Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5348/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5348/2024, promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...], il [...],
C.F.: C.F._1 residente in [...],
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
C.F.: , C.F._2
residente in [...], entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Michele Squarzon
i quale hanno contratto matrimonio con rito civile in AV (VA) in data 5 aprile 2003
(anno 2003 atto n. 2 parte I)
con i seguenti figli maggiorenni:
nata il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
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2) la Sig.ra si impegna ad acquistare, entro e non oltre il 31 Parte_1 gennaio 2025 la quota del 50% di proprietà del Sig. relativa all'immobile Parte_2 sito in AV (VA), via Verdi n.20, versando la somma concordata di € 110.000,00;
3) Il sig. a già provveduto a lasciare la casa coniugale, con il consenso della Pt_2 moglie, asportando i propri effetti personali;
4) Le bollette, tutte, inerenti all'uso dell'abitazione (luce, gas e TARI) continueranno, quindi, a essere a carico della sig.ra Pt_1
5) Le parti, entrambe economicamente autosufficienti, non formulano alcuna domanda sotto il profilo del loro reciproco mantenimento;
6) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già suddiviso i beni comuni, ivi incluso, il “conto risparmio” a suo tempo aperto;
7) Le parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver chiarito le proprie posizioni
e raggiunto un'equa ed esaustiva composizione delle rispettive ragioni. Pertanto, nel riconoscere che non residuano obblighi o altre reciproche rivendicazioni derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio, dichiarano di non aver più nulla a pretendere tra loro in riferimento al suddetto titolo, così come per ogni altra ragione, titolo o motivo sempre riferibile al precorso rapporto di coniugio, rinunziando espressamente a proporre o proseguire nei rispettivi confronti ogni domanda, azione e impugnazione in qualsivoglia sede, giudiziale e/o non giudiziale anche di carattere risarcitorio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in AV (VA) in data 05/04/2003, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AV (anno 2003 atto n. 2 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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