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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1938/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1938/2022 promossa da con il patrocinio dell'avv. Luca De Sio Parte_1
-appellante-
contro con il patrocinio dell'avv. Claudio Masini Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 836/2022 del Tribunale di Rimini del 7/09/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“-In via principale, nel merito - in accoglimento del presente appello per i motivi dedotti in narrativa, ad integrale riforma della sentenza n. 836/2022 emessa in data 14.09.2022 dal Tribunale di Rimini a definizione del procedimento di I° grado n. R.G. 3816/2020 e previa accertamento della responsabilità
e degli obblighi della appellata - accogliere tutte le seguenti conclusioni già Controparte_2
pagina 1 di 6 avanzate in primo grado dichiarando “la compagnia appellata tenuta alla corresponsione del risarcimento del danno da infortunio patito dal Sig. e per l'effetto condannare la Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto Controparte_1 risarcimento in misura di € 45.095,16 oltre interessi dal fatto al saldo (quantificazione che - alla luce delle condizioni di polizza - si conferma convintamente per come espressa in citazione e in successiva memoria 183 del 13.7.22), e/o in quella misura minore che dovesse risultare provata all'esito del giudizio o che l'adito Giudice dovesse ritenere di giustizia.
-In via subordinata istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, così come dedotte e articolate nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello e per tutte le ragioni ivi esposte e nello specifico si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla seconda memoria 183 c.p.c. segnalandosi peraltro che la prova dell'accesso in P.S. (e non della diagnosi) ben può fornirsi tramite testi oltreché documentalmente.
Si chiede l'ammissione dei capitoli anche in via d'appello.
Si chiede, dunque, in via subordinata ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli già dedotti in primo grado:
1. Vero che ha accompagnato presso l'Ospedale di Riccione il Sig.
[...] prelevandolo dalla propria abitazione il giorno 31.01.2019 alle ore 23.00 circa;
2. Vero che Pt_1 ha atteso presso il predetto nosocomio che i sanitari effettuassero gli accertamenti e poi ha riaccompagnato a casa il Sig. vero le ore 1.45; 3. Vero che, in data 4.02.2019, presso la clinica Pt_1
“Sol et Salus” di Torre Pedrera ha eseguito intervento chirurgico di sutura del tendine di LE al Sig. come da documenti che si rammostrano (mostrare al teste i documenti da 6 a 10); 4. Persona_1
Vero che la rottura del tendine del Sig. fu di natura traumatica riconducibile ad un unico Pt_1 episodio traumatico come da lei certificato nel doc.11 che si rammostra;
5. Vero che all'atto dell'intervento chirurgico il tendine di LE del Sig. presentava una rottura completa ed era Pt_1 completamente staccato dal tendine. (Si indica a teste il Sig. residente in [...] nr.19 a -47853- Coriano (RN), sulle circostanze di cui ai capitoli di prova nr. 1 e 2 delle memorie istruttorie e sopra riportati) (Si indica a teste il Dott. operante presso la clinica “Sol et Testimone_2 Salus” di Torre Pedrera (RN) via San Salvador 204, sulle circostanze di cui ai capitoli di prova nr. 3, 4 e 5 delle memorie istruttorie e sopra riportati).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa espressa contestazione di ogni avverso assunto e documento da non ritenersi per ammessi o riconosciuti neppure per implicito:
In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto nei confronti dell'appellata
[...] perché infondato in fatto ed in diritto, rigettando inoltre, per tale motivo, ogni e CP_2 qualsivoglia diversa pretesa manifestata da parte appellante.
Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dello spiegato appello, condannare la
[...] nei limiti del giusto e del provato. CP_2
In ogni caso, compensate le spese e i compensi legali stante la sproporzione tra l'effettivo valore della domanda e il quantum espresso nella dichiarazione di valore”
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Rimini Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
45.095,16 a titolo di risarcimento del danno riportato in un infortunio.
Sosteneva l'attore che in data 31/01/2019, mentre praticava attività sportiva, a seguito di una caduta per la presenza di una buca nel terreno, subiva la rottura completa del tendine di LE e che nonostante la trasmissione a mezzo pec alla compagnia assicuratrice convenuta e all'ufficio sinistri dell' presso cui aveva stipulato la polizza infortuni n. 100600565087 di tutta la CP_3 documentazione medica e della relativa richiesta di risarcimento, non aveva ricevuto alcun riscontro.
Si costituiva la convenuta società che richiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda e sosteneva l'infondatezza in fatto e in diritto, rilevando che, non avendo la lesione lamentata origine traumatica, la stessa non poteva ritenersi conseguenza sul piano causale dell'evento dannoso descritto in citazione;
contestava inoltre l'eccessività della richiesta risarcitoria.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.836/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 3816/2020, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta.
Incontestato il contratto di assicurazione contro gli infortuni che copriva le conseguenze pregiudizievoli subite dall'assicurato da una lesione “dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna”, il primo giudice riteneva che la domanda risultava sfornita di prova in ordine all'effettiva dinamica dell'evento lesivo, posto che l'attore non aveva offerto elementi idonei a dimostrare che proprio la caduta era antecedente causale ovvero causa unica, diretta ed immediata della lesione lamentata, essendo ben plausibile, al contrario, che la lacerazione del tendine poteva essere stata causata da indebolimento della struttura anatomica.
Ne conseguiva il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
***
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...] che, previa subordinata rimessione istruttoria, ne ha richiesto l'integrale riforma. Pt_1
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La Corte preliminarmente dichiara l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. per tardività delle richieste istruttorie articolate dall'appellato nell'atto di gravame.
Infatti, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C- (da ultimo, Cass. 28415/2023) “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (Cass. 3, n. 16290 del 4/8/2016; Cass.
3, n. 19352 del 3/8/2017; 6-3, n. 3229 del 5/2/2019; Cass., 2, n. 5741 del 27/2/2019; Cass., 20/11/2020 n. 26523; Cass., 10/11/2021 n. 33103; Cass., 25/1/2022 n. 2129)”
Del resto, non può ritenersi assolto tale onere con il generico riferimento al contenuto degli atti precedenti in quanto non potendo considerarsi riproposte tutte le richieste istruttorie che posseggano pagina 3 di 6 un qualche pur approssimativo collegamento strumentale con le conclusioni, vanificandosi altrimenti le esigenze tutelate mediante la precisazione delle conclusioni definitive, ponendosi la controparte in condizione di doversi difendere da richieste in realtà solo ipotetiche, e il giudice nella difficoltà di individuare ciò su cui deve provvedere, con evidenti conseguenze diseconomiche, tali da ripercuotersi poi pesantemente sul giudizio di appello (Cass., S.U. n. 9456 del 6/4/2023)
Dall'esame degli atti e verbali di udienza del primo grado, emerge che a seguito dell'ordinanza istruttoria del 24/02/2022, reiettiva della prova testimoniale così come richiesta da Parte_1 quest'ultimo in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale si è limitato a richiedere l'accoglimento della propria domanda, sostenendo che “Il mancato accoglimento delle richieste di prove orali in ogni caso non indebolisce minimamente il quadro probatorio come anche il mancato deposito del referto di pronto soccorso”, senza motivatamente reiterare le richieste istruttorie rigettate dal giudice e così incorrendo nella decadenza istruttoria e nella inammissibilità delle richieste così come articolate in atto di appello.
***
Passando all'esame dei motivi di doglianza, l'appellante con unico ed articolato motivo di impugnazione lamenta violazione dell'art. 115 c.p.c. ed erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha effettuato una errata ricostruzione dell'evento dannoso in ordine: a) al momento dell'accesso del al Pronto soccorso (pag. 4, terzo capoverso sentenza appellata); b)alla natura Pt_1 atraumatica della lesione riportata dal danneggiato (pag. 4, terzo capoverso sentenza appellata); c) al difetto di prova in ordine all'effettiva dinamica dell'evento lesivo (pag. 4, quarto capoverso sentenza appellata); d) all'origine asseritamente degenerativa “indebolimento della struttura anatomica” della lacerazione del tendine (pag. 4 , quarto capoverso sentenza appellata)
La doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 25510/2021), “nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento
o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro “(cfr. Cass. n. 5630/2018; Cass. n. 30656/2017)
Ancora, “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (cfr. Cass. n. 17/1987; Cass., n. 4426/1997)
Infine, secondo quanto statuito dalla S.C. (cfr. Cass. n. 31251/2023) “nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l' , ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il Parte_2 fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
In applicazione dei principi sopra esposti, dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova ammessi dal primo giudice ed acquisiti al processo con l'ordinanza istruttoria del 24/02/2022 (produzione documentale delle parti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, emerge, come condivisibilmente statuito dal primo giudice che l'allegazione del secondo cui in data Pt_1
pagina 4 di 6 31/01/2019 aveva riportato la rottura totale del tendine di LE a causa di una caduta per la presenza di una buca nel terreno ove stava praticando attività sportiva, è risultata del tutto sfornita di prova.
Infatti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduce: 1) Che il giorno Parte_1
31.01.2019, il Sig. come sopra meglio identificato (assicurato con polizza infortuni Pt_1 CP_1 nr.100600565087), mentre stava facendo jogging in un parco posto nei pressi della propria abitazione, posta in Riccione alla Via Cecina nr.11, a causa di una buca presente nel terreno cadeva rovinosamente a terra procurandosi la rottura completa del tendine di LE. 2) A causa del trauma riportato, il Sig. si sottoponeva agli accertamenti del caso all'esito dei quali gli veniva verificata, la lesione sopra Pt_1 indicata. 3) Tutta la documentazione medica relativa agli esami diagnostici e la cartella clinica afferente l'intervento chirurgico veniva inviata, a mezzo PEC, alla compagnia convenuta ed all'ufficio sinistri della “Area Boker & QZ Consulting” agenzia presso cui la polizza era stata sottoscritta, unitamente alla richiesta di risarcimento quantificato, sulla base delle spese mediche, sostenute e documentate, e del danno riportato, in misura di €.49.181,25; 4) Che ai fini della quantificazione del danno è sufficiente far riferimento ai parametri risarcitori previsti in polizza essendo la lesione riportata specificatamente prevista come anche il relativo indennizzo cfr. pag. 14 Polizza parte evidenziata”
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, tali allegazioni non hanno ricevuto il supporto probatorio documentale, in quanto non risulta prodotto in giudizio il referto del Pronto soccorso ove il si era recato a seguito del denunciato sinistro, tenendo conto che nella cartella clinica della Pt_1 clinica “Sol et salus”, ove il danneggiato si era successivamente ricoverato per un intervento al tendine di LE è indicata la diagnosi di rottura atraumatica con diastasi dei monconi e sfrangiamento dei margini (cfr. doc. 3 appellante).
Per quanto sopra riportato, la domanda così come formulata dall'appellante risulta sfornita di prova circa l'effettiva dinamica del sinistro denunciato, in quanto il danneggiato non ha supportato la domanda con elementi idonei a dimostrare che la denunciata caduta ha costituito l'antecedente causale e comunque la causa unica, diretta ed immediata della lesione al tendine di LE essendo ben plausibile, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, che la lacerazione del tendine possa essere stata determinata da un indebolimento della struttura anatomica.
Ne consegue il rigetto della domanda e la conferma della statuizione del giudice.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 836/2022 del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Rimini, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 6.946,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1938/2022 promossa da con il patrocinio dell'avv. Luca De Sio Parte_1
-appellante-
contro con il patrocinio dell'avv. Claudio Masini Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 836/2022 del Tribunale di Rimini del 7/09/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“-In via principale, nel merito - in accoglimento del presente appello per i motivi dedotti in narrativa, ad integrale riforma della sentenza n. 836/2022 emessa in data 14.09.2022 dal Tribunale di Rimini a definizione del procedimento di I° grado n. R.G. 3816/2020 e previa accertamento della responsabilità
e degli obblighi della appellata - accogliere tutte le seguenti conclusioni già Controparte_2
pagina 1 di 6 avanzate in primo grado dichiarando “la compagnia appellata tenuta alla corresponsione del risarcimento del danno da infortunio patito dal Sig. e per l'effetto condannare la Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del predetto Controparte_1 risarcimento in misura di € 45.095,16 oltre interessi dal fatto al saldo (quantificazione che - alla luce delle condizioni di polizza - si conferma convintamente per come espressa in citazione e in successiva memoria 183 del 13.7.22), e/o in quella misura minore che dovesse risultare provata all'esito del giudizio o che l'adito Giudice dovesse ritenere di giustizia.
-In via subordinata istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, così come dedotte e articolate nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello e per tutte le ragioni ivi esposte e nello specifico si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla seconda memoria 183 c.p.c. segnalandosi peraltro che la prova dell'accesso in P.S. (e non della diagnosi) ben può fornirsi tramite testi oltreché documentalmente.
Si chiede l'ammissione dei capitoli anche in via d'appello.
Si chiede, dunque, in via subordinata ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli già dedotti in primo grado:
1. Vero che ha accompagnato presso l'Ospedale di Riccione il Sig.
[...] prelevandolo dalla propria abitazione il giorno 31.01.2019 alle ore 23.00 circa;
2. Vero che Pt_1 ha atteso presso il predetto nosocomio che i sanitari effettuassero gli accertamenti e poi ha riaccompagnato a casa il Sig. vero le ore 1.45; 3. Vero che, in data 4.02.2019, presso la clinica Pt_1
“Sol et Salus” di Torre Pedrera ha eseguito intervento chirurgico di sutura del tendine di LE al Sig. come da documenti che si rammostrano (mostrare al teste i documenti da 6 a 10); 4. Persona_1
Vero che la rottura del tendine del Sig. fu di natura traumatica riconducibile ad un unico Pt_1 episodio traumatico come da lei certificato nel doc.11 che si rammostra;
5. Vero che all'atto dell'intervento chirurgico il tendine di LE del Sig. presentava una rottura completa ed era Pt_1 completamente staccato dal tendine. (Si indica a teste il Sig. residente in [...] nr.19 a -47853- Coriano (RN), sulle circostanze di cui ai capitoli di prova nr. 1 e 2 delle memorie istruttorie e sopra riportati) (Si indica a teste il Dott. operante presso la clinica “Sol et Testimone_2 Salus” di Torre Pedrera (RN) via San Salvador 204, sulle circostanze di cui ai capitoli di prova nr. 3, 4 e 5 delle memorie istruttorie e sopra riportati).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa espressa contestazione di ogni avverso assunto e documento da non ritenersi per ammessi o riconosciuti neppure per implicito:
In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto nei confronti dell'appellata
[...] perché infondato in fatto ed in diritto, rigettando inoltre, per tale motivo, ogni e CP_2 qualsivoglia diversa pretesa manifestata da parte appellante.
Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dello spiegato appello, condannare la
[...] nei limiti del giusto e del provato. CP_2
In ogni caso, compensate le spese e i compensi legali stante la sproporzione tra l'effettivo valore della domanda e il quantum espresso nella dichiarazione di valore”
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Rimini Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
45.095,16 a titolo di risarcimento del danno riportato in un infortunio.
Sosteneva l'attore che in data 31/01/2019, mentre praticava attività sportiva, a seguito di una caduta per la presenza di una buca nel terreno, subiva la rottura completa del tendine di LE e che nonostante la trasmissione a mezzo pec alla compagnia assicuratrice convenuta e all'ufficio sinistri dell' presso cui aveva stipulato la polizza infortuni n. 100600565087 di tutta la CP_3 documentazione medica e della relativa richiesta di risarcimento, non aveva ricevuto alcun riscontro.
Si costituiva la convenuta società che richiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda e sosteneva l'infondatezza in fatto e in diritto, rilevando che, non avendo la lesione lamentata origine traumatica, la stessa non poteva ritenersi conseguenza sul piano causale dell'evento dannoso descritto in citazione;
contestava inoltre l'eccessività della richiesta risarcitoria.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.836/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 3816/2020, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta.
Incontestato il contratto di assicurazione contro gli infortuni che copriva le conseguenze pregiudizievoli subite dall'assicurato da una lesione “dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna”, il primo giudice riteneva che la domanda risultava sfornita di prova in ordine all'effettiva dinamica dell'evento lesivo, posto che l'attore non aveva offerto elementi idonei a dimostrare che proprio la caduta era antecedente causale ovvero causa unica, diretta ed immediata della lesione lamentata, essendo ben plausibile, al contrario, che la lacerazione del tendine poteva essere stata causata da indebolimento della struttura anatomica.
Ne conseguiva il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di controparte.
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La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...] che, previa subordinata rimessione istruttoria, ne ha richiesto l'integrale riforma. Pt_1
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La Corte preliminarmente dichiara l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. per tardività delle richieste istruttorie articolate dall'appellato nell'atto di gravame.
Infatti, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C- (da ultimo, Cass. 28415/2023) “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (Cass. 3, n. 16290 del 4/8/2016; Cass.
3, n. 19352 del 3/8/2017; 6-3, n. 3229 del 5/2/2019; Cass., 2, n. 5741 del 27/2/2019; Cass., 20/11/2020 n. 26523; Cass., 10/11/2021 n. 33103; Cass., 25/1/2022 n. 2129)”
Del resto, non può ritenersi assolto tale onere con il generico riferimento al contenuto degli atti precedenti in quanto non potendo considerarsi riproposte tutte le richieste istruttorie che posseggano pagina 3 di 6 un qualche pur approssimativo collegamento strumentale con le conclusioni, vanificandosi altrimenti le esigenze tutelate mediante la precisazione delle conclusioni definitive, ponendosi la controparte in condizione di doversi difendere da richieste in realtà solo ipotetiche, e il giudice nella difficoltà di individuare ciò su cui deve provvedere, con evidenti conseguenze diseconomiche, tali da ripercuotersi poi pesantemente sul giudizio di appello (Cass., S.U. n. 9456 del 6/4/2023)
Dall'esame degli atti e verbali di udienza del primo grado, emerge che a seguito dell'ordinanza istruttoria del 24/02/2022, reiettiva della prova testimoniale così come richiesta da Parte_1 quest'ultimo in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale si è limitato a richiedere l'accoglimento della propria domanda, sostenendo che “Il mancato accoglimento delle richieste di prove orali in ogni caso non indebolisce minimamente il quadro probatorio come anche il mancato deposito del referto di pronto soccorso”, senza motivatamente reiterare le richieste istruttorie rigettate dal giudice e così incorrendo nella decadenza istruttoria e nella inammissibilità delle richieste così come articolate in atto di appello.
***
Passando all'esame dei motivi di doglianza, l'appellante con unico ed articolato motivo di impugnazione lamenta violazione dell'art. 115 c.p.c. ed erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha effettuato una errata ricostruzione dell'evento dannoso in ordine: a) al momento dell'accesso del al Pronto soccorso (pag. 4, terzo capoverso sentenza appellata); b)alla natura Pt_1 atraumatica della lesione riportata dal danneggiato (pag. 4, terzo capoverso sentenza appellata); c) al difetto di prova in ordine all'effettiva dinamica dell'evento lesivo (pag. 4, quarto capoverso sentenza appellata); d) all'origine asseritamente degenerativa “indebolimento della struttura anatomica” della lacerazione del tendine (pag. 4 , quarto capoverso sentenza appellata)
La doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 25510/2021), “nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento
o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro “(cfr. Cass. n. 5630/2018; Cass. n. 30656/2017)
Ancora, “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (cfr. Cass. n. 17/1987; Cass., n. 4426/1997)
Infine, secondo quanto statuito dalla S.C. (cfr. Cass. n. 31251/2023) “nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l' , ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il Parte_2 fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
In applicazione dei principi sopra esposti, dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova ammessi dal primo giudice ed acquisiti al processo con l'ordinanza istruttoria del 24/02/2022 (produzione documentale delle parti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, emerge, come condivisibilmente statuito dal primo giudice che l'allegazione del secondo cui in data Pt_1
pagina 4 di 6 31/01/2019 aveva riportato la rottura totale del tendine di LE a causa di una caduta per la presenza di una buca nel terreno ove stava praticando attività sportiva, è risultata del tutto sfornita di prova.
Infatti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduce: 1) Che il giorno Parte_1
31.01.2019, il Sig. come sopra meglio identificato (assicurato con polizza infortuni Pt_1 CP_1 nr.100600565087), mentre stava facendo jogging in un parco posto nei pressi della propria abitazione, posta in Riccione alla Via Cecina nr.11, a causa di una buca presente nel terreno cadeva rovinosamente a terra procurandosi la rottura completa del tendine di LE. 2) A causa del trauma riportato, il Sig. si sottoponeva agli accertamenti del caso all'esito dei quali gli veniva verificata, la lesione sopra Pt_1 indicata. 3) Tutta la documentazione medica relativa agli esami diagnostici e la cartella clinica afferente l'intervento chirurgico veniva inviata, a mezzo PEC, alla compagnia convenuta ed all'ufficio sinistri della “Area Boker & QZ Consulting” agenzia presso cui la polizza era stata sottoscritta, unitamente alla richiesta di risarcimento quantificato, sulla base delle spese mediche, sostenute e documentate, e del danno riportato, in misura di €.49.181,25; 4) Che ai fini della quantificazione del danno è sufficiente far riferimento ai parametri risarcitori previsti in polizza essendo la lesione riportata specificatamente prevista come anche il relativo indennizzo cfr. pag. 14 Polizza parte evidenziata”
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, tali allegazioni non hanno ricevuto il supporto probatorio documentale, in quanto non risulta prodotto in giudizio il referto del Pronto soccorso ove il si era recato a seguito del denunciato sinistro, tenendo conto che nella cartella clinica della Pt_1 clinica “Sol et salus”, ove il danneggiato si era successivamente ricoverato per un intervento al tendine di LE è indicata la diagnosi di rottura atraumatica con diastasi dei monconi e sfrangiamento dei margini (cfr. doc. 3 appellante).
Per quanto sopra riportato, la domanda così come formulata dall'appellante risulta sfornita di prova circa l'effettiva dinamica del sinistro denunciato, in quanto il danneggiato non ha supportato la domanda con elementi idonei a dimostrare che la denunciata caduta ha costituito l'antecedente causale e comunque la causa unica, diretta ed immediata della lesione al tendine di LE essendo ben plausibile, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, che la lacerazione del tendine possa essere stata determinata da un indebolimento della struttura anatomica.
Ne consegue il rigetto della domanda e la conferma della statuizione del giudice.
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In conclusione, l'appello è rigettato.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 836/2022 del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Rimini, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 6.946,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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