Ordinanza cautelare 5 agosto 2020
Ordinanza presidenziale 11 agosto 2022
Ordinanza presidenziale 24 ottobre 2024
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 08/04/2025, n. 6992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6992 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04935/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2020, proposto da
GI BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
CO HI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria rettificata dell’11 marzo 2020 pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/14, relativa al concorso interno, per titoli ed esami per 501 vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017;
- del decreto del Capo della Polizia ‐ Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 5 marzo 2019, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2019, supplemento straordinario n. 1/13 bis, recante «rettifica del decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, recante modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorso interni ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» ;
- del verbale n. 78 della commissione esaminatrice del concorso interno sopra indicato, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2019, supplemento straordinario n.1/43 bis;
- di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Francesco Tallaro;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – GI BU ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la graduatoria, rettificata con provvedimento dell’11 marzo 2020, del concorso interno, per titoli ed esami per 501 vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
Unitamente a tale atto, ha impugnato il decreto del Capo delle Polizia ‐ Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 5 marzo 2019, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2019, supplemento straordinario n. 1/13 bis, con si è disposto che non costituiscano oggetto di valutazione i titoli di cultura (titoli di studio, abilitazioni professionali).
1.1. – Con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 2 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e dell’art. 27 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, i quali non imporrebbero di ignorare, nella procedura concorsuale, i titoli culturali posseduti dai candidati. L’amministrazione, secondo il ricorrentem ha probabilmente confuso il concetto di requisito per l’accesso al concorso con quello di titolo valutabile, e così facendo ha ritenuto che il riferimento al diploma di scuola superiore, contenuto nell’art. 27, c. 1, lett. b) d.P.R. 335 del 1982, escluderebbe implicitamente ogni valore dei titoli di studio più elevati. Tale interpretazione sarebbe comunque errata, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della norma, e si porrebbe in evidente conflitto con il principio di buon andamento dell’amministrazione.
1.2. – Con il secondo motivo, si pone in evidenza la contraddittorietà della condotta dell’amministrazione, che in altre procedure concorsuali per vice ispettori ha previsto la valorizzazione dei titoli culturali dei candidati.
1.3. – Infine, col terzo motivo, si denunzia la disparità di trattamento, in quanto la commissione esaminatrice in taluni casi avrebbe attribuito «addirittura punti 1 al titolo relativo alla conoscenza dei sistemi informatici a dispetto del punteggio di 0,1 attribuito erroneamente al medesimo» .
1.4. – Sotto il profilo della rilevanza delle questioni, assume che il maggior punteggio che avrebbe ricevut in caso di valutazione dei titoli gli avrebbe consentito di essere tra i vincitori della selezione.
2. – L’amministrazione si è costituita con comparsa di mera forma.
3. – Con ordinanza del 5 agosto 2020, n. 5157, è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare.
Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, previo deposito, da parte dell’amministrazione, di documentata relazione su disposizione impartita dal Tribunale con ordinanze presidenziali dell’11 agosto 2022, n. 6741, e del 24 ottobre 2024, n. 4559.
4. – I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e rigettati, tenuto conto della posizione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza del 18 maggio 2021, n. 3866) sulle questioni sollevate dal ricorrente.
4.1. – Dirimente è il fatto che, alla data di pubblicazione del bando di concorso de quo (3 novembre 2017), l’articolo 27, comma 1, lettera b) , del d.P.R. n. 335 del 1982, nella versione applicabile ratione temporis (dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e prima delle modifiche successivamente introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172), prevedeva che la nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue “ nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, […]”, essendo pertanto evidente che erano valutabili, secondo la disciplina normativa all’epoca vigente, i soli “ titoli di servizio ” e non anche i titoli di cultura.
4.2. – Il gravato decreto del Capo della Polizia del 5 marzo 2019, lungi dal costituire uno ius superveniens , aveva unicamente inteso correggere il precedente decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 per renderlo conforme al menzionato articolo 27 d.P.R. n. 335 del 1982, nel senso di escludere la valutabilità dei titoli di cultura, non essendo possibile lamentare alcuna lesione del legittimo affidamento, visto che la stessa disposizione normativa sopra richiamata (nella versione applicabile ratione temporis ) consentiva la valutabilità dei soli titoli di servizio.
4.3. – Né è possibile dare rilievo alla modifica dei criteri di valutazione dei titoli durante lo svolgimento del concorso, poiché:
a) la “modifica” de qua è più correttamente qualificabile come mera “rettifica”, avendo il gravato decreto del Capo della Polizia del 5 marzo 2019 unicamente inteso conformare la lex specialis di concorso alla normativa in vigore alla data di pubblicazione del concorso stesso, correggendo l’errore iniziale;
b) per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo non è possibile dare ingresso alla tutela di interessi illegittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1841 del 2021; n. 1141 del 2018; n. 5481 del 2017), essendo inammissibile la domanda dei ricorrenti che, muovendo dalla asserita illegittimità della modifica dei criteri di valutazione dei titoli, è sostanzialmente rivolta ad ottenere un punteggio illegittimo, in quanto non attribuibile in base alla normativa vigente ratione temporis .
5. – L’ultimo motivo di ricorso è, del pari, infondato, perché, oltre a lamentare la disparità di trattamento, il ricorrente non specifica, né documenta le ragioni per cui avrebbe dovuto essergli attribuito un punteggio di 1 per la conoscenza dei sistemi informatici.
6. – Il ricorso è respinto, potendosi compensare tra le parti le spese e le competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO