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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINTIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1414 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto domanda contestuale di separazione giudiziale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. :) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Degli Angioini, n.115, presso lo studio dell'Avv. Anna Merante che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Soverato, alla Via Corso Umberto I, n. 264, presso lo studio dell'Avv. Saverio
Pittelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'On. Le Tribunale di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 1 di 17 - pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig.
[...] per i motivi di cui in narrativa, ordinando all'ufficiale dello stato civile CP_1 del Comune di Soverato di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del Comune di Soverato anno 2017, parte 5, Sez. I, dell'emaando procedimento;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- assegnare la casa coniugale al marito;
- il Sig. corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento Controparte_1 di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile del prossimo anno;
- ordinare al sig. la produzione delle dichiarazioni dei redditi Controparte_1 degli ultimi tre anni, nonché ogni documentazione atta all'accertamento della situazione economica e del patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo, qualora non venga presentata dal convenuto in sede di costituzione;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così provvedere:
Nel merito
A) pronunciare la separazione personale dei coniugi, stabilendo che alcuna pretesa di carattere economico o patrimoniale possano vantare l'uno nei confronti dell'altro, non sussistendone le condizioni;
B) rigettare la domanda di addebito della responsabilità a carico del convenuto, formulata da parte ricorrente, poiché destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto;
C) rigettare, in ogni caso, la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, in quanto carente dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
D) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, maturate le condizioni previste dalla legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio, ai
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 2 di 17 sensi e per gli effetti stabiliti degli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970, stabilendo che le parti nulla avranno da pretendere l'una nei confronti dell'altra.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 30 marzo 2023, - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 24 agosto 2017 in Controparte_1
Soverato, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli - chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito, deducendo che il deterioramento del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza erano ascrivibili al comportamento violento, denigrante, maltrattante ed infedele del marito.
Esponeva, in particolare, che il rapporto coniugale - “seppur nato con i migliori auspici” - si era in breve tempo trasformato “in un vero e proprio inferno per la
”, in quanto era costretta a vivere in una situazione familiare di estremo CP_2 disagio (dapprima assieme alla sorella e alla madre del resistente presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima che, tuttavia “la odiava” e “non la voleva in casa” e, dal rientro della ricorrente dalla Russia nell'anno 2018, in Argusto, nell'immobile della nonna del abbandonato da diverso tempo, fatiscente ed in cattive CP_1 condizioni igieniche) ed in un contesto in cui era costretta a subire continue umiliazioni, maltrattamenti fisici, psicologici e violenze, anche sessuali, da parte del marito, il quale - oltre a disinteressarsi delle “condizioni materiali, morali ed economiche della moglie”- intratteneva diverse relazioni extraconiugali, contraendo persino delle infezioni batteriche, trasmesse sessualmente alla ricorrente.
Rappresentava, inoltre, che - dopo essersi trasferita nel mese di ottobre 2020 in
Parma per frequentare il Conservatorio - era rientrata in Soverato in data 29 luglio
2022 e, nell'occasione, di aver ancora una volta subito da parte del CP_1 minacce e strattonamenti, tali da indurre la ricorrente a segnalare telefonicamente la condotta del marito ai Carabinieri della Stazione di Soverato, “chiedendo il divieto di avvicinamento alla sua persona”.
In ultimo, evidenziava di essersi allontanata dalla casa coniugale definitivamente nel mese di ottobre dello stesso anno e che a causa dei continui tradimenti, delle
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 3 di 17 umiliazioni e dei “maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici”, era costretta ad assumere terapia farmacologica antidepressiva e contro l'insonnia.
Domandava, pertanto, l'addebito della separazione, il riconoscimento in proprio favore di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 400,00 e l'assegnazione in favore del marito della casa coniugale.
Rassegnava, quindi, le proprie conclusioni, come sopra integralmente riportate e trascritte.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta , il quale - pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione - impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni poste a fondamento delle domande di addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Nel dettaglio, esponeva di aver contratto matrimonio il 24 agosto 2017 “alla presenza dell'ufficiale dello stato civile ed all'insaputa di parenti o amici dell'esponente”, accondiscendendo alla richiesta avanzata in tal senso della all'inizio dell'instaurazione della relazione affettiva, nell'anno 2016, Pt_1 giacché ciò le avrebbe consentito di “conseguire uno status idoneo a legittimarne il trasferimento e la permanenza in Italia, ove aveva in animo di perfezionare i suoi studi in campo musicale”.
Rappresentava, dunque, che i coniugi - entrambi privi di occupazione lavorativa e di mezzi propri - erano consapevoli di non poter intraprendere la coabitazione,
“meno che mai nell'abitazione della madre del rimasta all'oscuro del CP_1 matrimonio”, ragion per cui la residenza familiare veniva fissata in via puramente formale presso il locale garage, di pertinenza dell'abitazione di proprietà della di lui madre.
Contestava, dunque, la veridicità della circostanza addotta dalla ricorrente di aver inizialmente coabitato presso il suddetto immobile assieme alla madre ed alla sorella del coniuge, evidenziando altresì che la - ritornata in Russia ove abitava Pt_1 il figlio adolescente, appena tre giorni dopo aver contratto matrimonio -rientrava in Italia alla fine del mese di maggio dell'anno 2018, permanendo peraltro in
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 4 di 17 Soverato solamente “qualche giorno”, giacché la stessa “partiva per trascorrere alcuni mesi in compagnia del figlio in altre località italiane”.
Esponeva, ancora, che la permanenza dei coniugi presso l'abitazione della propria nonna in Argusto era durata solamente venti giorni circa e che l'immobile in questione “versava in condizioni più che decorose”.
Respingeva, dunque, ogni accusa di violenza e di maltrattamenti, rappresentando altresì che il rapporto affettivo, mai caratterizzato da litigi, conflittualità o condotte umilianti e vessatorie, era definitivamente naufragato quando nell'anno 2020 la
- dopo aver vissuto peer la maggior parte del tempo fuori dall'Italia, anche Pt_1 imbarcandosi su una nave da crociera per ragioni lavorative - decideva unilateralmente di traferirsi a Parma per frequentare il Conservatorio.
Contestava, inoltre, il disinteressamento per le condizioni economiche addotte dalla ricorrente, deducendo di aver effettuato in suo favore tra il 2021 ed il 2023 diverse disposizioni di pagamento, malgrado la precarietà della propria situazione lavorativa (insegnante supplente, con contratto a tempo determinato) e delle proprie condizioni economiche.
Nell'opporsi alla domanda di controparte volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento, rappresentava che, non solo la breve durata del matrimonio e l'assenza di una stabile coabitazione, avevano impedito l'instaurazione della comunione materiale e spirituale, idonea a giustificare la permanenza di obblighi di assistenza in capo ai coniugi, quanto che la ricorrente - grazie ai titoli di studio ed all'elevata qualificazione conseguita in campo musicale
- impartiva lezioni e svolgeva attività in campo artistico che le consentivano di percepire emolumenti sia da soggetti privati che da enti e le permettevano conseguentemente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento avanzate dalla ricorrente e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 5 di 17 1.2. Depositate le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., all'udienza del 5 luglio 2023 - interrogate liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione - il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, con separata ordinanza del 17 luglio 2023 confermava la competenza territoriale del
Tribunale di Catanzaro, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti, mentre ammetteva l'interrogatorio formale del resistente fissando per l'espletamento di detto incombente l'udienza del 7 dicembre 2023.
All'esito, la causa - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 21 maggio 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
1.3. Differita al 6 novembre 2024, con decreto del Presidente della Prima Sezione
Civile del 20 novembre 2024 la causa era assegnata allo scrivente Giudice relatore che fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 9 aprile 2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione.
Rinviata all'udienza cartolare del 10 settembre 2025 per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo, con provvedimento del 10 ottobre 2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi
è intervenuta una profonda e grave crisi coniugale che, secondo ogni ragionevole previsione, esclude ogni ragionevole e concreta possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, da cui è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 6 di 17 Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151
c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Venendo all'esame della domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente, il Collegio osserva, in via introduttiva, che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(così Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri e più chiari termini, ai fini della pronuncia di addebito della separazione la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. è condizione necessaria ma non sufficiente, dovendosi necessariamente accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel cagionare l'irreversibilità della crisi coniugale e non s costituisca, invece, conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza già in atto.
Conseguentemente, nessun addebito della separazione potrà essere pronunciato dal giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine rigorosa ed una valutazione
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 7 di 17 complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza del nesso di causalità tra il comportamento consapevole e volontario assunto da uno o da entrambi i coniugi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il tracollo del rapporto coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Allorquando, invece, a fondamento della richiesta di addebito della separazione vengano dedotte violenze fisiche e/o morali perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro, l'orientamento costante della Suprema Corte ritiene che tali condotte costituiscano «violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5171 del 2024; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 27324 del 2022; Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, «anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass.
n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduc e la portata e
l'efficienza causale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27324 del 2022).
3.1. Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti dall'istruttoria della causa, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta dall'odierna ricorrente sia infondata e debba essere conseguentemente rigettata.
Quantunque, infatti, ricorrente deduca a fondamento della domanda in esame che la fine del rapporto coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza siano state causate esclusivamente dalle condotte violente, aggressive e maltrattanti
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 8 di 17 poste in essere dal coniuge in suo danno durante il matrimonio, il Collegio non può non rilevare la genericità e la contraddittorietà delle circostanze addotte dalla che, oltre ad esporre in maniera del tutto vaga ed imprecisa i Pt_1 comportamenti maltrattanti e prevaricatori - mai descritti concretamente nel loro specifico accadimento - che il coniuge avrebbe assunto nei suoi confronti durante il breve rapporto matrimoniale (durato appena sei anni, intervallati da continui e prolungati allontanamenti della ricorrente), non allega né dimostra nulla che consenta all'adito Tribunale civile di esercitare il potere-dovere di accertare e valutare tali condotte. Condotte che sono rimaste, infatti, del tutto sconosciute nel loro concreto ed effettivo accadimento, e che pertanto non possono essere in questa sede esaminate né tanto meno poste a fondamento di una pronuncia di addebito.
Nello specifico, l'odierna ricorrente espone nell'atto introduttivo che “il rapporto tra i coniugi, seppur nato con i migliori auspici, nel breve lasso di tempo si trasformava in un vero e proprio inferno per la ”, la quale era costretta a Pt_1 risiedere inizialmente presso l'abitazione della madre del resistente, senza tuttavia poter disporre delle chiavi dell'immobile e potendovi permanere “solo quando la madre era assente”, nutrendo quest'ultima nei suoi confronti sentimenti di odio.
Riferisce che “i veri e propri episodi di maltrattamento e violenza iniziavano in data 5 settembre 2018 (…) in occasione del compleanno della suocera” (quando il coniuge, che le impediva di vedere la madre, nel tentativo di allontanarla, la afferrava per un braccio causandole dei lividi) e di essere stata, pertanto, costretta
“sin dai primi mesi di matrimonio” a rientrare spesso in Russia, suo Paese di origine e a far ritorno in Soverato “sempre per poco tempo e quando la suocera era assente”. Espone che al suo rientro in Italia nell'anno 2018, dopo aver abitato in un immobile fatiscente sito nel Comune di Argusto (di proprietà della nonna del
, le veniva imposta “una vita di stenti, in totale abbandono CP_1 economico”.
Afferma, ancora, di aver lavorato dall'ottobre 2018 al mese di aprile 2019 su una nave da crociera e, al rientro di aver convissuto “per qualche mese” nel Comune di
OL (provincia di Brescia) con il coniuge, ove quest'ultimo svolgeva attività lavorativa come insegnante in supplenza.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 9 di 17 Espone di essersi trasferita dal mese di ottobre 2020 al 29 luglio 2022 in Parma per esigenze di studio e di aver appreso nel 2021 che il coniuge aveva richiesto lo spostamento della sua residenza nel locale garage, sottostante l'abitazione della madre del resistente, mentre quest'ultimo continuava a risiedere presso l'abitazione assieme alla genitrice ed alla sorella, “disinteressandosi delle condizioni materiali, morali ed economiche della moglie”.
Espone, infine, di aver subito al suo rientro da Parma, in occasione dell'ennesimo litigio, minacce e strattonamenti che le causavano ecchimosi ad un braccio e di essersi allontanata definitivamente dalla casa coniugale nell'ottobre dello stesso anno ed allega la denuncia-querela sporta per i maltrattamenti subiti durante il matrimonio nel marzo 2023.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti offerta non consente in alcun modo di addebitare al resistente la separazione, essendo addotte circostanze generiche, prive di riscontri probatori e contraddittorie: ed invero, se da un lato la afferma di aver Pt_1 coabitato con il coniuge, all'indomani dalla celebrazione del matrimonio, “presso la casa coniugale di proprietà della madre del marito (…) sita in Soverato, in Via
Vito Galati n. 21, dove per un breve periodo la coppia conviveva insieme alla sorella del resistente e alla madre”, dall'altro afferma, Controparte_3 contraddicendosi, nello stesso ricorso introduttivo di non aver mai avuto la disponibilità delle chiavi dell'abitazione e che le era consentito risiedere all'interno della stessa “solo quando la madre era assente”. Inoltre, nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. conferma la circostanza addotta dal resistente, ovvero, che il
“si sposava all'insaputa di parenti ed amici, nascondendo per diversi CP_1 mesi il rapporto di coniugio”.
Parimenti contraddittoria è la circostanza addotta dalla ricorrente di essere stata costretta, a causa delle continue minacce e vessazioni, “sin dai primi mesi del matrimonio (…) a rientrare spesso in Russia”, giacché - a fronte della contestazione mossa dal resistente con la comparsa costitutiva, confermata in sede di interrogatorio formale - non solo si è accertato che il ritorno nel Paese di origine è avvenuto a distanza di soli tre giorni dalla celebrazione del matrimonio, quanto che tale rientro non è stato determinato da alcun comportamento coercitivo del
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 10 di 17 resistente: la afferma, infatti, nella memoria ex art. 417 bis. 17 c.p.c. Pt_1
(smentendo, pertanto, anche quanto esposto nella denuncia-querela allegata, ove afferma “dopo qualche mese di convivenza, mi costringeva a tornare in Russia”), che i “biglietti per la partenza in Russia della ricorrente, appena tre giorni dopo il matrimonio, venivano acquistati con anticipo dal in modo che la CP_1 moglie, come di fatto è avvenuto, festeggiasse il Natale con la sua famiglia di origine, rientrando per capodanno a Soverato, dove la coppia festeggiava nella casa della madre del resistente”.
Anche la circostanza del mutamento della residenza nel garage dell'abitazione della madre del resistente appare contraddittoria e inidonea a fondare una pronuncia di addebito: la ricorrente, infatti, afferma di aver appreso da controparte di tale trasferimento nel 2021 e si duole del fatto che, nel mentre, il CP_1 continuava a risiedere presso l'abitazione della madre, disinteressandosi delle condizioni economiche, morali e materiali della moglie (cfr. ricorso introduttivo).
Non può a tal fine non evidenziarsi che tale circostanza, oltre a non trovare riscontro nella stessa denuncia-querela sporta dalla - ove invece espone che Pt_1
“Successivamente con mio marito abbiamo posto la residenza presso il garage dell'abitazione di mia suocera ma nell'agosto del 2021 ha spostato la sua personale nuovamente insieme alla madre e alla sorella lasciandomi da sola con la residenza in garage senza avvisarmi quindi mi ha comunicato la ragione di questo cambiamento ovvero quella di ottenere uno strumento di minaccia contro di me, sostenendo di poter chiamare i vigili quando lo avrebbero desiderato essendo quello un luogo non idoneo all'abitazione” - è smentita dalle stesse deduzioni della ricorrente che, nell'atto introduttivo, afferma di essersi trasferita a Parma per studiare al Conservatorio nel mese di ottobre 2020 e di essere rientrata il 29 luglio
2022.
Alla evidente discordanza di tali elementi, si aggiunge l'estrema indeterminatezza, la mancanza di specificità e l'assenza di riscontri probatori degli episodi in cui la ricorrente sarebbe stata vittima delle condotte maltrattanti e violente del resistente : ed invero, la deduce ma non prova in concreto alcun comportamento Pt_1 aggressivo che il coniuge avrebbe posto in essere nei brevi intervalli di tempo in
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 11 di 17 cui questi hanno convissuto durante il matrimonio;
condotte che, sebbene oggetto di denuncia-querela, non solo non risultano aver determinato l'apertura di alcun procedimento penale a carico del ma che non vengono in tale sede CP_1 neppure descritte in maniera specifica, nel loro concreto ed effettivo accadimento e che, pertanto, non possono essere poste a fondamento di una pronuncia di addebito.
Oltretutto, deve osservarsi che tali circostanze - non solo non trovano riscontro nell'interrogatorio formale chiesto dalla ricorrente - quanto non sono state altrimenti dimostrate, essendosi la ricorrente limitata a formulare con la memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. richiesta di prova testimoniale, articolando tuttavia dei capitoli di prova generici, vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione o de relato actoris e, pertanto, inidonei a dimostrare la fondatezza della domanda.
Analoghe conclusioni devono rassegnarsi per la dedotta violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Quanto al primo, deve evidenziarsi che, sebbene la ricorrente affermi che il abbia intrattenuto rapporti extraconiugali, non ha in alcun modo CP_1 dimostrato come la violazione di tale obbligo abbia costituito la causa determinante, sotto il profilo eziologico, della crisi irreversibile del matrimonio, trattandosi di relazioni che il resistente in sede di interrogatorio formale ammette di aver intrattenuto quando ormai l'unione coniugale era già definitivamente compromessa:
«Confermo di avere avuto delle relazioni ma queste si sono verificate solo dopo che le nostre strade si erano divise, ovvero quando ormai si era trasferita da Pt_1
a Parma senza informarmi, per cui noi dall'estate del 2020 non ci siamo più Pt_2 sentiti se non con qualche messaggio con la quale mi chiedeva la documentazione fiscale che le serviva per accedere alla casa dello studente a Parma;
le relazioni che ho avuto sono successive a tale periodo;
ho ragione di pensare che anche mia moglie frequentasse altre persone».
Trattasi, invero, di circostanza che la ricorrente non contesta, né smentisce mediante la dimostrazione di elementi probatori concreti.
Parimenti, il Collegio rileva che anche la violazione del dovere di assistenza morale e materiale sia rimasta non provata, anche sotto il profilo del nesso eziologico,
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 12 di 17 essendosi la ricorrente limitata a dedurre circostanze generiche e rimaste prive di qualsiasi puntuale corrispondenza.
In assenza, dunque, di riscontri o altri elementi probatori comprovanti da un lato le condotte maltrattanti e, dall'altro, la violazione dei doveri di fedeltà e assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e la sussistenza del nesso causale tra i comportamenti del resistente ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata.
4. Per quel che concerne la domanda diretta ad ottenere la corresponsione mensile da parte dell'altro coniuge di una somma di denaro, pari ad € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento, il Collegio ritiene non superfluo rammentare che l'art. 156 c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimento, a condizione che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza del vincolo coniugale, sicché – per pacifica giurisprudenza – “i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).
In tali termini si è espressa la Suprema Corte ribadendo che “Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 13 di 17 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass.
12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass. 22616/2022)”
(Cassazione civile sez. I, 20/06/2023).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento d ei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n.
31348/2022).
Ed invero, “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n.9708).
Ancor più recentemente la Suprema Corte – soffermatasi sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase della separazione – ribadisce che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 14 di 17 goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Alla luce dei richiamati principi di diritto, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente sia infondata.
Ed invero, dalla documentazione riversata all'uopo dalle parti emerge che le condizioni economiche dei coniugi sono sostanzialmente analoghe: entrambi risultano infatti privi di stabile occupazione lavorativa, residenti fuori dalla Regione
Calabria e gravati da canoni di locazione, anch'essi similari nel loro ammontare (la ricorrente afferma di corrispondere € 300,00 ed il resistente € 400,00 circa).
A ciò deve aggiungersi che la richiedente possiede titoli di studio (anche per averli conseguiti in costanza di matrimonio) e specifiche competenze in campo musicale che le consentono di disporre di redditi propri, così come avvenuto durante il matrimonio, e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Osta, altresì, all'accoglimento della domanda la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della sussistenza dell'indefettibile presupposto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Non solo, infatti, la non ha assolto al Pt_1 proprio onere probatorio, avendo omesso del tutto di provare di aver goduto di un tenore di vita atto a giustificare il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento richiesto, quanto dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi hanno vissuto sin dalla instaurazione della relazione affettiva in condizioni economiche precarie, dovute all'assenza di stabili occupazioni lavorative.
Ne consegue, che nessun assegno di mantenimento può essere posto a carico del resistente.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 15 di 17 5. Non essendo nati figli in costanza di matrimonio, il Collegio rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta, sicché anche la domanda della ricorrente di assegnazione in favore del resistente della casa coniugale deve essere rigettata.
6. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
7. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1414 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi promossa da
, nata a [...] - Feerazione Russa il 29.03.1976 e Parte_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento necessario del Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno matrimonio civile in Soverato il 24 agosto 2017, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Soverato, Anno 2017, N. 5, Parte I, Serie, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4. nulla a provvedere sulla casa coniugale;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soverato (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
6. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore designato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 16 di 17
7. rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
17 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINTIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1414 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto domanda contestuale di separazione giudiziale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. :) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Degli Angioini, n.115, presso lo studio dell'Avv. Anna Merante che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Soverato, alla Via Corso Umberto I, n. 264, presso lo studio dell'Avv. Saverio
Pittelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'On. Le Tribunale di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 1 di 17 - pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig.
[...] per i motivi di cui in narrativa, ordinando all'ufficiale dello stato civile CP_1 del Comune di Soverato di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del Comune di Soverato anno 2017, parte 5, Sez. I, dell'emaando procedimento;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- assegnare la casa coniugale al marito;
- il Sig. corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento Controparte_1 di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile del prossimo anno;
- ordinare al sig. la produzione delle dichiarazioni dei redditi Controparte_1 degli ultimi tre anni, nonché ogni documentazione atta all'accertamento della situazione economica e del patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo, qualora non venga presentata dal convenuto in sede di costituzione;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così provvedere:
Nel merito
A) pronunciare la separazione personale dei coniugi, stabilendo che alcuna pretesa di carattere economico o patrimoniale possano vantare l'uno nei confronti dell'altro, non sussistendone le condizioni;
B) rigettare la domanda di addebito della responsabilità a carico del convenuto, formulata da parte ricorrente, poiché destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto;
C) rigettare, in ogni caso, la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, in quanto carente dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
D) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, maturate le condizioni previste dalla legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio, ai
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 2 di 17 sensi e per gli effetti stabiliti degli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970, stabilendo che le parti nulla avranno da pretendere l'una nei confronti dell'altra.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 30 marzo 2023, - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 24 agosto 2017 in Controparte_1
Soverato, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli - chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito, deducendo che il deterioramento del rapporto coniugale e l'intollerabilità della convivenza erano ascrivibili al comportamento violento, denigrante, maltrattante ed infedele del marito.
Esponeva, in particolare, che il rapporto coniugale - “seppur nato con i migliori auspici” - si era in breve tempo trasformato “in un vero e proprio inferno per la
”, in quanto era costretta a vivere in una situazione familiare di estremo CP_2 disagio (dapprima assieme alla sorella e alla madre del resistente presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima che, tuttavia “la odiava” e “non la voleva in casa” e, dal rientro della ricorrente dalla Russia nell'anno 2018, in Argusto, nell'immobile della nonna del abbandonato da diverso tempo, fatiscente ed in cattive CP_1 condizioni igieniche) ed in un contesto in cui era costretta a subire continue umiliazioni, maltrattamenti fisici, psicologici e violenze, anche sessuali, da parte del marito, il quale - oltre a disinteressarsi delle “condizioni materiali, morali ed economiche della moglie”- intratteneva diverse relazioni extraconiugali, contraendo persino delle infezioni batteriche, trasmesse sessualmente alla ricorrente.
Rappresentava, inoltre, che - dopo essersi trasferita nel mese di ottobre 2020 in
Parma per frequentare il Conservatorio - era rientrata in Soverato in data 29 luglio
2022 e, nell'occasione, di aver ancora una volta subito da parte del CP_1 minacce e strattonamenti, tali da indurre la ricorrente a segnalare telefonicamente la condotta del marito ai Carabinieri della Stazione di Soverato, “chiedendo il divieto di avvicinamento alla sua persona”.
In ultimo, evidenziava di essersi allontanata dalla casa coniugale definitivamente nel mese di ottobre dello stesso anno e che a causa dei continui tradimenti, delle
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 3 di 17 umiliazioni e dei “maltrattamenti fisici, sessuali, psicologici ed economici”, era costretta ad assumere terapia farmacologica antidepressiva e contro l'insonnia.
Domandava, pertanto, l'addebito della separazione, il riconoscimento in proprio favore di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 400,00 e l'assegnazione in favore del marito della casa coniugale.
Rassegnava, quindi, le proprie conclusioni, come sopra integralmente riportate e trascritte.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta , il quale - pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione - impugnava e contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni poste a fondamento delle domande di addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Nel dettaglio, esponeva di aver contratto matrimonio il 24 agosto 2017 “alla presenza dell'ufficiale dello stato civile ed all'insaputa di parenti o amici dell'esponente”, accondiscendendo alla richiesta avanzata in tal senso della all'inizio dell'instaurazione della relazione affettiva, nell'anno 2016, Pt_1 giacché ciò le avrebbe consentito di “conseguire uno status idoneo a legittimarne il trasferimento e la permanenza in Italia, ove aveva in animo di perfezionare i suoi studi in campo musicale”.
Rappresentava, dunque, che i coniugi - entrambi privi di occupazione lavorativa e di mezzi propri - erano consapevoli di non poter intraprendere la coabitazione,
“meno che mai nell'abitazione della madre del rimasta all'oscuro del CP_1 matrimonio”, ragion per cui la residenza familiare veniva fissata in via puramente formale presso il locale garage, di pertinenza dell'abitazione di proprietà della di lui madre.
Contestava, dunque, la veridicità della circostanza addotta dalla ricorrente di aver inizialmente coabitato presso il suddetto immobile assieme alla madre ed alla sorella del coniuge, evidenziando altresì che la - ritornata in Russia ove abitava Pt_1 il figlio adolescente, appena tre giorni dopo aver contratto matrimonio -rientrava in Italia alla fine del mese di maggio dell'anno 2018, permanendo peraltro in
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 4 di 17 Soverato solamente “qualche giorno”, giacché la stessa “partiva per trascorrere alcuni mesi in compagnia del figlio in altre località italiane”.
Esponeva, ancora, che la permanenza dei coniugi presso l'abitazione della propria nonna in Argusto era durata solamente venti giorni circa e che l'immobile in questione “versava in condizioni più che decorose”.
Respingeva, dunque, ogni accusa di violenza e di maltrattamenti, rappresentando altresì che il rapporto affettivo, mai caratterizzato da litigi, conflittualità o condotte umilianti e vessatorie, era definitivamente naufragato quando nell'anno 2020 la
- dopo aver vissuto peer la maggior parte del tempo fuori dall'Italia, anche Pt_1 imbarcandosi su una nave da crociera per ragioni lavorative - decideva unilateralmente di traferirsi a Parma per frequentare il Conservatorio.
Contestava, inoltre, il disinteressamento per le condizioni economiche addotte dalla ricorrente, deducendo di aver effettuato in suo favore tra il 2021 ed il 2023 diverse disposizioni di pagamento, malgrado la precarietà della propria situazione lavorativa (insegnante supplente, con contratto a tempo determinato) e delle proprie condizioni economiche.
Nell'opporsi alla domanda di controparte volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento, rappresentava che, non solo la breve durata del matrimonio e l'assenza di una stabile coabitazione, avevano impedito l'instaurazione della comunione materiale e spirituale, idonea a giustificare la permanenza di obblighi di assistenza in capo ai coniugi, quanto che la ricorrente - grazie ai titoli di studio ed all'elevata qualificazione conseguita in campo musicale
- impartiva lezioni e svolgeva attività in campo artistico che le consentivano di percepire emolumenti sia da soggetti privati che da enti e le permettevano conseguentemente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito e di riconoscimento dell'assegno di mantenimento avanzate dalla ricorrente e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 5 di 17 1.2. Depositate le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., all'udienza del 5 luglio 2023 - interrogate liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione - il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, con separata ordinanza del 17 luglio 2023 confermava la competenza territoriale del
Tribunale di Catanzaro, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti, mentre ammetteva l'interrogatorio formale del resistente fissando per l'espletamento di detto incombente l'udienza del 7 dicembre 2023.
All'esito, la causa - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 21 maggio 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
1.3. Differita al 6 novembre 2024, con decreto del Presidente della Prima Sezione
Civile del 20 novembre 2024 la causa era assegnata allo scrivente Giudice relatore che fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 9 aprile 2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione.
Rinviata all'udienza cartolare del 10 settembre 2025 per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo, con provvedimento del 10 ottobre 2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi
è intervenuta una profonda e grave crisi coniugale che, secondo ogni ragionevole previsione, esclude ogni ragionevole e concreta possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, da cui è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 6 di 17 Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151
c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Venendo all'esame della domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente, il Collegio osserva, in via introduttiva, che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(così Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri e più chiari termini, ai fini della pronuncia di addebito della separazione la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. è condizione necessaria ma non sufficiente, dovendosi necessariamente accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel cagionare l'irreversibilità della crisi coniugale e non s costituisca, invece, conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza già in atto.
Conseguentemente, nessun addebito della separazione potrà essere pronunciato dal giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine rigorosa ed una valutazione
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 7 di 17 complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza del nesso di causalità tra il comportamento consapevole e volontario assunto da uno o da entrambi i coniugi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e il tracollo del rapporto coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Allorquando, invece, a fondamento della richiesta di addebito della separazione vengano dedotte violenze fisiche e/o morali perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro, l'orientamento costante della Suprema Corte ritiene che tali condotte costituiscano «violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5171 del 2024; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 27324 del 2022; Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, «anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass.
n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduc e la portata e
l'efficienza causale» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27324 del 2022).
3.1. Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti dall'istruttoria della causa, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta dall'odierna ricorrente sia infondata e debba essere conseguentemente rigettata.
Quantunque, infatti, ricorrente deduca a fondamento della domanda in esame che la fine del rapporto coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza siano state causate esclusivamente dalle condotte violente, aggressive e maltrattanti
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 8 di 17 poste in essere dal coniuge in suo danno durante il matrimonio, il Collegio non può non rilevare la genericità e la contraddittorietà delle circostanze addotte dalla che, oltre ad esporre in maniera del tutto vaga ed imprecisa i Pt_1 comportamenti maltrattanti e prevaricatori - mai descritti concretamente nel loro specifico accadimento - che il coniuge avrebbe assunto nei suoi confronti durante il breve rapporto matrimoniale (durato appena sei anni, intervallati da continui e prolungati allontanamenti della ricorrente), non allega né dimostra nulla che consenta all'adito Tribunale civile di esercitare il potere-dovere di accertare e valutare tali condotte. Condotte che sono rimaste, infatti, del tutto sconosciute nel loro concreto ed effettivo accadimento, e che pertanto non possono essere in questa sede esaminate né tanto meno poste a fondamento di una pronuncia di addebito.
Nello specifico, l'odierna ricorrente espone nell'atto introduttivo che “il rapporto tra i coniugi, seppur nato con i migliori auspici, nel breve lasso di tempo si trasformava in un vero e proprio inferno per la ”, la quale era costretta a Pt_1 risiedere inizialmente presso l'abitazione della madre del resistente, senza tuttavia poter disporre delle chiavi dell'immobile e potendovi permanere “solo quando la madre era assente”, nutrendo quest'ultima nei suoi confronti sentimenti di odio.
Riferisce che “i veri e propri episodi di maltrattamento e violenza iniziavano in data 5 settembre 2018 (…) in occasione del compleanno della suocera” (quando il coniuge, che le impediva di vedere la madre, nel tentativo di allontanarla, la afferrava per un braccio causandole dei lividi) e di essere stata, pertanto, costretta
“sin dai primi mesi di matrimonio” a rientrare spesso in Russia, suo Paese di origine e a far ritorno in Soverato “sempre per poco tempo e quando la suocera era assente”. Espone che al suo rientro in Italia nell'anno 2018, dopo aver abitato in un immobile fatiscente sito nel Comune di Argusto (di proprietà della nonna del
, le veniva imposta “una vita di stenti, in totale abbandono CP_1 economico”.
Afferma, ancora, di aver lavorato dall'ottobre 2018 al mese di aprile 2019 su una nave da crociera e, al rientro di aver convissuto “per qualche mese” nel Comune di
OL (provincia di Brescia) con il coniuge, ove quest'ultimo svolgeva attività lavorativa come insegnante in supplenza.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 9 di 17 Espone di essersi trasferita dal mese di ottobre 2020 al 29 luglio 2022 in Parma per esigenze di studio e di aver appreso nel 2021 che il coniuge aveva richiesto lo spostamento della sua residenza nel locale garage, sottostante l'abitazione della madre del resistente, mentre quest'ultimo continuava a risiedere presso l'abitazione assieme alla genitrice ed alla sorella, “disinteressandosi delle condizioni materiali, morali ed economiche della moglie”.
Espone, infine, di aver subito al suo rientro da Parma, in occasione dell'ennesimo litigio, minacce e strattonamenti che le causavano ecchimosi ad un braccio e di essersi allontanata definitivamente dalla casa coniugale nell'ottobre dello stesso anno ed allega la denuncia-querela sporta per i maltrattamenti subiti durante il matrimonio nel marzo 2023.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti offerta non consente in alcun modo di addebitare al resistente la separazione, essendo addotte circostanze generiche, prive di riscontri probatori e contraddittorie: ed invero, se da un lato la afferma di aver Pt_1 coabitato con il coniuge, all'indomani dalla celebrazione del matrimonio, “presso la casa coniugale di proprietà della madre del marito (…) sita in Soverato, in Via
Vito Galati n. 21, dove per un breve periodo la coppia conviveva insieme alla sorella del resistente e alla madre”, dall'altro afferma, Controparte_3 contraddicendosi, nello stesso ricorso introduttivo di non aver mai avuto la disponibilità delle chiavi dell'abitazione e che le era consentito risiedere all'interno della stessa “solo quando la madre era assente”. Inoltre, nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. conferma la circostanza addotta dal resistente, ovvero, che il
“si sposava all'insaputa di parenti ed amici, nascondendo per diversi CP_1 mesi il rapporto di coniugio”.
Parimenti contraddittoria è la circostanza addotta dalla ricorrente di essere stata costretta, a causa delle continue minacce e vessazioni, “sin dai primi mesi del matrimonio (…) a rientrare spesso in Russia”, giacché - a fronte della contestazione mossa dal resistente con la comparsa costitutiva, confermata in sede di interrogatorio formale - non solo si è accertato che il ritorno nel Paese di origine è avvenuto a distanza di soli tre giorni dalla celebrazione del matrimonio, quanto che tale rientro non è stato determinato da alcun comportamento coercitivo del
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 10 di 17 resistente: la afferma, infatti, nella memoria ex art. 417 bis. 17 c.p.c. Pt_1
(smentendo, pertanto, anche quanto esposto nella denuncia-querela allegata, ove afferma “dopo qualche mese di convivenza, mi costringeva a tornare in Russia”), che i “biglietti per la partenza in Russia della ricorrente, appena tre giorni dopo il matrimonio, venivano acquistati con anticipo dal in modo che la CP_1 moglie, come di fatto è avvenuto, festeggiasse il Natale con la sua famiglia di origine, rientrando per capodanno a Soverato, dove la coppia festeggiava nella casa della madre del resistente”.
Anche la circostanza del mutamento della residenza nel garage dell'abitazione della madre del resistente appare contraddittoria e inidonea a fondare una pronuncia di addebito: la ricorrente, infatti, afferma di aver appreso da controparte di tale trasferimento nel 2021 e si duole del fatto che, nel mentre, il CP_1 continuava a risiedere presso l'abitazione della madre, disinteressandosi delle condizioni economiche, morali e materiali della moglie (cfr. ricorso introduttivo).
Non può a tal fine non evidenziarsi che tale circostanza, oltre a non trovare riscontro nella stessa denuncia-querela sporta dalla - ove invece espone che Pt_1
“Successivamente con mio marito abbiamo posto la residenza presso il garage dell'abitazione di mia suocera ma nell'agosto del 2021 ha spostato la sua personale nuovamente insieme alla madre e alla sorella lasciandomi da sola con la residenza in garage senza avvisarmi quindi mi ha comunicato la ragione di questo cambiamento ovvero quella di ottenere uno strumento di minaccia contro di me, sostenendo di poter chiamare i vigili quando lo avrebbero desiderato essendo quello un luogo non idoneo all'abitazione” - è smentita dalle stesse deduzioni della ricorrente che, nell'atto introduttivo, afferma di essersi trasferita a Parma per studiare al Conservatorio nel mese di ottobre 2020 e di essere rientrata il 29 luglio
2022.
Alla evidente discordanza di tali elementi, si aggiunge l'estrema indeterminatezza, la mancanza di specificità e l'assenza di riscontri probatori degli episodi in cui la ricorrente sarebbe stata vittima delle condotte maltrattanti e violente del resistente : ed invero, la deduce ma non prova in concreto alcun comportamento Pt_1 aggressivo che il coniuge avrebbe posto in essere nei brevi intervalli di tempo in
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 11 di 17 cui questi hanno convissuto durante il matrimonio;
condotte che, sebbene oggetto di denuncia-querela, non solo non risultano aver determinato l'apertura di alcun procedimento penale a carico del ma che non vengono in tale sede CP_1 neppure descritte in maniera specifica, nel loro concreto ed effettivo accadimento e che, pertanto, non possono essere poste a fondamento di una pronuncia di addebito.
Oltretutto, deve osservarsi che tali circostanze - non solo non trovano riscontro nell'interrogatorio formale chiesto dalla ricorrente - quanto non sono state altrimenti dimostrate, essendosi la ricorrente limitata a formulare con la memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. richiesta di prova testimoniale, articolando tuttavia dei capitoli di prova generici, vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione o de relato actoris e, pertanto, inidonei a dimostrare la fondatezza della domanda.
Analoghe conclusioni devono rassegnarsi per la dedotta violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Quanto al primo, deve evidenziarsi che, sebbene la ricorrente affermi che il abbia intrattenuto rapporti extraconiugali, non ha in alcun modo CP_1 dimostrato come la violazione di tale obbligo abbia costituito la causa determinante, sotto il profilo eziologico, della crisi irreversibile del matrimonio, trattandosi di relazioni che il resistente in sede di interrogatorio formale ammette di aver intrattenuto quando ormai l'unione coniugale era già definitivamente compromessa:
«Confermo di avere avuto delle relazioni ma queste si sono verificate solo dopo che le nostre strade si erano divise, ovvero quando ormai si era trasferita da Pt_1
a Parma senza informarmi, per cui noi dall'estate del 2020 non ci siamo più Pt_2 sentiti se non con qualche messaggio con la quale mi chiedeva la documentazione fiscale che le serviva per accedere alla casa dello studente a Parma;
le relazioni che ho avuto sono successive a tale periodo;
ho ragione di pensare che anche mia moglie frequentasse altre persone».
Trattasi, invero, di circostanza che la ricorrente non contesta, né smentisce mediante la dimostrazione di elementi probatori concreti.
Parimenti, il Collegio rileva che anche la violazione del dovere di assistenza morale e materiale sia rimasta non provata, anche sotto il profilo del nesso eziologico,
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 12 di 17 essendosi la ricorrente limitata a dedurre circostanze generiche e rimaste prive di qualsiasi puntuale corrispondenza.
In assenza, dunque, di riscontri o altri elementi probatori comprovanti da un lato le condotte maltrattanti e, dall'altro, la violazione dei doveri di fedeltà e assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e la sussistenza del nesso causale tra i comportamenti del resistente ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata.
4. Per quel che concerne la domanda diretta ad ottenere la corresponsione mensile da parte dell'altro coniuge di una somma di denaro, pari ad € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento, il Collegio ritiene non superfluo rammentare che l'art. 156 c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimento, a condizione che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza del vincolo coniugale, sicché – per pacifica giurisprudenza – “i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).
In tali termini si è espressa la Suprema Corte ribadendo che “Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 13 di 17 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass.
12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass. 22616/2022)”
(Cassazione civile sez. I, 20/06/2023).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento d ei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n.
31348/2022).
Ed invero, “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n.9708).
Ancor più recentemente la Suprema Corte – soffermatasi sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase della separazione – ribadisce che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 14 di 17 goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Alla luce dei richiamati principi di diritto, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente sia infondata.
Ed invero, dalla documentazione riversata all'uopo dalle parti emerge che le condizioni economiche dei coniugi sono sostanzialmente analoghe: entrambi risultano infatti privi di stabile occupazione lavorativa, residenti fuori dalla Regione
Calabria e gravati da canoni di locazione, anch'essi similari nel loro ammontare (la ricorrente afferma di corrispondere € 300,00 ed il resistente € 400,00 circa).
A ciò deve aggiungersi che la richiedente possiede titoli di studio (anche per averli conseguiti in costanza di matrimonio) e specifiche competenze in campo musicale che le consentono di disporre di redditi propri, così come avvenuto durante il matrimonio, e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Osta, altresì, all'accoglimento della domanda la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della sussistenza dell'indefettibile presupposto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Non solo, infatti, la non ha assolto al Pt_1 proprio onere probatorio, avendo omesso del tutto di provare di aver goduto di un tenore di vita atto a giustificare il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento richiesto, quanto dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi hanno vissuto sin dalla instaurazione della relazione affettiva in condizioni economiche precarie, dovute all'assenza di stabili occupazioni lavorative.
Ne consegue, che nessun assegno di mantenimento può essere posto a carico del resistente.
RGAC n. 1414/2023 - Pagina 15 di 17 5. Non essendo nati figli in costanza di matrimonio, il Collegio rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta, sicché anche la domanda della ricorrente di assegnazione in favore del resistente della casa coniugale deve essere rigettata.
6. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
7. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1414 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi promossa da
, nata a [...] - Feerazione Russa il 29.03.1976 e Parte_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento necessario del Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno matrimonio civile in Soverato il 24 agosto 2017, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Soverato, Anno 2017, N. 5, Parte I, Serie, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4. nulla a provvedere sulla casa coniugale;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soverato (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
6. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore designato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
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7. rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
17 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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