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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 REC.CREDITO.IMP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2007 0005511829 000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2008 0004173521 000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2009 0005297988 000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2010 0008176830 000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2011 0002447003 000 IVA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2011 0004471971 000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2011 0009483257 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3193/2023 depositato il 31/10/2023, Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9006707785/000 in relazione alle cartelle di pagamento ivi richiamate.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
2- decadenza dalla riscossione;
3- intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento spiegava intervento volontario.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative. La Corte, all'udienza del 24/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle di pagamento che dell'intimazione costituivano atto presupposto.
Il motivo non è fondato. Infatti, le cartelle;
n.29120100008176830000, n.2191201100244703000;
n.29120110004471971000, n. 29120110009483257000, risultano notificate a mani dell'impiegato, ovvero dell'amministratore.
Mentre riguardo alle cartelle di pagamento n.291 2007 0005511829 000; n.291 2008 0004173521 000,
n.2912009000529788 000, deve rilevarsi che, secondo il ripetuto e condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, la presentazione di un'istanza di dilazione del debito, presuppone, in quanto tale, la conoscenza dei carichi - e per l'effetto degli estratti di ruolo che li espone - cui l'istanza stessa si riferisce: conoscenza che dunque deve darsi "sic et simpliciter" per scontata.
Se ne deve dunque trarre l'incompatibilità ad un tempo logica e giuridica dell'affermazione di sconoscenza di alcuno del titolo fondante la pretesa tributaria in rapporto al fatto in sè della presentazione dell'istanza di dilazione. Più precisamente, alla stregua di un insegnamento che merita di essere ribadito, "se è vero che
(la) richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all"an' della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta - la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione - è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento" (Cass. n. 27672 del 2020; Cass. n. 16098 del
2018).
In altri termini, "poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute": e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico- giuridico della richiesta di rateazione" (cosi ancora Cass. n. 27672 del 2020).
A fronte di quanto precede, in giurisprudenza è stato affermato che "non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all"an debeatur"""; tuttavia, subito in appresso, è stato aggiunto: "(...) salvo (però) che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario" (Cass. n. 3347 del 2017).
Talchè, l'inconfigurabilità dell'acquiescenza soggiace alla condizione che spetta a chi deduce detta inconfigurabilità dimostrare - della mancata scadenza (ossia, in positivo, dell'attuale pendenza) dei termini per proporre impugnazione e comunque della mancata estinzione del rapporto sottostante.
Orbene, nella specie, deve ritenersi che all'atto del provvedimento ammissivo della dilazione (provvedimento del 09/07/2008), erano "scaduti i termini di impugnazione" avverso le cartelle di pagamento n.291 2007
0005511829 000; n.291 2008 0004173521 000, n.2912009000529788 000, notificate rispettivamente in data in data 21/03/2007; 08/5/2008; 14/04/2009.
In definitiva, in riferimento alle suddette cartelle di pagamento che in ricorso si assumono sconosciute perchè non notificate, il ricorso è inammissibile.
Con riguardo, alla relativa obbligazione che si assume essersi prescritta "nel tempo intercorso tra la notificazione di dette cartelle e il provvedimento di dilazione" si osserva che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 37389/2022; n.33948/2023), in conformità ai principi generali, il riconoscimento di debito dell'istanza di dilazione in sè comporta l'effetto implicito della rinuncia alla prescrizione. Invero, a misura che il riconoscimento effettuato a prescrizione non ancora maturata ne interrompe il decorso, versandosi in ipotesi di causa codificata di interruzione della prescrizione ex art. 2944
c.c. (cfr. Cass. n.37389/2022), il riconoscimento che interviene quando la prescrizione è già maturata vale, invece, come rinuncia a farne valere gli effetti ex art. 2937 c.c..
Posto ciò, la pretesa impositiva di cui alle citate cartelle non era ancora prescritta, alla data dell'ultimo pagamento del provvedimento ammissivo alla rateizzazione (16/02/2011), tuttavia è decorso il termine decennale, che teoricamente da tale ultima data sarebbe scaduto il 16/02/2021, rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (05/07/2023).
Inoltre, con riferimento alle rimanenti cartelle di pagamento n.29120100008176830, n.29120110002447003,
n.29120110004471971, ritualmente notificate rispettivamente in data 18/06/2010, 06/07/2011,14/09/2011, la prescrizione decennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 18/06/2020; 06/07/2021,14/09/2021.
Infatti, a quelle date vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015
(articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>>.
E poiché - come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 5/7/2023, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era già prescritto, in quanto alla data di prescrizione
(ipotetica) di cui alle citate cartelle andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Pertanto, la pretesa de qua deve considerarsi prescritta, giacché la notifica dell'impugnata intimazione è intervenuta dopo la scadenza del termine come prorogato dalla normativa emergenziale (si ripete, il 05/07/2023), senza alcun precedente atto interruttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in €10.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EP Segreto IO Di IS
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 REC.CREDITO.IMP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239006707785000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2007 0005511829 000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2008 0004173521 000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2009 0005297988 000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2010 0008176830 000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2011 0002447003 000 IVA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2011 0004471971 000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2011 0009483257 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3193/2023 depositato il 31/10/2023, Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9006707785/000 in relazione alle cartelle di pagamento ivi richiamate.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
2- decadenza dalla riscossione;
3- intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento spiegava intervento volontario.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative. La Corte, all'udienza del 24/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle di pagamento che dell'intimazione costituivano atto presupposto.
Il motivo non è fondato. Infatti, le cartelle;
n.29120100008176830000, n.2191201100244703000;
n.29120110004471971000, n. 29120110009483257000, risultano notificate a mani dell'impiegato, ovvero dell'amministratore.
Mentre riguardo alle cartelle di pagamento n.291 2007 0005511829 000; n.291 2008 0004173521 000,
n.2912009000529788 000, deve rilevarsi che, secondo il ripetuto e condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, la presentazione di un'istanza di dilazione del debito, presuppone, in quanto tale, la conoscenza dei carichi - e per l'effetto degli estratti di ruolo che li espone - cui l'istanza stessa si riferisce: conoscenza che dunque deve darsi "sic et simpliciter" per scontata.
Se ne deve dunque trarre l'incompatibilità ad un tempo logica e giuridica dell'affermazione di sconoscenza di alcuno del titolo fondante la pretesa tributaria in rapporto al fatto in sè della presentazione dell'istanza di dilazione. Più precisamente, alla stregua di un insegnamento che merita di essere ribadito, "se è vero che
(la) richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all"an' della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta - la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione - è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento" (Cass. n. 27672 del 2020; Cass. n. 16098 del
2018).
In altri termini, "poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute": e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico- giuridico della richiesta di rateazione" (cosi ancora Cass. n. 27672 del 2020).
A fronte di quanto precede, in giurisprudenza è stato affermato che "non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all"an debeatur"""; tuttavia, subito in appresso, è stato aggiunto: "(...) salvo (però) che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario" (Cass. n. 3347 del 2017).
Talchè, l'inconfigurabilità dell'acquiescenza soggiace alla condizione che spetta a chi deduce detta inconfigurabilità dimostrare - della mancata scadenza (ossia, in positivo, dell'attuale pendenza) dei termini per proporre impugnazione e comunque della mancata estinzione del rapporto sottostante.
Orbene, nella specie, deve ritenersi che all'atto del provvedimento ammissivo della dilazione (provvedimento del 09/07/2008), erano "scaduti i termini di impugnazione" avverso le cartelle di pagamento n.291 2007
0005511829 000; n.291 2008 0004173521 000, n.2912009000529788 000, notificate rispettivamente in data in data 21/03/2007; 08/5/2008; 14/04/2009.
In definitiva, in riferimento alle suddette cartelle di pagamento che in ricorso si assumono sconosciute perchè non notificate, il ricorso è inammissibile.
Con riguardo, alla relativa obbligazione che si assume essersi prescritta "nel tempo intercorso tra la notificazione di dette cartelle e il provvedimento di dilazione" si osserva che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 37389/2022; n.33948/2023), in conformità ai principi generali, il riconoscimento di debito dell'istanza di dilazione in sè comporta l'effetto implicito della rinuncia alla prescrizione. Invero, a misura che il riconoscimento effettuato a prescrizione non ancora maturata ne interrompe il decorso, versandosi in ipotesi di causa codificata di interruzione della prescrizione ex art. 2944
c.c. (cfr. Cass. n.37389/2022), il riconoscimento che interviene quando la prescrizione è già maturata vale, invece, come rinuncia a farne valere gli effetti ex art. 2937 c.c..
Posto ciò, la pretesa impositiva di cui alle citate cartelle non era ancora prescritta, alla data dell'ultimo pagamento del provvedimento ammissivo alla rateizzazione (16/02/2011), tuttavia è decorso il termine decennale, che teoricamente da tale ultima data sarebbe scaduto il 16/02/2021, rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (05/07/2023).
Inoltre, con riferimento alle rimanenti cartelle di pagamento n.29120100008176830, n.29120110002447003,
n.29120110004471971, ritualmente notificate rispettivamente in data 18/06/2010, 06/07/2011,14/09/2011, la prescrizione decennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 18/06/2020; 06/07/2021,14/09/2021.
Infatti, a quelle date vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015
(articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>>.
E poiché - come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata il 5/7/2023, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era già prescritto, in quanto alla data di prescrizione
(ipotetica) di cui alle citate cartelle andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Pertanto, la pretesa de qua deve considerarsi prescritta, giacché la notifica dell'impugnata intimazione è intervenuta dopo la scadenza del termine come prorogato dalla normativa emergenziale (si ripete, il 05/07/2023), senza alcun precedente atto interruttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in €10.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EP Segreto IO Di IS