Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
nel procedimento iscritto al n.7171/2023 R.G. promosso da
, RG: 13.834.894 SSP/SP, CPF/MF: - 40, Parte_1 C.F._1 residente e domiciliata in Rua Werner LD n. 77, Apartamento n. 82, Juriti, Barueri/SP;
, RG: 43.685.354 SSP/SP, CPF/MF: – 23, residente e Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Rua Pedro Virillo n. 186, Torre V, Apartamento n. 22, Jardim Santiago, Indaiatuba/SP;
, RG: 47.795.732 – 8 SSP/SP, CPF/MF: - 89, residente Parte_2 C.F._3
e domiciliata in Rua Sanazar Mardiros n. 235, Apartamento n. 52, Presidente Altino;
[...]
RG: 11.861.795 – 3 SSP/SP, CPF: - 56, residente e Parte_3 C.F._4 domiciliata in Franca (SP), Rua das Tulipas n. 430, ; Persona_1 Parte_4
, RG: 44.613.963 SSP/SP, CPF: , residente e domiciliata in Franca (SP),
[...] C.F._5
Rua das Tulipas n. 430, ; , RG: 48.328.203 Persona_1 Parte_5
SSP/SP, CPF: – 14, residente e domiciliato in Franca (SP), Rua das Violetas n. 1250, C.F._6
Apartamento n. 01, ; , RG: 45.317.284 Persona_1 Parte_6
SSP/SP, CPF: – 66, residente e domiciliato in Franca (SP), Rua Décio Piola n. 5178, C.F._7
Apartamento n. 01, Parque Moema;
rappresentati e difesi ai fini della presente procedura dall'Avv.
Valeria Migliorati del Foro di Brescia, (C.F. ), C.F._8
ATTORI
Contro
, Controparte_2 in persona del Controparte_3
E con la chiamata del
, (c.f. , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_3
CONVENUTI - Contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 28/10/2024: “che l'Ill.mo Tribunale adìto Voglia: 1) nel merito ed in via principale, previa immediata rimessione in decisione della causa,
Pag. 1 di 7
[...]
, al e/o ad ogni altra Controparte_2 Controparte_4 competente Autorità amministrativa, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
2) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Con ricorso depositato il 13/06/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Per_2
(o ) nato a [...] in data [...] e Per_3 Parte_7 successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita,
(docc. 1-21).
Con decreto del 23/10/2023 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 02/02/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
All'esito, con ordinanza del 7/02/2024 veniva ravvisata la nullità dell'atto introduttivo e ne era così ordinata la rinnovazione, con fissazione di una nuova trattazione per il giorno 30/04/2024, incombente cui la difesa provvedeva entro il termine assegnato.
A scioglimento della riserva assunta in tale sede il Tribunale, previa declaratoria di contumacia del convenuto sollevava d'ufficio questione di difetto di legittimazione passiva del suddetto CP_5 ministero con assegnazione di termine per il deposito di note sul punto ai sensi dell'art. 101, comma
2, c.p.c. e con rinvio della trattazione al 29 ottobre 2024.
Nelle more la difesa chiedeva ed otteneva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti del , incombente cui provvedeva con notifica eseguita il 9/09/2024 Controparte_4 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Dal momento che il
[...]
non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia. CP_4
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
1- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CP_5
Preliminarmente occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
, convenuto in prima battuta nel presente giudizio. Controparte_2
Questo perché il riconoscimento della cittadinanza, che rientra nelle funzioni dello Stato civile, appartiene allo Stato e, per esso, al e viene esercitata a livello interno dai Controparte_4
Sindaci quali Ufficiali di governo e, all'estero, dagli Uffici consolari, (Cfr. art. 45, comma 2, DPR 5 gennaio 1967 n. 18 ” Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”). Inoltre, l'art. 16, comma 4, DPR 12 ottobre 1993 n.572 “Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992 n.91” prevede che: “in ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il , al quale Controparte_4
l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.”.
Nel caso di specie, trattandosi di richiesta di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, si esula dalle ipotesi contemplate al comma 2 dell'art. 16 del succitato DPR e la competenza in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza spetta inequivocabilmente al anche se , una volta sollevata l'eccezione, anche di ufficio da parete del Controparte_4
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea giudice, la questione, trattandosi di organi facenti arte dello Stato , è risolvibile mediante rimessione in termini per il rinnovo della citazione dell'organo legittimato, come avvenuto nel caso odierno1.
Al riguardo non possono ritenersi idonee a scalfire il dettato normativo le osservazioni presentate dalla difesa attorea nella memoria autorizzata del 31.07.2024 che fanno riferimento a meri comportamenti tenuti dall'Avvocatura di Stato che in altri giudizi non avrebbe eccepito la carenza di legittimazione del (sul punto si vedano Trib. Roma, I sez. civ., sent. n.5032 del 10/03/2016; Trib. CP_5
Roma, sez I civile, sent. n.12034 del 08/09/2020; Trib. Roma, sez. Immigrazione, sent. n. 12166 del
29/07/2022).
2- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato le loro richieste di riconoscimento della cittadinanza per via consolare e che, pur avendo ricevuto conferma del loro inserimento nella lista dell'anno 2022, non avrebbero ricevuto alcuna convocazione. Agli atti sono presenti le e-mail di risposta automatica inviate dal Parte_8
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea di San Paolo contenenti la conferma dell'inserimento degli odierni ricorrenti nella lista di attesa del
2022, (doc.21). Gli stessi hanno aggiunto come la tempistica di convocazione dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza sia attualmente superiore a dieci anni come si evince anche dalle informazioni reperibili sul sito internet della predetta Autorità consolare.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai conclamata situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versa il di San Paolo, si trovino in una situazione di assoluta Parte_8 incertezza in ordine alla definizione della loro posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
3- NEL MERITO
dalla documentazione prodotta telematicamente in giudizio risulta che (o ) Per_2 Per_3
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva un Parte_7 primo matrimonio in data 19.01.1901 con (doc.2). Rimasto vedovo a seguito della Parte_9 morte di quest'ultima, contraeva un secondo matrimonio in data 04.08.1931, nella città di Franca,
Stato di San Paolo, con (doc. 3). Persona_4
Dalla prima unione coniugale nasceva in data 07.09.1918, nella città di Franca, Stato di San Paolo, il figlio (doc. 4). Questi contraeva un primo matrimonio in data 15.04.1940 nella Persona_5 città di Franca, Stato di San Paolo, con (doc. 5); da questa unione Parte_10 coniugale nasceva in data 11.08.1942, nella città di Franca, Stato di San Paolo, Parte_11
(doc. 8), la quale contraeva matrimonio in Brasile con il 26.07.1962 (doc. 9),
[...] CP_6 dando così origine alla discendenza riassunta nell'albero genealogico in atti, (doc. 6).
, a seguito di divorzio dalla prima moglie, si sposava in seconde nozze con Persona_5 [...] in data 22.11.1980 (doc. 7). Controparte_7
Dall'unione fra ed il coniuge sono nate in Brasile due figlie: Parte_11 CP_6 in data 25.12.1965 (doc. 10) e in data 15.02.1963, Parte_1 Parte_3
(doc.11).
odierna ricorrente, ha contratto matrimonio in Brasile in data 28.04.1984 Parte_1 con , adottando da quel momento il nome di Parte_12 Parte_1
, (doc. 12). Da questa unione coniugale sono nate in Brasile le ricorrenti
[...] Pt_1
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in data 12.05.1987 (doc.13) e in data 20.08.1991 la CP_1 Parte_2 quale, a sua volta, ha contratto matrimonio in Brasile in data 17.01.2015 con Persona_6
(docc. 14-15).
odierna ricorrente, ha contratto matrimonio in Brasile con Costa Luiz Parte_3
Vicente in data 10.08.1985, adottando da quel momento il nome di Parte_3
(doc.16). Da questa unione coniugale sono nati in Brasile i ricorrenti:
[...] Parte_4 in data 16.05.1989 (doc. 17), in data
[...] Parte_5
12.12.1990 (doc. 18) e in data 25.04.1994 (doc. 19). La Parte_6 ricorrente ha contratto matrimonio in Brasile con Parte_4 [...]
in data 14.11.2020, (doc. 20). Persona_7
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendente di il quale, senza mai Per_2 Persona_8 naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.22), ai sensi dell'art.1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Questi è stato a sua volta in grado di trasmetterla, Persona_5 sempre ai sensi della succitata disposizione normativa, alla figlia dalla Parte_11 quale gli odierni ricorrenti discendono.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano (o ) Per_2 Per_3
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Parte_7 femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
4- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la Controparte_4 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_8 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_4 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_4
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_4 giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 12.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016 (……… pur trattandosi di errore di identificazione su distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse entrambe al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato …….. per il quale trova applicazione l'art. 4 della l. n. 260 del 1958, l'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio implica che l'operatività della menzionata disposizione è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni stabilizzazione degli effetti dell'atto giudiziario (e del conseguente giudizio) ove esso sia stato notificato ad altro soggetto……..) .