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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4296/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa
da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Saronno presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonella Righi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Como presso lo studio CP_1 dell'avv. Eugenio Zappalà, che la rappresenta e difende giusta procura allegato alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da memoria del 17/12/2025 pagina 1 di 2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno concordato le condizioni di cui alla memoria congiunta del 17/12/2025, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Estensore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4296/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa
da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Saronno presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonella Righi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Como presso lo studio CP_1 dell'avv. Eugenio Zappalà, che la rappresenta e difende giusta procura allegato alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da memoria del 17/12/2025 pagina 1 di 2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno concordato le condizioni di cui alla memoria congiunta del 17/12/2025, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Estensore
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