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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti ESPOSITO ALDO e SANTONICOLA CIRO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il dott. GI EL e il dott. Francesco Migotto per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 9/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
PER IL RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo, ricorso portante data del 27/03/2024
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria.
Spese rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2024, la sig.ra
[...]
– nel premettere di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Parte_1 [...]
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato con riferimento Controparte_2
agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 – ha inteso agire giudizialmente onde sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con riferimento agli anni sopra indicati.
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti contestati, va precisato:
1) che nella fattispecie oggetto di disamina trova applicazione l'art. 2948 n° 4 cc, il quale non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva prevedendo la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
2) che nell'ipotesi in questione nessuna delle annualità rivendicate si colloca oltre il quinquennio dalla data di deposito dell'atto introduttivo. Peraltro alla mancata prescrizione della carta docente si perviene d'altronde anche in quanto il bonus è valido per 2 anni dal momento dell'emissione, per cui il termine di prescrizione quinquennale, a tutto concedere, inizia a decorrere, ex art. 2935 del cc., solo dal 31 agosto dell'anno successivo all'anno di maturazione. Come chiarito dalla giurisprudenza «L'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 prevede che “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto”. L'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 continua precisando che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.” L'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, a sua volta, prevede che “Per l'a.s. 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre
2016”. L'art. 6, comma 6, del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 continua precisando che “il bonus è cumulabile e valido per 2 anni dal momento dell'emissione (non prima del 30 novembre), per cui il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere, ex art. 2935 del cc., dal 30 novembre 2018
o, a tutto voler concedere, facendo riferimento all'inizio dell'anno scolastico, dal 1^ settembre
2018”. La prescrizione quinquennale dell'anno scolastico 2018/19, pertanto, matura, anche in assenza di atto di diffida, almeno a partire dal 31.08.2025» Così Trib. Parma n° 33/2023. Passando ora alla disamina inerente il merito della vertenza, appare più che mai opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale caratterizzante la materia in questione
- L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (c.d. Buona Scuola) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00= annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
- Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. -
Con il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 è stato stabilito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. Gli odierni ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle loro competenze professionali.
Sul piano giurisprudenziale il Consiglio di Stato Sez. VII con sentenza n° 1842/2022 ha annullato il DPCM n°
32313 del 2015 privilegiando «un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi
121 – 124, della L. n. 107/2015», la quale consideri che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti» 6 . Invero una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa può essere comunque garantita considerando che «i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.
165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte Cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154) … nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n.
165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007 … la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento
– che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna».
Dal canto suo la CGUE nella recente ordinanza del 18/05/2022 emessa nella causa C-450/2021 ha rimarcato come l'art. 1 della L. n° 107/2015 si ponga in contrasto con “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di non discriminazione, di cui la CP_1 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
Contrariamente poi a quanto reiteratamente sostenuto in vari giudici dal convenuto , la CGUE ha CP_1
inoltre precisato che la carta docenti rientra tra le «condizioni di impiego» oggetto della CLAUSOLA 4
DELL'ACCORDO QUADRO DEL 18.03.1999, in quanto, dall'esigenza di applicazione uniforme del diritto dell'Unione, unitamente al principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che, come appunto la clausola in esame, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli
Stati membri, per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, devono dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme 4 , per cui anche il significato e la portata del termine «condizioni di impiego» deve essere determinata in modo uniforme nel territorio di tutti gli
Stati membri. A questo riguardo la CGUE ha chiarito che, «33- … per quanto riguarda la nozione di
«condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 34- La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e , C-444/09 e C-456/09, punto 50, e ordinanza del Per_1 Persona_2
18 marzo 2011, C-273/10, non pubblicata, punto 32), le indennità sessennali per Persona_3
formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non Persona_4
pubblicata, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, Persona_5
punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale, che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, Persona_6 punto 47). 35- Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36-
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37- Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza».
Va altresì configurata la tesi sovente sostenuta dall'Amministrazione scolastica secondo cui la carta docente potrebbe essere riconosciuta solo ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato con supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche o per almeno 180 giorni.
Tale affermazione risulta invero infondata in diritto, in quanto il d.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla fruizione della carta docente anche al personale in part time o a zero ore, senza contare inoltre che la
Suprema Corte di Cassazione ha costantemente chiarito che «la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di RICONOSCERE INTEGRALMENTE L'ANZIANITÀ MATURATA NEI PRIMI QUATTRO
ANNI DI ESERCIZIO dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche»: così Cass. Sez. Unite 20/07/2022
n° 22726.
Non coglie infine nel segno neppure l'assunto, reiteratamente evidenziato da parte resistente in numerosi contenziosi, volto a subordinare l'accreditamento del bonus alla presentazione della documentazione delle spese sostenute autonomamente per la propria formazione professionale per gli anni scolastici di interesse.
Ed invero, secondo una significativa condivisibile pronuncia del Tribunale di Genova (sentenza 12/001/2023
n° 17):
“Occorre inoltre affermare, più in generale, l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto, della
(attualità della) situazione lavorativa della richiedente, al momento della domanda giudiziale e della decisione. E' vero, infatti, che la disciplina attuativa della carta docenti (oggetto di ricognizione supra) ha previsto la “restituzione della carta all'atto della cessazione dal servizio” (d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2) e che né può assumere alcun rilievo la mancanza di (“pezze giustificative” delle) spese sostenute, in tali anni, a fini formativi. Infatti, si tratta pur sempre di una “condizione d'impiego” che, siccome assicurata ai docenti a tempo indeterminato senza necessità di preventiva documentazione di spese, deve esserlo, alle stesse condizioni, a quelli a tempo determinato “equiparabili”. Del resto - nello stesso disegno normativo - è la messa a disposizione della carta ad essere funzionale all'accesso alle opportunità formative con essa
“acquistabili”. Subordinandone l'erogazione alle (già sostenute e documentate) spese, s'incorrerebbe nel
“ribaltamento” del predetto ordine logico e cronologico.
D'altra parte, non può ammettersi che il MIM si giovi del proprio inadempimento, come avverrebbe ove fosse esonerato dalla messa a disposizione della carta, a causa del mancato “investimento” formativo da parte del docente. Infatti, detto “investimento” sarebbe dovuto avvenire grazie alle risorse della carta, che il non ha erogato3.2. Non sembrano sussistere, del resto, ostacoli alla concessione “cumulativa” CP_1
della carta elettronica, una tantum ed ex post, in relazione a tutti gli anni scolastici di servizio (e ai conseguenti importi) dedotti in ricorso, atteso che, diversamente opinando, nuovamente si consentirebbe al MIM di avvalersi del proprio inadempimento onde negare il beneficio a chi ne avrebbe avuto e ne ha diritto. Non si permetterebbe, inoltre, al docente a termine di conseguire la medesima prestazione erogata a quelli di ruolo. Del resto, le previsioni attuative dell'art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015 (cui è stata demandata dal legislatore la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della carta), non hanno previsto un termine tassativo, coincidente con la fine dell'anno scolastico, entro il quale utilizzare (in fondi del) la carta assegnata.
Infatti, come già osservato, a mente del d.P.C.M. 23.9.2015, art. 3 (rimasto in vigore, quanto meno, ai fini della regolamentazione concernente l'a.s. 2015/2016) “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Così pure, secondo il d.P.C.M. 28.11.2016, art. 6, “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Nella stessa ottica, il già menzionato art. 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, ha reso utilizzabili le risorse stanziate per la Carta elettronica, relative all'anno scolastico 2016/2017, entro il 31 dicembre 2018. Dunque, non può ritenersi delineato, a livello normativo, un inscindibile collegamento tra la facoltà di utilizzo delle risorse economiche e l'anno scolastico di riferimento, tale da comportare l'inutilizzabilità delle prime, una volta terminato il secondo”.
Quanto al rilievo evidenziato dal convenuto per cui non avendo la carta del docente natura CP_1 retributiva, essendo semplicemente un bonus erogato tramite piattaforma on line per l'acquisto di determinati beni e servizi attinenti alla formazione, il contributo sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, sicché una volta che le attività scolastiche siano terminate il bonus diventa inesigibile, si richiamano le recentissime pronunce dei Tribunali di Venezia e
Catania che hanno affrontato tale specifica questione.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Barbara Bortot, in controversia vertente su fattispecie analoga a quella per cui oggi è causa, ha infatti rilevato che “l'art. 6 del d.P.C.M.
28.06.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma non eventualmente utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno” (Cfr. all.to n. 26).
Non solo: il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania ha altresì rilevato quanto segue: “Né può essere accolta la prospettazione del convenuto secondo cui con la cessazione dei rapporti a termine si CP_1 sarebbe determinata una estinzione del diritto, da ciò dunque facendosi discendere il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per non aver la stessa allegato di essere attualmente docente. Deve in proposito rilevarsi come l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel prevedere, quale limite alla fruizione della carta docente, la cessazione del servizio, abbia inteso semplicemente fare riferimento al venir meno del bisogno formativo siccome connesso alla cessazione del servizio dei docenti a tempo indeterminato (a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento), da tale previsione non può trarsi la conseguenza di ritenere estinto il diritto per effetto di una supposta decadenza in coincidenza con la scadenza del termine apposto al contratto” (all.to n. 27 - TRIB CT Sez. Lav. Sent. n.1074-2023 pubblicata in data 20.03.2023).
E ancora “non è condivisibile la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando, si attribuirebbe all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento dei rapporti che deriva dalla sua scadenza, l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata: la illegittima esclusione della parte ricorrente dal beneficio ha precluso alla stessa, a monte, ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo, onde l'irrilevanza sia della mancata documentazione di spese che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare, con esiti incerti il relativo recupero, sia rispetto ai meccanismi forgiati per i beneficiari della carta in ordine ad eventuali termini per l'utilizzo delle somme accreditate, visto che si tratta di meccanismi predicabili solo per chi, fin dal principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti” (Cfr all.to n. 27). 21. Pacifico dunque che la domanda debba essere accolta per tutti gli anni indicati in ricorso.
Quanto agli ulteriori rilievi sostenuti dalla convenuta Amministrazione scolastica si osserva quanto segue
L'eccezione difensiva di decadenza del diritto alla fruizione del bonus per gli anni scolastici non rientranti nel biennio anteriore al deposito del ricorso, fondata sul presupposto che la carta è fruibile da parte del docente a tempo indeterminato entro un biennio dall'attribuzione, è manifestamente infondata e poggia su una ricostruzione della concreta fattispecie dedotta in giudizio errata, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, oltre che foriera di conseguenze paradossali e contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento.
Preliminarmente, e in punto di fatto, si rileva che di decadenza nella fattispecie oggi sub iudice potrebbe discutersi solo se, per i docenti di ruolo, l'attribuzione del beneficio economico della carta del docente fosse soggetta a una istanza amministrativa da produrre entro un termine perentorio. Ma i docenti di ruolo non devono chiedere l'attivazione della carta. I docenti di ruolo, invero, accedono all'applicazione web non per chiedere l'attivazione della carta ma per spendere il bonus già Email_1 attribuito dal . Controparte_2 Qui di seguito la descrizione dell'applicazione web tratta direttamente dal sito internet https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/: “Che cos'è cartadeldocente.istruzione.it? È l'applicazione web che permette ai docenti di spendere l'importo assegnato utilizzando annualmente Buoni di spesa”.
Ancora, e in punto di diritto, occorre osservare che i regolamenti attuativi della L. n. 107/2015 prevedono che la carta deve essere messa a disposizione del docente, come si desume dall'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015, il quale sancisce che «2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico», e dall'art. 3, commi 1 e 3, del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per cui «1. La carta
è assegnata ai docenti di ruolo ... 3. L'identità dei docenti è verificata attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e imprese».
Gli insegnanti a tempo indeterminato, per ottenere il bonus di 500 euro, dunque, non devono presentare alcuna preventiva domanda o istanza in quanto è lo stesso che rende Controparte_2
disponibile ai docenti (esclusivamente di ruolo) la fruizione della carta attraverso una specifica applicazione web https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/ che permette ai docenti (esclusivamente di ruolo) di spendere l'importo già accreditato. In altre parole, il docente di ruolo non deve e neppure può richiedere l'attribuzione della carta, bensì può solo registrarsi nella piattaforma web per generare buoni spesa.
La registrazione al portale web, finalizzata alla spendita del bonus e non alla sua attribuzione (che, invece, è disposta automaticamente dal MIM), è preclusa ai docenti precari giacché il sistema informatico predisposto dal MIM blocca automaticamente il tentativo di registrazione degli insegnanti non riconosciuti in quanto non assunti a tempo indeterminato;
né i regolamenti attutivi prevedono modalità alternative alla suddetta registrazione informatica per la spendita del bonus (già attribuito).
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che «infondata è l'eccezione di decadenza posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente … Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto CP_1 essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione» (così Trib. Vicenza 21/02/2023).
E, dunque, « Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente del Tribunale di Ancona) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché
(come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come la ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza» (così Trib. Milano 21/03/2023 n° 963).
Peraltro la decadenza, in base all'art. 2946 del c.c., deve essere ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA LEGGE, per cui i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28 novembre 2016 non potrebbero comunque introdurre alcun termine di decadenza, atteso che l'art. 1 della l. n. 107/2015 non commina alcuna decadenza per la mancata fruizione della carta entro l'a.s. successivo alla concessione della carta. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti «ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia meramente esortativa, e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli sia precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (così: Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307.) In altre parole «Se la legge non prevede termini di decadenza, si deve intendere che l'esercizio del potere non è soggetto ad alcun termine (v. art. 2964 del c.c. il quale stabilisce che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge: cfr. Cass. n. 331 del 1979)» Così Cass. civ. Sez. Unite, 17.02.1995, n.
1714 successivamente ribadita da: Cass. civ. Sez. I, 07.07.1999, n. 7058, Cass. civ. Sez. V Sent., 09/10/2009,
n. 21457, e Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307, per cui "ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto". Se ne ricava che, «in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta di riconoscimento del beneficio della carta docente non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale invocato dal non può, invero, applicarsi al personale docente che, in quanto assunto a CP_1 tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio» (così Trib. Monza 23/003/2023
n° 116).
L'evidenziato contrasto tra le due disposizioni di rango diverso imporrebbe pertanto al giudice ordinario di disapplicare i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28 novembre 2016 per contrasto con la normativa primaria, ai sensi dell'art. 4 delle preleggi nonché, avendo essa pur sempre natura di atto amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.
Avverso l'attribuzione della «Carta Elettronica del docente» al personale precario non pare affermarsi che il
D.P.C.M. del 28.11.2016 precisa, all'art. 3, comma 2, che «La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio». Invero tale disposizione, RIFERENDOSI ESCLUSIVAMENTE ALLA CONDIZIONE
SOGGETTIVA DEL DOCENTE DI RUOLO (in quanto i cit. D.P.C.M. non ammettono tra i beneficiari della carta la categoria dei docenti precari) CONTEMPLA LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO QUALE CAUSA DI DEFINITIVA
“CONCLUSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO”, PER RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMO DI SERVIZIO, PER
DIMISSIONI VOLONTARIE, PER RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO AI FINI DEL
PENSIONAMENTO, PER SOSPENSIONE DISCIPLINARE.
Viceversa, la cessazione del singolo rapporto a termine costituisce un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può pertanto certo costituire contestualmente un elemento di esclusione dal beneficio della carta, considerato anche che l'attuale ricorrente, per effetto dell'iscrizione alle GPS ha l'automatica certezza di essere riassunto nei successivi anni. Come rimarcato dalla giurisprudenza infatti
«l'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016, in tema di permanenza in servizio, si riferisce ai docenti di ruolo, rispetto ai quali la cessazione del rapporto di lavoro può solo essere definitiva per pensionamento, per dimissioni o licenziamento. Tali situazioni, definitivamente risolutive del rapporto di lavoro, giustificano l'impossibilità di fruizione della carta del docente, perché cessano definitivamente anche le esigenze di formazione di un lavoratore che era tempo indeterminato e che viene estromesso dal mondo della scuola. Altrettanto non può dirsi per i docenti precari, che stipulano nel tempo una pluralità di contratti a tempo determinato, che hanno una scadenza naturale, ferma restando la loro collocazione in graduatoria. Il docente rimane, infatti, in attesa di poter stipulare nuovo contratto di lavoro con il MIM, ferma così restando la necessità della sua formazione. Deve ritenersi pertanto non pienamente applicabile ai docenti precari il disposto dell'art. 3, comma 2, citato» Trib. Milano sentenza 03/02/2023 n° 341.
La giurisprudenza ha pertanto riconosciuto «l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto, della
(attualità della) situazione lavorativa della richiedente, al momento della domanda giudiziale e della decisione. E' vero, infatti, che la disciplina attuativa della carta docenti (oggetto di ricognizione supra) ha previsto la “restituzione della carta all'atto della cessazione dal servizio” (D.P.C.M. 23.9.2015, art. 2) e che
“La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3). Vale, però, in senso contrario, quanto accennato in precedenza, cioè che l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine non sia più in essere, ma sussista comunque un concreto interesse a farlo valere. Ed è quanto può riscontrarsi nel caso di specie, atteso che il bene della vita cui il ricorrente ambisce è suscettibile di utilizzo pur dopo la scadenza del contratto, anche in funzione di futuri rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.
E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza della CGUE, che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'Accordo quadro, volti sia a vietare la discriminazione sia a prevenire gli abusi risultanti dall'impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, non ammettono limitazioni dell'ambito di protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, quali quelle derivanti da un'interpretazione indebitamente restrittiva (cfr. Corte di Giustizia 8.9.2011, causa C- 177/10 SA Santana, punto 43;
15.4.2008, causa C-268/06, Impact, punti 114 e 115), che ne limiti l'operatività ai casi di rapporto a termine ancora in essere. Del resto, far discendere il diniego del diritto dall'intervenuta scadenza del contratto a termine, significherebbe dare spazio ad un trattamento differenziato e meno favorevole proprio in conseguenza della temporaneità del rapporto. Ciò che appare inammissibile, perché in contrasto con la clausola e con il diritto unionale» Trib. Genova sentenza 12/01/2023 n° 17.
Intende infine l'adito Tribunale non sottacere le altrettanto significative argomentazioni svolte dalla
Suprema Corte di Cassazione nella recente pronuncia N. 29961/2023 e che in questa sede si richiamano integralmente anche in relazione alla tematica delle supplenze temporanee.
Per quanto precede la domanda attorea va accolta per come formulata.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di € Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 L. n° 107/2015 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto , in persona del pro-tempore, Controparte_2 CP_4
ad erogare l'importo nominale di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 da versarsi esclusivamente sulla Carta elettronica che lo stesso CP_1
provvederà ad erogare quale contributo alla formazione professionale.
3) Condanna infine la resistente Amministrazione scolastica a rifondere ai procuratori antistatari della ricorrente le spese di lite, che complessivamente liquida in € 1.100,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 09/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti ESPOSITO ALDO e SANTONICOLA CIRO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il dott. GI EL e il dott. Francesco Migotto per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 9/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
PER IL RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo, ricorso portante data del 27/03/2024
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria.
Spese rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2024, la sig.ra
[...]
– nel premettere di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Parte_1 [...]
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato con riferimento Controparte_2
agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 – ha inteso agire giudizialmente onde sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con riferimento agli anni sopra indicati.
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti contestati, va precisato:
1) che nella fattispecie oggetto di disamina trova applicazione l'art. 2948 n° 4 cc, il quale non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva prevedendo la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
2) che nell'ipotesi in questione nessuna delle annualità rivendicate si colloca oltre il quinquennio dalla data di deposito dell'atto introduttivo. Peraltro alla mancata prescrizione della carta docente si perviene d'altronde anche in quanto il bonus è valido per 2 anni dal momento dell'emissione, per cui il termine di prescrizione quinquennale, a tutto concedere, inizia a decorrere, ex art. 2935 del cc., solo dal 31 agosto dell'anno successivo all'anno di maturazione. Come chiarito dalla giurisprudenza «L'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 prevede che “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto”. L'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 continua precisando che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.” L'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, a sua volta, prevede che “Per l'a.s. 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre
2016”. L'art. 6, comma 6, del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 continua precisando che “il bonus è cumulabile e valido per 2 anni dal momento dell'emissione (non prima del 30 novembre), per cui il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere, ex art. 2935 del cc., dal 30 novembre 2018
o, a tutto voler concedere, facendo riferimento all'inizio dell'anno scolastico, dal 1^ settembre
2018”. La prescrizione quinquennale dell'anno scolastico 2018/19, pertanto, matura, anche in assenza di atto di diffida, almeno a partire dal 31.08.2025» Così Trib. Parma n° 33/2023. Passando ora alla disamina inerente il merito della vertenza, appare più che mai opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale caratterizzante la materia in questione
- L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (c.d. Buona Scuola) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00= annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
- Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. -
Con il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 è stato stabilito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. Gli odierni ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle loro competenze professionali.
Sul piano giurisprudenziale il Consiglio di Stato Sez. VII con sentenza n° 1842/2022 ha annullato il DPCM n°
32313 del 2015 privilegiando «un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi
121 – 124, della L. n. 107/2015», la quale consideri che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti» 6 . Invero una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa può essere comunque garantita considerando che «i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.
165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte Cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154) … nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n.
165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007 … la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento
– che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna».
Dal canto suo la CGUE nella recente ordinanza del 18/05/2022 emessa nella causa C-450/2021 ha rimarcato come l'art. 1 della L. n° 107/2015 si ponga in contrasto con “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di non discriminazione, di cui la CP_1 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
Contrariamente poi a quanto reiteratamente sostenuto in vari giudici dal convenuto , la CGUE ha CP_1
inoltre precisato che la carta docenti rientra tra le «condizioni di impiego» oggetto della CLAUSOLA 4
DELL'ACCORDO QUADRO DEL 18.03.1999, in quanto, dall'esigenza di applicazione uniforme del diritto dell'Unione, unitamente al principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che, come appunto la clausola in esame, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli
Stati membri, per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, devono dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme 4 , per cui anche il significato e la portata del termine «condizioni di impiego» deve essere determinata in modo uniforme nel territorio di tutti gli
Stati membri. A questo riguardo la CGUE ha chiarito che, «33- … per quanto riguarda la nozione di
«condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 34- La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e , C-444/09 e C-456/09, punto 50, e ordinanza del Per_1 Persona_2
18 marzo 2011, C-273/10, non pubblicata, punto 32), le indennità sessennali per Persona_3
formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non Persona_4
pubblicata, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, Persona_5
punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale, che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, Persona_6 punto 47). 35- Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36-
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37- Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza».
Va altresì configurata la tesi sovente sostenuta dall'Amministrazione scolastica secondo cui la carta docente potrebbe essere riconosciuta solo ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato con supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche o per almeno 180 giorni.
Tale affermazione risulta invero infondata in diritto, in quanto il d.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla fruizione della carta docente anche al personale in part time o a zero ore, senza contare inoltre che la
Suprema Corte di Cassazione ha costantemente chiarito che «la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di RICONOSCERE INTEGRALMENTE L'ANZIANITÀ MATURATA NEI PRIMI QUATTRO
ANNI DI ESERCIZIO dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche»: così Cass. Sez. Unite 20/07/2022
n° 22726.
Non coglie infine nel segno neppure l'assunto, reiteratamente evidenziato da parte resistente in numerosi contenziosi, volto a subordinare l'accreditamento del bonus alla presentazione della documentazione delle spese sostenute autonomamente per la propria formazione professionale per gli anni scolastici di interesse.
Ed invero, secondo una significativa condivisibile pronuncia del Tribunale di Genova (sentenza 12/001/2023
n° 17):
“Occorre inoltre affermare, più in generale, l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto, della
(attualità della) situazione lavorativa della richiedente, al momento della domanda giudiziale e della decisione. E' vero, infatti, che la disciplina attuativa della carta docenti (oggetto di ricognizione supra) ha previsto la “restituzione della carta all'atto della cessazione dal servizio” (d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2) e che né può assumere alcun rilievo la mancanza di (“pezze giustificative” delle) spese sostenute, in tali anni, a fini formativi. Infatti, si tratta pur sempre di una “condizione d'impiego” che, siccome assicurata ai docenti a tempo indeterminato senza necessità di preventiva documentazione di spese, deve esserlo, alle stesse condizioni, a quelli a tempo determinato “equiparabili”. Del resto - nello stesso disegno normativo - è la messa a disposizione della carta ad essere funzionale all'accesso alle opportunità formative con essa
“acquistabili”. Subordinandone l'erogazione alle (già sostenute e documentate) spese, s'incorrerebbe nel
“ribaltamento” del predetto ordine logico e cronologico.
D'altra parte, non può ammettersi che il MIM si giovi del proprio inadempimento, come avverrebbe ove fosse esonerato dalla messa a disposizione della carta, a causa del mancato “investimento” formativo da parte del docente. Infatti, detto “investimento” sarebbe dovuto avvenire grazie alle risorse della carta, che il non ha erogato3.2. Non sembrano sussistere, del resto, ostacoli alla concessione “cumulativa” CP_1
della carta elettronica, una tantum ed ex post, in relazione a tutti gli anni scolastici di servizio (e ai conseguenti importi) dedotti in ricorso, atteso che, diversamente opinando, nuovamente si consentirebbe al MIM di avvalersi del proprio inadempimento onde negare il beneficio a chi ne avrebbe avuto e ne ha diritto. Non si permetterebbe, inoltre, al docente a termine di conseguire la medesima prestazione erogata a quelli di ruolo. Del resto, le previsioni attuative dell'art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015 (cui è stata demandata dal legislatore la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della carta), non hanno previsto un termine tassativo, coincidente con la fine dell'anno scolastico, entro il quale utilizzare (in fondi del) la carta assegnata.
Infatti, come già osservato, a mente del d.P.C.M. 23.9.2015, art. 3 (rimasto in vigore, quanto meno, ai fini della regolamentazione concernente l'a.s. 2015/2016) “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Così pure, secondo il d.P.C.M. 28.11.2016, art. 6, “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Nella stessa ottica, il già menzionato art. 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, ha reso utilizzabili le risorse stanziate per la Carta elettronica, relative all'anno scolastico 2016/2017, entro il 31 dicembre 2018. Dunque, non può ritenersi delineato, a livello normativo, un inscindibile collegamento tra la facoltà di utilizzo delle risorse economiche e l'anno scolastico di riferimento, tale da comportare l'inutilizzabilità delle prime, una volta terminato il secondo”.
Quanto al rilievo evidenziato dal convenuto per cui non avendo la carta del docente natura CP_1 retributiva, essendo semplicemente un bonus erogato tramite piattaforma on line per l'acquisto di determinati beni e servizi attinenti alla formazione, il contributo sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, sicché una volta che le attività scolastiche siano terminate il bonus diventa inesigibile, si richiamano le recentissime pronunce dei Tribunali di Venezia e
Catania che hanno affrontato tale specifica questione.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Barbara Bortot, in controversia vertente su fattispecie analoga a quella per cui oggi è causa, ha infatti rilevato che “l'art. 6 del d.P.C.M.
28.06.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma non eventualmente utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno” (Cfr. all.to n. 26).
Non solo: il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania ha altresì rilevato quanto segue: “Né può essere accolta la prospettazione del convenuto secondo cui con la cessazione dei rapporti a termine si CP_1 sarebbe determinata una estinzione del diritto, da ciò dunque facendosi discendere il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per non aver la stessa allegato di essere attualmente docente. Deve in proposito rilevarsi come l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel prevedere, quale limite alla fruizione della carta docente, la cessazione del servizio, abbia inteso semplicemente fare riferimento al venir meno del bisogno formativo siccome connesso alla cessazione del servizio dei docenti a tempo indeterminato (a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento), da tale previsione non può trarsi la conseguenza di ritenere estinto il diritto per effetto di una supposta decadenza in coincidenza con la scadenza del termine apposto al contratto” (all.to n. 27 - TRIB CT Sez. Lav. Sent. n.1074-2023 pubblicata in data 20.03.2023).
E ancora “non è condivisibile la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando, si attribuirebbe all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento dei rapporti che deriva dalla sua scadenza, l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata: la illegittima esclusione della parte ricorrente dal beneficio ha precluso alla stessa, a monte, ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo, onde l'irrilevanza sia della mancata documentazione di spese che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare, con esiti incerti il relativo recupero, sia rispetto ai meccanismi forgiati per i beneficiari della carta in ordine ad eventuali termini per l'utilizzo delle somme accreditate, visto che si tratta di meccanismi predicabili solo per chi, fin dal principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti” (Cfr all.to n. 27). 21. Pacifico dunque che la domanda debba essere accolta per tutti gli anni indicati in ricorso.
Quanto agli ulteriori rilievi sostenuti dalla convenuta Amministrazione scolastica si osserva quanto segue
L'eccezione difensiva di decadenza del diritto alla fruizione del bonus per gli anni scolastici non rientranti nel biennio anteriore al deposito del ricorso, fondata sul presupposto che la carta è fruibile da parte del docente a tempo indeterminato entro un biennio dall'attribuzione, è manifestamente infondata e poggia su una ricostruzione della concreta fattispecie dedotta in giudizio errata, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, oltre che foriera di conseguenze paradossali e contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento.
Preliminarmente, e in punto di fatto, si rileva che di decadenza nella fattispecie oggi sub iudice potrebbe discutersi solo se, per i docenti di ruolo, l'attribuzione del beneficio economico della carta del docente fosse soggetta a una istanza amministrativa da produrre entro un termine perentorio. Ma i docenti di ruolo non devono chiedere l'attivazione della carta. I docenti di ruolo, invero, accedono all'applicazione web non per chiedere l'attivazione della carta ma per spendere il bonus già Email_1 attribuito dal . Controparte_2 Qui di seguito la descrizione dell'applicazione web tratta direttamente dal sito internet https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/: “Che cos'è cartadeldocente.istruzione.it? È l'applicazione web che permette ai docenti di spendere l'importo assegnato utilizzando annualmente Buoni di spesa”.
Ancora, e in punto di diritto, occorre osservare che i regolamenti attuativi della L. n. 107/2015 prevedono che la carta deve essere messa a disposizione del docente, come si desume dall'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015, il quale sancisce che «2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico», e dall'art. 3, commi 1 e 3, del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per cui «1. La carta
è assegnata ai docenti di ruolo ... 3. L'identità dei docenti è verificata attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e imprese».
Gli insegnanti a tempo indeterminato, per ottenere il bonus di 500 euro, dunque, non devono presentare alcuna preventiva domanda o istanza in quanto è lo stesso che rende Controparte_2
disponibile ai docenti (esclusivamente di ruolo) la fruizione della carta attraverso una specifica applicazione web https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/ che permette ai docenti (esclusivamente di ruolo) di spendere l'importo già accreditato. In altre parole, il docente di ruolo non deve e neppure può richiedere l'attribuzione della carta, bensì può solo registrarsi nella piattaforma web per generare buoni spesa.
La registrazione al portale web, finalizzata alla spendita del bonus e non alla sua attribuzione (che, invece, è disposta automaticamente dal MIM), è preclusa ai docenti precari giacché il sistema informatico predisposto dal MIM blocca automaticamente il tentativo di registrazione degli insegnanti non riconosciuti in quanto non assunti a tempo indeterminato;
né i regolamenti attutivi prevedono modalità alternative alla suddetta registrazione informatica per la spendita del bonus (già attribuito).
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che «infondata è l'eccezione di decadenza posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente … Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto CP_1 essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione» (così Trib. Vicenza 21/02/2023).
E, dunque, « Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente del Tribunale di Ancona) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché
(come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come la ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza» (così Trib. Milano 21/03/2023 n° 963).
Peraltro la decadenza, in base all'art. 2946 del c.c., deve essere ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA LEGGE, per cui i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28 novembre 2016 non potrebbero comunque introdurre alcun termine di decadenza, atteso che l'art. 1 della l. n. 107/2015 non commina alcuna decadenza per la mancata fruizione della carta entro l'a.s. successivo alla concessione della carta. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti «ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia meramente esortativa, e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli sia precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (così: Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307.) In altre parole «Se la legge non prevede termini di decadenza, si deve intendere che l'esercizio del potere non è soggetto ad alcun termine (v. art. 2964 del c.c. il quale stabilisce che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge: cfr. Cass. n. 331 del 1979)» Così Cass. civ. Sez. Unite, 17.02.1995, n.
1714 successivamente ribadita da: Cass. civ. Sez. I, 07.07.1999, n. 7058, Cass. civ. Sez. V Sent., 09/10/2009,
n. 21457, e Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307, per cui "ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto". Se ne ricava che, «in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta di riconoscimento del beneficio della carta docente non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale invocato dal non può, invero, applicarsi al personale docente che, in quanto assunto a CP_1 tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio» (così Trib. Monza 23/003/2023
n° 116).
L'evidenziato contrasto tra le due disposizioni di rango diverso imporrebbe pertanto al giudice ordinario di disapplicare i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28 novembre 2016 per contrasto con la normativa primaria, ai sensi dell'art. 4 delle preleggi nonché, avendo essa pur sempre natura di atto amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.
Avverso l'attribuzione della «Carta Elettronica del docente» al personale precario non pare affermarsi che il
D.P.C.M. del 28.11.2016 precisa, all'art. 3, comma 2, che «La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio». Invero tale disposizione, RIFERENDOSI ESCLUSIVAMENTE ALLA CONDIZIONE
SOGGETTIVA DEL DOCENTE DI RUOLO (in quanto i cit. D.P.C.M. non ammettono tra i beneficiari della carta la categoria dei docenti precari) CONTEMPLA LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO QUALE CAUSA DI DEFINITIVA
“CONCLUSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO”, PER RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMO DI SERVIZIO, PER
DIMISSIONI VOLONTARIE, PER RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO AI FINI DEL
PENSIONAMENTO, PER SOSPENSIONE DISCIPLINARE.
Viceversa, la cessazione del singolo rapporto a termine costituisce un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può pertanto certo costituire contestualmente un elemento di esclusione dal beneficio della carta, considerato anche che l'attuale ricorrente, per effetto dell'iscrizione alle GPS ha l'automatica certezza di essere riassunto nei successivi anni. Come rimarcato dalla giurisprudenza infatti
«l'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016, in tema di permanenza in servizio, si riferisce ai docenti di ruolo, rispetto ai quali la cessazione del rapporto di lavoro può solo essere definitiva per pensionamento, per dimissioni o licenziamento. Tali situazioni, definitivamente risolutive del rapporto di lavoro, giustificano l'impossibilità di fruizione della carta del docente, perché cessano definitivamente anche le esigenze di formazione di un lavoratore che era tempo indeterminato e che viene estromesso dal mondo della scuola. Altrettanto non può dirsi per i docenti precari, che stipulano nel tempo una pluralità di contratti a tempo determinato, che hanno una scadenza naturale, ferma restando la loro collocazione in graduatoria. Il docente rimane, infatti, in attesa di poter stipulare nuovo contratto di lavoro con il MIM, ferma così restando la necessità della sua formazione. Deve ritenersi pertanto non pienamente applicabile ai docenti precari il disposto dell'art. 3, comma 2, citato» Trib. Milano sentenza 03/02/2023 n° 341.
La giurisprudenza ha pertanto riconosciuto «l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto, della
(attualità della) situazione lavorativa della richiedente, al momento della domanda giudiziale e della decisione. E' vero, infatti, che la disciplina attuativa della carta docenti (oggetto di ricognizione supra) ha previsto la “restituzione della carta all'atto della cessazione dal servizio” (D.P.C.M. 23.9.2015, art. 2) e che
“La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3). Vale, però, in senso contrario, quanto accennato in precedenza, cioè che l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine non sia più in essere, ma sussista comunque un concreto interesse a farlo valere. Ed è quanto può riscontrarsi nel caso di specie, atteso che il bene della vita cui il ricorrente ambisce è suscettibile di utilizzo pur dopo la scadenza del contratto, anche in funzione di futuri rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.
E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza della CGUE, che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'Accordo quadro, volti sia a vietare la discriminazione sia a prevenire gli abusi risultanti dall'impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, non ammettono limitazioni dell'ambito di protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, quali quelle derivanti da un'interpretazione indebitamente restrittiva (cfr. Corte di Giustizia 8.9.2011, causa C- 177/10 SA Santana, punto 43;
15.4.2008, causa C-268/06, Impact, punti 114 e 115), che ne limiti l'operatività ai casi di rapporto a termine ancora in essere. Del resto, far discendere il diniego del diritto dall'intervenuta scadenza del contratto a termine, significherebbe dare spazio ad un trattamento differenziato e meno favorevole proprio in conseguenza della temporaneità del rapporto. Ciò che appare inammissibile, perché in contrasto con la clausola e con il diritto unionale» Trib. Genova sentenza 12/01/2023 n° 17.
Intende infine l'adito Tribunale non sottacere le altrettanto significative argomentazioni svolte dalla
Suprema Corte di Cassazione nella recente pronuncia N. 29961/2023 e che in questa sede si richiamano integralmente anche in relazione alla tematica delle supplenze temporanee.
Per quanto precede la domanda attorea va accolta per come formulata.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di € Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 L. n° 107/2015 e per l'effetto
2) Condanna il convenuto , in persona del pro-tempore, Controparte_2 CP_4
ad erogare l'importo nominale di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 da versarsi esclusivamente sulla Carta elettronica che lo stesso CP_1
provvederà ad erogare quale contributo alla formazione professionale.
3) Condanna infine la resistente Amministrazione scolastica a rifondere ai procuratori antistatari della ricorrente le spese di lite, che complessivamente liquida in € 1.100,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 09/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci