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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di , presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 15/01/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 33229/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO, per mandato in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Giulio Cesare n. 95; ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, via Amba CP_2
Aradam n. 5, presso il funzionario Francesca per delega del Direttore sede Tes_1 CP_2
Roma; resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 16.9.24 ricorrente in epigrafe affermava:
che con decreto di omologa del 20.12.23 il Tribunale di Roma riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 dalla domanda amministrativa, ma l non aveva provveduto al relativo pagamento. CP_2 Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di indennità di CP_2 accompagnamento dalla suddetta data, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza della domanda, essendo CP_2 intervenuto il riconoscimento ed il pagamento della prestazione.
All'udienza fissata per la discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore della ricorrente dichiarava essere intervenuto a il pagamento dell'importo richiesto.
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della somma oggetto del presente giudizio, successivamente al deposito del ricorso, come da dichiarazione delle parti. Le spese di lite vanno poste a carico dell' in quanto la comunicazione dell'avvenuto CP_2 riconoscimento e della messa in pagamento della prestazione è successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento dei compensi di lite CP_2 a favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Roma, 16/01/2025.
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di , presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 15/01/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 33229/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO, per mandato in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Giulio Cesare n. 95; ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, via Amba CP_2
Aradam n. 5, presso il funzionario Francesca per delega del Direttore sede Tes_1 CP_2
Roma; resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 16.9.24 ricorrente in epigrafe affermava:
che con decreto di omologa del 20.12.23 il Tribunale di Roma riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 dalla domanda amministrativa, ma l non aveva provveduto al relativo pagamento. CP_2 Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di indennità di CP_2 accompagnamento dalla suddetta data, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza della domanda, essendo CP_2 intervenuto il riconoscimento ed il pagamento della prestazione.
All'udienza fissata per la discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore della ricorrente dichiarava essere intervenuto a il pagamento dell'importo richiesto.
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della somma oggetto del presente giudizio, successivamente al deposito del ricorso, come da dichiarazione delle parti. Le spese di lite vanno poste a carico dell' in quanto la comunicazione dell'avvenuto CP_2 riconoscimento e della messa in pagamento della prestazione è successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento dei compensi di lite CP_2 a favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Roma, 16/01/2025.
IL GIUDICE