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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1746/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Gaetano Santagata ed elettivamente Parte_1 l proprio difensore sito in San Marcellino (CE) alla via V. Bellini n.11 . – opponente- E
in proprio e quale mandatario della CP_1 Controparte_2 n persona del legale rapp.te p.t. in per
[...]
UC ZU, IT De EN, ID ER, ID AL e OL FU con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avvocati Giovanni Sarnataro e Mariapina Nunziata, ed elettivamente domiciliata come in atti – opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 05/03/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90014890 76\ 000 notificata in data
29.10.2021 ed avverso gli avvisi di addebito richiamati in ricorso aventi ad oggetto contributi IVS annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 , deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' nonché l CP_1 Controparte_3
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito completo della sentenza completa di motivazione.
1 ****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica, tramite lettera raccomandata, degli avvisi di CP_1 addebito impugnati: in data 10.05.2012 ( ava n. 32820120001465281 000), in data 10.01.2013 ( ava n.
32820120005262113 000), in data 09.04.2013 (ava n. 32820130000810830 000), in data 26.11.2013 ( ava n. 32820130003577071 000), in data 18.03.2014 (ava n. 32820140000457312 000), in data 02.10.2014
(ava n. 32820140003835737 000), in data 30.12.2014 ( ava n. - 32820140005725253 000) ed in data CP_ 21.10.2015 ( ava n. 32820150001261539 000 (Cfr. allegati produzione
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
2 Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che essendo l'avviso di addebito correttamente notificato, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Nella specie bisogna tener conto del periodo di sospensione della prescrizione OV per un totale di
311 giorni (di cui all' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e di cui dall'art. 11 comma 9
D.L. 183/2020).
Sul punto l' ha dato prova di aver notificato entro il quinquennio, in Controparte_3 data 23.04.2016 l'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2016 90000510 10/000 ed infine, tenuto conto del detto periodo di sospensione della prescrizione, in data 29.10.2021, l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90014890 76\ 000 impugnata con il presente giudizio.
Ne consegue che alcuna prescrizione risulta maturato.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
La complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
rapp.to e difeso dall'avvocato Gaetano Santagata ed elettivamente Parte_1 l proprio difensore sito in San Marcellino (CE) alla via V. Bellini n.11 . – opponente- E
in proprio e quale mandatario della CP_1 Controparte_2 n persona del legale rapp.te p.t. in per
[...]
UC ZU, IT De EN, ID ER, ID AL e OL FU con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avvocati Giovanni Sarnataro e Mariapina Nunziata, ed elettivamente domiciliata come in atti – opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 05/03/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90014890 76\ 000 notificata in data
29.10.2021 ed avverso gli avvisi di addebito richiamati in ricorso aventi ad oggetto contributi IVS annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 , deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' nonché l CP_1 Controparte_3
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito completo della sentenza completa di motivazione.
1 ****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica, tramite lettera raccomandata, degli avvisi di CP_1 addebito impugnati: in data 10.05.2012 ( ava n. 32820120001465281 000), in data 10.01.2013 ( ava n.
32820120005262113 000), in data 09.04.2013 (ava n. 32820130000810830 000), in data 26.11.2013 ( ava n. 32820130003577071 000), in data 18.03.2014 (ava n. 32820140000457312 000), in data 02.10.2014
(ava n. 32820140003835737 000), in data 30.12.2014 ( ava n. - 32820140005725253 000) ed in data CP_ 21.10.2015 ( ava n. 32820150001261539 000 (Cfr. allegati produzione
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
2 Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che essendo l'avviso di addebito correttamente notificato, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Nella specie bisogna tener conto del periodo di sospensione della prescrizione OV per un totale di
311 giorni (di cui all' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e di cui dall'art. 11 comma 9
D.L. 183/2020).
Sul punto l' ha dato prova di aver notificato entro il quinquennio, in Controparte_3 data 23.04.2016 l'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2016 90000510 10/000 ed infine, tenuto conto del detto periodo di sospensione della prescrizione, in data 29.10.2021, l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90014890 76\ 000 impugnata con il presente giudizio.
Ne consegue che alcuna prescrizione risulta maturato.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
La complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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