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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6030/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6030/2022
avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paola Rubeo, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Imperiale, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, in via principale:
pagina 1 di 12 - pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e per Parte_1 Controparte_1
fatto addebitabile a quest'ultima per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- affidare le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, con collocazione abitativa e residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione paterna;
- determinare modalità e criteri di visita e di frequentazione delle figlie minori con la madre, in caso di disaccordo tra i genitori;
- assegnare la casa coniugale al ricorrente, essendosi la già allontana da tempo;
CP_1
- porsi a carico della signora l'obbligo di corrispondere in favore delle figlie e CP_1 Per_1
un assegno di mantenimento pari e non inferiore ad € 300,00 per ciascuna figlia, rivalutabile Per_2
Istat, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, quelle scolastiche, sportive e ricreative necessarie e documentate o concordate dovranno essere corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa siglato il 15 Marzo 2016 tra magistrati e avvocati, che quivi si intende integralmente richiamato;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre spese generali e cpa”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, previa ammissione dei dedotti e deducendi mezzi istruttori,
- Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al Signor Pt_1
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni. alle seguenti condizioni:
- Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, disponendo che le stesse fissino la Per_2 Per_1
residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
- Dare atto che la OR si è già allontanata dalla casa già coniugale e rinuncia pertanto CP_1
all'assegnazione della casa coniugale.
- Disporre che il Signor possa vedere e tenere con sé le figlie minori, secondo accordi con la Pt_1
madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-- A fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola o gli allenamenti sportivi fino al lunedì mattina con riaccompagnamento presso gli istituti scolastici;
pagina 2 di 12 -- Un pomeriggio alla settimana con pernottamento, dal termine della scuola o degli allenamenti, con riaccompagnamento delle minori il mattino successivo presso gli istituti scolastici;
-- Per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Il genitore che non gode del primo periodo potrà stare con le minori il pranzo
o la cena della Vigilia. Natale 2022 con la madre;
-- Per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
-- Due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, le minori trascorreranno negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due del mese di agosto con il padre;
negli anni dispari le minori trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre;
- Disporre che il Signor orrisponda alla OR per il mantenimento delle figlie, a Pt_1 CP_1
far data dalla domanda, assegno mensile non inferiore ad Euro 800,00 (400,00 Euro ciascuna), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, in conformità al noto Protocollo del 15.03.2016;
- Disporre che il Signor orrisponda alla OR per il di lei mantenimento, assegno Pt_1 CP_1
periodico non inferiore ad Euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario il 3 luglio Parte_1 Controparte_1
2005 in Rivoli (TO), trascritto nei registri dello Stato Civile di Rivoli al n. 58, parte II, serie A.
Dal matrimonio sono nate le figlie (Rivoli, 05.01.2007) e (Rivoli, 18.08.2008). Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 31 marzo 2021, il signor a esposto che, durante le festività natalizie Pt_1
del 2020, la signora aveva iniziato a mostrare disaffezione per la vita familiare e che ella CP_1
intratteneva una relazione extraconiugale con un uomo, con il quale si incontrò il 30 gennaio e il 1°
pagina 3 di 12 febbraio 2021 in un motel di Grugliasco, quando la relazione extraconiugale fu scoperta dal marito. La signora lasciò allora la casa familiare. CP_1
Il ricorrente chiede pertanto pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, con affidamento condiviso delle figlie, collocate prevalentemente presso l'abitazione paterna, e contributo al mantenimento delle figlie a carico della moglie in misura non inferiore a € 300,00 per ciascuna figlia, oltre 50% spese straordinarie, assegnando altresì al padre la casa coniugale, sita in Rivoli, via Perotto
11.
Con comparsa depositata il 27 settembre 2022 si è costituita la resistente , Controparte_1
esponendo che la crisi coniugale esisteva sin dal 2013 e dipendeva da comportamenti aggressivi del ricorrente, non già dalla propria relazione extra-coniugale, tanto che già nel 2018 le parti avevano tentato di concordare le condizioni di una separazione consensuale.
La resistente aderisce pertanto alla domanda di separazione giudiziale, chiedendone tuttavia l'addebito al marito, con affidamento condiviso delle figlie e collocamento prevalente presso la madre, senza assegnazione della casa coniugale, con contributo al mantenimento delle figlie a carico del ricorrente per complessivi € 800,00 mensili oltre 50% spese straordinarie e mantenimento della resistente stessa per € 300,00 mensili.
Sentite le parti e le figlie, tentata inutilmente la conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo con ordinanza del 3 gennaio 2023 l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, con contributo al mantenimento a carico del ricorrente nella misura di € 250,00 per ciascuna figlia, oltre 50% spese straordinarie.
Esaurita l'istruttoria orale, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2024 e la causa è stata rimessa al collegio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta, poiché è integrata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1 c.c.
La narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti dimostrano che vi sono tra loro insanabili contrasti e incompatibilità di carattere, tali da doversi ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis. I coniugi vivono infatti separati ormai da quattro anni e l'intollerabilità di una prosecuzione della convivenza si desume dal comportamento tenuto nel corso degli anni, nonché dalle difese e dalle domande formulate nel presente giudizio.
pagina 4 di 12 Le domande di addebito e di mantenimento del coniuge
Il ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla resistente, sostenendo che il rapporto tra i coniugi si sia incrinato a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla signora tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. CP_1
La resistente ha invece chiesto l'addebito della separazione al ricorrente, ritenendo che la crisi della coppia fosse precedente e riconducibile a comportamenti aggressivi del signor ei confronti Pt_1
suoi e delle figlie.
Non è contestato che la signora abbia intrattenuto una relazione extraconiugale tra CP_1
gennaio e febbraio 2021 e che abbia lasciato la casa familiare proprio quando il marito la scoprì (v. comparsa 26.9.22 resistente, pag. 2; cfr. messaggi Whatsapp, in cui all'insistente richiesta del ricorrente di rivelare l'identità dell'uomo incontrato dalla moglie al motel Prestige di Grugliasco, la resistente risponde “A letto te lo dico”, doc. 25 ricorrente).
Per contro, non vi è prova di condotte aggressive del signor precedenti alla scoperta Pt_1
dell'infedeltà della resistente, né verso la moglie né verso le figlie.
Gli unici episodi specificamente allegati dalla resistente risalgono infatti ai giorni della scoperta della relazione extraconiugale: il 1° febbraio 2021 il signor secondo la signora , si recò Pt_1 CP_1
presso il luogo di lavoro di lei, le intimò di uscire, la insultò e la schiaffeggiò; successivamente, la notte del 2 febbraio svegliò le figlie “in piena notte, riferendo loro che la madre era una 'puttana'” (comparsa
22.9.22 resistente, pag. 3). Non solo nessuno dei due episodi è provato (salvi non meglio precisati insulti rivolti dal ricorrente alla resistente, v. interpello ricorrente ud. 26.1.2024), ma in entrambi i casi si tratterebbe comunque di un'immediata reazione del ricorrente alla scoperta dell'infedeltà coniugale, non già di condotte che possano aver cagionato una precedente rottura del rapporto.
Quanto invece alle figlie, dall'audizione del 27 ottobre 2022 non sono emerse condotte aggressive del padre precedenti alla fine del rapporto con la signora . CP_1
ha espresso l'esigenza di passare più tempo con la madre “perché sono molto maschiaccio e Per_2
ho bisogno di entrare in contatto di più con la mia parte più femminile”, mantenendo comunque un'alternanza nelle frequentazioni con il padre, mentre ha dichiarato: “Io voglio bene ad Per_1
entrambi i genitori, molto, ma preferirei stare di più con la mamma per avere una casa più stabile e anche evitare di spostarmi tutte le settimane (…) Voglio precisare che la scelta di stare di più con la
pagina 5 di 12 mamma non è perché io abbia qualcosa contro il papà ma perché ho un carattere più simile a quello della mia mamma”.
Dalla relazione NPI in atti emerge inoltre che una conflittualità grave tra il signor e la figlia Pt_1
insorse soltanto dopo che lei ebbe espresso all'udienza presidenziale la volontà di restare presso Per_1
la madre.
È invece provato che le parti si rivolsero a un avvocato nel 2018 per concordare le condizioni di una separazione consensuale (doc. 1 convenuta e doc.ti 25-26 ricorrente), ma lo iato temporale che distanzia tale avvenimento dalla separazione di fatto del febbraio 2021, in assenza di specifiche allegazioni sul proseguimento della crisi del rapporto in quegli anni, induce a ritenere che essa fosse ormai superata quando il signor coprì la relazione della moglie. In tal senso depone anche il Pt_1
fatto che ancora il 2 febbraio 2021, quando il signor le contesta l'infedeltà, la signora Pt_1
gli risponda: “Ti giuro che sei l'uomo della mia vita… Ma si è rotto tutto e io non riesco più CP_1
ad aggiustare. Forse un po' di distanza mi farà e ci farà capire e tornare ciò che eravamo. Ho bisogno di un po' di tempo, spero di poter stare a casa finché non mi trasferisco”.
La causa della separazione dei coniugi si rinviene pertanto nella violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente. Ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito proposta dal signor Pt_1
il rigetto della domanda di addebito proposta dalla signora . CP_1
Per effetto dell'addebito della separazione alla signora , deve essere altresì rigettata la CP_1
domanda di mantenimento da lei proposta, poiché l'assegno di mantenimento può essere richiesto ex art. 156, comma 1 c.c. soltanto dal coniuge al quale non sia addebitata la separazione.
L'affidamento, la collocazione, il regime di visita della figlia minore
Ciascuna delle parti chiede l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di sé.
Considerato che ha compiuto il diciottesimo anno d'età nelle more del processo (5 Persona_2
gennaio 2025), non vi è luogo a provvedere sulle domande di affidamento e collocazione che la riguardano, né vi è necessità di disporre un regime delle visite.
Quanto alla figlia minore della coppia, , le domande delle parti coincidono sull'affidamento Per_1
condiviso, che è altresì conforme all'interesse della minore, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per la stessa in relazione a tale tipologia di affidamento.
Con riguardo alla collocazione della minore, va rilevato che il 18 agosto 2025 compirà diciassette Per_1
anni, che in sede di audizione nel corso dell'udienza presidenziale è stata la stessa minore a chiedere di pagina 6 di 12 essere collocata prevalentemente presso la madre e che il ricorrente, nelle difese conclusionali, ha dato atto del superamento dei problemi precedentemente lamentati nei rapporti con le figlie, da lui attribuiti a condotte ostative della resistente.
Anche la relazione psicologica del 20 marzo 2023, rilevata la condizione di sofferenza emotiva di entrambe le figlie e le difficoltà allora esistenti nella comunicazione tra il padre e la figlia , Per_1
conclude nel senso che “le regole espresse dal Giudice, come criterio standard delle condizioni separative con figli, siano da mantenere con la caratteristica flessibilità a seconda delle esigenze di vita delle figlie adolescenti”.
Considerato che abita stabilmente con la madre, come da lei stessa richiesto, da ormai due anni Per_1
e che non è emersa una sua diversa volontà nel corso del procedimento, il mantenimento della collocazione e della residenza presso la resistente risponde certamente all'interesse della minore.
Non vi è pertanto ragione di modificare le disposizioni dell'ordinanza presidenziale in punto affidamento e collocazione di Persona_3
Quanto al calendario delle visite, tenuto conto dell'età della minore e della distensione dei rapporti con il ricorrente riferita dallo stesso, la frequenza e le modalità degli incontri di con il padre devono Per_1
essere rimesse alla volontà della minore, secondo il gradimento della stessa.
L'assegnazione della casa coniugale
Giacché le figlie abitano entrambe con la madre, tenuto conto del rigetto della domanda di collocazione prevalente presso il padre, non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, considerato che la resistente, collocataria della figlia minore, si è trasferita in altra abitazione e non ha proposto domande al riguardo.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Entrambe le parti hanno chiesto disporsi a carico della controparte il versamento di un contributo al mantenimento delle figlie.
La domanda del ricorrente va rigettata in conseguenza della collocazione prevalente di e della Per_1
scelta di di continuare ad abitare con la madre. Per_2
La resistente chiede un assegno mensile di € 400,00 per ciascuna delle due figlie, oltre 50% delle spese straordinarie.
pagina 7 di 12 Preliminarmente si deve rilevare che , pur avendo raggiunto la maggiore età, non risulta ancora Per_2
economicamente indipendente dai genitori, circostanza incontestata dalle parti nell'ambito del presene giudizio.
Per procedere alla valutazione secondo i parametri dell'art. 337-ter, comma 4 c.c., è necessario considerare le risorse economiche dei genitori.
Il ricorrente, sentito all'udienza presidenziale, ha dichiarato di percepire un reddito netto di circa €
2.200,00 mensili. L'affermazione è coerente con le dichiarazioni dei redditi prodotte, che riportano un reddito lordo costante dal 2019 al 2023 ricompreso fra € 34.000,00 ed € 40.000,00 circa, corrispondente a redditi imponibili compresi tra € 20.000,00 ed € 32.000,00 circa, eccezion fatta per l'anno 2021, in cui si registra un reddito lordo di € 25.657,00 e un imponibile di € 12.713,00 (v. doc.ti ricorrente n. 12, 13,
14 e non numerati prodotti il 30.7.24). Gli estratti conto prodotti riportano movimenti compatibili con i ricavi indicati nelle dichiarazioni fiscali ed evidenziano altresì alcuni bonifici provenienti da un conto cointestato con e sul quale però non risultano versamenti in Controparte_2 Persona_4
contanti, bensì soltanto il regolare accredito della pensione della signora (doc.ti ricorrente CP_2
senza numerazione prodotti il 17.10.2022).
La resistente ha dichiarato all'udienza presidenziale del 7 ottobre 2022: “Io sto percependo la NASPI per il licenziamento dal precedente datore di circa 989,00 euro e attualmente fra spese ed entrate vado in pari;
mi stanno aiutando mia madre e il mio compagno. La mia ditta è una srls e sono socia unica e la società ha contabilità separata. Non c'è ancora neppure un bilancio della società”. Con ordinanza a verbale, al termine della medesima udienza, è stata ordinata tra l'altro la produzione degli estratti conto della resistente sino al settembre 2022.
Gli estratti conto prodotti dalla resistente come documenti n. 23 e 24 risultano tuttavia non genuini, come emerge dal raffronto con quelli successivamente esibiti dalla banca.
In particolare, nell'anno 2021, risultano dagli estratti conto prodotti dalla resistente bonifici per circa €
15.000,00 con causale apparente “Prestito da ”, allora suo compagno, così ripartiti: Persona_5
- 5.10.21 € 3.000,00 (in realtà, da NESSA SRL);
- 21.10.21 € 3.000,00 (in realtà, da società di cui è amministratore unico Controparte_3 [...]
e proprietaria dell'immobile ove ha sede Urban Beauty, v. doc. 13 resistente); Per_5
- 22.11.21 € 2.0002,00 (in realtà, da;
Controparte_3
- 1.12.21 € 2.000,00 (in realtà, da;
Controparte_3
pagina 8 di 12 - 13.12.21 € 5.000,00 (in realtà, da NESSA SRL).
Dagli estratti conto esibiti dalla banca risulta inoltre un primo bonifico € 2.000,00 da NESSA SRL il
20.9.21.
Ai fini dell'accertamento delle proprie condizioni economiche nel 2021, la resistente ha peraltro prodotto documentazione fiscale incompleta, in quanto limitata alla Certificazione Unica emessa dalla datrice di lavoro Centri Ideal Italy s.r.l., mentre dagli estratti conto esibiti dalla banca risultano rilevanti bonifici da soggetti diversi.
Anche per l'anno 2022 vi sono bonifici con apparente causale “Prestito da ” per € Persona_5
29.451,87, così ripartiti:
- 11.1.22 € 3.000,00 (in realtà, da NESSA SRL);
- 14.2.22 € 3.000,00 (in realtà, da SGL SRL);
- 18.5.22 € 550,00 (in realtà da RB UT, la società di cui la resistente è socia unica e amministratrice, v. doc. 19 ricorrente);
- 13.6.22 € 1.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 14.6.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 17.6.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 22.6.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 27.6.22 € 10.000,00 (in realtà, da;
Controparte_3
- 12.7.22 € 900,00 (in realtà, da RB UT);
- 13.7.22 € 1.001,87 (in realtà, da RB UT);
- 2.8.22 € 1.500,00 (in realtà, da RB UT);
- 8.8.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 9.8.22 € 1.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 1.9.22 € 2.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 8.9.22 € 1.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 4.10.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT, la cui vera provenienza risulta dalla diversa versione dell'estratto conto successivamente prodotta dalla stessa resistente, v. doc.ti
18.10.24); CP_1
- 7.10.22 € 1.000,00 RB UT (v. doc.ti 18.10.24); CP_1
- 7.10.22 € 1.000,00 ulteriori RB UT (v. doc.ti 18.10.24); CP_1
pagina 9 di 12 Nel 2022 risultano dagli estratti conto ancora un bonifico di € 1.000,00 da Urban Beauty l'8.11.22 e un giroconto di pari importo del 13.12.22. Non è invece agli atti alcuna dichiarazione fiscale della resistente per l'anno 2022.
La resistente nel 2022 ha dunque percepito la somma di € 31.451,87, in parte dalla propria società in perdita (v. bilancio prodotto come doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. della resistente)
e in parte da società terze, non è noto a che titolo e senza pagare imposte, oltre alla NASPI di circa €
1.000,00 al mese. Il reddito mensile netto della nel 2022 è stato quindi di almeno € 3.500 CP_1
circa, in contrasto con quanto dichiarato all'udienza presidenziale.
Per gli anni 2023 e 2024, la signora ha prodotto una dichiarazione sottoscritta da lei stessa CP_1
in qualità di amministratrice di Urban Beauty s.r.l.s., in cui attesta che la società non le ha versato alcun compenso nel biennio. Alla luce del comportamento processuale gravemente scorretto della parte, consistente nella produzione di documenti contraffatti, la dichiarazione non può ritenersi attendibile in mancanza di ulteriore documentazione a riscontro della stessa.
La resistente ha inoltre prodotto estratti conto non completi per gli anni 2023 e 2024, considerato che risultano giroconti da conti esteri, dei quali la signora non ha nemmeno mai dichiarato CP_1
l'esistenza.
La signora ha dichiarato di pagare un canone di locazione di € 650,00 per l'abitazione in cui CP_1
vive con le figlie, senza tuttavia produrre un contratto di locazione. Dagli estratti conto prodotti e da quelli esibiti dalla banca risultano bonifici regolari per € 650,00 o multipli in favore di per Parte_2
canoni di locazione, ma soltanto fino all'8 luglio 2022.
Nell'obiettiva incertezza sulle reali condizioni economiche della signora derivante CP_1
dall'inattendibilità e incompletezza dei documenti prodotti, si deve desumere dal contegno processuale scorretto della parte ex art. 116, comma 2 c.p.c. che i suoi redditi siano maggiori di quelli risultanti dai documenti prodotti.
La resistente non ha dunque provato di trovarsi in condizioni economiche peggiori del ricorrente.
Considerato tuttavia che le figlie sono collocate prevalentemente presso la madre e che la scorrettezza processuale del genitore non può produrre effetti pregiudizievoli nei loro confronti, si deve comunque riconoscere un assegno mensile di € 200,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese a carico del signor avuto riguardo alle esigenze delle figlie in relazione alla età delle stesse. Pt_1
pagina 10 di 12 Le spese di lite
Le spese devono essere liquidate come segue, secondo i valori medi per le cause di valore indeterminato ai sensi del D.M. 55/2014:
- fase di studio € 1.701,00
- fase introduttiva € 1.204,00
- fase istruttoria € 1.806,00
- fase decisoria € 2.905,00
e così per complessivi € 7.616,00 oltre oneri di legge.
La rifusione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Nel caso di specie, vi
è una soccombenza parziale di entrambe le parti, poiché vengono accolte le domande del ricorrente sulla separazione e sull'addebito, mentre sono rigettate le domande sulla collocazione della figlia minore e sul mantenimento delle figlie;
vengono invece accolte le domande della resistente di separazione, di collocazione presso di sé della figlia minore e di mantenimento per entrambe le figlie, ancorché in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, mentre sono rigettate le domande di addebito della separazione al marito e di mantenimento per sé.
Le spese, come sopra liquidate, debbono essere pertanto poste a carico della resistente per un terzo e nel resto compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1
addebito nei confronti di;
Controparte_1
Affida la figlia minore d entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Persona_3
anagrafica presso;
Controparte_1
Dispone che gli incontri tra la figlia minore vvengano secondo il Parte_1 Persona_3
gradimento della minore;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 per ciascuna figlia, pari complessivi € 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate e pagina 11 di 12 successivamente documentate, facendo le parti riferimento, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Rigetta nel resto le domande delle parti;
Compensa fra le parti, nella misura di due terzi, le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a a restante parte Controparte_1 Parte_1
di dette spese (1/3) che liquida in € 2.538,67, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Francesco Mosetto.
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6030/2022
avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paola Rubeo, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Imperiale, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, in via principale:
pagina 1 di 12 - pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e per Parte_1 Controparte_1
fatto addebitabile a quest'ultima per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- affidare le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, con collocazione abitativa e residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione paterna;
- determinare modalità e criteri di visita e di frequentazione delle figlie minori con la madre, in caso di disaccordo tra i genitori;
- assegnare la casa coniugale al ricorrente, essendosi la già allontana da tempo;
CP_1
- porsi a carico della signora l'obbligo di corrispondere in favore delle figlie e CP_1 Per_1
un assegno di mantenimento pari e non inferiore ad € 300,00 per ciascuna figlia, rivalutabile Per_2
Istat, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, quelle scolastiche, sportive e ricreative necessarie e documentate o concordate dovranno essere corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa siglato il 15 Marzo 2016 tra magistrati e avvocati, che quivi si intende integralmente richiamato;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre spese generali e cpa”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, previa ammissione dei dedotti e deducendi mezzi istruttori,
- Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al Signor Pt_1
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni. alle seguenti condizioni:
- Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, disponendo che le stesse fissino la Per_2 Per_1
residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
- Dare atto che la OR si è già allontanata dalla casa già coniugale e rinuncia pertanto CP_1
all'assegnazione della casa coniugale.
- Disporre che il Signor possa vedere e tenere con sé le figlie minori, secondo accordi con la Pt_1
madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-- A fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola o gli allenamenti sportivi fino al lunedì mattina con riaccompagnamento presso gli istituti scolastici;
pagina 2 di 12 -- Un pomeriggio alla settimana con pernottamento, dal termine della scuola o degli allenamenti, con riaccompagnamento delle minori il mattino successivo presso gli istituti scolastici;
-- Per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Il genitore che non gode del primo periodo potrà stare con le minori il pranzo
o la cena della Vigilia. Natale 2022 con la madre;
-- Per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
-- Due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, le minori trascorreranno negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due del mese di agosto con il padre;
negli anni dispari le minori trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due settimane di agosto con la madre;
- Disporre che il Signor orrisponda alla OR per il mantenimento delle figlie, a Pt_1 CP_1
far data dalla domanda, assegno mensile non inferiore ad Euro 800,00 (400,00 Euro ciascuna), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, in conformità al noto Protocollo del 15.03.2016;
- Disporre che il Signor orrisponda alla OR per il di lei mantenimento, assegno Pt_1 CP_1
periodico non inferiore ad Euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario il 3 luglio Parte_1 Controparte_1
2005 in Rivoli (TO), trascritto nei registri dello Stato Civile di Rivoli al n. 58, parte II, serie A.
Dal matrimonio sono nate le figlie (Rivoli, 05.01.2007) e (Rivoli, 18.08.2008). Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 31 marzo 2021, il signor a esposto che, durante le festività natalizie Pt_1
del 2020, la signora aveva iniziato a mostrare disaffezione per la vita familiare e che ella CP_1
intratteneva una relazione extraconiugale con un uomo, con il quale si incontrò il 30 gennaio e il 1°
pagina 3 di 12 febbraio 2021 in un motel di Grugliasco, quando la relazione extraconiugale fu scoperta dal marito. La signora lasciò allora la casa familiare. CP_1
Il ricorrente chiede pertanto pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, con affidamento condiviso delle figlie, collocate prevalentemente presso l'abitazione paterna, e contributo al mantenimento delle figlie a carico della moglie in misura non inferiore a € 300,00 per ciascuna figlia, oltre 50% spese straordinarie, assegnando altresì al padre la casa coniugale, sita in Rivoli, via Perotto
11.
Con comparsa depositata il 27 settembre 2022 si è costituita la resistente , Controparte_1
esponendo che la crisi coniugale esisteva sin dal 2013 e dipendeva da comportamenti aggressivi del ricorrente, non già dalla propria relazione extra-coniugale, tanto che già nel 2018 le parti avevano tentato di concordare le condizioni di una separazione consensuale.
La resistente aderisce pertanto alla domanda di separazione giudiziale, chiedendone tuttavia l'addebito al marito, con affidamento condiviso delle figlie e collocamento prevalente presso la madre, senza assegnazione della casa coniugale, con contributo al mantenimento delle figlie a carico del ricorrente per complessivi € 800,00 mensili oltre 50% spese straordinarie e mantenimento della resistente stessa per € 300,00 mensili.
Sentite le parti e le figlie, tentata inutilmente la conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo con ordinanza del 3 gennaio 2023 l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, con contributo al mantenimento a carico del ricorrente nella misura di € 250,00 per ciascuna figlia, oltre 50% spese straordinarie.
Esaurita l'istruttoria orale, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2024 e la causa è stata rimessa al collegio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta, poiché è integrata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1 c.c.
La narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti dimostrano che vi sono tra loro insanabili contrasti e incompatibilità di carattere, tali da doversi ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis. I coniugi vivono infatti separati ormai da quattro anni e l'intollerabilità di una prosecuzione della convivenza si desume dal comportamento tenuto nel corso degli anni, nonché dalle difese e dalle domande formulate nel presente giudizio.
pagina 4 di 12 Le domande di addebito e di mantenimento del coniuge
Il ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla resistente, sostenendo che il rapporto tra i coniugi si sia incrinato a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla signora tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. CP_1
La resistente ha invece chiesto l'addebito della separazione al ricorrente, ritenendo che la crisi della coppia fosse precedente e riconducibile a comportamenti aggressivi del signor ei confronti Pt_1
suoi e delle figlie.
Non è contestato che la signora abbia intrattenuto una relazione extraconiugale tra CP_1
gennaio e febbraio 2021 e che abbia lasciato la casa familiare proprio quando il marito la scoprì (v. comparsa 26.9.22 resistente, pag. 2; cfr. messaggi Whatsapp, in cui all'insistente richiesta del ricorrente di rivelare l'identità dell'uomo incontrato dalla moglie al motel Prestige di Grugliasco, la resistente risponde “A letto te lo dico”, doc. 25 ricorrente).
Per contro, non vi è prova di condotte aggressive del signor precedenti alla scoperta Pt_1
dell'infedeltà della resistente, né verso la moglie né verso le figlie.
Gli unici episodi specificamente allegati dalla resistente risalgono infatti ai giorni della scoperta della relazione extraconiugale: il 1° febbraio 2021 il signor secondo la signora , si recò Pt_1 CP_1
presso il luogo di lavoro di lei, le intimò di uscire, la insultò e la schiaffeggiò; successivamente, la notte del 2 febbraio svegliò le figlie “in piena notte, riferendo loro che la madre era una 'puttana'” (comparsa
22.9.22 resistente, pag. 3). Non solo nessuno dei due episodi è provato (salvi non meglio precisati insulti rivolti dal ricorrente alla resistente, v. interpello ricorrente ud. 26.1.2024), ma in entrambi i casi si tratterebbe comunque di un'immediata reazione del ricorrente alla scoperta dell'infedeltà coniugale, non già di condotte che possano aver cagionato una precedente rottura del rapporto.
Quanto invece alle figlie, dall'audizione del 27 ottobre 2022 non sono emerse condotte aggressive del padre precedenti alla fine del rapporto con la signora . CP_1
ha espresso l'esigenza di passare più tempo con la madre “perché sono molto maschiaccio e Per_2
ho bisogno di entrare in contatto di più con la mia parte più femminile”, mantenendo comunque un'alternanza nelle frequentazioni con il padre, mentre ha dichiarato: “Io voglio bene ad Per_1
entrambi i genitori, molto, ma preferirei stare di più con la mamma per avere una casa più stabile e anche evitare di spostarmi tutte le settimane (…) Voglio precisare che la scelta di stare di più con la
pagina 5 di 12 mamma non è perché io abbia qualcosa contro il papà ma perché ho un carattere più simile a quello della mia mamma”.
Dalla relazione NPI in atti emerge inoltre che una conflittualità grave tra il signor e la figlia Pt_1
insorse soltanto dopo che lei ebbe espresso all'udienza presidenziale la volontà di restare presso Per_1
la madre.
È invece provato che le parti si rivolsero a un avvocato nel 2018 per concordare le condizioni di una separazione consensuale (doc. 1 convenuta e doc.ti 25-26 ricorrente), ma lo iato temporale che distanzia tale avvenimento dalla separazione di fatto del febbraio 2021, in assenza di specifiche allegazioni sul proseguimento della crisi del rapporto in quegli anni, induce a ritenere che essa fosse ormai superata quando il signor coprì la relazione della moglie. In tal senso depone anche il Pt_1
fatto che ancora il 2 febbraio 2021, quando il signor le contesta l'infedeltà, la signora Pt_1
gli risponda: “Ti giuro che sei l'uomo della mia vita… Ma si è rotto tutto e io non riesco più CP_1
ad aggiustare. Forse un po' di distanza mi farà e ci farà capire e tornare ciò che eravamo. Ho bisogno di un po' di tempo, spero di poter stare a casa finché non mi trasferisco”.
La causa della separazione dei coniugi si rinviene pertanto nella violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente. Ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito proposta dal signor Pt_1
il rigetto della domanda di addebito proposta dalla signora . CP_1
Per effetto dell'addebito della separazione alla signora , deve essere altresì rigettata la CP_1
domanda di mantenimento da lei proposta, poiché l'assegno di mantenimento può essere richiesto ex art. 156, comma 1 c.c. soltanto dal coniuge al quale non sia addebitata la separazione.
L'affidamento, la collocazione, il regime di visita della figlia minore
Ciascuna delle parti chiede l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di sé.
Considerato che ha compiuto il diciottesimo anno d'età nelle more del processo (5 Persona_2
gennaio 2025), non vi è luogo a provvedere sulle domande di affidamento e collocazione che la riguardano, né vi è necessità di disporre un regime delle visite.
Quanto alla figlia minore della coppia, , le domande delle parti coincidono sull'affidamento Per_1
condiviso, che è altresì conforme all'interesse della minore, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per la stessa in relazione a tale tipologia di affidamento.
Con riguardo alla collocazione della minore, va rilevato che il 18 agosto 2025 compirà diciassette Per_1
anni, che in sede di audizione nel corso dell'udienza presidenziale è stata la stessa minore a chiedere di pagina 6 di 12 essere collocata prevalentemente presso la madre e che il ricorrente, nelle difese conclusionali, ha dato atto del superamento dei problemi precedentemente lamentati nei rapporti con le figlie, da lui attribuiti a condotte ostative della resistente.
Anche la relazione psicologica del 20 marzo 2023, rilevata la condizione di sofferenza emotiva di entrambe le figlie e le difficoltà allora esistenti nella comunicazione tra il padre e la figlia , Per_1
conclude nel senso che “le regole espresse dal Giudice, come criterio standard delle condizioni separative con figli, siano da mantenere con la caratteristica flessibilità a seconda delle esigenze di vita delle figlie adolescenti”.
Considerato che abita stabilmente con la madre, come da lei stessa richiesto, da ormai due anni Per_1
e che non è emersa una sua diversa volontà nel corso del procedimento, il mantenimento della collocazione e della residenza presso la resistente risponde certamente all'interesse della minore.
Non vi è pertanto ragione di modificare le disposizioni dell'ordinanza presidenziale in punto affidamento e collocazione di Persona_3
Quanto al calendario delle visite, tenuto conto dell'età della minore e della distensione dei rapporti con il ricorrente riferita dallo stesso, la frequenza e le modalità degli incontri di con il padre devono Per_1
essere rimesse alla volontà della minore, secondo il gradimento della stessa.
L'assegnazione della casa coniugale
Giacché le figlie abitano entrambe con la madre, tenuto conto del rigetto della domanda di collocazione prevalente presso il padre, non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, considerato che la resistente, collocataria della figlia minore, si è trasferita in altra abitazione e non ha proposto domande al riguardo.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Entrambe le parti hanno chiesto disporsi a carico della controparte il versamento di un contributo al mantenimento delle figlie.
La domanda del ricorrente va rigettata in conseguenza della collocazione prevalente di e della Per_1
scelta di di continuare ad abitare con la madre. Per_2
La resistente chiede un assegno mensile di € 400,00 per ciascuna delle due figlie, oltre 50% delle spese straordinarie.
pagina 7 di 12 Preliminarmente si deve rilevare che , pur avendo raggiunto la maggiore età, non risulta ancora Per_2
economicamente indipendente dai genitori, circostanza incontestata dalle parti nell'ambito del presene giudizio.
Per procedere alla valutazione secondo i parametri dell'art. 337-ter, comma 4 c.c., è necessario considerare le risorse economiche dei genitori.
Il ricorrente, sentito all'udienza presidenziale, ha dichiarato di percepire un reddito netto di circa €
2.200,00 mensili. L'affermazione è coerente con le dichiarazioni dei redditi prodotte, che riportano un reddito lordo costante dal 2019 al 2023 ricompreso fra € 34.000,00 ed € 40.000,00 circa, corrispondente a redditi imponibili compresi tra € 20.000,00 ed € 32.000,00 circa, eccezion fatta per l'anno 2021, in cui si registra un reddito lordo di € 25.657,00 e un imponibile di € 12.713,00 (v. doc.ti ricorrente n. 12, 13,
14 e non numerati prodotti il 30.7.24). Gli estratti conto prodotti riportano movimenti compatibili con i ricavi indicati nelle dichiarazioni fiscali ed evidenziano altresì alcuni bonifici provenienti da un conto cointestato con e sul quale però non risultano versamenti in Controparte_2 Persona_4
contanti, bensì soltanto il regolare accredito della pensione della signora (doc.ti ricorrente CP_2
senza numerazione prodotti il 17.10.2022).
La resistente ha dichiarato all'udienza presidenziale del 7 ottobre 2022: “Io sto percependo la NASPI per il licenziamento dal precedente datore di circa 989,00 euro e attualmente fra spese ed entrate vado in pari;
mi stanno aiutando mia madre e il mio compagno. La mia ditta è una srls e sono socia unica e la società ha contabilità separata. Non c'è ancora neppure un bilancio della società”. Con ordinanza a verbale, al termine della medesima udienza, è stata ordinata tra l'altro la produzione degli estratti conto della resistente sino al settembre 2022.
Gli estratti conto prodotti dalla resistente come documenti n. 23 e 24 risultano tuttavia non genuini, come emerge dal raffronto con quelli successivamente esibiti dalla banca.
In particolare, nell'anno 2021, risultano dagli estratti conto prodotti dalla resistente bonifici per circa €
15.000,00 con causale apparente “Prestito da ”, allora suo compagno, così ripartiti: Persona_5
- 5.10.21 € 3.000,00 (in realtà, da NESSA SRL);
- 21.10.21 € 3.000,00 (in realtà, da società di cui è amministratore unico Controparte_3 [...]
e proprietaria dell'immobile ove ha sede Urban Beauty, v. doc. 13 resistente); Per_5
- 22.11.21 € 2.0002,00 (in realtà, da;
Controparte_3
- 1.12.21 € 2.000,00 (in realtà, da;
Controparte_3
pagina 8 di 12 - 13.12.21 € 5.000,00 (in realtà, da NESSA SRL).
Dagli estratti conto esibiti dalla banca risulta inoltre un primo bonifico € 2.000,00 da NESSA SRL il
20.9.21.
Ai fini dell'accertamento delle proprie condizioni economiche nel 2021, la resistente ha peraltro prodotto documentazione fiscale incompleta, in quanto limitata alla Certificazione Unica emessa dalla datrice di lavoro Centri Ideal Italy s.r.l., mentre dagli estratti conto esibiti dalla banca risultano rilevanti bonifici da soggetti diversi.
Anche per l'anno 2022 vi sono bonifici con apparente causale “Prestito da ” per € Persona_5
29.451,87, così ripartiti:
- 11.1.22 € 3.000,00 (in realtà, da NESSA SRL);
- 14.2.22 € 3.000,00 (in realtà, da SGL SRL);
- 18.5.22 € 550,00 (in realtà da RB UT, la società di cui la resistente è socia unica e amministratrice, v. doc. 19 ricorrente);
- 13.6.22 € 1.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 14.6.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 17.6.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 22.6.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 27.6.22 € 10.000,00 (in realtà, da;
Controparte_3
- 12.7.22 € 900,00 (in realtà, da RB UT);
- 13.7.22 € 1.001,87 (in realtà, da RB UT);
- 2.8.22 € 1.500,00 (in realtà, da RB UT);
- 8.8.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT);
- 9.8.22 € 1.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 1.9.22 € 2.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 8.9.22 € 1.000,00 (in realtà, da RB UT);
- 4.10.22 € 500,00 (in realtà, da RB UT, la cui vera provenienza risulta dalla diversa versione dell'estratto conto successivamente prodotta dalla stessa resistente, v. doc.ti
18.10.24); CP_1
- 7.10.22 € 1.000,00 RB UT (v. doc.ti 18.10.24); CP_1
- 7.10.22 € 1.000,00 ulteriori RB UT (v. doc.ti 18.10.24); CP_1
pagina 9 di 12 Nel 2022 risultano dagli estratti conto ancora un bonifico di € 1.000,00 da Urban Beauty l'8.11.22 e un giroconto di pari importo del 13.12.22. Non è invece agli atti alcuna dichiarazione fiscale della resistente per l'anno 2022.
La resistente nel 2022 ha dunque percepito la somma di € 31.451,87, in parte dalla propria società in perdita (v. bilancio prodotto come doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. della resistente)
e in parte da società terze, non è noto a che titolo e senza pagare imposte, oltre alla NASPI di circa €
1.000,00 al mese. Il reddito mensile netto della nel 2022 è stato quindi di almeno € 3.500 CP_1
circa, in contrasto con quanto dichiarato all'udienza presidenziale.
Per gli anni 2023 e 2024, la signora ha prodotto una dichiarazione sottoscritta da lei stessa CP_1
in qualità di amministratrice di Urban Beauty s.r.l.s., in cui attesta che la società non le ha versato alcun compenso nel biennio. Alla luce del comportamento processuale gravemente scorretto della parte, consistente nella produzione di documenti contraffatti, la dichiarazione non può ritenersi attendibile in mancanza di ulteriore documentazione a riscontro della stessa.
La resistente ha inoltre prodotto estratti conto non completi per gli anni 2023 e 2024, considerato che risultano giroconti da conti esteri, dei quali la signora non ha nemmeno mai dichiarato CP_1
l'esistenza.
La signora ha dichiarato di pagare un canone di locazione di € 650,00 per l'abitazione in cui CP_1
vive con le figlie, senza tuttavia produrre un contratto di locazione. Dagli estratti conto prodotti e da quelli esibiti dalla banca risultano bonifici regolari per € 650,00 o multipli in favore di per Parte_2
canoni di locazione, ma soltanto fino all'8 luglio 2022.
Nell'obiettiva incertezza sulle reali condizioni economiche della signora derivante CP_1
dall'inattendibilità e incompletezza dei documenti prodotti, si deve desumere dal contegno processuale scorretto della parte ex art. 116, comma 2 c.p.c. che i suoi redditi siano maggiori di quelli risultanti dai documenti prodotti.
La resistente non ha dunque provato di trovarsi in condizioni economiche peggiori del ricorrente.
Considerato tuttavia che le figlie sono collocate prevalentemente presso la madre e che la scorrettezza processuale del genitore non può produrre effetti pregiudizievoli nei loro confronti, si deve comunque riconoscere un assegno mensile di € 200,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese a carico del signor avuto riguardo alle esigenze delle figlie in relazione alla età delle stesse. Pt_1
pagina 10 di 12 Le spese di lite
Le spese devono essere liquidate come segue, secondo i valori medi per le cause di valore indeterminato ai sensi del D.M. 55/2014:
- fase di studio € 1.701,00
- fase introduttiva € 1.204,00
- fase istruttoria € 1.806,00
- fase decisoria € 2.905,00
e così per complessivi € 7.616,00 oltre oneri di legge.
La rifusione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Nel caso di specie, vi
è una soccombenza parziale di entrambe le parti, poiché vengono accolte le domande del ricorrente sulla separazione e sull'addebito, mentre sono rigettate le domande sulla collocazione della figlia minore e sul mantenimento delle figlie;
vengono invece accolte le domande della resistente di separazione, di collocazione presso di sé della figlia minore e di mantenimento per entrambe le figlie, ancorché in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, mentre sono rigettate le domande di addebito della separazione al marito e di mantenimento per sé.
Le spese, come sopra liquidate, debbono essere pertanto poste a carico della resistente per un terzo e nel resto compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1
addebito nei confronti di;
Controparte_1
Affida la figlia minore d entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Persona_3
anagrafica presso;
Controparte_1
Dispone che gli incontri tra la figlia minore vvengano secondo il Parte_1 Persona_3
gradimento della minore;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 200,00 per ciascuna figlia, pari complessivi € 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate e pagina 11 di 12 successivamente documentate, facendo le parti riferimento, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Rigetta nel resto le domande delle parti;
Compensa fra le parti, nella misura di due terzi, le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a a restante parte Controparte_1 Parte_1
di dette spese (1/3) che liquida in € 2.538,67, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Francesco Mosetto.
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12