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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4382/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA PERNA Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO ARCIDIACONO resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali per malattia professionale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' , chiedendo, previo accertamento della natura e CP_1 dell'origine professionale delle patologie da cui è affetto (gonartrosi bilaterale) una condanna dell'Istituto all'erogazione delle conseguenti prestazioni previdenziali, negate in sede amministrativa.
Rilevava che l' non aveva riconosciuto l'origine professionale delle CP_2 malattie, avendo ritenuto che la documentazione acquisita fosse insufficiente a riscontrare il rischio lavorativo cui il ricorrente è stato esposto svolgendo mansioni di autista di ambulanza soccorritore – barelliere alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dal
1983 e senza soluzione di continuità.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda, escludendo la CP_1 natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente e riportandosi alle determinazioni assunte in fase amministrativa.
1 Nel corso del giudizio veniva escusso un teste indicato dalla parte ricorrente ed espletata una consulenza medico – legale.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 01.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni e argomenti di difesa.
La parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto di aver contratto le patologie per cui chiede di essere indennizzato nello svolgimento, sin dal 1983, dell'attività lavorativa di autista di ambulanza soccorritore – barelliere, consistita nella conduzione di automezzi di soccorso e nel sollevamento e trasporto di pazienti necessitanti di assistenza, compiendo sforzi dovuti alla movimentazione manuale di carichi pesanti e adozione frequente di posture in ginocchio;
mansioni svolte con modalità che hanno interessato i distretti anatomici del tratto lombare e delle ginocchia.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che dalla prova per testi è emersa l'origine professionale delle denunciate patologie, avendo il testimone escusso confermato l'assunto di parte ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Ha dichiarato il teste , infermiere, collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente da venticinque anni: “…Il sig. a seconda dei turni, svolge Pt_1 mansioni di conduzione dei mezzi di trasporto e spesso lavoriamo assieme.”.
Escusso sui capitoli di prova articolati in ricorso ammessi, Capitolo 1:
“Confermo che il ricorrente svolge essenzialmente compiti di conduzione di mezzi di soccorso e che tra le mansioni del sig. vi è anche quello di provvedere al Pt_1 sollevamento e al trasporto dei pazienti che necessitano di soccorso”. ADR Giudice:
“Non è il ricorrente che provvede da solo al sollevamento e al trasporto dei pazienti, posto che tale compito viene da lui compiuto unitamente a me. Preciso che da due anni all'interno dell'ambulanza del 118 siamo rimasti in due ossia l'infermiere e il conducente. In passato eravamo in tre poiché vi era anche un medico e, in quella
2 fase, anche il medico collaborava al compito di sollevamento e di trasporto dei pazienti. Quanto dichiarato sia per l'attualità che per il periodo pregresso in cui era presente anche il medico all'interno del mezzo del 118 costituisce una prassi generale, ma che è stata rispettata anche quando all'interno del mezzo vi era il sig.
. ADR Avv. PERNA: “Spesso i pazienti sono di peso elevato, anche Pt_1 ottanta/novanta chili, e a questo peso va aggiunto anche il peso della barella che è di quaranta chili. In questi casi, cioè quando la persona da trasportare ha un peso come quello sopra indicato, noi ci rivolgiamo al datore di lavoro perché ci assegni un altro collega, che di regola viene assegnato ma che arriva sul posto dopo mezz'ora o anche un'ora. Faccio presente, tuttavia, che non sempre è possibile chiedere l'intervento di un altro collega perché a volte il servizio del 118 è sollecitato per pazienti le cui patologie (per es. infarto acuto in atto) non consentono di attendere l'arrivo del collega”. Capitolo 2: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 2. In particolare, preciso che il sig. è a volte costretto ad Pt_1 inginocchiarsi per procedere a massaggi cardiaci (che può effettuare avendo seguito un corso di BLSD conseguendo il relativo titolo) mentre io procedo alle altre manovre ed alla rianimazione del paziente”. ADR Avv. PERNA: “Quando deve trasportare i pazienti il ricorrente non si inginocchia ma si abbassa per poter prendere la barella dalla base”.
Proprio la natura delle mansioni svolte, le particolari modalità della loro esecuzione e la reiterazione nel tempo dei descritti compiti consentono allora di ritenere che le patologie denunciate abbiano una origine professionale, quanto meno incidente in termini concausali.
Da qui, la decisione di procedere ad una consulenza medico legale.
Ebbene il consulente d'ufficio, dott. espletate le necessarie Persona_1 indagini, ha diagnosticato che il ricorrente è affetto da “gonartrosi bilaterale, condropatia femoro-rotulea, meniscopatia sx” (malattie tutte indicate nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa) ed ha precisato che tali patologie sono correlate, almeno in termini concausa, all'attività lavorativa svolta.
In particolare, il CTU, dopo aver ricostruito principali fattori di rischio che predispongono allo sviluppo dell'osteoartrosi, ha posto in evidenza, ai fini
3 del ritenuto nesso eziologico, circostanze già emerse dal testimoniale, rilevando come: “…come abnormi sollecitazioni prodotte dallo stress e dai carichi lavorativi sull'apparato osteoarticolare possano determinare e/o aggravare una patologia di natura artrosica con meccanismo di natura causale ovvero concausale efficiente. In merito è importante ricordare due circolari dell' , la n. 81 del 27 dicembre 2000 che ha per oggetto le CP_1 malattie da sovraccarico biomeccanico/posture incongrue e microtraumi ripetuti. In essa possiamo cogliere il seguente passo: “Alcune attività lavorative come quelle dei piastrellisti, parquettisti, lucidatori e altre attività similari, che prevedono o la posizione in ginocchio e/o un frequente passaggio dalla stazione eretta alla posizione accovacciata e viceversa, sono causa di patologie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio quali borsiti
(prerotulea, più raramente sottorotulea e della zampa d'oca), tendinopatia quadricipitale e degenerazioni meniscali”. Tale sovraccarico biomeccanico è possibile riconoscere nelle particolari attività lavorative del sig. che Pt_1 costringevano lo stesso a mutamenti repentini di posizione da inginocchiato ad eretto con il peso del carico che poteva essere di notevole entità (80-90 kg come da escussione testi). Del resto tale sovraccarico biomeccanico causato dalla particolare attività lavorativa è stato già riconosciuto dalla Sede per la patologia a carico del rachide lombare CP_1
(anch'esso sottoposto a notevole stress unitamente alle ginocchia). Per stabilire un diretto nesso di causalità fra le infermità rilevate e l'attività lavorativa espletata è necessario che siano rispettati i normali criteri medico-legali relativi al nesso. Nella presente indagine medico-legale appaiono soddisfatti i criteri cronologico e topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenica. Nel caso in esame riteniamo sia possibile riconoscere un diretto nesso di causalità/concausalità fra le infermità
(artrosi del ginocchio bilaterale con meniscopatia) e l'attività lavorativa.
L'attività lavorativa svolta, per il tempo durante il quale è stata prestata, per il tipo di attività con necessità di sollevare carichi, posizione inginocchiata, può assurgere al ruolo di causa poiché appare efficiente ed
4 idonea a produrre le infermità dal punto di vista qualitativo, quantitativo e modale…”.
Ha, quindi, concluso nel senso dell'origine professionale delle malattie diagnosticate, accertando che le stesse determinano un danno dell'integrità psico-fisica del 6%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dall' , sono, CP_1 dunque, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, applicabile al caso di specie trattandosi di infortunio successivo al 25.7.2000, data di entrata in vigore del DM 12.7.2000, essendo la menomazione accertata di grado inferiore al
16%, al ricorrente deve essere liquidato l'indennizzo in capitale nella misura indicata nella tabella del danno biologico di cui al citato DM
12.7.2000.
L va quindi condannato a corrispondere detto indennizzo, oltre CP_1 interessi legali dal 121° giorno dall'insorgenza del diritto alla prestazione fino al soddisfo.
Le spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è affetto da malattie professionali con postumi di grado pari al 6%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale del CP_1 danno biologico nella corrispondente misura di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali.
Pone a carico dell' le spese di consulenza, che si liquidano come da CP_1 separato decreto, e le spese di lite che liquida in euro 4.638,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 02/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4382/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA PERNA Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO ARCIDIACONO resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali per malattia professionale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' , chiedendo, previo accertamento della natura e CP_1 dell'origine professionale delle patologie da cui è affetto (gonartrosi bilaterale) una condanna dell'Istituto all'erogazione delle conseguenti prestazioni previdenziali, negate in sede amministrativa.
Rilevava che l' non aveva riconosciuto l'origine professionale delle CP_2 malattie, avendo ritenuto che la documentazione acquisita fosse insufficiente a riscontrare il rischio lavorativo cui il ricorrente è stato esposto svolgendo mansioni di autista di ambulanza soccorritore – barelliere alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dal
1983 e senza soluzione di continuità.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda, escludendo la CP_1 natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente e riportandosi alle determinazioni assunte in fase amministrativa.
1 Nel corso del giudizio veniva escusso un teste indicato dalla parte ricorrente ed espletata una consulenza medico – legale.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 01.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni e argomenti di difesa.
La parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto di aver contratto le patologie per cui chiede di essere indennizzato nello svolgimento, sin dal 1983, dell'attività lavorativa di autista di ambulanza soccorritore – barelliere, consistita nella conduzione di automezzi di soccorso e nel sollevamento e trasporto di pazienti necessitanti di assistenza, compiendo sforzi dovuti alla movimentazione manuale di carichi pesanti e adozione frequente di posture in ginocchio;
mansioni svolte con modalità che hanno interessato i distretti anatomici del tratto lombare e delle ginocchia.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che dalla prova per testi è emersa l'origine professionale delle denunciate patologie, avendo il testimone escusso confermato l'assunto di parte ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Ha dichiarato il teste , infermiere, collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente da venticinque anni: “…Il sig. a seconda dei turni, svolge Pt_1 mansioni di conduzione dei mezzi di trasporto e spesso lavoriamo assieme.”.
Escusso sui capitoli di prova articolati in ricorso ammessi, Capitolo 1:
“Confermo che il ricorrente svolge essenzialmente compiti di conduzione di mezzi di soccorso e che tra le mansioni del sig. vi è anche quello di provvedere al Pt_1 sollevamento e al trasporto dei pazienti che necessitano di soccorso”. ADR Giudice:
“Non è il ricorrente che provvede da solo al sollevamento e al trasporto dei pazienti, posto che tale compito viene da lui compiuto unitamente a me. Preciso che da due anni all'interno dell'ambulanza del 118 siamo rimasti in due ossia l'infermiere e il conducente. In passato eravamo in tre poiché vi era anche un medico e, in quella
2 fase, anche il medico collaborava al compito di sollevamento e di trasporto dei pazienti. Quanto dichiarato sia per l'attualità che per il periodo pregresso in cui era presente anche il medico all'interno del mezzo del 118 costituisce una prassi generale, ma che è stata rispettata anche quando all'interno del mezzo vi era il sig.
. ADR Avv. PERNA: “Spesso i pazienti sono di peso elevato, anche Pt_1 ottanta/novanta chili, e a questo peso va aggiunto anche il peso della barella che è di quaranta chili. In questi casi, cioè quando la persona da trasportare ha un peso come quello sopra indicato, noi ci rivolgiamo al datore di lavoro perché ci assegni un altro collega, che di regola viene assegnato ma che arriva sul posto dopo mezz'ora o anche un'ora. Faccio presente, tuttavia, che non sempre è possibile chiedere l'intervento di un altro collega perché a volte il servizio del 118 è sollecitato per pazienti le cui patologie (per es. infarto acuto in atto) non consentono di attendere l'arrivo del collega”. Capitolo 2: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 2. In particolare, preciso che il sig. è a volte costretto ad Pt_1 inginocchiarsi per procedere a massaggi cardiaci (che può effettuare avendo seguito un corso di BLSD conseguendo il relativo titolo) mentre io procedo alle altre manovre ed alla rianimazione del paziente”. ADR Avv. PERNA: “Quando deve trasportare i pazienti il ricorrente non si inginocchia ma si abbassa per poter prendere la barella dalla base”.
Proprio la natura delle mansioni svolte, le particolari modalità della loro esecuzione e la reiterazione nel tempo dei descritti compiti consentono allora di ritenere che le patologie denunciate abbiano una origine professionale, quanto meno incidente in termini concausali.
Da qui, la decisione di procedere ad una consulenza medico legale.
Ebbene il consulente d'ufficio, dott. espletate le necessarie Persona_1 indagini, ha diagnosticato che il ricorrente è affetto da “gonartrosi bilaterale, condropatia femoro-rotulea, meniscopatia sx” (malattie tutte indicate nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa) ed ha precisato che tali patologie sono correlate, almeno in termini concausa, all'attività lavorativa svolta.
In particolare, il CTU, dopo aver ricostruito principali fattori di rischio che predispongono allo sviluppo dell'osteoartrosi, ha posto in evidenza, ai fini
3 del ritenuto nesso eziologico, circostanze già emerse dal testimoniale, rilevando come: “…come abnormi sollecitazioni prodotte dallo stress e dai carichi lavorativi sull'apparato osteoarticolare possano determinare e/o aggravare una patologia di natura artrosica con meccanismo di natura causale ovvero concausale efficiente. In merito è importante ricordare due circolari dell' , la n. 81 del 27 dicembre 2000 che ha per oggetto le CP_1 malattie da sovraccarico biomeccanico/posture incongrue e microtraumi ripetuti. In essa possiamo cogliere il seguente passo: “Alcune attività lavorative come quelle dei piastrellisti, parquettisti, lucidatori e altre attività similari, che prevedono o la posizione in ginocchio e/o un frequente passaggio dalla stazione eretta alla posizione accovacciata e viceversa, sono causa di patologie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio quali borsiti
(prerotulea, più raramente sottorotulea e della zampa d'oca), tendinopatia quadricipitale e degenerazioni meniscali”. Tale sovraccarico biomeccanico è possibile riconoscere nelle particolari attività lavorative del sig. che Pt_1 costringevano lo stesso a mutamenti repentini di posizione da inginocchiato ad eretto con il peso del carico che poteva essere di notevole entità (80-90 kg come da escussione testi). Del resto tale sovraccarico biomeccanico causato dalla particolare attività lavorativa è stato già riconosciuto dalla Sede per la patologia a carico del rachide lombare CP_1
(anch'esso sottoposto a notevole stress unitamente alle ginocchia). Per stabilire un diretto nesso di causalità fra le infermità rilevate e l'attività lavorativa espletata è necessario che siano rispettati i normali criteri medico-legali relativi al nesso. Nella presente indagine medico-legale appaiono soddisfatti i criteri cronologico e topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenica. Nel caso in esame riteniamo sia possibile riconoscere un diretto nesso di causalità/concausalità fra le infermità
(artrosi del ginocchio bilaterale con meniscopatia) e l'attività lavorativa.
L'attività lavorativa svolta, per il tempo durante il quale è stata prestata, per il tipo di attività con necessità di sollevare carichi, posizione inginocchiata, può assurgere al ruolo di causa poiché appare efficiente ed
4 idonea a produrre le infermità dal punto di vista qualitativo, quantitativo e modale…”.
Ha, quindi, concluso nel senso dell'origine professionale delle malattie diagnosticate, accertando che le stesse determinano un danno dell'integrità psico-fisica del 6%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dall' , sono, CP_1 dunque, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, applicabile al caso di specie trattandosi di infortunio successivo al 25.7.2000, data di entrata in vigore del DM 12.7.2000, essendo la menomazione accertata di grado inferiore al
16%, al ricorrente deve essere liquidato l'indennizzo in capitale nella misura indicata nella tabella del danno biologico di cui al citato DM
12.7.2000.
L va quindi condannato a corrispondere detto indennizzo, oltre CP_1 interessi legali dal 121° giorno dall'insorgenza del diritto alla prestazione fino al soddisfo.
Le spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è affetto da malattie professionali con postumi di grado pari al 6%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale del CP_1 danno biologico nella corrispondente misura di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali.
Pone a carico dell' le spese di consulenza, che si liquidano come da CP_1 separato decreto, e le spese di lite che liquida in euro 4.638,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 02/12/2025
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