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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO FA IN, AT
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3943/2023 depositato il 08/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2223/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8408 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.4, con sentenza resa il 19.5.2023 ha, in relazione ad avviso di accertamento IMU 2015, impugnato dal signor Ricorrente_1, dichiarata cessata la materia del contendere, per un immobile la cui imposta era stata sgravata dal Comune di Siracusa, mentre per il secondo immobile ha confermato l'atto impositivo, non essendo maturata la eccepita prescrizione.
Il contribuente ha impugnato la sentenza de qua per la parte in cui è stata disposta la sua condanna alle spese del giudizio, stante che nel procedimento il Comune è rimasto soccombente avendo, peraltro disposto lo sgravio dell'imposta.
Ha insistito per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Siracusa non risulta costituito in questa fase del giudizio.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per la parte riguardante la condanna alle spese.
Invero, il Comune impositore ha inteso sgravare, nel corso del giudizio, l'imposta da un immobile del quale il contribuente risultava essere nudo proprietario, ben potendolo fare prima. Mentre per il secondo immobile l'avviso è stato confermato non essendo decorso il termine prescrizionale eccepito dal contribuente. Pertanto, nel caso di specie si è avuta una reciproca soccombenza, che non giustificava la condanna alle spese del giudizio nei confronti del ricorrente.
Quindi tale parte appellata va cassata, con compensazione tra le parti delle rispettive spese.
La non costituzione in questa fase del giudizio da parte del Comune appellato, giustifica la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata si dispone la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Fermo il resto.
ER, 18.11.2025
FF ER ZI NN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO FA IN, AT
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3943/2023 depositato il 08/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2223/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8408 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.4, con sentenza resa il 19.5.2023 ha, in relazione ad avviso di accertamento IMU 2015, impugnato dal signor Ricorrente_1, dichiarata cessata la materia del contendere, per un immobile la cui imposta era stata sgravata dal Comune di Siracusa, mentre per il secondo immobile ha confermato l'atto impositivo, non essendo maturata la eccepita prescrizione.
Il contribuente ha impugnato la sentenza de qua per la parte in cui è stata disposta la sua condanna alle spese del giudizio, stante che nel procedimento il Comune è rimasto soccombente avendo, peraltro disposto lo sgravio dell'imposta.
Ha insistito per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Siracusa non risulta costituito in questa fase del giudizio.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per la parte riguardante la condanna alle spese.
Invero, il Comune impositore ha inteso sgravare, nel corso del giudizio, l'imposta da un immobile del quale il contribuente risultava essere nudo proprietario, ben potendolo fare prima. Mentre per il secondo immobile l'avviso è stato confermato non essendo decorso il termine prescrizionale eccepito dal contribuente. Pertanto, nel caso di specie si è avuta una reciproca soccombenza, che non giustificava la condanna alle spese del giudizio nei confronti del ricorrente.
Quindi tale parte appellata va cassata, con compensazione tra le parti delle rispettive spese.
La non costituzione in questa fase del giudizio da parte del Comune appellato, giustifica la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata si dispone la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Fermo il resto.
ER, 18.11.2025
FF ER ZI NN