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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/10/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 2579/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 2579/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
AN FU (c.f. - PEC , C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso la sede: visto del 23.9.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 17.11.2004, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate prevedendo, tra l'altro, a carico del marito, una somma a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie nate dall'unione coniugale ( n. il Persona_1
20.12.1993 e n. il 3.11.1998), pari a euro 300,00, mensili ciascuna. Persona_2
2. Successivamente, con ricorso congiunto, i signori e hanno chiesto la modifica Pt_1 Pt_2 delle condizioni di separazione con riferimento esclusivamente al concorso del marito al mantenimento della moglie, divenuta disoccupata. Con provvedimento del 13.6.2012, questo Tribunale ha accolto il ricorso e disposto in conformità all'accordo in base al quale il si impegnava a corrispondere Pt_1
pagina 1 di 2 parte della sua pensione, nella misura di euro 900,00 alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_2 mantenimento della stessa, continuando, altresì, a versare quanto già disposto nella separazione per il mantenimento delle due figlie.
3. Con ricorso congiunto, sottoscritto personalmente e depositato in data 30.6.2025, i ricorrenti rappresentavano che medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi per la modifica delle condizioni di separazione da ultimo rettificate;
che, in particolare, le figlie erano divenute economicamente indipendenti e che il signor aveva dismesso l'attività di cui era titolare, con unica entrata Pt_1 rappresentata dalla sua pensione INPS di euro 1.600,00 mensili. Tutto ciò premesso le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare le condizioni di separazione nei seguenti termini: “A. il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento alla sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 mensile di € 500,00; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese con le modalità sino ad oggi esperite. b) Stante la raggiunta capacità lavorativa ed indipendenza economica di entrambe le figlie, le parti concordano che la somma versata sino ad oggi alla sig.ra per il mantenimento delle predette figlie di 32 e Pt_2
27 anni, non dovrà essere più corrisposta dal sig. I ricorrenti, in seno al libello introduttivo, Pt_1 hanno espressamente rinunciato alla comparizione personale.
4. Il giudice relatore designato ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la
Sede per il parere ex art. 473 – bis. 51, ultimo comma c.p.c. riservando all'esito di rimettere la causa al collegio.
5. Letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, dato il visto del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis 51, il Collegio ritiene che le modifiche richieste, non essendo contrarie a norma imperative, appaiano eque e conformi all'interesse delle parti.
6. Data la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte, appare equa la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
2759/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dispone in conformità alle condizioni congiunte e riportate in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 2579/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
AN FU (c.f. - PEC , C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso la sede: visto del 23.9.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 17.11.2004, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate prevedendo, tra l'altro, a carico del marito, una somma a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie nate dall'unione coniugale ( n. il Persona_1
20.12.1993 e n. il 3.11.1998), pari a euro 300,00, mensili ciascuna. Persona_2
2. Successivamente, con ricorso congiunto, i signori e hanno chiesto la modifica Pt_1 Pt_2 delle condizioni di separazione con riferimento esclusivamente al concorso del marito al mantenimento della moglie, divenuta disoccupata. Con provvedimento del 13.6.2012, questo Tribunale ha accolto il ricorso e disposto in conformità all'accordo in base al quale il si impegnava a corrispondere Pt_1
pagina 1 di 2 parte della sua pensione, nella misura di euro 900,00 alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_2 mantenimento della stessa, continuando, altresì, a versare quanto già disposto nella separazione per il mantenimento delle due figlie.
3. Con ricorso congiunto, sottoscritto personalmente e depositato in data 30.6.2025, i ricorrenti rappresentavano che medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi per la modifica delle condizioni di separazione da ultimo rettificate;
che, in particolare, le figlie erano divenute economicamente indipendenti e che il signor aveva dismesso l'attività di cui era titolare, con unica entrata Pt_1 rappresentata dalla sua pensione INPS di euro 1.600,00 mensili. Tutto ciò premesso le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare le condizioni di separazione nei seguenti termini: “A. il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento alla sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 mensile di € 500,00; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese con le modalità sino ad oggi esperite. b) Stante la raggiunta capacità lavorativa ed indipendenza economica di entrambe le figlie, le parti concordano che la somma versata sino ad oggi alla sig.ra per il mantenimento delle predette figlie di 32 e Pt_2
27 anni, non dovrà essere più corrisposta dal sig. I ricorrenti, in seno al libello introduttivo, Pt_1 hanno espressamente rinunciato alla comparizione personale.
4. Il giudice relatore designato ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la
Sede per il parere ex art. 473 – bis. 51, ultimo comma c.p.c. riservando all'esito di rimettere la causa al collegio.
5. Letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, dato il visto del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis 51, il Collegio ritiene che le modifiche richieste, non essendo contrarie a norma imperative, appaiano eque e conformi all'interesse delle parti.
6. Data la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte, appare equa la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
2759/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dispone in conformità alle condizioni congiunte e riportate in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi pagina 2 di 2