01.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 6.014,60 relativo alla spedizione con DDT n. 2277 del 23.10.2019 affidato alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Castel San Giovanni;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 402,60 relativo alla spedizione con DDT n. 2613 del 31.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 305,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2165 dell'11.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Vercelli;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 1.049,20 relativo alla spedizione con DDT n. 2355 del 29.10.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- con pec del 06.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 442,86 relativo alla spedizione con DDT n. 2421 del 05.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- con pec del 07.02.2020 veniva contestato il danno per l'importo di euro 890,60 relativo alla spedizione con DDT n. 2663 del 27.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 10.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 779,94 relativo alla spedizione con DDT n. 2680 del 28.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 12.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 3.635,60 relativo alla spedizione con DDT n. 66 del 14.01.2020 affidata alla e CP_1
destinata alla logistica Amazon di Arqua Polesine Rovigo;
- con pec del 12.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 1.021,75
pagina 10 di 22 relativo alla spedizione con DDT n. 2740 del 04.12.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con mail del 13.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 951,60 relativo alla spedizione con DDT n. 105/10 del 17.12.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla società Megawatt SpA;
Controparte_1
- con pec del 13-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro
4.435,92 relativo alla spedizione con DDT n. 2336 del 28.10.2019 affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Controparte_1
Piemonte;
- con pec del 14-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 305,00 relativo alla spedizione con DDT n. 114 del 21.01.2020 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 14-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro
1.146,80 relativo alla spedizione con DDT n. 73 del 14.01.2020 affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Controparte_1
Piemonte;
- con pec del 14-27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro
2.773,06 relativo alla spedizione con DDT n. 2587 del 19.11.2019 affidata alla e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese Controparte_1
Rieti;
- con pec del 27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 95,16 relativo alla spedizione con DDT n. 2687 del 29.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Castel San Giovanni;
Controparte_1
- con pec del 27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 283,04 relativo alla spedizione con DDT n. 119 del 21.01.2020 affidata alla e CP_1
destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
- con pec del 27.02.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 331,84 relativo alla spedizione con DDT n. 2708 del 30.11.2019 affidata alla e CP_1
pagina 11 di 22 destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
- con pec dell'11.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 81,74 relativo alla spedizione con DDT n. 119 del 21.01.2020 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec dell'11.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 549,00 relativo alla spedizione con DDT n. 2943 del 31.12.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Torrazza Piemonte;
Controparte_1
- con pec del 12.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 91,50 relativo alla spedizione con DDT n. 1997 del 26.09.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- con pec del 12.03.2020 è stato contestato il danno per l'importo di euro 283,04 relativo alla spedizione con DDT n. 2708 del 30.11.2019 affidata alla
[...]
e destinata alla logistica Amazon di Passo Corese;
Controparte_1
- il credito della Elcom Distribuzione s.r.l.nei confronti della Controparte_1
nasce a seguito di un contratto di cessione del credito in data 04.07.2019 ex
[...]
art. 1260 c.c., sottoscritto per accettazione dalla società convenuta e inviato alla stessa a mezzo PEC in pari data per un importo pari ad euro 14.976,22;
- in virtù del credito iniziale vantato dalla società attrice, di cui all'indicata cessione del credito, ogni prestazione eseguita dalla convenuta veniva di volta in volta scomputata dall'indicato credito iniziale, secondo l'accordo tra le parti;
- la società convenuta in data 03.06.2019 aveva emesso la fattura n. 23 del
03.06.2019 di euro 6.481,86 che fu prontamente contestata per l'errata applicazione delle tariffe applicate per l'importo totale di euro 362,00 oltre iva
(tot. euro 441,64), e pertanto veniva emessa la nota di debito n. 19/01 del
04.07.2019 di € 441,64, anch'essa trasmessa a mezzo pec;
- alla data del 04.07.2019, la un credito di euro Controparte_6
15.599,65 nei confronti della convenuta, portato dall'inziale cessione del credito e dalla nota di debito appena indicata e da due precedenti fatture di vendita di parte pagina 12 di 22 attrice rispettivamente di euro 61,00 e di euro 120,79
- a questo punto, la inviava alla Parte_1 Controparte_1
una nota chiamata “giroconto scheda cliente/fornitore” in cui indicava
[...]
analiticamente il dettaglio delle voci del conto, e con PEC sempre del 04.07.2019 inviava il citato “giroconto” alla convenuta, con cui comunicava che il pagamento della fattura n. 23 del 03.06.2019 della convenuta di euro 6.481,86 veniva compensato con il maggiore credito vantato dalla società attrice, che in quella data era pari ad euro 15.599,65 e che pertanto il residuo credito della
[...]
era, a quel punto, di euro 9.117,79; Parte_1
- la convenuta non rispondeva a tale comunicazione PEC, prestando acquiescenza all'operazione contabile effettuata dalla , in linea con gli accordi intercorsi, Pt_1
con la ulteriore conseguenza che, la fattura n. 23 del 03.06.2019 è stata interamente compensata e quindi pagata;
- lo stesso discorso relativo all'errata applicazione delle tariffe applicate vale per le successive quattro fatture temporalmente emesse e tutte contestate con PEC del
26.11.2019; nello specifico, (i) la fattura n. 39 del 13.07.2019 di euro 4.132,14;
(ii) la fattura n. 57 del 31.07.2019 di euro 6.195,16; (iii) la fattura n. 65/b del
31.08.2019 di euro 2.597,38; (iv) la fattura n. 70 del 30.09.2019 di euro 9.401,32;
- Pertanto, le fatture nn. 39/2019, 57/2019, 65/b/2019 e 70/2019 generavano un ulteriore credito (o minore debito) in favore della ad Controparte_7
euro 1.628,70 per applicazione di tariffe errate;
- il totale dei danni dovuti alle molteplici segnalazioni di merce rotta, danneggiata o mancante ammontava ad euro 10.788,10;
- In data 26.11.2019, sempre in assenza totale di alcuna risposta della convenuta, la società attrice effettuava un altro “giroconto” debito/credito, comunicato con PEC in pari data, in cui si dava atto che il credito residuo a seguito della prima compensazione era pari ad euro 9.117,79; il credito delle fatture di vendita in sospeso era pari ad euro 802,59, il credito per l'errata applicazione delle tariffe pagina 13 di 22 per le fatture nn. 39/2019, 57/2019, 65/b/2019 e 70/2019 era pari ad euro 1628,70
e il credito per i danni subiti era pari ad euro 10.788,10;
- pertanto, la calcolava tutti i rapporti dare/avere sopra Parte_1
indicati e a tale data risultava un credito residuo della medesima pari ad euro
11,18;
- anche per le successive quattro fatture emesse, l'attrice ha effettuato puntuali contestazioni tutte a mezzo PEC in data 12.03.2020;
- a questo punto, la in data 13.03.2020 provvedeva ad Parte_1
effettuare un altro “giroconto” debito/credito alla luce di tutti gli ulteriori importi maturati nell'ultimo periodo, vantando a detta data un credito complessivo pari a euro 63.210,09 composto dal credito residuo dell'ultimo giroconto emesso in
26.11.2019 di euro 11,18, dalla fattura di vendita della società attrice n. 1034/13 del 31.12.2019 di € 34,61, dalla fattura n. 44 del 23.01.2020 di euro 10.370,00
(autorizzata dalla stessa ), dalla nota di debito n. 17/01 del 13.03.2020 di CP_1
complessivi euro 52.794,30 (comprendente euro 1.335,00 oltre iva per differenza tariffe), euro 10.788,10 per rimborso danni, euro 1.509,77 per addebiti e euro
34.849,05 per danni, euro 4.018,68 per differenza tariffe;
- la nota di debito n. 17/01 del 13.03.2020 veniva emessa perché alcune partite contabili erano rimaste aperte e in assenza delle note di credito più volte richieste, era necessario procedere alla chiusura per la tenuta di una corretta contabilità;
- il debito residuo della era pari ad euro 31.420,74 Parte_1
derivante dalla fattura n. 57 del 31.07.2019 per il minore importo euro 418,10, dalla fattura n. 65 del 31.08.2019 per euro 2.597,38, dalla fattura. n. 70 del
30.09.2019 per euro 9.401,32, dalla fattura n. 81 del 31.10.2019 per euro
8.594,90, dalla fattura n. 95/b del 30.11.2019 per euro 3.763,70, dalla fattura n.
106 del 31.12.2019 per euro 3.923,52 e dalla fattura n. 1 del 20.01.2020 per euro
2.721,82.
- quindi, il credito della alla data del 31.03.2020, Parte_1
pagina 14 di 22 risultava essere pari ad euro 31.789,35;
- con PEC dell'08.04.2020 l'attrice richiedeva alla convenuta l'emissione della nota di credito relativa alla fattura n. 7 del 31.01.2020 di € 1.138,26 della convenuta per applicazione errata delle tariffe per l'importo di euro 361,12, cosa mai avvenuta pertanto, l'attrice emetteva la nota di debito n. 24/01 dell'08.04.2020 di pari importo (cfr. doc. n. 58) e in pari data comunicava alla Controparte_1
il “solito” giroconto rispetto a tale ultima contestazione, in base al quale il
[...]
credito dell'attrice alla data dell'08.04.2020 era pari ad euro 31.012,21.
- con PEC del 16.04.2020 la società attrice richiedeva alla convenuta l'emissione della nota di credito relativa alle fatture nn. 36 e 48 entrambe del 31.03.2020 della per applicazione errata delle tariffe per l'importo di Controparte_1
euro 262,30 per la prima e per l'importo di euro 50,02 per la seconda, in difetto la ha dovuto emettere la nota di debito n. 25/01 del 16.04.2020 di euro Pt_1
312,32;
- in pari data la società attrice comunicava il giroconto del 16.04.2020, in cui si comunicava che il credito di partenza di euro 31.012,21 oltre euro 32,94 per la fattura della n. 187/13 del 15.04.2020 (cfr. doc. n. 69) e la nota di debito n. Pt_1
25/01 emessa si riduceva (al 16.04.2020) ad euro 28.739,45, al netto delle ultime contestazioni e delle fatture nn. 36/2020 e 48/2020 della convenuta.
La non si costituiva nel presente giudizio rimanendo Controparte_1
contumace.
All'udienza del 13.04.2022 veniva nominato il CTU Dott.ssa che Persona_1
depositava l'elaborato peritale in data 07.03.2022, poi integrato in data 04.12.2024.
Dall'esame della CTU emergeva che effettivamente la società attrice vantava un credito nei confronti della convenuta.
In particolare, le poste creditorie venivano quantificate e suddivise dal CTU come di seguito. Dall'analisi documentale versata in atti emergeva che, alla ricezione delle pagina 15 di 22 fatture emesse dalla convenuta, la società attrice, nei casi di ritenuta difformità dal tariffario concordato, contestava puntualmente a mezzo pec l'errata fatturazione.
Pertanto, a fronte di un totale credito vantato dalla società Controparte_1
per €. 51.928,08, la contestava l'errata fatturazione per €. Parte_1
6.742,46.
Inoltre, l'attrice richiedeva alla società convenuta i danni da mancata consegna della merce e da consegna di merce danneggiata per un importo complessivo pari ad €.
56.007,15. Considerando il danno patito dalla società attrice solo per la mancata consegna della merce (omettendo quello da merce danneggiata) il totale ottenuto è pari ad €. 35.932,35. Per quanto attiene alle penali addebitate dai clienti a carico di parte attrice e delle spese documentate per il nuovo acquisto del prodotto veniva quantificato un ulteriore credito in favore di parte attrice per €. 1.509,77.
Ed ancora, in data 07.07.2019 la società attrice cedeva alla Controparte_1
un credito commerciale verso la società LOG. ceduto “pro soluto” CP_8
ai sensi dell'art. 1260 c.c. per un ammontare di €. 14.976,22.
Operando le compensazioni credito/debito il CTU quantificava il credito vantato dal in €. 28.385,55 tenendo conto anche dei lamentati danni Parte_1
derivanti dalla consegna di merce danneggiata, ed in €. 8.304,65 al netto dei predetti danni.
Tanto premesso in fatto, la domanda va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Va osservato che nel caso di specie parte convenuta non si è costituita per cui va dichiarata la sua contumacia.
L'esistenza di un rapporto commerciale tra la società attrice Parte_1
e la è comprovato dallo scambio di mail tra
[...] Controparte_1
parte attrice e la società convenuta (vedi fra tutti documento allegato 7 , produzione di parte attrice), per quest'ultima indirizzate anche personalmente a che Testimone_1
dalla visura in atti (vedi allegato n 70 produzione di parte attrice) risulta essere il pagina 16 di 22 rappresentante legale della convenuta.
La risultanze della visura camerale in atti relative all'oggetto sociale della convenuta
“movimento merci ed altri trasporti terrestri… trasporto merci su strada” trovano riscontro nelle prestazioni richiamate nella documentazione di tipo contabile prodotta dalla parte attrice.
Parte attrice afferma di vantare crediti provenienti in primo luogo da storni di fattura emesse dalla nei suoi confronti per delle prestazioni Controparte_1
da questa rese;
in particolare, ammettendo debiti nei confronti della convenuta, afferma che una serie di fatture siano state calcolate non sulla base dei tariffari convenuti.
Detti tariffari delle prestazioni di trasporto sono allegati agli atti controfirmati anche dal rappresentante della vedi allegato doc. N. 1). Controparte_1
Il Giudice istruttore in corso di causa ha conferito mandato ad un CTU al fine di verificare, tra l'altro, se le fatture messe dalla Controparte_1
contenessero indicazione di corrispettivi richiesti non conformi al tariffario .
Il CTU dott.ssa - con motivazione pienamente condivisibile, dalla Persona_2
quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto – ha appurato, anche a seguito dell'integrazione di perizia disposta dallo scrivente, che non sono conforme ai tariffari le seguenti fatture per le quali vi è stata contestazione da parte della Parte_1
In particolare dalle mail analizzate si evince che sono state contestale le seguenti fatture
• n. 23 del 03/06/2019 Pec del 04/07/2019 • n. 39 del 13/07/2019 Pec del 26/11/2019 •
n. 57 del 31/07/2019 Pec del 16/10/2019 • n. 65 del 31/08/2019 Pec del 16/10/2019 • n.
70 del 30/09/2019 • n. 81 del 31/10/2019 Pec del 12/03/2020 • n. 95b del 30/10/2019
Pec del 12/03/2020 • n. 106 del 30/12/2019 Pec del 12/03/2020 • n. 1 del 20/01/2020
Pec del 12/03/2020 • n. 7 del 31/01/2020 Pec del 31/01/2020 • n. 36 del 31/03/2020 Pec
pagina 17 di 22 del 16/04/2020 • n. 48 del 31/03/2020 Pec del 16/04/2020
La somma di tali fatture ammonta ad un totale di credito vantato dalla di € CP_1
51.928,08 le contestazioni per errata applicazione del tariffario concordato effettuate da ammontano ad € 6.742,4. Pt_1
Con riguardo poi ai danni indicati da penale e da mancata consegna della merce indicati al paragrafo “II) Le penali maturate in danno della ” le stesse sono documentati Pt_1
in atti atteso che vengono prodotte le fatture le bolle di consegna della merce alla convenuta e le lettere di contestazione dei destinatari della merce. In particolare, risulta applicata la penale da parte dell'Arsenale della Marina Militare per euro CP_9
365,90 e quella dell per euro 143,87 (cfr. doc. n. 17). Controparte_10
Sono poi documentate le spese per mancata consegna della merce del tipo “miscelatore lavabo” di cui alla spedizione con DDT n. 2050 del 02.10.2019 della (cfr. doc. n. Pt_1
13); quest'ultima ha dovuto sostenere i costi per acquistare nuovamente la merce (cfr. doc. n. 14) e spedirla al cliente, a proprie spese e con altro corriere ossia
[...]
, con DDT n. 2586 del 19.11.2019 (cfr. doc. n. 15) e tutto ciò è Controparte_2
stato comunicato alla con la citata PEC del 19.12.2019. CP_1
Il tutto per un totale di euro 1.509,77 comprensivi della due penali di euro 365,90 e
143,87.
Con riguardo ai danneggiamenti invece ad avviso di questo giudicante non può riconoscersi l'importo richiesto.
Infatti, tale voce costituisce una forma di risarcimento danni che richiede per il suo riconoscimento l'accertamento della colpa del vettore ed in particolare che la merce abbia riportato dei danni durante il trasporto.
La mancata costituzione della parte convenuta non certo può far ritenere non contestata l'affermazione di responsabilità della dedotta dalla Controparte_1
parte attrice in citazione, imponendo invece la dimostrazione della stessa.
pagina 18 di 22 Nel caso di specie andava assolto l'onere da parte dell'istante circa il fatto che la merce che le foto raffigurano in scatola fosse al momento della consegna al vettore in buono stato conservativo e che il danno, non derivando da vizi della merce o da cattivo imballaggio (colposamente ascrivibili al mittente) si fosse prodotto durante il trasporto.
Sul punto parte istante non articola alcuna prova (ad esempio l'interrogatorio formale della parte convenuta o prove testi), sicché mancando la dimostrazione dell'elemento della colpa, nessuna forma di responsabilità può ravvisarsi in capo al vettore convenuto.
Inoltre si fa presente che nemmeno vengono indicati e dimostrati elementi che consentono di conoscere il valore della merce consegnata e rivelatasi danneggiata, sicché la fattura per risarcimento danni inviata alla convenuta appare frutto di una autoliquidazione da parte della attrice. Questo giudice proprio per la carenza di elementi quale il prezzo convenuto con il destinatario come anche il numero di prodotti
(all'interno di un imballaggio) danneggiati rispetto a quelli ben conservati, è nell'impossibilità di procedere ad una quantificazione dei danni lamentati.
La domanda quindi con riguardo a tale voce di danno va rigettata.
Diversa invece è la valutazione per la mancata consegna della merce al destinatario da parte del vettore.
Sul punto parte attrice ha allegato fatture e bolle di consegna al vettore della merce come anche le lettere di contestazione dei destinatari, pervenute alla società attrice.
Ne consegue che può essere addebitato in capo al vettore il costo della merce che non è stata consegnata al destinatario. Come anche appurato dal CTU nominato essa ammonta ad un prezzo di euro 35.932,35, sicché al pagamento di tale importo sarà tenuto il vettore.
Documentato è poi l'asserito credito della nei confronti della . In Pt_1 CP_1
particolare, detto credito nasce a seguito di un contratto di cessione del credito in data
04.07.2019 ex art. 1260 c.c., sottoscritto per accettazione dalla e inviato alla CP_1
stessa a mezzo PEC in pari data per un importo pari ad euro 14.976,22 e documentato in pagina 19 di 22 atti (cfr. doc. n. 53).
Parte convenuta non costituendosi non ha fornito la prova del fatto estintivo modificativo e impeditivo di tale credito che pertanto va riconosciuto in capo all'attrice.
come dedotto in citazione chiede di compensare Parte_1
tale credito con il controcredito dallaa stessa ammesso di cui è titolare
[...]
nei propri confronti. Controparte_1
DARE AVERE
51.928,08 € FATTURE
CP_1
1.058,03 € FATTURE
ELCOM
14.976,22 € CESSIONE
CREDITO
1.509,77 € PENALI
ADDEBITATE
ELCOM
TARIFFE 6.762,46 €
35.932,35 € MANCATA
CONSEGNA
pagina 20 di 22 8.304,65 € CREDITO
FINALE Pt_1
Ne consegue che in accoglimento parziale della domanda la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della
[...] Parte_1
della suddetta somma di euro 8304,65.
Non essendo stati richiesti in citazione da parte attrice gli interessi sulle somme per cui è stata fatta domanda, gli stesso decorreranno al tasso legale dal dì della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore del decisum (€ 8304,65) e non del disputatum.
Spese di CTU a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti di osì provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie in parte la domanda e condanna parte convenuta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 8.304,65 oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese che lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, capa ed Iva come per legge. pagina 21 di 22 - Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Cassino, 9.4.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 22 di 22