TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Carmine Capozzi Giudice
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.4-1/ 2025, propo- sta da (C.F. ); Parte_1 C.F._1 ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore;
rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, re- lativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca (documenti dai quali risulta che a fronte di debiti scaduti per euro 1.219.518,99,
l'attivo patrimoniale è costituito, in sintesi, da terreni di modesto valore e da quote di partecipazione in società a responsabilità limitata di nullo o scarso valore); verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,
- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Pt_1
(C.F. );
[...] C.F._1
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture conta- bili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni, con decorrenza dalla notifica- zione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettro- nica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati per- sonali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscura- mento di dati sensibili dei familiari;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove pre- senti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga nel rispetto delle previsioni dell'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da ogni utile documento che il debitore vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett.
b).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato. Lucca, 10/01/2025.
Il Giudice estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Giacomo Lucente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Carmine Capozzi Giudice
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.4-1/ 2025, propo- sta da (C.F. ); Parte_1 C.F._1 ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore;
rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, re- lativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca (documenti dai quali risulta che a fronte di debiti scaduti per euro 1.219.518,99,
l'attivo patrimoniale è costituito, in sintesi, da terreni di modesto valore e da quote di partecipazione in società a responsabilità limitata di nullo o scarso valore); verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,
- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Pt_1
(C.F. );
[...] C.F._1
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture conta- bili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni, con decorrenza dalla notifica- zione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettro- nica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati per- sonali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscura- mento di dati sensibili dei familiari;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove pre- senti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga nel rispetto delle previsioni dell'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da ogni utile documento che il debitore vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett.
b).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato. Lucca, 10/01/2025.
Il Giudice estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Giacomo Lucente