Decreto cautelare 6 agosto 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2025, proposto da
Miseno Service S.a.s. di IN NG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.,
1. del provvedimento prot. n. 23283 del 05.08.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 06642200635 – 12072025-1403 del 12.07.2025 prodotta per l’esercizio di attività di autorimessa stagionale in Bacoli (NA) alla via Dragonara snc, pertinenziale allo stabilimento balneare denominato Lido Nazionale s.a.s. di IN NG;
2. della Relazione prot. 22136 del 25.07.2025 redatta dal Responsabile dell’AREA V del Comune di Bacoli. espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub 1;
3. della nota PG/2025/0362975 del 21.07.2025, della Regione Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1, adottata dalla Regione Campania per altro operatore economico, in altra area ZSC;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa ES AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1.- La ricorrente svolge attività turistica ricettiva nello stabilimento balneare denominato Lido Nazionale s.a.s. di IN NG (CDM 128/2008).
In data 12 luglio 2025 afferma di aver inviato al Comune di Bacoli una SCIA per l’esercizio di attività di autorimessa stagionale, alla via Dragonara snc, su una superficie di 336 mq occupata da impianti di facile rimozione costituiti da tubolari metallici “innocenti” coperti da incannucciate, destinata alla sosta di n. 24 automobili e n. 14 motoveicoli, attività questa pertinenziale al suddetto stabilimento balneare.
Riferisce, richiamando quanto illustrato nella relazione tecnica allegata alla SCIA,
- che la richiesta è stata formulata per “ Area di sosta pertinenziale all’aperto (C.D.M. 123/2008 Miseno Service s.a.s. di NG IN) destinata esclusivamente ai veicoli clienti dello stabilimento balneare “Lido Nazionale ”;
- che l’area di sosta pertinenziale in questione è, sin da epoca remota, adibita a posteggio auto (cfr. Licenza n.106 anno 1994, repertorio n.10855) e, dunque, da un tempo antecedente alla pubblicazione sul B.U.R.C. n.11 del 19/02/2007 della D.P.G.R. Campania n.23 del 19/01/2007, con la quale è stata istituita l’area naturale protetta Z.S.C. Codice IT8030002 ‘Capo Miseno’, e per questo non soggetta alle relative regole (neanche alla parte riferita alla Valutazione di Incidenza – CA);
- che l’attività in questione è conforme alla destinazione urbanistica dell’area declinata in seguito all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bacoli nell’aprile del 2024, in quanto tipizzata come UT 2/B, dove è prevista la possibilità di effettuare un parcheggio pertinenziale;
- che il Comune di Bacoli, in data 5 agosto 2025, ha comunicato l’improcedibilità della SCIA in assenza della procedura di Valutazione di incidenza (CA);
- che nel provvedimento è stata richiamata la nota del 21.07.2025 della Regione Campania, riferita ad altro operatore economico e ad altra area di sosta, collocata in diversa area ZSC, ossia quella di Lago Miseno, con diverso codice identificativo rispetto all’area ZSC di Capo Miseno, in cui, appunto, è ubicato il parcheggio stagionale pertinenziale oggetto della riferita SCIA.
2. - Avverso i suddetti atti la società istante ha presentato ricorso per dedurre la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
3. - Il Comune di Bacoli si è costituito in giudizio in data 3 settembre 2025.
Ha rilevato che, a seguito dell’adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), con delibera di C.C. n. 7 dell’11.04.2024, nell’area di Via Dragonara non è consentito l’esercizio di attività autonoma di parcheggio, per essere l’area in questione identificata nel PUC come zona UT2B, nella quale è prevista, solo in alcuni casi specifici, l’attività di parcheggio pertinenziale.
Ha riferito che, nell’ambito dell’istruttoria avviata a seguito della presentazione in data 12/07/2025 della S.C.I.A. da parte della ricorrente per l’apertura dell’attività di parcheggio “pertinenziale”, con relazione prot. n. 22636 del 30/07/2025, redatta ai soli fini della viabilità, il Comando di PM esprimeva parere favorevole all’apertura dell’area di sosta pertinenziale, con prescrizioni, tra cui la seguente: “… in nessun caso la movimentazione dei veicoli legata al loro posizionamento negli stalli predisposti può avvenire sulla sede stradale di Via Dragonara”. Circa la suddetta SCIA, altresì, comunicava parere negativo il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per la mancanza della CA, ritenuta necessaria in quanto trattavasi di area ricadente in ZSC denominata IT8030002 “Capo Miseno”, e per la mancata comunicazione di ottemperanza alla diffida al ripristino dello stato dei luoghi oggetto della nota del 18/04/2025, Prot. n. 11432.
Tanto ricostruito, la difesa della civica amministrazione ha argomentato sull’infondatezza del ricorso, affermando la legittimità dell’operato del Comune.
Con decreto, adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a., n. 1810 del 6.08.2025 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare.
Con memorie rispettivamente del 7 e 8 settembre 2025 le parti hanno ribadito le reciproche posizioni.
Con ordinanza n. 2047 del 12 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare al solo fine di consentire “ l’esercizio dell’attività di autorimessa pertinenziale e ciò anche in ragione del limitato tempo residuo della stagione estiva, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste ”.
In data 23 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato documenti.
Con memorie del 30 gennaio 2026 del Comune di Bacoli e del 2 febbraio 2026 della ricorrente, ciascuna parte ha ribadito le reciproche posizioni. La civica amministrazione ha depositato memoria di replica in data 25 febbraio 2026.
4. - Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026, nel corso della quale il legale di parte ricorrente ha precisato di avere interesse alla decisione anche ai fini risarcitori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
5. - La vicenda oggetto di contezioso riguarda lo svolgimento di attività di autorimessa pertinenziale ad attività turistico ricreativa presso stabilimento balneare “Lido Nazionale”, su area sita nel Comune di Bacoli, in via Dragonara, per il periodo estivo, in relazione alla quale la ricorrente in data 12 luglio 2025 ha presentato una Scia, rigettata dal Comune (provvedimento di rigetto del 5 agosto 2025 impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio) in quanto ritenuta improcedibile in assenza della Valutazione di Incidenza (CA).
Il parcheggio pertinenziale per cui è causa è stato realizzato su fondo a destinazione agricola, in area che nell’ambito dei vigenti Piani ricade nelle seguenti zone:
- Piano urbanistico Comunale (P.U.C.) UT2b- Insediamenti consolidati in aree di valore ambientale- Ambito E – Riqualificazione dell’abitato di Miseno;
- Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.): Zona P.I. (Protezione Integrale);
- Zona Speciale di Conservazione: IT8030002 “Capo Miseno”.
5.1. - La ricorrente, con il primo motivo dell’atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, che ha approvato il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; dell’art. 3 della L. 241/1990; dell’art. 5 del D.lgs. 152/2006, oltre al difetto di istruttoria, alla contraddittorietà e all’illogicità.
Ha escluso che l’esercizio dell’attività di autorimessa a carattere, temporaneo e stagionale, con impianti di facile rimozione possa incidere sull’ambiente ed habitat naturale dell’area, e dunque ha negato la necessità di acquisizione della CA.
5.2. - Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto il difetto di istruttoria, per avere il Comune richiamato una nota regionale, PG/2025/0362975 del 21.07.2025, afferente ad altro procedimento e ad altra area (ZSC del Lago Miseno) rispetto a quella in cui si trova il parcheggio per cui è causa (ZSC Capo Miseno).
Ha sostenuto che, a fronte dalla grandezza dell’area, estesa circa mq. 336, la SCIA riguardi attività limitata a 24 stalli auto e 14 stalli moto. Trattandosi di attività svolta da tempo, ritiene non applicabile la disciplina che prevede la necessità di preventiva CA.
5.3. - Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per non avere il Comune comunicato il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, indicando i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, per consentire l’invio di osservazioni.
6. - Il Comune ha richiamato il parere favorevole espresso dal comando di Polizia Municipale, in data 30 luglio 2025, riferito ai profili della sicurezza relativi alla viabilità, contenente prescrizioni sull’ingresso e sull’uscita dei veicoli, secondo cui “ in nessun caso la movimentazione dei veicoli legata al loro posizionamento negli stalli predisposti può avvenire sulla sede stradale ”.
Ha affermato che il rigetto della Scia in data 5 agosto 2025 si fondava sulla mancanza della VINCA, necessaria in quanto ricadente in ZSC denominata IT8030002 “Capo Miseno”, e sulla mancata comunicazione di ottemperanza alla diffida al ripristino dello stato dei luoghi inviata con nota del 18/04/2025 Prot. n. 11432. In particolare, era stata disposta dal Comune “ l’eliminazione di tutte le opere inerenti alla trasformazione in parcheggio dell’area in oggetto, realizzati in assenza di titolo e, pertanto, non assentiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tettoie, pensiline, pavimentazioni, insegne, gazebo, chioschi, ect.)”.
La civica amministrazione – in ragione della collocazione dell’area nella perimetrazione della “ZSC IT8030002” – Capo Miseno del sito di interesse comunitario Natura 2000, istituita con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE "Habitat") – ha ritenuto necessaria la preventiva acquisizione della CA per l’esercizio di attività di parcheggio pertinenziale.
All’uopo, ha richiamato una nota della Regione del 21 luglio 2025.
Ha concluso ribadendo la necessità di preventiva CA.
7. - Tanto ricostruito, va preliminarmente dichiarata la tardività della memoria di replica del Comune resistente, depositata il 25 febbraio 2026, per violazione dell’art. 73 c.p.a. (“ Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”) rispetto all’udienza pubblica del 5 marzo 2026.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, univoco nell’affermare che “ I termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per la presentazione in giudizio di memorie difensive e documenti devono considerarsi perentori; pertanto, la violazione di tali termini comporta l'inutilizzabilità delle memorie e dei documenti presentati in ritardo ” (Consiglio di Stato sez. VII, 21/02/2025, n. 1490).
8. – Nel merito il ricorso è infondato.
L’impugnato rigetto si fonda sull’assenza di riferimenti, nella suddetta SCIA, alla diffida al ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 11432 del 18/04/202, e sul parere negativo dell’Ufficio Tecnico del Comune, secondo cui l’intervento ricadente nella ZSC denominata IT8030002 “Capo Miseno” “ non risulta assentibile in quanto è subordinato alla Valutazione di Incidenza (CA)”
La Valutazione di Incidenza è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
Nell’articolo 6 della Direttiva Habitat si rinvengono le seguenti disposizioni: il paragrafo 1 sulle necessarie misure di conservazione, incentrato su interventi positivi e proattivi, volti a mantenere o a riportare in uno stato soddisfacente gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche; il paragrafo 2 sulle misure intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie, di carattere preventivo; i paragrafi 3 e 4 sulle misure di salvaguardia procedurali e sostanziali per piani e progetti atti ad avere incidenze significative su un sito della "Rete Natura 2000".
In particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, dispone che: " Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva".
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ˂˂tale norma prende come punto di partenza il principio di prevenzione e si configura come una fonte autonoma, rispetto al paragrafo 1 e ai paragrafi 3 e 4, di obblighi per gli Stati membri. Essa, infatti, disciplina l'ipotesi specifica del "degrado degli habitat", senza distinguere se tale degrado è ancora potenziale o se è già in corso (tale distinzione può quindi incidere solo sulla tipologia e sulla portata delle misure, ma non sulla loro doverosità). Le "opportune misure" del paragrafo 2 vanno al di là delle misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già disciplinate dal paragrafo 1 dello stesso articolo 6. La presenza, nella norma, di espressioni come "evitare il degrado degli habitat" e "tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative" sottolinea non solo la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare ma anche, in caso di degrado già in atto, la necessità di misure "attive", "anticicliche", in grado di invertire il processo che, in assenza di iniziative, proseguirebbe irreversibilmente ˃˃ (Cons Stato, Sez. V, n. 6943 del 2.08.2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 3945 del 30.04.2024).
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il citato art. 6 si applica permanentemente nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS, e può riguardare attività o eventi passati, presenti, o futuri; se un'attività già in atto in una ZSC o in una ZPS può provocare il degrado di habitat naturali o una perturbazione delle specie per le quali la zona è stata designata, deve essere disciplinata dalle "opportune misure" (Corte di giustizia C-117/00; C-241/08).
L’art. 6, paragrafo 2 della direttiva in esame disciplina l’ipotesi specifica del “degrado degli habitat”, senza distinguere tra degrado potenziale o già in corso. La presenza, nella norma, di espressioni come «evitare il degrado degli habitat» e «tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative» sottolinea la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare, oltre quelle volte al contrasto del degrado già in atto.
Il paragrafo 6.2 è stato, pertanto, interpretato nel senso di imporre agli Stati membri di adottare tutte le "opportune misure" per garantire che non si verifichino, o che si interrompano, un "degrado" o una "perturbazione" significativi, onde evitare qualsiasi peggioramento, causato dall'uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. La giurisprudenza ha evidenziato la portata più ampia del paragrafo 2 anche rispetto a quella dei paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 6, che riguardano unicamente piani e progetti (Cons. Stato, sez. IV, n. 3945/2024, cit.).
A livello nazionale, la normativa di riferimento di cui alla c.d. direttiva "habitat" si rinviene all'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, come successivamente sostituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 120 del 12/03/2003. Tale norma dispone in particolare che i proponenti degli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, devono presentare, ai fini della valutazione di incidenza ambientale, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul SIC; avendo cura di precisare che l’Autorità competente all’approvazione definitiva dell’intervento acquisisce “preventivamente” la valutazione di incidenza (cfr. art. 5, comma 8, d.P.R. cit.). Dal suddetto quadro normativo è dato evincere che la CA ha, nell’ambito dei procedimenti amministrativi in cui è richiesta, una funzione propedeutica al provvedimento finale, per assolvere pienamente la quale deve precedere le determinazioni conclusive dell’Amministrazione (T.A.R. Palermo, sez. Terza, sent. 2283 del 19.07.2024).
9. – Tanto ricostruito in relazione alla Valutazione di Incidenza, va rilevato che le censure della ricorrente sono volte ad escludere la necessità di preventiva acquisizione della CA, e si appuntano su plurimi profili: a) innanzitutto, con il primo motivo di ricorso, sulla tipologia di attività in contestazione: secondo la prospettazione di parte ricorrente trattandosi di parcheggio temporaneo su di un fondo aperto, occupato da impianti di facile rimozione, deve essere esclusa un’incidenza significativa sul territorio e in grado di alterare l’habitat naturale;
b) inoltre, con il secondo motivo, sul richiamo contenuto nel parere negativo dell’ufficio tecnico a nota regionale riferita ad altra vicenda e ad altra area ZSC (del Lago di Miseno), diversa da quella in cui si trova il parcheggio per cui è causa (in ZSC Capo Miseno), con diverso numero identificativo, finendo l’amministrazione per inibire l’attività per una sola “supposizione” che essa sia teoricamente in grado di incidere sull’ habitat naturale;
c) sulla circostanza per cui trattasi di attività da sempre esercitata, e sulla asserita assenza di valenza retroattiva della disciplina posta a tutela del Sito di Interesse Comunitario “Z.S.C. Codice IT8030002 - Capo Miseno”, che ha previsto la necessità di CA. Secondo la prospettazione di parte ricorrente anche il PUC del Comune di Bacoli prevederebbe l’obbligo di acquisizione della CA solo, per nuovi “ piani, programmi, progetti , (…)”.
10. - Le doglianze di parte ricorrente non si rivelano meritevoli di favorevole apprezzamento.
10.a.- Infondata è la pretesa di parte ricorrente di negare la rilevanza della CA nella vicenda per cui è causa in ragione dell’esiguità delle opere e delle caratteristiche dell’attività di parcheggio stagionale.
A riguardo occorre osservare che la verifica di incidenza (CA) va attivata non solo quando i lavori ricadono all’interno di un sito Natura 2000, ma anche se si svolgono nelle immediate vicinanze, oppure, e per quanto di interesse nel caso in esame, se si tratta di attività senza opere ma potenzialmente in grado di generare impatti che raggiungono il sito, anche a distanza. Sono sempre stati ritenuti rilevanti impatti, quali ad esempio, il rumore, l’inquinamento delle acque, le modifiche al suolo o il disturbo agli animali, che possono propagarsi addirittura oltre i confini dell’area protetta e alterarne l’equilibrio. Non rileva, dunque, la natura dell’intervento, ma la possibilità di arrecare danno agli habitat o alle specie protette.
A tal fine l’ iter della Valutazione di Incidenza si sviluppa in più fasi, che si attivano in base al tipo di intervento e al livello di rischio che questo può comportare per l’equilibrio ecologico del sito Natura 2000. La procedura è strutturata per graduare l’analisi: si ha un primo livello iniziale di screening caratterizzato da una verifica preliminare e, solo se necessario, si prosegue con un approfondimento più tecnico. In alcuni casi estremi, si arriva anche alla previsione di misure compensative.
Secondo principi sanciti dalla giurisprudenza ampiamente consolidata del Consiglio di Stato, come sopra già rilevato, per accertare se un’attività risulti conforme all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva “habitat”, occorre verificare che “ essa non provochi alcuna perturbazione che può avere incidenze significative sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sugli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall’esistenza o meno di opere edilizie” (Cons Stato, sez. V, sent. 6943 del 2.08.2024). Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, le dimensioni del progetto non sono rilevanti, in quanto non escludono, di per sé, la possibilità che esso abbia effetti significativi sul sito protetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.06.2023, n. 6333; T.A.R. Palermo, sent. 2283/2024).
10.b. – Quanto sopra, nel provvedimento impugnato è stato rappresentato dal Comune mediante il richiamo di una nota regionale (n. 362975 del 21.07.2025) riferita ad altro parcheggio stagionale, collocato nella ZSC Lago Miseno. Ciò che però rileva, e risulta determinante anche per superare le censure mosse sul punto da parte ricorrente, è il riferimento alla possibilità di impatti significativi per quanto concerne specificamente l’attività di parcheggio, in grado di incidere sull’habitat naturale, e ciò “ indipendentemente dalle opere a farsi ”. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, emerge in tutta evidenza che nessuna contraddittorietà o lacuna istruttoria è, pertanto, ravvisabile, ritenendosi i principi sanciti e i rilievi contenuti nella nota regionale elementi del tutto legittimamente posti a sostegno della comunicata necessità di CA.
A ulteriore supporto (e diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente) della necessità di CA, depone, altresì, la nota della Regione Campania del 14 luglio 2025, depositata dalla difesa della società deducente in data 8 settembre 2025, di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata con riferimento ad un parcheggio temporaneo a Maiori.
A riguardo è sufficiente ricordare che l’art. 5, co 3 DPR n.357/1997 impone, secondo la pacifica interpretazione, che, prima di procedere a CA vera e propria, si valuti l’incidenza significativa dell’intervento sul sito, comunemente definita fase I di “ screening ”. Solo, dunque, se si conclude che l’intervento determini un’incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di c.d. “valutazione appropriata” ovvero di CA vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla CA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito (in tale senso cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sent. 61 del 14.01.2021).
Nel caso in esame, dirimente è l’assenza di qualunque valutazione di incidenza (anche nella fase di screening). Non può, dunque, che essere ribadito l’obbligo di preventiva CA.
10.c. - Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che si tratterebbe di attività da sempre esercitata nell’area, in ragione degli obblighi riconducibili alle esigenze di tutela in materia ambientale: diversamente opinando, infatti, si verificherebbe una inammissibile dequotazione delle finalità sottese all’istituzione dei siti Natura 2000 e della relativa disciplina. Ad ulteriore supporto giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza sull’applicazione del paragrafo 2 dell’art 6 della Direttiva Habitat in quanto estesa anche “ a piani e progetti già autorizzati in passato e che successivamente si siano rivelati idonei a provocare situazioni di degrado o perturbazioni, ivi compresa l’attuazione di piani o progetti autorizzati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6, paragrafo 3 (C-399/14, punto 33)” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3945/2024, cit.).
10.d. Destituita di fondamento è anche la doglianza con cui parte ricorrente ha dedotto la violazione delle norme di garanzia procedimentale e, in particolare, dell’art. 10 bis della L. 214/1990, in quanto in materia di SCIA (e di CILA) non devono essere attivate le garanzie partecipative ex artt.7 e 10- bis della legge n.241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo ed inibitori dell’amministrazione.
Come chiarito da giurisprudenza ampiamente consolidata, la previsione di cui all’art.10- bis della legge n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti preordinati al rilascio di un titolo abilitativo, mentre la SCIA non è qualificabile come un provvedimento amministrativo, ma come un atto in tutto e per tutto proveniente dal privato ( ex multis, Cons. Stato, sez. I, n. 9 del 5.01.2026).
11. – Infine, va anche rilevato come nessuna ulteriore censura parte ricorrente ha articolato con specifico riguardo alla parte dell’impugnato provvedimento di rigetto della Scia riferita alla diffida al ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 11432 del 18/04/2025. Nel caso in esame, infatti, il diniego si fonda sulla necessità di sottoporre l’intervento oggetto di Scia alla Valutazione di incidenza (CA) e sull’assenza di riferimenti dell’istante all’ottemperanza alla diffida al ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 11432 del 18/04/2025.
Rileva il collegio come la mancata contestazione di uno dei profili che compongono la motivazione del provvedimento avversato risulta (da solo e, in questo caso, ulteriormente) idoneo a fondare la reiezione del ricorso.
A riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata, anche di questo T.A.R., secondo cui “ A fronte di un atto c.d. "plurimotivato", l'eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte, infatti, non potrebbe in ogni caso condurre all'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto esso rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune dai vizi lamentati (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 63 del 17 gennaio 2011) ” ( ex multis , da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 4108 del 10.07.2023).
12. – Per tutto quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. - Le spese di lite, in ragione della peculiarità della sottesa vicenda e dello sviluppo processuale, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA IG, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ES AL, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ES AL | IC IA IG |
IL SEGRETARIO