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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3121/2025
Tribunale Ordinario di Vicenza
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3121/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. DA IU, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. NICOLA SPADARO in sostituzione dell'avv. KATIA VENTURA e dell'avv. VENTURA MIRKO. Per parte convenuta l'avv. LINDA DAL FIUME in sostituzione dell'avv. EP IP MA LA SCALA e l'avv. BERTASO MARCO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e come da comparsa.
Dopo la discussione orale, alle ore 13.00, in assenza delle parti, il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. DA IU
pagina 1 di 6
N. R.G. 3121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA IU ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3121/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VENTURA KATIA e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. VENTURA MIRKO ( ) C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LA SCALA Controparte_1 P.IVA_2 EP IP MA e dall'avv. BERTASO MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato da in data 16 maggio Parte_1 Controparte_1
2025, stante l'intervenuta rinuncia all'atto medesimo da parte della creditrice opposta;
pagina 2 di 6 accertare e dichiarare, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza virtuale di stante l'originaria e manifesta fondatezza dei motivi di Controparte_1 opposizione.
Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore di da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata Parte_1 anticipazione, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
“In via preliminare e pregiudiziale
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo formulata da parte opponente in quanto infondata, non ricorrendo in ogni caso i gravi motivi previsti dalla legge né il periculum in mora.
Nel merito
In via principale
Alla luce della rinuncia all'atto di precetto notificata dichiarare la cessazione della materia del contendere e alla luce della condotta processuale assunta compensare le spese processuali tra le parti.
In via subordinata
Respingere le domande e le pretese tutte formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso
Con compensazione di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto di Euro 14.507,48, oltre IVA notificatole il 16.5.2025 da Controparte_1 eccependo: l'illegittimità dell'azione esecutiva minacciata per mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla Sentenza n. 32/2023, la cui efficacia esecutiva era stata sospesa dalla Corte d'Appello di Venezia con provvedimento del 30.1.2024 (R.G. n. 1283/2023);
pagina 3 di 6 l'irregolarità formale del precetto per mancata notifica dei titoli esecutivi unitamente al precetto stesso, ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; la nullità della procura alle liti per incertezza nell'elezione di domicilio.
2. La convenuta opposta con atto depositato telematicamente in Controparte_1 data 14.7.2025, rinunciava formalmente all'atto di precetto opposto e nella propria memoria difensiva, preso atto della rinuncia, chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. L'opponente, in seguito, rinunciava all'istanza di sospensione, chiedendo che il Tribunale statuisse sulle spese, non accettando la compensazione alla luce della fondatezza dell'opposizione.
All'esito dell'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni è stata emessa la presenza sentenza.
4. Va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'opposta rinunciato integralmente al precetto e non avendo l'opponente proposto altre domande.
Non essendo le parti d'accordo sulla regolazione delle spese, occorre provvedere sulle stesse in base al criterio della soccombenza virtuale (La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” Cass. Sez. 2, 31/10/2023,
n. 30251, Rv. 669310 - 01).
5. Ebbene, il primo motivo di opposizione risulta infondato in quanto grava sull'opponente la prova della mancata notifica del titolo invece indicata nell'atto di precetto (Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi del'art. 2697 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore
pagina 4 di 6 svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova. (Cass. Sez. 3, 26/06/2015, n. 13212, Rv. 635978 - 01). Anche a ritenere che lo stesso non sia stato notificato, non è stato dimostrato il pregiudizio all'attività difensiva dell'opponente, essendo la stessa stata svolta anche nel merito, come provato dall'oggetto della stessa e dall'impugnazione della Sentenza in Cassazione (“La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.” (Cass. Sez. 6, 15/12/2016, n. 25900, Rv. 642319
- 01).
Anche il motivo relativo alla nullità della procura è infondato perché ivi è correttamente contenuta un'elezione di domicilio presso un difensore avente studio nel circondario dell'intestato Tribunale.
Sarebbe stato invece accolto il motivo di opposizione relativo alla nullità parziale del precetto per richiesta del pagamento delle spese, pari ad Euro 2.277,18, liquidate nel giudizio di primo grado di cui alla Sentenza n. 32/2023, essendo la sua efficacia esecutiva stata sospesa dalla Corte
d'Appello di Venezia con provvedimento del 30.1.2024 (R.G. n. 1283/2023).
Non potendo l'opposta agire in via esecutiva sulla base di tale titolo, l'opposizione sarebbe stata quindi accolta in parte qua, con condanna alle spese, in base allo scaglione relativo alla parte di somma non dovuta, non sussistendo i presupposti per la compensazione ex art. 92, comma 2,
c.p.c. (“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.
Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 - 01).
pagina 5 di 6 5. Le spese di lite vanno quindi poste a carico dell'opposta e vengono liquidate per le sole fasi di studio e introduttiva in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3121/2025 R.G., così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'opponente dichiaratisi antistatari, liquidate d'ufficio in Euro 850,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege ed Euro 125,00 per anticipazioni. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vicenza, 18 dicembre 2025
Il Giudice
DA IU
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