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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica Di TURSI Giudice REL.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1984 R.G. relativo all'anno 2023, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale", riservata per la decisione all'udienza del
30.11.2023;
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ines Galeotti Parte_1
-RICORRENTE-
E
CP 1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2023 la sig.ra Parte 1 conveniva in con cui aveva contratto matrimonio concordatario in giudizio il sig. CP 1 data 16.04.2005 in Ginosa, deducendo quanto segue:
che dall'unione matrimoniale erano nati due figli ER_1 il 22.0
6.2007 e Per 2 il
28.01.2013 entrambi studenti;
che ella ricorrente era insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato;
che il CP 1 era figlio di un ricco imprenditore Agricolo e titolare di autonoma. ditta individuale dal 2009 ed aveva sempre lavorato sino alla separazione, allorquando restava disoccupato, svolgendo attivita' fiscalmente non regolarizzata;
che ella ricorrente era proprietaria dell'immobile in Marina di Ginosa (TA)al viale Trieste n. 15 casa coniugale;
'che nel corso del matrimonio,a causa di gestioni inoculate da parte del CP_1 ella ricorrente aiutava il coniuge sottoscrivendo assegni a garanzia pe un importo pari ad
€ 48.580,00 con la conseguenza che il di lei stipendio risultava gravato da cessione del quinto pari a circa € 400,00 per i debiti contratti dal marito, risultando l'immobile di sua proprieta' gravato da ipoteca volontaria;
che i coniugi risultavano separati di fatto dal novembre 2020 e da tale momento il effettuava solo tre-quattro pagamenti di appena 100-200 € ciascuno per i CP_1 figli, nonostante il predetto lavorasse;
che ella ricorrente faceva fronte a tutte le esigenze dei figli sia economiche che educative;
che durante il matrimonio il CP 1 agiva senza scrupoli economici ma raggiungeva l'apice con la fine del matrimonio rifiutandosi di occuparsi del mantenimento dei figli ER 1 e ER_2 al fine di mortificare ed umiliare la moglie.
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi;
chiedeva altresì di affidarle in via esclusiva i figli ER_1 e Persona 3 con collocazione presso ella ricorrente, disponendo le modalità di vista del padre;
porre a carico di CP 1 l'obbligo di versare € 600,00 mensili in suo favore a titolo di contributo al mantenimento dei figli in ragione di € 300,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed oltre al
50% delle spese straordinarie, assegnare alla predetta la casa coniugale di sua esclusiva proprietà; nulla a titolo di mantenimento dei coniugi essendo autosufficienti;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via gradata, la ricorrente chiedeva, decorsi i termini di legge dalla data della sentenza provvisoria di separazione, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte 1 e n Ginosa il 16 aprile 2005 e registrato negli atti di matrimonio del CP 1
Comune di Ginosa al n. 14 parte II serie A Ufficio 2 anno 2005, confermando le condizioni sopra rubricate dal n. 1 al n. 5.
Con sentenza n. 3071/2023 pubblicata il 15.12.2023, questo Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, e con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa in pari data veniva rinviata la causa per il proseguimento del giudizio per la chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritualmente notificata la summenzionata sentenza di separazione e la relativa ordinanza il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 11.03.2025 la ricorrente si riportava al ricorso, insistendo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche ed il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all' esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione personale pronunciata con sentenza n. 3071/2023 pubblicata il 15.12.2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte resistente contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 1. n.74/187.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali e la contumacia di parte resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame delle ulteriori questioni controverse e principalmente al regime di affido, alla collocazione dei figli minori , al mantenimento dei predetti ed alla assegnazione della casa coniugale, questo Collegio osserva che in sede di separazione questo Tribunale, con la sentenza n.3071-2023 aveva disposto l'affido in via esclusiva alla ricorrente dei figli minori Per 1 ed Per 2 con collocamento prevalente presso di lei, disponendo che il padre si intrattenesse con i minori secondo le modalità delineate con l'ordinanza dell'11.07.2023 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, assegnando la casa coniugale sita in Marina di Ginosa, al Viale
Trieste n. 15 alla madre, peraltro esclusiva proprietaria, unitamente a tutti gli arredi e ponendo a carico del sig. CP_1 l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte 1 un assegno di mantenimento per la prole di complessivi euro 500,00 mensili, in ragione di euro 250,00 per ciascun figlio, con scadenza anticipata il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie in favore dei figli come da protocollo di questo Tribunale.
Dette statuizioni appaiono, anche in questo giudizio di divorzio, le piu' opportune ed idonee, tenuto conto del superiore interesse della prole ,risultando anch'esse idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio.
Infatti, quanto alla richiesta della ricorrente di affido esclusivo della prole alla essa non risulta resistita da alcuna deduzione e dato istruttorio di segno Pt 1
contrario da parte del resistente contumace, la cui assenza alle varie udienze celebratisi in questo giudizio manifesta significativamente un perdurante disinteresse del predetto nei confronti dei suoi figli, apparendo percio' conforme,alle superiori esigenze morali e materiali di essi, confermarne l'affido in via esclusiva alla madre
,alla quale viene percio' confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Marina di Ginosa(TA) al Viale Trieste n. 15, quale collocataria dei figli.
Anche per quanto concerne le modalita' e tempistiche degli incontri del padre-prole appare opportuno e rispondente all'interesse della prole confermare quanto disposto con la sentenza di separazione summenzionata a cui ci si riporta integralmente.
Anche per quanto concerne il contributo economico in favore dei figli da porre a carico del CP 1 ,vista anche la contumacia del predetto e la mancanza di dati istruttori di segno contrario, appare equo confermare quanto statuito in sede di separazione, tenuto conto del superiore interesse della prole , risultando dette Statuizioni idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia di parte resistente e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25.03.2023, da Parte 1 nei confronti di così CP 1
provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in
Ginosa il 16 aprile 2005, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Ginosa al n. 14 parte II serie A Ufficio 2 anno 2005.
2. CONFERMA per le ulteriori questioni accessorie i provvedimenti resi nella sentenza di separazione n. 3071/2023 pubblicata il 15.12.2023,come meglio specificato nella parte motiva;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello
Maggi