CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/09/2024, n. 33697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33697 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette la memoria depositate dal difensore delle parti civili, con cui ha chiesto dichiararsi manifestamente infondato il ricorso. letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33697 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto la penale responsabilità di LI ND per il reato di omicidio colposo e lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile avverso la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 10/12/2020. Il fatto è stato così ricostruito: ET IO, il 15 agosto 2016, alle 7:00 circa, giunto in località Saporito di Rende, alla guida della sua autovettura Fiat Punto, procedendo sulla statale 107, in prossimità del km 27 + 200, dopo una curva volgente a sinistra, probabilmente per un colpo di sonno, aveva invaso la corsia di sinistra ed urtato violentemente con l'AL Romeo Giulietta condotta da EL BE, procedente sulla propria carreggiata nel senso di marcia opposto. A seguito dell'urto, l'AL Romeo Giulietta, gravemente danneggiata nella parte anteriore sinistra, aveva deviato dapprima verso destra e dopo aver urtato con il guard rail, aveva invertito direzione, arrestandosi in posizione obliqua rispetto all'asse stradale a ridosso della linea di mezzeria. La Fiat Punto, invece, anch'essa gravemente danneggiata dall'impatto, non controllata dal conducente, aveva intrapreso una rotazione in senso antiorario, verso la corsia originariamente percorsa, urtando contro il muro di cemento posto al margine destro della carreggiata. In tale frangente, era sopraggiunta l'AL Romeo 147, condotta da LI ND, il quale non riuscendo ad arrestare il proprio veicolo per tempo, aveva investito la Fiat Punto nella fiancata destra, leggermente sollevata dopo la collisione con il muro. Il conducente di quest'ultima, sbalzato fuori dall'abitacolo, aveva riportato gravissime lesioni;
trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, era deceduto alle ore 13:15 dello stesso giorno. Il giudice monocratico del Tribunale di Cosenza, all'esito dell'istruttoria svolta con assunzione di prove testimoniali ed esame dei consulenti tecnici del pubblico ministero e della parte civile, assolveva l'imputato LI, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", escludendo che la sua condotta, ancorché inosservante del limite di velocità, (l'andatura veniva stimata dal consulente tecnico del pubblico ministero in circa 80 km/h in tratto di strada sottoposto al limite di 50 km/h), avesse integrato una causa sopravvenuta determinativa dell'evento; a suo avviso, la dinamica che aveva condotto al tragico evento era stata innescata dalla grave imprudenza compiuta dalla vittima, che, per cause sconosciute, aveva invaso la corsia di marcia opposta e, dopo una sequela di urti con altro veicolo e con il muro posto a margine della strada, si era frapposta imprevedibilmente alla traiettoria del veicolo condotto dall'imputato, procedente nella stessa direzione. Tale comportamento - sempre ad avviso del primo giudice - aveva integrato un fattore anomalo, eccezionale ed atipico, assolutamente imprevedibile per lo stesso LI. La Corte d'appello, investita dei ricorsi del pubblico ministero e della parte civile, ha riformato la decisione di primo grado, dopo aver respinto le istanze di rinnovazione dell'istruttoria svolta in primo grado, ritenendo, al riguardo, che non 1necessario procedere ad una diversa 2 valutazione degli elementi tecnici, dettagliatamente riportati dal primo giudice in sentenza, atteso che gli stessi elementi, non differentemente interpretati nel loro significato, consentivano di escludere la ravvisabilità di una causa eccezionale ed atipica nella condotta di guida della vittima. In sintesi, pur ponendo a base della decisione gli stessi dati emersi dall'istruttoria, la conclusione era necessariamente opposta, nel senso della non imprevedibilità della condotta gravemente colposa posta in essere dalla vittima. In proposito ha richiamato le conclusioni rese dal consulente del pubblico ministero, ingegner Coscarelli, il quale aveva ritenuto che la condotta del LI era da ritenersi negligente e non prudente, per aver tenuto una velocità di 80 km/h superiore al limite prescritto sul tratto di strada interessato dal sinistro pari al 50 km/h e che, a causa dello stesso superamento del limite di velocità, il medesimo non aveva avuto a disposizione tempi tecnici, utili ad arrestare il proprio veicolo ed evitare la collisione con la Fiat Punto, dopo che la stessa, già interessata dallo scontro frontale con l'auto proveniente dal senso opposto, gli aveva improvvisamente ostacolando la percorrenza. La Corte distrettuale, alla luce della dinamica del sinistro, ha ritenuto il nesso causale tra la condotta del LI e l'evento morte, ritenendo che l'imputato non avesse osservato la regola cautelare che gli imponeva di moderare l'andatura, in un tratto di strada caratterizzato da accessi e traverse urbane, ricadente nel centro abitato, per cui, a causa della velocità elevata e superiore ai limiti, non aveva avuto a disposizione spazi e tempi tecnici utili di arresto per evitare la fatale collisione con la Fiat Punto condotta dal ET. Ed in effetti, qualoraavesse rispettato i limiti di velocità, avrebbe potuto evitare l'impatto, e u poichè il tratto di straddiEui si era verificato l'urto, immediatamente susseguente alla curva da cui proveniva il LI, aveva andamento rettilineo, con buona visuale. La condotta dell'imputato dunque rappresentava una concausa nella produzione del sinistro da cui era derivata la morte del ET. In linea generale, la Corte di merito ha osservato che non può ritenersi sottratto al controllo del conducente, in quanto non imprevedibile, né anomalo o eccezionale nell'ambito della circolazione, il fatto che il veicolo che precede sia coinvolto in un sinistro;
nel caso di specie, l'imputato, il quale con la sua autovettura seguiva quella della vittima nello stesso senso di marcia, avrebbe certamente potuto evitare l'impatto, se si fosse attenuto alle regole che gli imponevano il rispetto del limite di velocità e, comunque di tenere un'andatura consona rispetto alle condizioni della circolazione, rispettando la distanza minima di sicurezza. Lo stesso giudice-ha inoltre precisato che appariva neutra la divergenza tra le conclusioni dei consulenti in ordine all'uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima, ricavata dal fatto che il consulente del P.M. aveva ritenuto che, probabilmente, il LI non ne avesse fatto uso, diversamente dal consulente della parte civile che, invece , aveva concluso in senso contrario, sulla base degli esiti del sopralluogo di P.G. dal quale era emerso che la cintura del conducente risultava, subito dopo l'urto, ancora srotolata. La circostanza, al più ( avrebbe potuto incidere sull'espulsione dall'abitacolo della vittima a seguito del secondo impatto, che però, attese le alte 3 velocità tenute dai veicoli coinvolti, non avrebbe potuto comunque escludersi, anche in presenza di una cintura di sicurezza regolarmente allacciata. 3. LI ND, attraverso il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 3.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'articolo 603, comma 3 bis, cod. proc. Fen., e vizio di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a fronte della sentenza assolutoria in primo grado e dell'intervenuto appello da parte del pubblico ministero. In particolare, nella sentenza d'appello è stata ritenuta dirimente la circostanza relativa alla mancata osservanza della distanza di sicurezza, mai contestata all'imputato e neppure esaminata dal giudice di primo grado. La circostanza è stata ricavata dall'elaborato redatto dal consulente del P.M. (pagine 35 e 37: lo stesso non deteneva spazi tempi tecnici utili di arresto"), ancorché il tecnico nell'esame dibattimentale non avesse affrontato esplicitamente il tema. Inoltre, nella stessa decisione è stata esclusa valenza decisiva alla questione relativa all'uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima;
in proposito, nonostante il contrasto tra i consulenti del pubblico ministero e della parte civile, il tema non è stato sottoposto a rinnovata istruttoria. Così pure, non è stato riconsiderato il profilo attinente al nesso causale tra l'urto dell'auto del LI con quella della vittima e l'espulsione dal veicolo del corpo del ET, nonostante il consulente del pubblico ministero avesse dichiarato che "la certezza della proiezione del corpo non la possiamo avere proprio perché ci sono tre collisioni e proprio perché c'è anche una fase iniziale di ribaltamento della Fiat Punto, ancor prima dell'arrivo della 147", salvo poi affermare, ma solo in termini probabilistici, che l'ultimo impatto è quello che avrebbe potuto determinare la proiezione. Ed ancora, la Corte ha ritenuto la percepibilità dell'ostacolo costituito dall'auto del ET, rimbalzata sulla corsia di percorrenza dell'imputato , benché il consulente del pubblico ministero avesse affermato che, al momento del precedente impatto tra l'auto del ET con altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, il LI si trovava nel punto di massima curvatura del tratto stradale che precede il rettilineo su cui era avvenuto il secondo urto. Questa posizione, ad avviso del ricorrente, risulterebbe scarsamente compatibile con la visibilità dell'ostacolo. 3.2 Col secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione articolo 40 cod. pen.. In particolare, in ordine alla causa che aveva determinato l'espulsione della vittima dal veicolo, sarebbe stata trascurata la descrizione della dinamica del sinistro effettuata dalla polizia stradale che aveva attribuito al primo urto fortissima entità ed al secondo urto, quello in cui era rimasta coinvolta l'autovettura del LI, media entità; ed ancora, non considerata l'eventuale rilevanza del profilo attinente all'accertamento dell'uso delle cinture di sicurezza, benché l'evento 4 contestato, su cui il giudice avrebbe dovuto confrontarsi, era appunto costituito dalla proiezione del corpo al di fuori del veicolo. In proposito, il ricorrente ha sottolineato che il nesso causale nella valutazione del giudice penale non può essere analizzato secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", bensì secondo i criteri dell'alto grado di credibilità razionale e di certezza processuale che, alla luce dei dati ontologici accertati in concreto, consentono di stabilire se la condotta sia stata condizione necessaria dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio 3.3 Con il terzo motivo, è stata eccepita violazione di legge in relazione agli articoli 41 comma 2 e 43, cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto l'interruzione del nesso causale, sebbene le circostanze di fatto ponessero la condotta della vittima in termini di eccezionalità e non prevedibilità. Al riguardo, il giudice avrebbe trascurato il fatto che la vittima, un'ora prima del sinistro mortale, era incorsa in un altro incidente, con perdita di controllo del veicolo;
inoltre, al momento del sopraggiungere del LI, in occasione dell'urto in contestazione, aveva posto in essere una manovra del tutto inconsulta che aveva determinato lo spostamento del suo veicolo con traiettorie assolutamente imprevedibili. Ciò nonostante, la sentenza non avrebbe affrontato il giudizio controfattuale, omettendo di valutare l'esito della cosiddetta condotta alternativa lecita. Non sarebbe stato considerato, sotto il profilo della esigibilità, il fatto che la strada in questione era stata di recente inserita dall'Anas e dal Comune nell'elenco di quelle ricadenti all'interno del centro abitato, pur conservando sostanzialmente i caratteri di strada extraurbana ad alto scorrimento, sulla quale non erano stati ancora apposti i cartelli segnaletici dei nuovi limiti. 4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria, con allegata documentazione (stralcio dei rilievi tecnici), con cui ha chiesto dichiararsi manifestamente infondato il ricorso. 6. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'analisi delle doglianze formulate dal ricorrenti prenderà le mosse dalla disamina del primo motivo del ricorso, che è fondato. 5 1.1.Va ricordato -come fa Sez. 4 n. 27601 dell'11/5/2022, Baldini ed altro, con motivazione che il Collegio ritiene condivisibile — che, qualora l'overturning pregiudizievole per l'imputato si basi (anche) su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive assunte dal primo giudice, incombe sul giudice di appello l'obbligo, prima di decidere, di rinnovare ex art.603 cod. proc. pen. l'istruttoria dibattimentale, in maniera tale da poter apprezzare dalla viva voce dei dichiaranti, nel contraddittorio dibattimentale, il senso e la portata delle loro dichiarazioni. Si tratta -come ricorda sempre Sez. 4 n. 27601/2022 cit.- dell'ormai noto orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2016, Dasgupta, Rv. 267487-01), e ciò anche qualora l'imputato abbia optato per il rito abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01). Tale insegnamento della Corte di legittimità ha trovato piena attuazione legislativa nella riforma introdotta dalla legge n. 103/2017 (entrata in vigore il 3.8.2017), con la quale, tra l'altro, all'art. 603 cod. proc. pen. è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». L'interpretazione letterale della norma non lascia adito a dubbi di sorta: l'appello del pubblico ministero basato su censure che attengono alla valutazione della prova dichiarativa, impone al giudice del gravame di disporre la rinnovazione della relativa istruttoria dibattimentale, e quindi di dare nuovo sfogo all'esame dibattimentale dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni controverse, decisive ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione. La giurisprudenza che ha fatto seguito alla novella legislativa ha poi, condivisibilmenteichiarito -e va qui ribadito- che, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione istruttoria in sede di appello si impone in relazione ai "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", laddove tale espressione evoca, come osservato da Sez. 5, n. 27751 del 24/5/2019, Rv 276987, un concetto ampio di valutazione, non ristretto alla questione della diversa valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative. 6 Inoltre, come evidenziato dalle già citate S.U. 27620/2016 Dasgupta, in caso di riforma della decisione assolutoria di primo grado, nel nostro sistema si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale il dovere di motivazione rafforzata, il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius, sicché non si ravvisa la ragione per limitare la necessità della rinnovazione solo all'ipotesi dì un diverso giudizio sull'attendibilità delle prove dichiarative da parte del giudice d'appello. La valutazione della prova dichiarativa è sempre mediata dal giudice, per cui la sua rinnovazione è necessaria non solo quando viene in rilievo la questione dell'attendibilità, ma in ogni caso -e si vedrà di qui a poco essere proprio quello che ci occupa- di diversa valutazione della prova stessa, compiuta dal giudice d'appello rispetto al primo giudice. Solo un'opzione ermeneutica in tal senso consente, in maniera conforme alla ratio legis degli interventi riformatori dell'ultimo decennio e alle pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, di assicurare il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado - come già , flprimo giudice - di apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande, formulate dalle parti, nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal modo a quella "valutazione logica, razionale e completa", imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Una simile interpretazione del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente - come già ricordato dalla già richiamata Sez. 4 n. 27601/2022- di soddisfare appieno le istanze difensive dell'imputato assolto in primo grado, che potrà contrastare, eventualmente, la fondatezza dei motivi di gravame sulla portata probatoria delle fonti dichiarative attraverso la viva voce dei soggetti, le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dai primo giudice. Essa, inoltre, appare coerente con le argomentazioni formulate da questa Corte nel suo massimo consesso nella sentenza VA (S.U. n. 14426/19), secondo cui «per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo (non più la facoltà) di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità». Tale pronuncia ha, altresì, precisato che la prova, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere;
b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti;
confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi, "in linea 7 con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa 'proscioglimento-condanna"; d) di essa il giudice d'appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria. 1.2 Occorre a questo punto chiarire, per la sua specifica rilevanza al caso in esame, che nella nozione di prova dichiarativa oggetto di necessaria rinnovazione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., possono rientrare anche le deposizioni rese dai togicietti t~riirjg~~ periti e consulenti tecnici delle parti. Costituisce, infatti, ius receptum che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente (Sez. U, n. 14426 del 28/01/ 2019, VA, Rv. 275112-01). 2.Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ricostruisce il fatto e soprattutto la dinamica e i tempi dell'impatto tra l'auto condotta dal LI con quella della vittima, anche e soprattutto sulla base del sapere scientifico introdotto nel processo dal consulente del P.M., confrontato con il dichiarato del consulente di parte civile, e dei testi di P.G., intervenuti nell'immediatezza. Sulla base di tale ricostruzione, il primo giudice è giunto a ritenere che la condotta di guida del ET e la perdita di controllo del mezzo da parte sua, probabilmente dovutaln colpo di sonno, fosse imprevedibile per l'imputato che seguiva da tergo, ponendosi come fattore causale, eccezionale ed atipico, idoneo ad escludere il concorso causale della condotta dell'imputato. La Corte di appello ha ribaltato tale pronunciamento, disattendendo alcuni dati emersi dalle prove dichiarative assunte in primo grado. Appaiono, decisive in tal senso le seguenti divergenze, pure prospettate dal ricorrente. La Corte ha ritenuto la percepibilità da distanza considerevole dell'ostacolo costituito dall'auto del ET rimbalzata sulla corsia di percorrenza dell'imputato, benché il consulente del pubblico ministero avesse affermato che, al momento del precedente impatto tra l'auto del ET con altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, il LI si trovava nel punto di massima curvatura del tratto stradale che precede il rettilineo su cui sarebbe avvenuto il secondo urto, residuando un tempo di avvistamento di circa due secondi. E tutto ciò, nonostante la differente valutazione di imprevedibilità effettuata dalla stessa Corte distrettuale per il conducente del veicolo che, procedendo in senso inverso su tratto di strada rettilineo, per primo aveva innescato il decorso causale, impattando l'auto del ET. 8 Inoltre, è stata diversamente apprezzata la valutazione in ordine all'uso delle cinture di sicurezza, escluso da parte del consulente del P.M., ed invece ritenuto dal giudice di appello;
la circostanza, ha rilievo sia in ordine alla determinazione del momento in cui è avvenuta la proiezione del corpo al di fuori del veicolo e, in ogni caso, per accertare l'eventuale entità della colpa da parte della vittima (ove venga ritenuto il concorso). Ed ancora, è stata ritenuta accertata, al dì la di ogni ragionevole dubbio, la causalità tra l'urto dell'auto del LI con quella della vittima e l'espulsione dal veicolo del corpo del ET, nonostante il consulente del pubblico ministero avesse dichiarato che "la certezza della proiezione del corpo non la possiamo avere proprio perché ci sono tre collisioni e proprio perché c'è anche una fase iniziale di ribaltamento della Fiat Punto, ancor prima dell'arrivo della 147", salvo poi ipotizzare, ma solo in termini probabilistici, che l'ultimo impatto avrebbe potuto determinare la proiezione. La Corte di appello, in accoglimento degli appelli proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili, è perciò pervenuta al diverso esito di un'affermazione di responsabilità dell'imputato, incorrendo in un error in procedendo, laddove ha ritenuto di non dover rinnovare la testimonianza del consulente tecnico del P.M. , in violazione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., a fronte di una sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato sulla base di una complessiva valutazione delle prove dichiarative. Tali considerazioni rendono evidente come andasse rinnovata l'istruttoria, in parte qua. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il consigliere estensore Il P esidepte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette la memoria depositate dal difensore delle parti civili, con cui ha chiesto dichiararsi manifestamente infondato il ricorso. letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33697 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto la penale responsabilità di LI ND per il reato di omicidio colposo e lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile avverso la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 10/12/2020. Il fatto è stato così ricostruito: ET IO, il 15 agosto 2016, alle 7:00 circa, giunto in località Saporito di Rende, alla guida della sua autovettura Fiat Punto, procedendo sulla statale 107, in prossimità del km 27 + 200, dopo una curva volgente a sinistra, probabilmente per un colpo di sonno, aveva invaso la corsia di sinistra ed urtato violentemente con l'AL Romeo Giulietta condotta da EL BE, procedente sulla propria carreggiata nel senso di marcia opposto. A seguito dell'urto, l'AL Romeo Giulietta, gravemente danneggiata nella parte anteriore sinistra, aveva deviato dapprima verso destra e dopo aver urtato con il guard rail, aveva invertito direzione, arrestandosi in posizione obliqua rispetto all'asse stradale a ridosso della linea di mezzeria. La Fiat Punto, invece, anch'essa gravemente danneggiata dall'impatto, non controllata dal conducente, aveva intrapreso una rotazione in senso antiorario, verso la corsia originariamente percorsa, urtando contro il muro di cemento posto al margine destro della carreggiata. In tale frangente, era sopraggiunta l'AL Romeo 147, condotta da LI ND, il quale non riuscendo ad arrestare il proprio veicolo per tempo, aveva investito la Fiat Punto nella fiancata destra, leggermente sollevata dopo la collisione con il muro. Il conducente di quest'ultima, sbalzato fuori dall'abitacolo, aveva riportato gravissime lesioni;
trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, era deceduto alle ore 13:15 dello stesso giorno. Il giudice monocratico del Tribunale di Cosenza, all'esito dell'istruttoria svolta con assunzione di prove testimoniali ed esame dei consulenti tecnici del pubblico ministero e della parte civile, assolveva l'imputato LI, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", escludendo che la sua condotta, ancorché inosservante del limite di velocità, (l'andatura veniva stimata dal consulente tecnico del pubblico ministero in circa 80 km/h in tratto di strada sottoposto al limite di 50 km/h), avesse integrato una causa sopravvenuta determinativa dell'evento; a suo avviso, la dinamica che aveva condotto al tragico evento era stata innescata dalla grave imprudenza compiuta dalla vittima, che, per cause sconosciute, aveva invaso la corsia di marcia opposta e, dopo una sequela di urti con altro veicolo e con il muro posto a margine della strada, si era frapposta imprevedibilmente alla traiettoria del veicolo condotto dall'imputato, procedente nella stessa direzione. Tale comportamento - sempre ad avviso del primo giudice - aveva integrato un fattore anomalo, eccezionale ed atipico, assolutamente imprevedibile per lo stesso LI. La Corte d'appello, investita dei ricorsi del pubblico ministero e della parte civile, ha riformato la decisione di primo grado, dopo aver respinto le istanze di rinnovazione dell'istruttoria svolta in primo grado, ritenendo, al riguardo, che non 1necessario procedere ad una diversa 2 valutazione degli elementi tecnici, dettagliatamente riportati dal primo giudice in sentenza, atteso che gli stessi elementi, non differentemente interpretati nel loro significato, consentivano di escludere la ravvisabilità di una causa eccezionale ed atipica nella condotta di guida della vittima. In sintesi, pur ponendo a base della decisione gli stessi dati emersi dall'istruttoria, la conclusione era necessariamente opposta, nel senso della non imprevedibilità della condotta gravemente colposa posta in essere dalla vittima. In proposito ha richiamato le conclusioni rese dal consulente del pubblico ministero, ingegner Coscarelli, il quale aveva ritenuto che la condotta del LI era da ritenersi negligente e non prudente, per aver tenuto una velocità di 80 km/h superiore al limite prescritto sul tratto di strada interessato dal sinistro pari al 50 km/h e che, a causa dello stesso superamento del limite di velocità, il medesimo non aveva avuto a disposizione tempi tecnici, utili ad arrestare il proprio veicolo ed evitare la collisione con la Fiat Punto, dopo che la stessa, già interessata dallo scontro frontale con l'auto proveniente dal senso opposto, gli aveva improvvisamente ostacolando la percorrenza. La Corte distrettuale, alla luce della dinamica del sinistro, ha ritenuto il nesso causale tra la condotta del LI e l'evento morte, ritenendo che l'imputato non avesse osservato la regola cautelare che gli imponeva di moderare l'andatura, in un tratto di strada caratterizzato da accessi e traverse urbane, ricadente nel centro abitato, per cui, a causa della velocità elevata e superiore ai limiti, non aveva avuto a disposizione spazi e tempi tecnici utili di arresto per evitare la fatale collisione con la Fiat Punto condotta dal ET. Ed in effetti, qualoraavesse rispettato i limiti di velocità, avrebbe potuto evitare l'impatto, e u poichè il tratto di straddiEui si era verificato l'urto, immediatamente susseguente alla curva da cui proveniva il LI, aveva andamento rettilineo, con buona visuale. La condotta dell'imputato dunque rappresentava una concausa nella produzione del sinistro da cui era derivata la morte del ET. In linea generale, la Corte di merito ha osservato che non può ritenersi sottratto al controllo del conducente, in quanto non imprevedibile, né anomalo o eccezionale nell'ambito della circolazione, il fatto che il veicolo che precede sia coinvolto in un sinistro;
nel caso di specie, l'imputato, il quale con la sua autovettura seguiva quella della vittima nello stesso senso di marcia, avrebbe certamente potuto evitare l'impatto, se si fosse attenuto alle regole che gli imponevano il rispetto del limite di velocità e, comunque di tenere un'andatura consona rispetto alle condizioni della circolazione, rispettando la distanza minima di sicurezza. Lo stesso giudice-ha inoltre precisato che appariva neutra la divergenza tra le conclusioni dei consulenti in ordine all'uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima, ricavata dal fatto che il consulente del P.M. aveva ritenuto che, probabilmente, il LI non ne avesse fatto uso, diversamente dal consulente della parte civile che, invece , aveva concluso in senso contrario, sulla base degli esiti del sopralluogo di P.G. dal quale era emerso che la cintura del conducente risultava, subito dopo l'urto, ancora srotolata. La circostanza, al più ( avrebbe potuto incidere sull'espulsione dall'abitacolo della vittima a seguito del secondo impatto, che però, attese le alte 3 velocità tenute dai veicoli coinvolti, non avrebbe potuto comunque escludersi, anche in presenza di una cintura di sicurezza regolarmente allacciata. 3. LI ND, attraverso il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 3.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'articolo 603, comma 3 bis, cod. proc. Fen., e vizio di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a fronte della sentenza assolutoria in primo grado e dell'intervenuto appello da parte del pubblico ministero. In particolare, nella sentenza d'appello è stata ritenuta dirimente la circostanza relativa alla mancata osservanza della distanza di sicurezza, mai contestata all'imputato e neppure esaminata dal giudice di primo grado. La circostanza è stata ricavata dall'elaborato redatto dal consulente del P.M. (pagine 35 e 37: lo stesso non deteneva spazi tempi tecnici utili di arresto"), ancorché il tecnico nell'esame dibattimentale non avesse affrontato esplicitamente il tema. Inoltre, nella stessa decisione è stata esclusa valenza decisiva alla questione relativa all'uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima;
in proposito, nonostante il contrasto tra i consulenti del pubblico ministero e della parte civile, il tema non è stato sottoposto a rinnovata istruttoria. Così pure, non è stato riconsiderato il profilo attinente al nesso causale tra l'urto dell'auto del LI con quella della vittima e l'espulsione dal veicolo del corpo del ET, nonostante il consulente del pubblico ministero avesse dichiarato che "la certezza della proiezione del corpo non la possiamo avere proprio perché ci sono tre collisioni e proprio perché c'è anche una fase iniziale di ribaltamento della Fiat Punto, ancor prima dell'arrivo della 147", salvo poi affermare, ma solo in termini probabilistici, che l'ultimo impatto è quello che avrebbe potuto determinare la proiezione. Ed ancora, la Corte ha ritenuto la percepibilità dell'ostacolo costituito dall'auto del ET, rimbalzata sulla corsia di percorrenza dell'imputato , benché il consulente del pubblico ministero avesse affermato che, al momento del precedente impatto tra l'auto del ET con altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, il LI si trovava nel punto di massima curvatura del tratto stradale che precede il rettilineo su cui era avvenuto il secondo urto. Questa posizione, ad avviso del ricorrente, risulterebbe scarsamente compatibile con la visibilità dell'ostacolo. 3.2 Col secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione articolo 40 cod. pen.. In particolare, in ordine alla causa che aveva determinato l'espulsione della vittima dal veicolo, sarebbe stata trascurata la descrizione della dinamica del sinistro effettuata dalla polizia stradale che aveva attribuito al primo urto fortissima entità ed al secondo urto, quello in cui era rimasta coinvolta l'autovettura del LI, media entità; ed ancora, non considerata l'eventuale rilevanza del profilo attinente all'accertamento dell'uso delle cinture di sicurezza, benché l'evento 4 contestato, su cui il giudice avrebbe dovuto confrontarsi, era appunto costituito dalla proiezione del corpo al di fuori del veicolo. In proposito, il ricorrente ha sottolineato che il nesso causale nella valutazione del giudice penale non può essere analizzato secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", bensì secondo i criteri dell'alto grado di credibilità razionale e di certezza processuale che, alla luce dei dati ontologici accertati in concreto, consentono di stabilire se la condotta sia stata condizione necessaria dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio 3.3 Con il terzo motivo, è stata eccepita violazione di legge in relazione agli articoli 41 comma 2 e 43, cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto l'interruzione del nesso causale, sebbene le circostanze di fatto ponessero la condotta della vittima in termini di eccezionalità e non prevedibilità. Al riguardo, il giudice avrebbe trascurato il fatto che la vittima, un'ora prima del sinistro mortale, era incorsa in un altro incidente, con perdita di controllo del veicolo;
inoltre, al momento del sopraggiungere del LI, in occasione dell'urto in contestazione, aveva posto in essere una manovra del tutto inconsulta che aveva determinato lo spostamento del suo veicolo con traiettorie assolutamente imprevedibili. Ciò nonostante, la sentenza non avrebbe affrontato il giudizio controfattuale, omettendo di valutare l'esito della cosiddetta condotta alternativa lecita. Non sarebbe stato considerato, sotto il profilo della esigibilità, il fatto che la strada in questione era stata di recente inserita dall'Anas e dal Comune nell'elenco di quelle ricadenti all'interno del centro abitato, pur conservando sostanzialmente i caratteri di strada extraurbana ad alto scorrimento, sulla quale non erano stati ancora apposti i cartelli segnaletici dei nuovi limiti. 4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria, con allegata documentazione (stralcio dei rilievi tecnici), con cui ha chiesto dichiararsi manifestamente infondato il ricorso. 6. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'analisi delle doglianze formulate dal ricorrenti prenderà le mosse dalla disamina del primo motivo del ricorso, che è fondato. 5 1.1.Va ricordato -come fa Sez. 4 n. 27601 dell'11/5/2022, Baldini ed altro, con motivazione che il Collegio ritiene condivisibile — che, qualora l'overturning pregiudizievole per l'imputato si basi (anche) su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive assunte dal primo giudice, incombe sul giudice di appello l'obbligo, prima di decidere, di rinnovare ex art.603 cod. proc. pen. l'istruttoria dibattimentale, in maniera tale da poter apprezzare dalla viva voce dei dichiaranti, nel contraddittorio dibattimentale, il senso e la portata delle loro dichiarazioni. Si tratta -come ricorda sempre Sez. 4 n. 27601/2022 cit.- dell'ormai noto orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2016, Dasgupta, Rv. 267487-01), e ciò anche qualora l'imputato abbia optato per il rito abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01). Tale insegnamento della Corte di legittimità ha trovato piena attuazione legislativa nella riforma introdotta dalla legge n. 103/2017 (entrata in vigore il 3.8.2017), con la quale, tra l'altro, all'art. 603 cod. proc. pen. è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». L'interpretazione letterale della norma non lascia adito a dubbi di sorta: l'appello del pubblico ministero basato su censure che attengono alla valutazione della prova dichiarativa, impone al giudice del gravame di disporre la rinnovazione della relativa istruttoria dibattimentale, e quindi di dare nuovo sfogo all'esame dibattimentale dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni controverse, decisive ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione. La giurisprudenza che ha fatto seguito alla novella legislativa ha poi, condivisibilmenteichiarito -e va qui ribadito- che, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione istruttoria in sede di appello si impone in relazione ai "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", laddove tale espressione evoca, come osservato da Sez. 5, n. 27751 del 24/5/2019, Rv 276987, un concetto ampio di valutazione, non ristretto alla questione della diversa valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative. 6 Inoltre, come evidenziato dalle già citate S.U. 27620/2016 Dasgupta, in caso di riforma della decisione assolutoria di primo grado, nel nostro sistema si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale il dovere di motivazione rafforzata, il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius, sicché non si ravvisa la ragione per limitare la necessità della rinnovazione solo all'ipotesi dì un diverso giudizio sull'attendibilità delle prove dichiarative da parte del giudice d'appello. La valutazione della prova dichiarativa è sempre mediata dal giudice, per cui la sua rinnovazione è necessaria non solo quando viene in rilievo la questione dell'attendibilità, ma in ogni caso -e si vedrà di qui a poco essere proprio quello che ci occupa- di diversa valutazione della prova stessa, compiuta dal giudice d'appello rispetto al primo giudice. Solo un'opzione ermeneutica in tal senso consente, in maniera conforme alla ratio legis degli interventi riformatori dell'ultimo decennio e alle pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, di assicurare il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado - come già , flprimo giudice - di apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande, formulate dalle parti, nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal modo a quella "valutazione logica, razionale e completa", imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Una simile interpretazione del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente - come già ricordato dalla già richiamata Sez. 4 n. 27601/2022- di soddisfare appieno le istanze difensive dell'imputato assolto in primo grado, che potrà contrastare, eventualmente, la fondatezza dei motivi di gravame sulla portata probatoria delle fonti dichiarative attraverso la viva voce dei soggetti, le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dai primo giudice. Essa, inoltre, appare coerente con le argomentazioni formulate da questa Corte nel suo massimo consesso nella sentenza VA (S.U. n. 14426/19), secondo cui «per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo (non più la facoltà) di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità». Tale pronuncia ha, altresì, precisato che la prova, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere;
b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti;
confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi, "in linea 7 con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa 'proscioglimento-condanna"; d) di essa il giudice d'appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria. 1.2 Occorre a questo punto chiarire, per la sua specifica rilevanza al caso in esame, che nella nozione di prova dichiarativa oggetto di necessaria rinnovazione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., possono rientrare anche le deposizioni rese dai togicietti t~riirjg~~ periti e consulenti tecnici delle parti. Costituisce, infatti, ius receptum che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente (Sez. U, n. 14426 del 28/01/ 2019, VA, Rv. 275112-01). 2.Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ricostruisce il fatto e soprattutto la dinamica e i tempi dell'impatto tra l'auto condotta dal LI con quella della vittima, anche e soprattutto sulla base del sapere scientifico introdotto nel processo dal consulente del P.M., confrontato con il dichiarato del consulente di parte civile, e dei testi di P.G., intervenuti nell'immediatezza. Sulla base di tale ricostruzione, il primo giudice è giunto a ritenere che la condotta di guida del ET e la perdita di controllo del mezzo da parte sua, probabilmente dovutaln colpo di sonno, fosse imprevedibile per l'imputato che seguiva da tergo, ponendosi come fattore causale, eccezionale ed atipico, idoneo ad escludere il concorso causale della condotta dell'imputato. La Corte di appello ha ribaltato tale pronunciamento, disattendendo alcuni dati emersi dalle prove dichiarative assunte in primo grado. Appaiono, decisive in tal senso le seguenti divergenze, pure prospettate dal ricorrente. La Corte ha ritenuto la percepibilità da distanza considerevole dell'ostacolo costituito dall'auto del ET rimbalzata sulla corsia di percorrenza dell'imputato, benché il consulente del pubblico ministero avesse affermato che, al momento del precedente impatto tra l'auto del ET con altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, il LI si trovava nel punto di massima curvatura del tratto stradale che precede il rettilineo su cui sarebbe avvenuto il secondo urto, residuando un tempo di avvistamento di circa due secondi. E tutto ciò, nonostante la differente valutazione di imprevedibilità effettuata dalla stessa Corte distrettuale per il conducente del veicolo che, procedendo in senso inverso su tratto di strada rettilineo, per primo aveva innescato il decorso causale, impattando l'auto del ET. 8 Inoltre, è stata diversamente apprezzata la valutazione in ordine all'uso delle cinture di sicurezza, escluso da parte del consulente del P.M., ed invece ritenuto dal giudice di appello;
la circostanza, ha rilievo sia in ordine alla determinazione del momento in cui è avvenuta la proiezione del corpo al di fuori del veicolo e, in ogni caso, per accertare l'eventuale entità della colpa da parte della vittima (ove venga ritenuto il concorso). Ed ancora, è stata ritenuta accertata, al dì la di ogni ragionevole dubbio, la causalità tra l'urto dell'auto del LI con quella della vittima e l'espulsione dal veicolo del corpo del ET, nonostante il consulente del pubblico ministero avesse dichiarato che "la certezza della proiezione del corpo non la possiamo avere proprio perché ci sono tre collisioni e proprio perché c'è anche una fase iniziale di ribaltamento della Fiat Punto, ancor prima dell'arrivo della 147", salvo poi ipotizzare, ma solo in termini probabilistici, che l'ultimo impatto avrebbe potuto determinare la proiezione. La Corte di appello, in accoglimento degli appelli proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili, è perciò pervenuta al diverso esito di un'affermazione di responsabilità dell'imputato, incorrendo in un error in procedendo, laddove ha ritenuto di non dover rinnovare la testimonianza del consulente tecnico del P.M. , in violazione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., a fronte di una sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato sulla base di una complessiva valutazione delle prove dichiarative. Tali considerazioni rendono evidente come andasse rinnovata l'istruttoria, in parte qua. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il consigliere estensore Il P esidepte