Art. 12.
Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.
Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.
Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.
Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.