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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 529/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. LEPRI VITTORIO (cf ) C.F._2
e CC CH (cf ) C.F._3
RICORRENTE/ATTORE
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. SERENA EMILIO (cf ; C.F._4
(cf ; Controparte_2 C.F._5
(cf ), Controparte_3 P.IVA_2 con l'avv. BENVENUTI ROSSANA (cf C.F._6
CONVENUTI
Decisa a Pistoia in data 08/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
16.7.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta come da nota scritta ex art. Controparte_1
127ter c.p.c. contenente p.c., dep. 15.7.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta come da nota scritta ex art. 127ter Controparte_3
c.p.c. contenente p.c., dep. 17.7.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ha chiesto di: Parte_1
“1) accertare e dichiarare la responsabilità di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e del sig. , in Controparte_2 proprio quale guidatore del veicolo danneggiante, nonché di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto Controparte_3 compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, in solido tra loro, nella causazione dell'infortunio occorso al sig. in data 12 giugno Parte_1
2020;
2) per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, il sig. ed Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_3 fra loro, a risarcire al sig. a) € 58.400,92 per danno non Parte_1 patrimoniale (ut supra par. 2.3.); b) € 243,15 per spese documentate (doc. 27-
27.9); c) il danno da perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del
20% o nella quantificazione ritenuta di giustizia secondo equità, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'infortunio fino ad effettivo soddisfo.
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Quanto sopra, in relazione a sinistro occorso al ricorrente in data 12.6.2020 allorquando, terminato il proprio turno di lavoro presso la Controparte_4 veniva investito sulle strisce pedonali da un furgone condotto da CP_2
- suo datore di lavoro e a.u. della - e di proprietà di
[...] Controparte_4
(anch'essa avente quale a.u. Controparte_1 CP_2
) nonché assicurato con riportando
[...] Controparte_3 fratture multiple con applicazione di gesso al gomito sx e necessità di intervento chirurgico di osteosintesi al polso dx;
in diritto, parte ricorrente ha argomentato circa la responsabilità solidale tra conducente e proprietario del veicolo danneggiante e circa la conseguente responsabilità dell'assicurazione di quest'ultimo, soffermandosi poi sulla nozione di cd. danno differenziale (id est, al netto di quanto percepito da per infortunio in itinere) e sulla CP_5 quantificazione del danno subito, biologico personalizzato e patrimoniale.
I.2. Nella contumacia di , si sono costituiti in giudizio: Controparte_2
- (i) nulla contestando in punto di an e Controparte_1 rimettendosi alla valutazione giudiziale in punto di quantum, quindi formulando domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo e così concludendo: Controparte_3 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia:
1) nel merito: nel caso sia accertata la fondatezza della domanda del ricorrente, di limitare la quantificazione del danno risarcibile a quanto da egli strettamente provato in questo giudizio;
2) nel merito, in rilevazione: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente e di contestazione da parte della convenuta “
[...]
in ordine al suo obbligo contrattuale di manleva, Controparte_3 verificata l'esistenza del medesimo, di condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale assicuratrice per la responsabilità civile, a rilevare indenne la Società “ da tutte le Controparte_1 conseguenze pregiudizievoli di natura economica che dovessero derivarle dal presente giudizio, compresa l'eventuale refusione delle spese di lite alle altre parti processuali e di quelle per la presente costituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”;
- (ii) preliminarmente formulando istanza di Controparte_3 mutamento di rito ai sensi dell'art. 702ter co. 3 c.p.c. (nella formulazione ante-
d.lgs. n. 149/2022), nel merito contestando la pretesa attorea sia nell'an siccome non provato, sia nel quantum invocando la nozione di cd. danno differenziale e chiedendo, conclusivamente:
“IN VIA PRELIMINARE
Accertata l'inesistenza dei presupposti per l'applicabilità del rito di cui all'art.
702-bis c.p.c., disporre il mutamento del rito sommario in rito di cognizione ordinario con l'adozione di ogni opportuno provvedimento
NEL MERITO
In tesi, respingere le domande tutte avanzate dal Signor in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
In ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'odierno ricorrente, limitare la condanna della convenuta al pagamento della sola somma che risulterà provata e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e comunque inferiore a quanto richiesto, al netto del complessivo importo di €
76.274,29, già corrisposto da in favore del danneggiato sotto forma di CP_5 prestazioni quale Istituto di previdenza obbligatoria.
In ogni caso vittoria di spese ed onorari”. I.3. Disposto il mutamento di rito e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e interrogatorio formale del convenuto contumace, nonché c.t.u. medico-legale per l'accertamento e quantificazione dei danni patiti dal ricorrente;
quindi, è stata trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cd. figurata del 17.7.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe richiamate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
II.1. A livello di an debeatur, deve rammentarsi come quella che emerge dagli esiti dell'istruttoria espletata è la cd. verità processuale, ossia la verità per come la si può stabilire a posteriori e in forza delle prove legittimamente assunte in processo: con questo limite, pare difficilmente revocabile in dubbio che nel presente giudizio il compendio probatorio deponga a favore della veridicità della ricostruzione fattuale attorea, con conseguente individuazione della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è lite in capo al convenuto contumace . Controparte_2
Mentre, infatti, la non contestazione dei fatti all'origine del giudizio a opera della (cfr. pag. 3 comparsa di cost. e risposta) Controparte_1 assume ben scarso rilievo pur nell'ottica dell'art. 115 c.p.c., provenendo da una parte processuale che non ha assistito al sinistro e che pertanto nulla può dire circa la relativa verificazione né vi è stata coinvolta, se non per il fatto di essere la proprietaria del mezzo danneggiante, di ben diverso valore risultano le dichiarazioni confessorie rese in giudizio dal convenuto persona fisica
, dalle quali non si può prescindere nella valutazione Controparte_2 complessiva delle risultanze istruttorie di causa, ivi comprese le “non prove” ovvero l'assenza di indici probatori a sostegno di ricostruzioni diverse.
Ebbene, da un lato ha confermato le seguenti circostanze: Controparte_2
“1) V.C. in data 12 giugno 2020, terminato il proprio turno di lavoro presso il cantiere ex in Via Fiorentina n. 359 a Pistoia, mentre Controparte_6 attraversava le strisce pedonali per recarsi verso la fermata dei mezzi pubblici e tornare alla propria abitazione, il sig. veniva investito da un Parte_1 furgone, mod. IVECO Daily – tg. DF457MC; 2) V.C. il furgone mod. IVECO Daily – tg. DF457MC che in data 12 giugno 2020 investiva sulle strisce pedonali il sig. era condotto dal sig. Parte_1
; Controparte_2
6) V.C. in data 12 giugno 2020, a seguito dell'investimento, il sig. CP_2
accompagnava il sig. presso il Pronto Soccorso
[...] Parte_1 dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia;
17) V.C. in data 12 giugno 2020, il turno di lavoro del sig. Parte_1 terminava alle ore 15.45”; dall'altro lato, la compagnia assicurativa convenuta non ha addotto elementi di prova tali da smentire le dichiarazioni confessorie di cui sopra, in quanto l'assunto per cui l'orario di uscita dal lavoro 15.45 non sarebbe compatibile con il tipo di lavoro svolto dall'attore è del tutto inaccoglibile, essendo piuttosto vero il contrario (gli edili notoriamente iniziano a lavorare presto la mattina e altrettanto presto terminano le lavorazioni, specialmente in periodo estivo date le elevate temperature pomeridiane e proprio in periodo estivo si sono svolti i fatti di causa), mentre l'unico teste escusso sui capitoli formulati dalla medesima compagnia assicurativa ha dichiarato di non ricordare bene e, in ogni caso, la pregressa conoscenza o meno fra l'attore e il conducente del veicolo (peraltro, a.u. della società presso cui l'attore risultava all'epoca dipendente) è circostanza di scarsa influenza ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
L'istruttoria processuale rende quindi ragione dell'accadimento del sinistro come denunciato ex parte actoris, per esclusiva responsabilità del convenuto contumace.
II.2. Relativamente al quantum, occorre confrontarsi con gli esiti della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, alle cui conclusioni ritiene questo
Giudice di doversi conformare siccome rese all'esito di indagine condotta con metodo scientifico, previa analisi del periziando e della documentazione medica causa e nel rispetto del contraddittorio peritale.
Il c.t.u., dopo aver riscontrato la sussistenza del nesso causale fra il sinistro come descritto in atti e le lesioni riportate dall'attore (“Le lesioni subite dal
Signor “…frattura articolare scomposta di polso Dx Parte_1 trattata chirurgicamente;
frattura articolare scomposta della coronoide del capitello radiale Sn;
distacco della stiloide ulnare del polso Sn...” sono compatibili con l'infortunio denunciato e verificatosi in data 12.06.2020”, cfr. pag. 12 relazione c.t.u. dep. 4.9.2024), ha così valutato: - danno biologico temporaneo di giorni totali 265, di cui 30 giorni al 100%, 40 al 75%, 40 al 50%, 154 (155) al 25%;
- danno biologico permanente incidente sull'integrità somato-psichica del
15/16%;
- non ravvisabilità di future evoluzioni in peius delle invalidità accertate;
- assenza di pregiudizio alla capacità lavorativa specifica;
- spese documentate congrue e motivate nell'importo totale di euro 222,15.
Dunque, dal punto di vista strettamente civilistico del danno biologico, in applicazione delle tabelle milanesi (punto di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale, in forza di esigenze di uniformità nazionale in materia) e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (55 anni) risulta:
danno biologico risarcibile euro 38.904,00;
danno non patrimoniale risarcibile euro 51.353,00 (compreso incremento per sofferenza soggettiva);
danno biologico temporaneo euro 13.656,25; totale danno biologico euro 65.009,25.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 155
Danno biologico risarcibile € 38.904,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 51.353,00
Con personalizzazione massima (max 43% del danno
€ 68.082,00 biologico) Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.456,25
Totale danno biologico temporaneo € 13.656,25
Totale generale: € 65.009,25
Totale con personalizzazione massima € 81.738,25
Non si ritiene di dover provvedere ad alcuna personalizzazione del danno, in mancanza di specifica allegazione e prova sul punto a opera di parte attrice: né risulta assentibile la pretesa attorea laddove vorrebbe individuare un elemento di personalizzazione nella considerazione del c.t.u. per cui le lesioni subite a causa del sinistro 12.6.2020, pur non incidendo sulla capacità lavorativa specifica, risulterebbero idonee a “inficiare la regolare dinamica lavorativa, che al momento viene mantenuta dal signor a Parte_1 scapito di una maggiore usura dei capi articolari sia del gomito Sn sia del polso
Dx” (cfr. pag. 13 relazione c.t.u. dep. 4.9.2024), valutazione confermata anche all'esito di integrazione del quesito peritale con relazione integrativa dep.
16.1.2025 (in particolare pagg. 17-18 cui si rinvia) con la precisazione che “le fratture del polso Dx e del gomito Sn, che non permettevano un regolare e fisiologico movimento articolare, pur non limitando di fatto lo svolgimento del lavoro di operaio edile, né nella qualità né nella quantità di lavoro svolto, erano tali da richiedere un maggiore impegno lavorativo del per il Parte_1 mantenimento degli standard lavorativi”, in quanto ciò rende evidente trattarsi di una limitazione di meri “standard lavorativi” non integrante un pregiudizio ulteriore e stra-ordinario (dunque, tale da legittimare un aumento in personalizzazione) rispetto alle conseguenze comunemente connesse a un pregiudizio alla salute del tipo e dell'entità di quello patito dal danneggiato.
Venendo ora al calcolo del cd. danno differenziale, ossia il risarcimento ulteriore eventualmente spettante al danneggiato che abbia già ricevuto un indennizzo da per il medesimo infortunio, pare utile - a chiarimento CP_5 anche di contrapposte posizioni espresse dalle parti (in particolare, parte attrice e parte convenuta nei loro scritti difensivi Controparte_3
- il richiamo a Cass. ord. n. 3694/2023 così espressasi: “è stato affermato che, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale
e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_5 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto CP_5 indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_5 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita
destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112/2019); CP_5 ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_5 forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale
(Cass. n. 20807/2016; cfr. anche, Cass. n. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, Cass. n. 777/2015, n. 4025/2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n. 145/2018, Cass. n.
8580/2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in CP_5 ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione CP_5
(Cass. n. 22021/2022)”.
Pertanto, la detrazione andrà operata tra gli importi in linea capitale inerenti il solo danno biologico (danno da invalidità permanente), escluso danno morale
(incremento per sofferenza soggettiva) e danno esistenziale (cd. personalizzazione del danno), ossia e con riferimento al caso in disamina: euro 38.904,00 danno biologico calcolato alla data odierna euro 22.575,72 totale emolumenti a titolo di danno biologico calcolati CP_5 alla data del 20.1.2022, come da doc. 26 fasc. attoreo (“- Danno biologico della rendita calcolato al 20/01/2022 € 21.736,17 - Acconti e ratei pagati per danno biologico al 20/01/2022 € 838,98 - Interessi maturati per danno biologico al
20/01/2022 € 0,57”), pertanto il capitale di euro 38.904,00 onde poter operare una valida sottrazione tra poste omogenee deve essere devalutato alla data del 20.1.2022, risultando pari a euro 34.519,96; dunque avremo euro 34.519,96 – euro 22.575,72 = euro 11.944,24 pari al danno biologico differenziale, id est ancora da risarcire a seguito dell'indennizzo , somma sulla quale (trattandosi di credito di valore) CP_5 vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi dal 20.1.2022 alla data odierna (con calcolo degli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata).
Restano poi interamente da risarcire, in quanto non ricompresi nell'indennizzo
: CP_5 euro 12.449,00 a titolo di danno morale (incremento per sofferenza soggettiva); euro 13.656,25 a titolo di danno biologico temporaneo;
euro 222,15 per spese mediche documentate;
con la differenza che sui primi due importi, trattandosi di crediti di valore, vanno applicati la rivalutazione e gli interessi in base ai criteri sanciti da Cass.
S.U. n. 1712/1995 (ossia, con devalutazione della somma alla data del fatto causatore del danno e successiva sua rivalutazione alla data odierna, con applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno valutata), mentre sull'ultimo importo (spese mediche), trattandosi di credito di valuta configurante altrettanto danno patrimoniale, vanno applicati i soli interessi di legge dai singoli esborsi al saldo. II.3. Da accogliere, infine, è la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei riguardi dell'altra convenuta Controparte_1 [...] in virtù della polizza inter partes, non avendo quest'ultima Controparte_3 sollevato alcuna eccezione in punto di operatività della polizza e dovendo pertanto trovare applicazione le condizioni e i termini della polizza stessa.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento.
Sempre in virtù del principio di soccombenza, a carico solidale delle parti sono poste le spese di c.t.u., liquidate con separata ordinanza.
Stante l'accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla convenuta tutto quanto la stessa è chiamata a pagare Controparte_1 pro quota a titolo di spese di giudizio e di c.t.u. deve esserle rifuso dalla compagnia assicurativa Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione del sinistro occorso a parte attrice in data 12.6.2020, quale conducente del veicolo danneggiante, Controparte_2 quale proprietaria del veicolo stesso, Controparte_1 [...] quale compagnia assicuratrice del veicolo;
Controparte_3
2) per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti da parte attrice e liquidati nell'importo di euro 38.049,49 per danno non patrimoniale (danno biologico differenziale, danno morale, danno biologico temporaneo), oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri esplicati in parte motiva e nell'importo di euro 222,15 per danno patrimoniale (spese documentate) oltre interessi di legge dai singoli esborsi al saldo;
3) condanna le parti convenute, in solido fra loro, alla refusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a testi e notifica interrogatorio formale); 4) pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti convenute le spese di c.t.u., liquidate separatamente;
5) in accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti dell'altra convenuta Controparte_1 [...]
condanna quest'ultima a tenere indenne la Controparte_3 [...] da tutto quanto essa è tenuta a corrispondere all'attore in Controparte_1 forza dei capp. 2, 3, 4 del presente dispositivo.
Pistoia, 08/12/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini