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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NI NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 9832/2025 RGL, promosso da
n.q di amministratore di sostegno di Parte_1
Parte_2 contro
CP_1
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. SORGI ROBERTA per parte ricorrente nonché l'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:08, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9832 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n.q di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
con l'avv. SORGI ROBERTA
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non dovuta da all' la somma di € Parte_2 CP_1
58.935,35 chiesta in restituzione con provvedimento del 21.1.2025;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/06/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che l'amministrata veniva riconosciuta invalida al 100% Parte_2
2 con diritto all'indennità d'accompagnamento in data 23.3.2018 con revisione a marzo 2021; che con nota del 30.10.2020 l' informava la che la sua pensione CP_1 Pt_2
era stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che “dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre2020, un credito a suo favore di euro
1.559,23”; che con comunicazione del 29.07.2024 l' informava la che “in CP_1 Pt_2
base ai redditi che ci ha comunicato per il 2021, l'importo lordo mensile della sua pensione dal 01 agosto 2024 è di 1.266,81 euro”; che con nota del 15.11.2024 l' informava la che “la sua CP_1 Pt_2
pensione è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022…sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione sono a pari a € 1266,81….pertanto da gennaio 2022
a dicembre 2022 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 13,44”
- con nota del 21.01.2025 l' inviava alla stessa un accertamento per CP_1
somme indebitamente percepite poiché “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2021 al 28/02/2025, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV per un importo complessivo di euro
58.935,35”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“conseguentemente accertare e dichiarare la somma contestata di €
58.935,35 non è recuperabile dall' altresì, accertare e dichiarare che la CP_1
Sig.ra non è tenuta al pagamento della somma di € 58.935,35; - Pt_2
accertare e dichiarare che l' indebito contestato di € 58.935,35 è pertanto illegittimo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che “Con raccomanda A/R 61807128834-6, regolarmente notificata nel marzo 2021, presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (v. doc. all.), la signora veniva convocata a visita di Pt_2
revisione per il giorno 15/4/2021. L'assistita, però, non si presentava alla
3 visita, né giustificava l'assenza” contestando quindi la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte resistente la legittimità dell'operato recuperatorio dell' sulla scorta della mancata presentazione a visita con conseguente CP_2
revoca della prestazione e ripetizione di quanto corrisposto all'assistita dalla data di revoca in avanti.
Deduce la parte ricorrente la mancata ricezione della convocazione a visita, consegnata presso la propria abitazione, per essere la stessa ricoverata presso la CTA5/2021 a far data dal 21.10.2020.
Dovendo quindi restringere il thema decidendum non al diritto della ricorrente al percepimento delle somme, ma esclusivamente alla validità della comunicazione di invito a visita in quanto atto ricettizio.
Appare utile richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 24180/2022 dettata in tema di perdita del diritto per carenza del requisito sanitario in seguito a visita di revisione, ma perfettamente permutabile al caso di specie in cui la perdita della prestazione sia avvenuta per mancata presenza a visita: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In merito alla convocazione a visita deve quindi rilevarsi che, trattandosi di una comunicazione, deve ritenersi applicabile la normativa inerente le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c.
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza,
4 si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Cass. 25.9.2006 n. 20784)
A mente dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Per ritenere sussistente, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9696/1998), la presunzione di conoscenza del destinatario della dichiarazione a questa diretta, ex art. 1335 c.c., occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario".
Ciò comporta, ai fini della presunzione di conoscenza, che non sia necessario che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale (R.D. n. 689/1940), bensì
è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335 c.c.) di provare di non aver avuto notizia, senza sua colpa di detta ricezione.
La raccomandata è pervenuta all'indirizzo della destinataria e ricevuta da persona non identificata ma che, secondo la regola sopra citata, deve presumersi entrata nella sfera di conoscibilità della destinataria.
Tale presunzione di non avere potuto, senza colpa, ricevere l'atto può essere vinta dalla dimostrazione da parte del destinatario di non aver ricevuto la comunicazione per fatto a sé non ascrivibile.
La all'epoca della consegna della raccomandata non si trovava nella Pt_2
5 propria abitazione, perché ricoverata presso la struttura sanitaria quindi, all'evidenza, si trovava nell'impossibilità di ricevere personalmente detta comunicazione.
Ciò premesso va osservato che, se è vero che qualcuno in assenza della destinataria ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata, è anche vero che tale avviso di convocazione avrebbe dovuto essere comunicato all'amministratrice di sostegno, incaricata dal Giudice Tutelare di sovraintendere a tutte le attività per le quali l'amministrata non era stata ritenuta capace.
Appare infatti evidente che la notifica di un atto unilaterale ricettizio effettuato nei confronti dell'incapace, qualora sia produttiva di un effetto immediato, quale quello della perdita di un beneficio alimentare e dell'assunzione di una posizione debitoria di una certa rilevanza non possa compiutamente produrre i suoi effetti se venga compiuta senza tener conto dello stato d'incapacità.
Rileva la Suprema Corte con ordinanza n. 3672/2024 che secondo l'art. 409 C.c.: “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza”.
Ne consegue che la capacità processuale dell'amministrato è desumibile dal decreto del Giudice tutelare, dal quale può apprendersi se la nomina dell'amministratore è d semplice assistenza o rappresentanza esclusiva.
Tale contenuto, non direttamente in atti, è però a propria volta desumibile
6 dallo stato di invalidità totale per patologie psichiatriche (risultando ricoverata permanentemente da cinque anni, senza soluzione di continuità) di talché la sua incapacità naturale è in re ipsa in tale circostanza, dovendo giocoforza presumere che la rappresentanza dell'amministratore sia esclusiva.
E cosi se è vero che l'amministrato – in linea di massima - conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, è anche –
e soprattutto – vero che “… l'incapacità del destinatario d'un atto è, per principio generale, presa in considerazione dalla legge quando, dalla notifica di quell'atto, inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio…(cfr. Cass. ord. n. 12658/2018), rimanendo irrilevante la capacità del destinatario soltanto allorquando non sia ritenuta necessaria, ai fini della produzione dell'effetto voluto (ad. es. interruzione di una prescrizione o impedimento della decadenza), la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, ma la sola conoscenza legale, prodottasi in conformità delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., (cfr. Cass. Sez. 6^ ord. n. 12480/2013; Cass. sez. 1^ sent. n.
21595/2012.
Per cui, se è vero che la notifica presso la dimora del destinatario si perfeziona con la consegna a mani di chi la riceva, non avendo il portalettere alcun obbligo di verifica delle generalità del ricevente (cfr. Cass. 946/2020) è anche vero che la notifica dell'atto così effettuata, non all'amministratore ma presso l'abitazione dell'amministrato che, oltre ad essere incapace era già ricoverato in struttura sanitaria atta all'assistenza d'igiene mentale, priva sia di validità legale l'atto in sé, che completamente il destinatario del diritto sia di ricevere che, comunque, di comprendere il contenuto della comunicazione, dovendo così sostanzialmente considerare la comunicazione tamquam non esset.
Ai sensi dell'art. 1335 C.c., come accennato, l'onere della prova dell'impossibilità a ricevere l'atto grava sul destinatario e non sul mittente.
7 Ciò vale principalmente per la produzione dell'effetto legale allorquando l'atto unilaterale non sia materialmente ricevuto e quindi per compiuta giacenza. Nel caso di specie l'atto è stato materialmente ricevuto da qualcuno che non era la destinataria ma, sempre nel caso di specie il destinatario dell'atto avrebbe dovuto essere l'amministratrice di sostegno e non l'amministrata, indipendentemente dal fatto che il mittente fosse a conoscenza della circostanza o meno.
Diversamente opinando dovrebbe considerarsi valido ogni atto compiuto dall'agente non sulla scorta delle circostanze di fatto e quindi dell'incapacità
a ricevere, ma soltanto in dipendenza dalla conoscenza che delle circostanze l'agente abbia della stessa incapacità.
Ciò può avere refluenza però in ordine alle spese di lite, avendo l' CP_2
agito all'oscuro delle superiori circostanze.
Il ricorso va pertanto accolto sul punto, considerando non ricevuta da la convocazione a visita e, conseguentemente, inesistente Parte_2
l'indebito chiesto in ripetizione.
Spese di lite compensate, come sopra accennato, in ragione dei motivi della decisione
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
Il Giudice Onorario
NI NI
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NI NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 9832/2025 RGL, promosso da
n.q di amministratore di sostegno di Parte_1
Parte_2 contro
CP_1
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. SORGI ROBERTA per parte ricorrente nonché l'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:08, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9832 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n.q di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
con l'avv. SORGI ROBERTA
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non dovuta da all' la somma di € Parte_2 CP_1
58.935,35 chiesta in restituzione con provvedimento del 21.1.2025;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/06/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che l'amministrata veniva riconosciuta invalida al 100% Parte_2
2 con diritto all'indennità d'accompagnamento in data 23.3.2018 con revisione a marzo 2021; che con nota del 30.10.2020 l' informava la che la sua pensione CP_1 Pt_2
era stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che “dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre2020, un credito a suo favore di euro
1.559,23”; che con comunicazione del 29.07.2024 l' informava la che “in CP_1 Pt_2
base ai redditi che ci ha comunicato per il 2021, l'importo lordo mensile della sua pensione dal 01 agosto 2024 è di 1.266,81 euro”; che con nota del 15.11.2024 l' informava la che “la sua CP_1 Pt_2
pensione è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022…sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione sono a pari a € 1266,81….pertanto da gennaio 2022
a dicembre 2022 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto CP_1
dovuto per un importo lordo complessivo di euro 13,44”
- con nota del 21.01.2025 l' inviava alla stessa un accertamento per CP_1
somme indebitamente percepite poiché “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2021 al 28/02/2025, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV per un importo complessivo di euro
58.935,35”,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“conseguentemente accertare e dichiarare la somma contestata di €
58.935,35 non è recuperabile dall' altresì, accertare e dichiarare che la CP_1
Sig.ra non è tenuta al pagamento della somma di € 58.935,35; - Pt_2
accertare e dichiarare che l' indebito contestato di € 58.935,35 è pertanto illegittimo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che “Con raccomanda A/R 61807128834-6, regolarmente notificata nel marzo 2021, presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (v. doc. all.), la signora veniva convocata a visita di Pt_2
revisione per il giorno 15/4/2021. L'assistita, però, non si presentava alla
3 visita, né giustificava l'assenza” contestando quindi la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte resistente la legittimità dell'operato recuperatorio dell' sulla scorta della mancata presentazione a visita con conseguente CP_2
revoca della prestazione e ripetizione di quanto corrisposto all'assistita dalla data di revoca in avanti.
Deduce la parte ricorrente la mancata ricezione della convocazione a visita, consegnata presso la propria abitazione, per essere la stessa ricoverata presso la CTA5/2021 a far data dal 21.10.2020.
Dovendo quindi restringere il thema decidendum non al diritto della ricorrente al percepimento delle somme, ma esclusivamente alla validità della comunicazione di invito a visita in quanto atto ricettizio.
Appare utile richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 24180/2022 dettata in tema di perdita del diritto per carenza del requisito sanitario in seguito a visita di revisione, ma perfettamente permutabile al caso di specie in cui la perdita della prestazione sia avvenuta per mancata presenza a visita: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In merito alla convocazione a visita deve quindi rilevarsi che, trattandosi di una comunicazione, deve ritenersi applicabile la normativa inerente le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c.
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza,
4 si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Cass. 25.9.2006 n. 20784)
A mente dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Per ritenere sussistente, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9696/1998), la presunzione di conoscenza del destinatario della dichiarazione a questa diretta, ex art. 1335 c.c., occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario".
Ciò comporta, ai fini della presunzione di conoscenza, che non sia necessario che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale (R.D. n. 689/1940), bensì
è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335 c.c.) di provare di non aver avuto notizia, senza sua colpa di detta ricezione.
La raccomandata è pervenuta all'indirizzo della destinataria e ricevuta da persona non identificata ma che, secondo la regola sopra citata, deve presumersi entrata nella sfera di conoscibilità della destinataria.
Tale presunzione di non avere potuto, senza colpa, ricevere l'atto può essere vinta dalla dimostrazione da parte del destinatario di non aver ricevuto la comunicazione per fatto a sé non ascrivibile.
La all'epoca della consegna della raccomandata non si trovava nella Pt_2
5 propria abitazione, perché ricoverata presso la struttura sanitaria quindi, all'evidenza, si trovava nell'impossibilità di ricevere personalmente detta comunicazione.
Ciò premesso va osservato che, se è vero che qualcuno in assenza della destinataria ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata, è anche vero che tale avviso di convocazione avrebbe dovuto essere comunicato all'amministratrice di sostegno, incaricata dal Giudice Tutelare di sovraintendere a tutte le attività per le quali l'amministrata non era stata ritenuta capace.
Appare infatti evidente che la notifica di un atto unilaterale ricettizio effettuato nei confronti dell'incapace, qualora sia produttiva di un effetto immediato, quale quello della perdita di un beneficio alimentare e dell'assunzione di una posizione debitoria di una certa rilevanza non possa compiutamente produrre i suoi effetti se venga compiuta senza tener conto dello stato d'incapacità.
Rileva la Suprema Corte con ordinanza n. 3672/2024 che secondo l'art. 409 C.c.: “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza”.
Ne consegue che la capacità processuale dell'amministrato è desumibile dal decreto del Giudice tutelare, dal quale può apprendersi se la nomina dell'amministratore è d semplice assistenza o rappresentanza esclusiva.
Tale contenuto, non direttamente in atti, è però a propria volta desumibile
6 dallo stato di invalidità totale per patologie psichiatriche (risultando ricoverata permanentemente da cinque anni, senza soluzione di continuità) di talché la sua incapacità naturale è in re ipsa in tale circostanza, dovendo giocoforza presumere che la rappresentanza dell'amministratore sia esclusiva.
E cosi se è vero che l'amministrato – in linea di massima - conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, è anche –
e soprattutto – vero che “… l'incapacità del destinatario d'un atto è, per principio generale, presa in considerazione dalla legge quando, dalla notifica di quell'atto, inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio…(cfr. Cass. ord. n. 12658/2018), rimanendo irrilevante la capacità del destinatario soltanto allorquando non sia ritenuta necessaria, ai fini della produzione dell'effetto voluto (ad. es. interruzione di una prescrizione o impedimento della decadenza), la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, ma la sola conoscenza legale, prodottasi in conformità delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., (cfr. Cass. Sez. 6^ ord. n. 12480/2013; Cass. sez. 1^ sent. n.
21595/2012.
Per cui, se è vero che la notifica presso la dimora del destinatario si perfeziona con la consegna a mani di chi la riceva, non avendo il portalettere alcun obbligo di verifica delle generalità del ricevente (cfr. Cass. 946/2020) è anche vero che la notifica dell'atto così effettuata, non all'amministratore ma presso l'abitazione dell'amministrato che, oltre ad essere incapace era già ricoverato in struttura sanitaria atta all'assistenza d'igiene mentale, priva sia di validità legale l'atto in sé, che completamente il destinatario del diritto sia di ricevere che, comunque, di comprendere il contenuto della comunicazione, dovendo così sostanzialmente considerare la comunicazione tamquam non esset.
Ai sensi dell'art. 1335 C.c., come accennato, l'onere della prova dell'impossibilità a ricevere l'atto grava sul destinatario e non sul mittente.
7 Ciò vale principalmente per la produzione dell'effetto legale allorquando l'atto unilaterale non sia materialmente ricevuto e quindi per compiuta giacenza. Nel caso di specie l'atto è stato materialmente ricevuto da qualcuno che non era la destinataria ma, sempre nel caso di specie il destinatario dell'atto avrebbe dovuto essere l'amministratrice di sostegno e non l'amministrata, indipendentemente dal fatto che il mittente fosse a conoscenza della circostanza o meno.
Diversamente opinando dovrebbe considerarsi valido ogni atto compiuto dall'agente non sulla scorta delle circostanze di fatto e quindi dell'incapacità
a ricevere, ma soltanto in dipendenza dalla conoscenza che delle circostanze l'agente abbia della stessa incapacità.
Ciò può avere refluenza però in ordine alle spese di lite, avendo l' CP_2
agito all'oscuro delle superiori circostanze.
Il ricorso va pertanto accolto sul punto, considerando non ricevuta da la convocazione a visita e, conseguentemente, inesistente Parte_2
l'indebito chiesto in ripetizione.
Spese di lite compensate, come sopra accennato, in ragione dei motivi della decisione
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
Il Giudice Onorario
NI NI
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