CASS
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2024, n. 19195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19195 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IE OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19195 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Ravenna, in data 21.5.2019, aveva condannato CO IE AO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ascrittigli al capo b) dell'imputazione, in qualità di amministratore unico della "Keser Diva Design S.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Ravenna in data 18.12.2012. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto la natura distrattiva della cessione posta in essere dalla società fallita, avente a oggetto il brevetto K, il relativo marchio, nonché la licenza d'uso, al prezzo di euro 3.200.000,00 in favore della società "Partinvest S.r.l.", è stata affermata dai giudici di merito, decontestualizzandola dall'intera operazione economica, dallo stesso curatore ritenuta ragionevole sul piano economico, in considerazione della difficoltà di rapporti con il sistema bancario, all'interno della quale, rileva il ricorrente, la "Keser Diva" ha continuato a esercitare l'attività economica caratteristica, rappresentata dall'utilizzazione del brevetto e del marchio ceduti in proprietà alla "Partinvest", ma da questa retrocessi in godimento alla dante causa, a far data dall'1.1.2009, realizzando ricavi che lo stesso curatore ha quantificato in 4.558.000,00 euro al 31.12.2008, per poi diminuire nel corso degli anni, senza tacere che il perito dott. Toso, nel descrivere i flussi finanziari che la società fallita avrebbe ragionevolmente realizzato dopo l'operazione di conferimento del ramo d'azienda alla "New Tech" (si tratta della seconda operazione distrattiva), come licenziatario della stessa azienda, ha messo in evidenza che la "Keser" dal 2003 (quindi anche nel 2009) non ha mai conseguito ricavi inferiori a 3.000.000,00 di euro, risultato di cui si è potuta avvantaggiare nello svolgimento della sua attività imprenditoriale;
2) violazione di legge in punto di ritenuta se
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19195 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Ravenna, in data 21.5.2019, aveva condannato CO IE AO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ascrittigli al capo b) dell'imputazione, in qualità di amministratore unico della "Keser Diva Design S.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Ravenna in data 18.12.2012. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto la natura distrattiva della cessione posta in essere dalla società fallita, avente a oggetto il brevetto K, il relativo marchio, nonché la licenza d'uso, al prezzo di euro 3.200.000,00 in favore della società "Partinvest S.r.l.", è stata affermata dai giudici di merito, decontestualizzandola dall'intera operazione economica, dallo stesso curatore ritenuta ragionevole sul piano economico, in considerazione della difficoltà di rapporti con il sistema bancario, all'interno della quale, rileva il ricorrente, la "Keser Diva" ha continuato a esercitare l'attività economica caratteristica, rappresentata dall'utilizzazione del brevetto e del marchio ceduti in proprietà alla "Partinvest", ma da questa retrocessi in godimento alla dante causa, a far data dall'1.1.2009, realizzando ricavi che lo stesso curatore ha quantificato in 4.558.000,00 euro al 31.12.2008, per poi diminuire nel corso degli anni, senza tacere che il perito dott. Toso, nel descrivere i flussi finanziari che la società fallita avrebbe ragionevolmente realizzato dopo l'operazione di conferimento del ramo d'azienda alla "New Tech" (si tratta della seconda operazione distrattiva), come licenziatario della stessa azienda, ha messo in evidenza che la "Keser" dal 2003 (quindi anche nel 2009) non ha mai conseguito ricavi inferiori a 3.000.000,00 di euro, risultato di cui si è potuta avvantaggiare nello svolgimento della sua attività imprenditoriale;
2) violazione di legge in punto di ritenuta se