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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2732/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Ozieri, via Parte_1 C.F._1
Regina Margherita, n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Chirigoni (C.F.: , C.F._2
che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Vittorio Bellieni, n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Pietro Sanna (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 6.5.2025.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473-bis. 12 ss. c.p.c., depositato il 19.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a Controparte_1
pagina 1 di 5 contrarre matrimonio in data 2.5.2016 in Ozieri, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ozieri (Anno 2016, Atto n. 4, parte I).
Premesso che dall'unione matrimoniale era nato a [...] il [...] il figlio minore , ha dedotto Persona_1
che da tempo il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda crisi e che era venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato che l'impossibilità della convivenza era venuta meno per fatto e colpa imputabili al , il CP_1
quale, durante la vita matrimoniale, aveva posto in essere dei gravi comportamenti, lasciando in più occasioni e per mesi la casa coniugale (trasferendosi dapprima a Cagliari e successivamente a Nuoro per asserite ragioni lavorative), contribuendo al ménage familiare in maniera insufficiente e financo intrattenendo una relazione extraconiugale, da lei scoperta a seguito di comunicazione da parte del figlio a cui il marito aveva riportato tale circostanza, senza concordare tale scelta con la madre e senza curarsi delle conseguenze psicologiche e traumatiche dello stesso figlio minore, ancora ignaro della separazione dei genitori.
Ha precisato che dal mese di marzo 2024 al giugno 2024 il non aveva fatto più rientro ad Ozieri, neppure CP_1
per vedere il bambino che sentiva sporadicamente per pochi minuti tramite il telefono.
Ha aggiunto inoltre, che sempre durante la vita matrimoniale il aveva sempre avanzato delle pretese CP_1
economiche nei suoi confronti tanto che lei aveva venduto dei propri beni immobili e contratto dei debiti per far fronte alle esigenze del marito (restituzione di somme dovute all'AGE, acquisto pro quota di un salone di parrucchieri in Ozieri ove il resistente svolgeva attività lavorativa).
Ha precisato, altresì, che in costanza di matrimonio aveva svolto numerosi lavori per consentire al coniuge di dedicarsi alla sua carriera musicale e per garantire alla famiglia un'esistenza dignitosa.
Ha lamentato che dal momento del suo allontanamento dal nucleo familiare il resistente non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento del figlio minore e che si era altresì completamente disinteressato delle sue esigenze educative e materiali.
Dal punto di vista economico ha dedotto di svolgere (con contratto a tempo determinato) l'attività di ausiliaria presso l'Ospedale di Ozieri, percependo un reddito annuo pari ad € 9.608,00, mentre il marito svolgeva la professione di parrucchiere.
Ha concluso chiedendo:
«1)-Dichiarare la separazione tra le parti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2)-Il minore Persona_2
verrà affidato in via esclusiva alla madre e verrà altresì collocato presso la stessa, seguendone la residenza;
in subordine, in caso di affido congiunto, che alla madre vengano assegnati poteri esclusivi in materia di istruzione e di salute;
3) La casa familiare completa di arredi e corredi verrà assegnata alla ricorrente, che vi risiederà unitamente al figlio;
4)-Il minore trascorrerà con il padre due pomeriggio a settimana, lo stesso lo preleverà dalla scuola e lo riporterà presso la casa materna entro le ore 20,00 durante la frequentazione della scuola ed entro le
pagina 2 di 5 ore 21,00 in estate, tali giornate dovranno essere comunicate e concordate con la madre 48 ore prima;
5) I fine settimana verranno trascorsi dal minore con il criterio dell'alternanza, durante i fine settimana di spettanza del padre lo stesso lo prenderà da scuola dalla giornata del venerdì e lo riporterà la domenica sera presso la casa materna entro e non oltre le ore 19,00; 6) Le festività verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza; 7) durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva, che verrà comunicata entro la prima settimana del mese di giugno;
8) il verserà a titolo di mantenimento a favore CP_1
del minore la somma mensile di euro 500,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi solo in aumento secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50 % secondo il protocollo del CNF adottato dal tribunale di Sassari, che si intende ivi integralmente trascritto e riportato. 5)- Con vittoria di compensi di lite in caso di opposizione».
In data 4.4.2025 si è costituito , che ha aderito alla domanda principale di separazione ed a Controparte_1
quella di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre (chiedendo però di poter vedere il figlio per due pomeriggi infrasettimanali e nei fine settimana secondo il criterio dell'alternanza).
Ha contestato, tuttavia, la ricostruzione dei fatti offerta dalla affermando che nel corso della vita Pt_1
matrimoniale la ricorrente lo aveva ripetutamente denigrato, anche alla presenza del figlio minore, accusandolo di
"essere una nullità" e umiliandolo davanti al bambino per non aver mantenuto l'attività di parrucchiere, che la ricorrente aveva interrotto unilateralmente i rapporti coniugali a partire dal 2020, rendendo la vita matrimoniale intollerabile e manifestando totale anaffettività, e che lo aveva estromesso dalle decisioni riguardanti l'educazione del figlio, cercando di allontanarlo dal padre.
Ha negato di aver lasciato la casa coniugale, avendo continuato a lavorare nel salone di Ozieri stabilmente fino a marzo 2020 e affermando di essersi successivamente spostato in altre città per esigenze di carattere lavorativo, svolgendo svariati lavori (parrucchiere, addetto alle pulizie, musicista), ma facendo rientro a casa quando era libero dal lavoro e condividendo il tempo libero con la famiglia.
Ha contestato di aver avanzato delle pretese economiche nei confronti della moglie e di aver preteso denari dalla stessa, rappresentando di aver sempre contribuito alle esigenze della famiglia ed in particolare a quelle educative, terapeutiche e materiali del figlio minore.
Dal punto di vista economico, ha affermato di essere disoccupato e di percepire il Supporto Formazione Lavoro erogato dall'INPS per € 500,00 mensili.
Ha, quindi concluso, chiedendo:
« 1) Dichiari la separazione personale dei coniugi;
2) Disponga l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
3) Stabilisca i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo quanto indicato nel piano genitoriale integrandolo con quanto indicato nel presente atto;
4) Determini
pagina 3 di 5 nella misura di € 200,00 mensili (elevabili a € 250,00 in caso di stabile occupazione) il contributo al mantenimento del figlio, oltre al concorso nelle spese straordinarie;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite».
All'udienza del 6.5.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
La ricorrente ha dichiarato di vivere insieme al figlio ad Ozieri in un immobile che appartiene ad entrambi i Per_1
coniugi ed ha confermato di lavorare per una cooperativa, di guadagnare circa € 1.000,00 mensili e di percepire per intero l'assegno unico, ammontante ad € 235,00. Ha, inoltre, precisato che il figlio incontrava il padre a fine settimana alternati e per alcuni pomeriggi, quando il si trova ad Ozieri. CP_1
Il resistente ha dichiarato di vivere a Pozzomaggiore in un immobile concessogli in comodato, di essere disoccupato e di percepire l'assegno Supporto Formazione e Lavoro per € 500,00 al mese.
Ha, altresì, affermato di vedere suo figlio dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica (mattina o pomeriggio)
e di non incontrarlo durante la settimana.
Nella medesima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini:
«affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui viene Per_1
assegnata la casa familiare sita in Ozieri, via Salis Solinas n. 1 perché vi abito con il minore. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a settimane alternate: la prima settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 e la seconda settimana il martedì e giovedì con i medesimi orari e il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica la mattina se ha catechismo o la sera alle ore 18,00. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza e per il periodo estivo Per_1
starà col padre 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto anche non consecutivi. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 250,00 rivalutabili Istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
Spese compensate».
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 6.5.2025, in quanto rispondente all'interesse del figlio minore, poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
pagina 4 di 5 La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: , residente in [...] e C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] l'[...], C.F.: , residente a
[...] C.F._3
Pozzomaggiore, via Edvige Carboni, n. 24, nozze regolarmente trascritte nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2016, atto n. 4, parte I, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025. .
Il Presidente
Dott.ssa S. Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa E. Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2732/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Ozieri, via Parte_1 C.F._1
Regina Margherita, n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Chirigoni (C.F.: , C.F._2
che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Vittorio Bellieni, n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Pietro Sanna (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 6.5.2025.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473-bis. 12 ss. c.p.c., depositato il 19.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a Controparte_1
pagina 1 di 5 contrarre matrimonio in data 2.5.2016 in Ozieri, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ozieri (Anno 2016, Atto n. 4, parte I).
Premesso che dall'unione matrimoniale era nato a [...] il [...] il figlio minore , ha dedotto Persona_1
che da tempo il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda crisi e che era venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale.
Ha rappresentato che l'impossibilità della convivenza era venuta meno per fatto e colpa imputabili al , il CP_1
quale, durante la vita matrimoniale, aveva posto in essere dei gravi comportamenti, lasciando in più occasioni e per mesi la casa coniugale (trasferendosi dapprima a Cagliari e successivamente a Nuoro per asserite ragioni lavorative), contribuendo al ménage familiare in maniera insufficiente e financo intrattenendo una relazione extraconiugale, da lei scoperta a seguito di comunicazione da parte del figlio a cui il marito aveva riportato tale circostanza, senza concordare tale scelta con la madre e senza curarsi delle conseguenze psicologiche e traumatiche dello stesso figlio minore, ancora ignaro della separazione dei genitori.
Ha precisato che dal mese di marzo 2024 al giugno 2024 il non aveva fatto più rientro ad Ozieri, neppure CP_1
per vedere il bambino che sentiva sporadicamente per pochi minuti tramite il telefono.
Ha aggiunto inoltre, che sempre durante la vita matrimoniale il aveva sempre avanzato delle pretese CP_1
economiche nei suoi confronti tanto che lei aveva venduto dei propri beni immobili e contratto dei debiti per far fronte alle esigenze del marito (restituzione di somme dovute all'AGE, acquisto pro quota di un salone di parrucchieri in Ozieri ove il resistente svolgeva attività lavorativa).
Ha precisato, altresì, che in costanza di matrimonio aveva svolto numerosi lavori per consentire al coniuge di dedicarsi alla sua carriera musicale e per garantire alla famiglia un'esistenza dignitosa.
Ha lamentato che dal momento del suo allontanamento dal nucleo familiare il resistente non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento del figlio minore e che si era altresì completamente disinteressato delle sue esigenze educative e materiali.
Dal punto di vista economico ha dedotto di svolgere (con contratto a tempo determinato) l'attività di ausiliaria presso l'Ospedale di Ozieri, percependo un reddito annuo pari ad € 9.608,00, mentre il marito svolgeva la professione di parrucchiere.
Ha concluso chiedendo:
«1)-Dichiarare la separazione tra le parti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
2)-Il minore Persona_2
verrà affidato in via esclusiva alla madre e verrà altresì collocato presso la stessa, seguendone la residenza;
in subordine, in caso di affido congiunto, che alla madre vengano assegnati poteri esclusivi in materia di istruzione e di salute;
3) La casa familiare completa di arredi e corredi verrà assegnata alla ricorrente, che vi risiederà unitamente al figlio;
4)-Il minore trascorrerà con il padre due pomeriggio a settimana, lo stesso lo preleverà dalla scuola e lo riporterà presso la casa materna entro le ore 20,00 durante la frequentazione della scuola ed entro le
pagina 2 di 5 ore 21,00 in estate, tali giornate dovranno essere comunicate e concordate con la madre 48 ore prima;
5) I fine settimana verranno trascorsi dal minore con il criterio dell'alternanza, durante i fine settimana di spettanza del padre lo stesso lo prenderà da scuola dalla giornata del venerdì e lo riporterà la domenica sera presso la casa materna entro e non oltre le ore 19,00; 6) Le festività verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza; 7) durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva, che verrà comunicata entro la prima settimana del mese di giugno;
8) il verserà a titolo di mantenimento a favore CP_1
del minore la somma mensile di euro 500,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi solo in aumento secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50 % secondo il protocollo del CNF adottato dal tribunale di Sassari, che si intende ivi integralmente trascritto e riportato. 5)- Con vittoria di compensi di lite in caso di opposizione».
In data 4.4.2025 si è costituito , che ha aderito alla domanda principale di separazione ed a Controparte_1
quella di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre (chiedendo però di poter vedere il figlio per due pomeriggi infrasettimanali e nei fine settimana secondo il criterio dell'alternanza).
Ha contestato, tuttavia, la ricostruzione dei fatti offerta dalla affermando che nel corso della vita Pt_1
matrimoniale la ricorrente lo aveva ripetutamente denigrato, anche alla presenza del figlio minore, accusandolo di
"essere una nullità" e umiliandolo davanti al bambino per non aver mantenuto l'attività di parrucchiere, che la ricorrente aveva interrotto unilateralmente i rapporti coniugali a partire dal 2020, rendendo la vita matrimoniale intollerabile e manifestando totale anaffettività, e che lo aveva estromesso dalle decisioni riguardanti l'educazione del figlio, cercando di allontanarlo dal padre.
Ha negato di aver lasciato la casa coniugale, avendo continuato a lavorare nel salone di Ozieri stabilmente fino a marzo 2020 e affermando di essersi successivamente spostato in altre città per esigenze di carattere lavorativo, svolgendo svariati lavori (parrucchiere, addetto alle pulizie, musicista), ma facendo rientro a casa quando era libero dal lavoro e condividendo il tempo libero con la famiglia.
Ha contestato di aver avanzato delle pretese economiche nei confronti della moglie e di aver preteso denari dalla stessa, rappresentando di aver sempre contribuito alle esigenze della famiglia ed in particolare a quelle educative, terapeutiche e materiali del figlio minore.
Dal punto di vista economico, ha affermato di essere disoccupato e di percepire il Supporto Formazione Lavoro erogato dall'INPS per € 500,00 mensili.
Ha, quindi concluso, chiedendo:
« 1) Dichiari la separazione personale dei coniugi;
2) Disponga l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
con collocamento prevalente presso la madre;
3) Stabilisca i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo quanto indicato nel piano genitoriale integrandolo con quanto indicato nel presente atto;
4) Determini
pagina 3 di 5 nella misura di € 200,00 mensili (elevabili a € 250,00 in caso di stabile occupazione) il contributo al mantenimento del figlio, oltre al concorso nelle spese straordinarie;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite».
All'udienza del 6.5.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
La ricorrente ha dichiarato di vivere insieme al figlio ad Ozieri in un immobile che appartiene ad entrambi i Per_1
coniugi ed ha confermato di lavorare per una cooperativa, di guadagnare circa € 1.000,00 mensili e di percepire per intero l'assegno unico, ammontante ad € 235,00. Ha, inoltre, precisato che il figlio incontrava il padre a fine settimana alternati e per alcuni pomeriggi, quando il si trova ad Ozieri. CP_1
Il resistente ha dichiarato di vivere a Pozzomaggiore in un immobile concessogli in comodato, di essere disoccupato e di percepire l'assegno Supporto Formazione e Lavoro per € 500,00 al mese.
Ha, altresì, affermato di vedere suo figlio dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica (mattina o pomeriggio)
e di non incontrarlo durante la settimana.
Nella medesima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini:
«affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui viene Per_1
assegnata la casa familiare sita in Ozieri, via Salis Solinas n. 1 perché vi abito con il minore. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a settimane alternate: la prima settimana il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 e la seconda settimana il martedì e giovedì con i medesimi orari e il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica la mattina se ha catechismo o la sera alle ore 18,00. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza e per il periodo estivo Per_1
starà col padre 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto anche non consecutivi. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 250,00 rivalutabili Istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
Spese compensate».
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 6.5.2025, in quanto rispondente all'interesse del figlio minore, poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
pagina 4 di 5 La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: , residente in [...] e C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] l'[...], C.F.: , residente a
[...] C.F._3
Pozzomaggiore, via Edvige Carboni, n. 24, nozze regolarmente trascritte nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2016, atto n. 4, parte I, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025. .
Il Presidente
Dott.ssa S. Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa E. Carta
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