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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 273/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 273/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.07.2024
DA
(P.IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Parte_1 P.IVA_1
Crasnich e Marzia Broili entrambi del Foro di OR giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
- Attore in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti TR C.F._1
D. Passoni, C. Belotti e M. Terenghi del Foro di Monza giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
-Convenuto in riassunzione -
OGGETTO: Riassunzione a seguito del rinvio di cui alla sentenza della Corte di Cass. RG
15161/2020 (pubbl. il 16.052024).
Causa iscritta a ruolo il 07.08.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 18.06.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, quale giudice di rinvio designato dalla Corte Suprema
di Cassazione con la sentenza sun RG n. 15161/2020 (pubbl. il 16.05.2024), disattesa ogni diversa istanza e previe le declaratorie del caso e di legge, in applicazione dei principi di diritto enunciati nella predetta sentenza, tenendo conto delle ricostruzioni dei fatti storici e delle premesse logiche giuridiche contenute nella stessa:
Nel merito:
a) Riconoscere il credito della società attrice in riassunzione nei confronti del convenuto quantificato in € 29.152,68 in linea capitale (oltre agli interessi legali dal 24.10.13 al saldo),
o per quel differente importo ritenuto accertato, sulla base delle causali in atti;
b) Condannare per effetto il convenuto a rimborsare all'attrice in riassunzione le spese e competenzxe di lite relative alle precedenti fasi processuali e nelllo specifico: di primo grado
RG 60/2014 RI. OR (da ritenersi espressamente compresa la fase monitoria sub RG
774/13), di secondo grado (sub RG 655/18 Corte di Appello di Trieste), nonché di legittimità
(sub RG 15161/2020); oltre a spese generali, cpa, iva ed anticvipazioni;
c) Oltre alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio di riassunzione;
oltre a spese generali, cpa, iva ed anticipazioni.
In via istruttoria Si ribadiscono i rilievi svolti nella memoria ex art. 183 VI co. n. 3 cpc dd. 30.11.2014 (RG
60/2014 RI. OR) e nella comparsa di costituziobne in sede di appello ( RG 655/18 Corte
di Appello di Trieste/pgg. 21 e 22).
Riservata ogni ulteriore difesa negli assegnandi termini all'esito della costituzione avversaria.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così giudicare per la causali di cui in narrativa del presente atto:
-In via preliminare
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria e la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e, quindi, revocare e/o annullare il decreto n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal RIunale di OR, con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
- dichiarare le domande proposte da (già Parte_1 Controparte_2
con l'atto di riassunzione nuove, e come tali tardive e/o inammissibili e/o
[...]
improcedibili, con tutte le conseguenti statuizioni di Legge.
- In via principale di merito:
- dichiarare prescritto l'asserito diritto di credito azionato dalla società (già Parte_1
nei confronti del Sig. con il Controparte_2 CP_1
decreto ingiuntivo n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal RIunale di OR e, conseguentemente,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria e la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e, quindi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal RIunale di OR, con tutte le conseguenti statuizioni di legge - accertare e dichiarare, per le causali tutte esposte in narrativa, la non debenza da parte del Sig.
[...]
ed a favore della (già CP_1 Parte_1 Controparte_2
degli importi recati dal decreto ingiuntivo n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal
[...]
RIunale di OR, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e negli atti del primo grado di giudizio e, per l'effetto,
- revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia il suddetto decreto ingiuntivo e dichiararne comunque la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, ed in ogni caso annullarlo e revocarlo con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
In ogni caso, respingere le domande, eccezioni e deduzioni, tutte, formulate dalla società
[...]
(già , perché infondate in Parte_1 Controparte_2
fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, oltre rimb. forf. tar. civ.,
contr. int. ed I.V.A.. CP_3
In via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie dedotte negli atti e scritti difensivi del primo grado di giudizio, da aversi qui per integralmente riproposte;
in particolare, ammettersi i mezzi istruttori di prova orale articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., del 12.11.2014.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società richiedeva ed otteneva dal RIunale di Controparte_2
OR decreto ingiuntivo per euro 29.152,68 oltre accessori nei confronti di TR
; a fondamento della pretesa veniva posta la scrittura privata sottoscritta dai tre soci
[...] [...]
, e in data 1.2.2001, con la quale era stato pattuito CP_1 Parte_2 Controparte_2
che il socio uscente continuasse a mantenere le responsabilità a lui spettanti fino CP_1
all'estinzione del mutuo contratto dalla società con RO AN per l'acquisto dell'immobile sito in
Ronchi dei Legionari in Piazza Oberdan 36, e comunque sino alla sua vendita;
l'importo richiesto in via monitoria era pari alla quota parte dei ratei di mutuo di spettanza del socio uscente. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione disconoscendo la TR
scrittura privata del 1.02.2001, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società e l'intervenuta prescrizione e contestando nel merito la pretesa creditoria.
La società opposta si costituiva contrastando le argomentazioni di cui all'opposizione.
Nel corso del giudizio di primo grado l'opponente riconosceva l'autografia della sottoscrizione della scrittura privata;
senza compimento di attività istruttoria, con sentenza n.240/2018 pubblicata il
12.06.2018 il RIunale di OR rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice qualificava la scrittura come contratto di accollo e respingeva l'eccezione di prescrizione e quella di difetto di legittimazione attiva della società, rilevando che l'accordo era stato sottoscritto dall'intera compagine sociale e quindi esprimeva la volontà dell'ente.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello censurando la TR
pronuncia sia quanto al mancato accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'opposta e di prescrizione, sia per avere essa qualificato la scrittura oggetto di causa come accollo,
essendo possibile una diversa interpretazione della stessa quale preliminare di cessione quota, ed essendo poi il suo contenuto stato superato dalla stipula dell'atto di cessione della quota;
l'appellante deduceva inoltre la nullità della scrittura per mancanza di sinallagma contrattuale.
La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che l'accordo fosse stato sottoscritto dai soci ma non fosse riferibile alla società, che non vi era mai menzionata;
il giudice di secondo grado rilevava che la cessione delle quote sociali è un atto che inerisce al rapporto tra i soci, al contratto sociale, e che il consenso di tutti i soci al trasferimento della quota sociale è dettato dall'art.2252 cc.; quanto all'impegno per il mutuo contratto dalla società, la
Corte qualificava la scrittura privata come patto parasociale, con il quale i soci avevano voluto disciplinare i debiti sociali in presenza della cessione delle quote.
Per il giudice di secondo grado tale impegno non poteva essere considerato un accollo del debito, in quanto non emergeva dal testo della scrittura o da altre circostanze un accordo della società debitrice, né risultava essere stato portato a conoscenza della società stessa. Veniva pertanto dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione Controparte_2
con quattro motivi.
[...]
Con il primo motivo parte ricorrente impugnava la sentenza di questa Corte nella parte in cui aveva negato la legittimazione attiva della società a far valere il contenuto della scrittura privata datata
1.02.2001.
Con il secondo motivo si deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva qualificato la scrittura privata come patto parasociale.
Con il terzo motivo la società censurava la sentenza impugnata per non avere tenuto conto dell'evidente inquadrabilità della fattispecie nell'ambito della disciplina dell'accollo.
Con il quarto motivo parte ricorrente sosteneva che la corretta interpretazione della scrittura privata avrebbe dovuto condurre alla sua qualificazione non come accordo sulla cessione di quote con effetti modificativi del contratto sociale, bensì come accordo motivato da distinte finalità sinallagmatiche,
prima tra tutte l'accollo del debito derivante dal mutuo.
Con ricorso incidentale riproponeva le argomentazioni difensive non esaminate nel CP_1
giudizio di appello.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.13561/2024 accoglieva il ricorso principale e quello incidentale.
La Suprema Corte riteneva anzitutto l'accordo efficace anche nei confronti della società; evidenziava che è pacifico che tutti i soci della società avessero sottoscritto la scrittura privata, e che questi erano anche amministratori della stessa;
affermava che la scrittura regolamentava la cessione di quote
(questione tra soci) ma contestualmente prevedeva una pattuizione che ne condizionava l'efficacia all'adempimento di una obbligazione che il socio assumeva nell'interesse della società (il pagamento del mutuo). Errata secondo la Corte Cassazione era poi la qualificazione della scrittura come patto parasociale,
che è una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell'atto costitutivo o nello statuto della società, e deve escludersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi dell'art.2341 bis c.c..
Secondo la Corte di Cassazione la scrittura privata oggetto di causa contiene una pattuizione con la quale il socio uscente conveniva con l'altro socio che la cessione della quota ad un terzo fosse condizionata all'assunzione della garanzia da parte del cedente del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell'interesse della società; oggetto della pattuizione era quindi la condizione di efficacia dell'uscita dalla società di uno dei soci stipulanti.
La Corte demandava al giudice del rinvio la questione circa la qualificazione dell'accordo,
osservando che la ragione di esclusione della disciplina dell'accollo individuata nella sentenza era errata.
La Corte di Appello aveva erroneamente escluso la disciplina dell'accollo, affermando che non emergerebbe dal testo della scrittura o da altre circostanze un accordo della società debitrice, né
risulterebbe che questo sia stato portato a conoscenza della società stessa;
al riguardo la Suprema
Corte ha osservato che è pacifico che la scrittura sia stata sottoscritta dai soci che erano contemporaneamente anche tutti amministratori della società, e che non vi sono forme sacramentali di contempatio domini.
(già riassumeva il giudizio Parte_1 Controparte_4
evidenziando che la Corte di Cassazione aveva affermato la legittimazione attiva della società e aveva indicato come dovesse essere valutata la qualificazione dell'accordo come accollo, escludendo la configurabilità di un patto parasociale. Secondo la società riassumente la scrittura privata prevede un accollo, che è un contratto a forma libera che non impone l'esplicita spendita del nome del rappresentato, ed era soddisfatto il requisito della partecipazione dell'accollante e CP_1
dell'accollato OS s.n,c,, essendo presenti come rappresentanti tutti gli amministratori. Parte riassumente chiedeva pertanto che venisse riconosciuto il proprio credito pari ad euro 29.152,68
in linea capitale, con condanna del convenuto al rimborso delle spese di tutte le fasi.
si costituiva eccependo la novità della domanda in riassunzione, perché di TR
mero accertamento e non di condanna, con conseguente inammissibilità.
Parte convenuta sosteneva che la Suprema Corte non avesse enunciato un principio di diritto direttamente applicabile, e che l'interpretazione della volontà contrattuale e la qualificazione dell'accordo erano state rimesse al giudice di rinvio, anche mediante l'assunzione delle prove testimoniali per la cui ammissione insisteva.
ribadiva l'estraneità della società all'accordo, rilevando come la volontà TR
della società si esprime solo mediante delibere assembleari.
Quanto al contenuto dell'accordo, sosteneva che con tale scrittura il socio aveva solo inteso CP_2
assicurarsi che nel caso la società non riuscisse con le proprie sostanze ad onorare il mutuo sarebbe intervenuto pro quota con proprio denaro. CP_1
Riproponeva il convenuto l'eccezione di prescrizione: osservava che la scrittura è del 1.2.2001, il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile era stato estinto in data 29.4.2008, e che tra la data di sottoscrizione dell'accordo e il deposito del ricorso monitorio erano decorsi 12 anni e 8 mesi, mentre tra la data di estinzione del mutuo e il deposito del ricorso monitorio sono erano trascorsi 7 anni e 6
mesi. Sosteneva che al caso di specie dovrebbe applicarsi l'art.2949 c.c., ed il termine quinquennale di prescrizione per i diritti che derivano dai rapporti sociali.
Secondo il convenuto, l'accordo disciplinerebbe solo i diritti e le obbligazioni tra i soci della società
nell'ambito di un accordo preliminare alla cessione di quote;
trattandosi di un preliminare di cessione di quote, questo doveva ritenersi totalmente superato dal contratto definitivo stipulato con atto notarile con il quale, contrariamente a quanto previsto dall'accordo, aveva ceduto le CP_1
proprie quote in parte al fratello e in parte al sig. Pt_2 CP_2 Evidenziava poi che l'atto notarile del 2002 aveva espressamente previsto che sarebbe CP_1
restato a carico dei cessionari “l'obbligo di assumere gli eventuali oneri di passività il tutto in proporzione della quota acquistata”.
Secondo quanto esposto dal convenuto, la volontà delle parti dell'accordo era quella di prevedere una assunzione di responsabilità di nei soli confronti del fratello che avrebbe acquistato la CP_1
quota, e solo in via sussidiaria, nel caso di mancato pagamento da parte della società, anche in favore della società, fino all'estinzione del mutuo;
poiché la società aveva potuto fare fronte al pagamento dei ratei, ed era intervenuta l'estinzione, nulla sarebbe da lui dovuto;
peraltro con l'atto notarile gli assetti societari si erano riequilibrati, posto che la quota già di era stata suddivisa tra i CP_1
due restanti soci, senza squilibri.
Osservava poi il convenuto in riassunzione poi che l'accordo non indicava nei confronti di chi era stato assunto l'obbligo relativo al contratto di mutuo, e che lo stesso non poteva essere qualificato come accollo, in quanto al momento della sottoscrizione non era certo un terzo ma era CP_1
socio della società e lo era poi rimasto per quasi due anni successivamente.
Secondo il convenuto, la qualificazione dell'accordo come accollo comporterebbe che questo sarebbe privo di causa e quindi nullo (vizio rilevabile d'ufficio); l'assunzione di obbligazione a carico di era infatti stabilita senza alcuna controprestazione a carico di con CP_1 Parte_1
conseguente arricchimento senza causa, e mancanza di una causa in concreto del negozio.
***
1. La questione preliminare relativa alla modificazione della domanda con l'atto di riassunzione può essere risolta alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo Cass.n.12065/2024, “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad
opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al
giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle
precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni
di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”.
Nel caso di specie, la domanda della società riassumente era stata formulata già con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Con riguardo all'eccezione di prescrizione, si deve rilevare che secondo Cass.n.4007/2024 “la
disposizione sulla prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali, contenuta nell'art. 2949,
comma 1, c.c., deve essere interpretata restrittivamente, in quanto inerente ai soli diritti riconducibili
all'organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale”.
Secondo Cass.n.6561/2017 “la prescrizione abbreviata ex art. 2949, comma 1, c.c. non si applica
all'azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare
la società, si sia rivolto ad un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che
il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione
della società, ma da un accordo intervenuto tra i soci per agevolare e rendere possibile quel
finanziamento, onde la relazione di detto accordo con l'organismo sociale ed il suo ordinamento
interno deve intendersi del tutto occasionale e non legata da vincolo di consequenzialità genetica
con questi ultimi”.
L'eccezione deve essere pertanto disattesa.
3.Quanto al merito, si deve richiamare il contenuto della scrittura privata di data 1.02.2001, che così prevedeva:
“Cessione di quote
Il sottoscritto socio della OS snc di e , accetta la Controparte_2 Controparte_2 CP_1
cessione di quota del 25% fatta dal socio al socio , alle TR Parte_2
seguenti condizioni:
1) Che il socio continui a mantenere le responsabilità a lui spettanti sino all'estinzione CP_1
del mutuo contratto con RO AN per l'acquisto dell'immobile sito in Ronchi dei Legionari in
Piazza Oberdan 36, e comunque sino alla sua vendita. 2) Che la quota del 25% acquisita dal fratello socio , e la quota attuale, non vengano Parte_2
per nessun motivo cedute ad altri senza il consenso scritto del socio Controparte_2
Letto, approvato e sottoscritto in Monfalcone, lì 01.02.2001
RE . TR Pt_2 Controparte_2
3.1 Si deve premettere che la Suprema Corte ha chiaramente imputato anche alla società gli effetti del citato accordo, con conseguente necessità di affermare la legittimazione attiva della stessa.
3.2 Con riguardo alla qualificazione dell'accordo, questa è stata rimessa dalla Suprema Corte al giudizio di rinvio.
Il contenuto della scrittura privata deve essere valutato complessivamente, in quanto contiene due previsioni: assunzione di responsabilità di per il pagamento delle rate di mutuo CP_1
residue; introduzione di una riserva di gradimento in favore del socio nel caso CP_2 Pt_2
cedesse a terzi le proprie quote (quella di cui già era titolare, e quella pari al 25% oggetto
[...]
di cessione da parte del fratello ); l'accordo è poi finalizzato alla cessione della quota del CP_1
25% da parte del socio al socio . TR Parte_2
E' necessario, tuttavia, considerare anche gli accadimenti successivi: con l'atto notarile stipulato il
12.11.2002 la cessione delle quote è avvenuta diversamente da quanto pattuito con la scrittura del febbraio 2011, in quanto ha ceduto parte delle sue quote al fratello e parte a CP_1 Pt_2
CP_2
Si deve altresì evidenziare che il mutuo è stato estinto in data 29.04.2008, avendo evidentemente la società onorato i relativi ratei, e che, come risulta dalle difese della società, i ratei richiesti in restituzione decorrevano dal 2003 (successivamente quindi all'atto notarile di cessione delle quote e al nuovo assetto societario).
L'accordo del 2.1.2001 non deve essere interpretato come una fideiussione, in quanto non muta la posizione dei singoli soci nei confronti della AN, la quale poteva chiedere l'adempimento direttamente alla società e ai soci illimitatamente responsabili. La Suprema Corte, peraltro, pur non pronunciandosi in ordine alla qualificazione della scrittura privata oggetto di causa, ha precisato che (pag.10) ha fatto riferimento alla prestazione di una garanzia del pagamento pro quota del mutuo.
Il senso dell'obbligazione assunta da , in vista della cessione al fratello della propria CP_1
quota sociale, era quello di mantenere la sua responsabilità di socio, ma nei limiti di questa.
Si trattava pertanto della prestazione di una garanzia, che perpetuava la responsabilità in capo a
[...]
anche dopo la cessazione della sua qualità di socio;
ed infatti l'accordo prevedeva il CP_1
mantenimento delle “responsabilità a lui spettanti”.
Deve ritenersi pertanto corretta l'interpretazione proposta dal convenuto in riassunzione, secondo la quale il socio con la scrittura oggetto di causa, intendeva assicurarsi che nel caso la società CP_2
non fosse stata in grado di onorare il debito, il sig. sarebbe intervenuto con proprio CP_1
denaro ad estinguere il debito per la sua quota parte.
Poiché tuttavia la società ha onorato il debito verso la banca, la garanzia non ha più ragione di operare;
è la stessa società che nel ricorso per decreto ingiuntivo dà atto di avere corrisposto i ratei di mutuo dal 31.10.2003 fino all'estinzione in data 29.04.2008, richiedendo poi il 25% dei relativi importi a
. CP_1
Si osserva altresì che il primo rateo del mutuo oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo aveva scadenza successiva all'atto di cessione delle quote di data 12.11.2002.
Interpretata diversamente, l'assunzione dell'obbligazione da parte di resterebbe priva CP_1
di una controprestazione, né parte riassumente la ha indicata.
3.3 Deve poi considerarsi che quanto convenuto nella scrittura privata del 1.2.2001 con riguardo alla cessione di quote non si è verificato nei termini ivi previsti, poiché la cessione della quota del 25%
dal socio al socio non si è verificata (essendo la cessione delle quote di CP_1 Parte_2
avvenuta in favore di entrambi i soci restanti). CP_1
Non si giustificherebbe quindi l'applicazione a danno di della condizione apposta con CP_1
la scrittura privata del 1.2.2001 ad un negozio che non è intervenuto nei termini già previsti;
l'atto notarile di cessione delle quote di data 12.11.2002 ha previsto in capo ai cessionari “l'obbligo di
assumere eventuali oneri di passività il tutto in proporzione della quota acquistata”.
Per i motivi esposti deve ritenersi che l'accordo di data 1.2.2001 non possa fondare la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto.
4. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato e all'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi e fasi,
liquidate nei valori medi (ma nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione delle due fasi avanti a questa Corte) con riferimento al valore tra euro 26.000 ed euro 52.000.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa tra (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
e
[...] TR
in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n.544/2013 di data 20.10.2013
emesso al RIunale di OR;
condanna a restituire a quanto ricevuto in forza della Parte_1 TR
sentenza di primo trado oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento alla effettiva restituzione;
condanna a rifondere a le spese di lite per tutti i Parte_1 TR
gradi e fasi del procedimento così liquidate in € 7.616,00 per il giudizio avanti il RIunale;
in € 8.469,00 per il giudizio d'appello in € 5.513,00 per il giudizio di legittimità
in € 8.469,00 per questo giudizio di rinvio,
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 273/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 30.07.2024
DA
(P.IVA rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Parte_1 P.IVA_1
Crasnich e Marzia Broili entrambi del Foro di OR giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
- Attore in riassunzione -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti TR C.F._1
D. Passoni, C. Belotti e M. Terenghi del Foro di Monza giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
-Convenuto in riassunzione -
OGGETTO: Riassunzione a seguito del rinvio di cui alla sentenza della Corte di Cass. RG
15161/2020 (pubbl. il 16.052024).
Causa iscritta a ruolo il 07.08.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 18.06.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, quale giudice di rinvio designato dalla Corte Suprema
di Cassazione con la sentenza sun RG n. 15161/2020 (pubbl. il 16.05.2024), disattesa ogni diversa istanza e previe le declaratorie del caso e di legge, in applicazione dei principi di diritto enunciati nella predetta sentenza, tenendo conto delle ricostruzioni dei fatti storici e delle premesse logiche giuridiche contenute nella stessa:
Nel merito:
a) Riconoscere il credito della società attrice in riassunzione nei confronti del convenuto quantificato in € 29.152,68 in linea capitale (oltre agli interessi legali dal 24.10.13 al saldo),
o per quel differente importo ritenuto accertato, sulla base delle causali in atti;
b) Condannare per effetto il convenuto a rimborsare all'attrice in riassunzione le spese e competenzxe di lite relative alle precedenti fasi processuali e nelllo specifico: di primo grado
RG 60/2014 RI. OR (da ritenersi espressamente compresa la fase monitoria sub RG
774/13), di secondo grado (sub RG 655/18 Corte di Appello di Trieste), nonché di legittimità
(sub RG 15161/2020); oltre a spese generali, cpa, iva ed anticvipazioni;
c) Oltre alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio di riassunzione;
oltre a spese generali, cpa, iva ed anticipazioni.
In via istruttoria Si ribadiscono i rilievi svolti nella memoria ex art. 183 VI co. n. 3 cpc dd. 30.11.2014 (RG
60/2014 RI. OR) e nella comparsa di costituziobne in sede di appello ( RG 655/18 Corte
di Appello di Trieste/pgg. 21 e 22).
Riservata ogni ulteriore difesa negli assegnandi termini all'esito della costituzione avversaria.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis così giudicare per la causali di cui in narrativa del presente atto:
-In via preliminare
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria e la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e, quindi, revocare e/o annullare il decreto n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal RIunale di OR, con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
- dichiarare le domande proposte da (già Parte_1 Controparte_2
con l'atto di riassunzione nuove, e come tali tardive e/o inammissibili e/o
[...]
improcedibili, con tutte le conseguenti statuizioni di Legge.
- In via principale di merito:
- dichiarare prescritto l'asserito diritto di credito azionato dalla società (già Parte_1
nei confronti del Sig. con il Controparte_2 CP_1
decreto ingiuntivo n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal RIunale di OR e, conseguentemente,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria e la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e, quindi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal RIunale di OR, con tutte le conseguenti statuizioni di legge - accertare e dichiarare, per le causali tutte esposte in narrativa, la non debenza da parte del Sig.
[...]
ed a favore della (già CP_1 Parte_1 Controparte_2
degli importi recati dal decreto ingiuntivo n. 544/2013 dd. 23.10.2013 emesso dal
[...]
RIunale di OR, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e negli atti del primo grado di giudizio e, per l'effetto,
- revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia il suddetto decreto ingiuntivo e dichiararne comunque la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, ed in ogni caso annullarlo e revocarlo con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
In ogni caso, respingere le domande, eccezioni e deduzioni, tutte, formulate dalla società
[...]
(già , perché infondate in Parte_1 Controparte_2
fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, oltre rimb. forf. tar. civ.,
contr. int. ed I.V.A.. CP_3
In via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie dedotte negli atti e scritti difensivi del primo grado di giudizio, da aversi qui per integralmente riproposte;
in particolare, ammettersi i mezzi istruttori di prova orale articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., del 12.11.2014.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società richiedeva ed otteneva dal RIunale di Controparte_2
OR decreto ingiuntivo per euro 29.152,68 oltre accessori nei confronti di TR
; a fondamento della pretesa veniva posta la scrittura privata sottoscritta dai tre soci
[...] [...]
, e in data 1.2.2001, con la quale era stato pattuito CP_1 Parte_2 Controparte_2
che il socio uscente continuasse a mantenere le responsabilità a lui spettanti fino CP_1
all'estinzione del mutuo contratto dalla società con RO AN per l'acquisto dell'immobile sito in
Ronchi dei Legionari in Piazza Oberdan 36, e comunque sino alla sua vendita;
l'importo richiesto in via monitoria era pari alla quota parte dei ratei di mutuo di spettanza del socio uscente. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione disconoscendo la TR
scrittura privata del 1.02.2001, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società e l'intervenuta prescrizione e contestando nel merito la pretesa creditoria.
La società opposta si costituiva contrastando le argomentazioni di cui all'opposizione.
Nel corso del giudizio di primo grado l'opponente riconosceva l'autografia della sottoscrizione della scrittura privata;
senza compimento di attività istruttoria, con sentenza n.240/2018 pubblicata il
12.06.2018 il RIunale di OR rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice qualificava la scrittura come contratto di accollo e respingeva l'eccezione di prescrizione e quella di difetto di legittimazione attiva della società, rilevando che l'accordo era stato sottoscritto dall'intera compagine sociale e quindi esprimeva la volontà dell'ente.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello censurando la TR
pronuncia sia quanto al mancato accoglimento delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'opposta e di prescrizione, sia per avere essa qualificato la scrittura oggetto di causa come accollo,
essendo possibile una diversa interpretazione della stessa quale preliminare di cessione quota, ed essendo poi il suo contenuto stato superato dalla stipula dell'atto di cessione della quota;
l'appellante deduceva inoltre la nullità della scrittura per mancanza di sinallagma contrattuale.
La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che l'accordo fosse stato sottoscritto dai soci ma non fosse riferibile alla società, che non vi era mai menzionata;
il giudice di secondo grado rilevava che la cessione delle quote sociali è un atto che inerisce al rapporto tra i soci, al contratto sociale, e che il consenso di tutti i soci al trasferimento della quota sociale è dettato dall'art.2252 cc.; quanto all'impegno per il mutuo contratto dalla società, la
Corte qualificava la scrittura privata come patto parasociale, con il quale i soci avevano voluto disciplinare i debiti sociali in presenza della cessione delle quote.
Per il giudice di secondo grado tale impegno non poteva essere considerato un accollo del debito, in quanto non emergeva dal testo della scrittura o da altre circostanze un accordo della società debitrice, né risultava essere stato portato a conoscenza della società stessa. Veniva pertanto dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione Controparte_2
con quattro motivi.
[...]
Con il primo motivo parte ricorrente impugnava la sentenza di questa Corte nella parte in cui aveva negato la legittimazione attiva della società a far valere il contenuto della scrittura privata datata
1.02.2001.
Con il secondo motivo si deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva qualificato la scrittura privata come patto parasociale.
Con il terzo motivo la società censurava la sentenza impugnata per non avere tenuto conto dell'evidente inquadrabilità della fattispecie nell'ambito della disciplina dell'accollo.
Con il quarto motivo parte ricorrente sosteneva che la corretta interpretazione della scrittura privata avrebbe dovuto condurre alla sua qualificazione non come accordo sulla cessione di quote con effetti modificativi del contratto sociale, bensì come accordo motivato da distinte finalità sinallagmatiche,
prima tra tutte l'accollo del debito derivante dal mutuo.
Con ricorso incidentale riproponeva le argomentazioni difensive non esaminate nel CP_1
giudizio di appello.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.13561/2024 accoglieva il ricorso principale e quello incidentale.
La Suprema Corte riteneva anzitutto l'accordo efficace anche nei confronti della società; evidenziava che è pacifico che tutti i soci della società avessero sottoscritto la scrittura privata, e che questi erano anche amministratori della stessa;
affermava che la scrittura regolamentava la cessione di quote
(questione tra soci) ma contestualmente prevedeva una pattuizione che ne condizionava l'efficacia all'adempimento di una obbligazione che il socio assumeva nell'interesse della società (il pagamento del mutuo). Errata secondo la Corte Cassazione era poi la qualificazione della scrittura come patto parasociale,
che è una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell'atto costitutivo o nello statuto della società, e deve escludersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi dell'art.2341 bis c.c..
Secondo la Corte di Cassazione la scrittura privata oggetto di causa contiene una pattuizione con la quale il socio uscente conveniva con l'altro socio che la cessione della quota ad un terzo fosse condizionata all'assunzione della garanzia da parte del cedente del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell'interesse della società; oggetto della pattuizione era quindi la condizione di efficacia dell'uscita dalla società di uno dei soci stipulanti.
La Corte demandava al giudice del rinvio la questione circa la qualificazione dell'accordo,
osservando che la ragione di esclusione della disciplina dell'accollo individuata nella sentenza era errata.
La Corte di Appello aveva erroneamente escluso la disciplina dell'accollo, affermando che non emergerebbe dal testo della scrittura o da altre circostanze un accordo della società debitrice, né
risulterebbe che questo sia stato portato a conoscenza della società stessa;
al riguardo la Suprema
Corte ha osservato che è pacifico che la scrittura sia stata sottoscritta dai soci che erano contemporaneamente anche tutti amministratori della società, e che non vi sono forme sacramentali di contempatio domini.
(già riassumeva il giudizio Parte_1 Controparte_4
evidenziando che la Corte di Cassazione aveva affermato la legittimazione attiva della società e aveva indicato come dovesse essere valutata la qualificazione dell'accordo come accollo, escludendo la configurabilità di un patto parasociale. Secondo la società riassumente la scrittura privata prevede un accollo, che è un contratto a forma libera che non impone l'esplicita spendita del nome del rappresentato, ed era soddisfatto il requisito della partecipazione dell'accollante e CP_1
dell'accollato OS s.n,c,, essendo presenti come rappresentanti tutti gli amministratori. Parte riassumente chiedeva pertanto che venisse riconosciuto il proprio credito pari ad euro 29.152,68
in linea capitale, con condanna del convenuto al rimborso delle spese di tutte le fasi.
si costituiva eccependo la novità della domanda in riassunzione, perché di TR
mero accertamento e non di condanna, con conseguente inammissibilità.
Parte convenuta sosteneva che la Suprema Corte non avesse enunciato un principio di diritto direttamente applicabile, e che l'interpretazione della volontà contrattuale e la qualificazione dell'accordo erano state rimesse al giudice di rinvio, anche mediante l'assunzione delle prove testimoniali per la cui ammissione insisteva.
ribadiva l'estraneità della società all'accordo, rilevando come la volontà TR
della società si esprime solo mediante delibere assembleari.
Quanto al contenuto dell'accordo, sosteneva che con tale scrittura il socio aveva solo inteso CP_2
assicurarsi che nel caso la società non riuscisse con le proprie sostanze ad onorare il mutuo sarebbe intervenuto pro quota con proprio denaro. CP_1
Riproponeva il convenuto l'eccezione di prescrizione: osservava che la scrittura è del 1.2.2001, il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile era stato estinto in data 29.4.2008, e che tra la data di sottoscrizione dell'accordo e il deposito del ricorso monitorio erano decorsi 12 anni e 8 mesi, mentre tra la data di estinzione del mutuo e il deposito del ricorso monitorio sono erano trascorsi 7 anni e 6
mesi. Sosteneva che al caso di specie dovrebbe applicarsi l'art.2949 c.c., ed il termine quinquennale di prescrizione per i diritti che derivano dai rapporti sociali.
Secondo il convenuto, l'accordo disciplinerebbe solo i diritti e le obbligazioni tra i soci della società
nell'ambito di un accordo preliminare alla cessione di quote;
trattandosi di un preliminare di cessione di quote, questo doveva ritenersi totalmente superato dal contratto definitivo stipulato con atto notarile con il quale, contrariamente a quanto previsto dall'accordo, aveva ceduto le CP_1
proprie quote in parte al fratello e in parte al sig. Pt_2 CP_2 Evidenziava poi che l'atto notarile del 2002 aveva espressamente previsto che sarebbe CP_1
restato a carico dei cessionari “l'obbligo di assumere gli eventuali oneri di passività il tutto in proporzione della quota acquistata”.
Secondo quanto esposto dal convenuto, la volontà delle parti dell'accordo era quella di prevedere una assunzione di responsabilità di nei soli confronti del fratello che avrebbe acquistato la CP_1
quota, e solo in via sussidiaria, nel caso di mancato pagamento da parte della società, anche in favore della società, fino all'estinzione del mutuo;
poiché la società aveva potuto fare fronte al pagamento dei ratei, ed era intervenuta l'estinzione, nulla sarebbe da lui dovuto;
peraltro con l'atto notarile gli assetti societari si erano riequilibrati, posto che la quota già di era stata suddivisa tra i CP_1
due restanti soci, senza squilibri.
Osservava poi il convenuto in riassunzione poi che l'accordo non indicava nei confronti di chi era stato assunto l'obbligo relativo al contratto di mutuo, e che lo stesso non poteva essere qualificato come accollo, in quanto al momento della sottoscrizione non era certo un terzo ma era CP_1
socio della società e lo era poi rimasto per quasi due anni successivamente.
Secondo il convenuto, la qualificazione dell'accordo come accollo comporterebbe che questo sarebbe privo di causa e quindi nullo (vizio rilevabile d'ufficio); l'assunzione di obbligazione a carico di era infatti stabilita senza alcuna controprestazione a carico di con CP_1 Parte_1
conseguente arricchimento senza causa, e mancanza di una causa in concreto del negozio.
***
1. La questione preliminare relativa alla modificazione della domanda con l'atto di riassunzione può essere risolta alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo Cass.n.12065/2024, “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad
opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al
giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle
precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni
di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”.
Nel caso di specie, la domanda della società riassumente era stata formulata già con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Con riguardo all'eccezione di prescrizione, si deve rilevare che secondo Cass.n.4007/2024 “la
disposizione sulla prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali, contenuta nell'art. 2949,
comma 1, c.c., deve essere interpretata restrittivamente, in quanto inerente ai soli diritti riconducibili
all'organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale”.
Secondo Cass.n.6561/2017 “la prescrizione abbreviata ex art. 2949, comma 1, c.c. non si applica
all'azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare
la società, si sia rivolto ad un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che
il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione
della società, ma da un accordo intervenuto tra i soci per agevolare e rendere possibile quel
finanziamento, onde la relazione di detto accordo con l'organismo sociale ed il suo ordinamento
interno deve intendersi del tutto occasionale e non legata da vincolo di consequenzialità genetica
con questi ultimi”.
L'eccezione deve essere pertanto disattesa.
3.Quanto al merito, si deve richiamare il contenuto della scrittura privata di data 1.02.2001, che così prevedeva:
“Cessione di quote
Il sottoscritto socio della OS snc di e , accetta la Controparte_2 Controparte_2 CP_1
cessione di quota del 25% fatta dal socio al socio , alle TR Parte_2
seguenti condizioni:
1) Che il socio continui a mantenere le responsabilità a lui spettanti sino all'estinzione CP_1
del mutuo contratto con RO AN per l'acquisto dell'immobile sito in Ronchi dei Legionari in
Piazza Oberdan 36, e comunque sino alla sua vendita. 2) Che la quota del 25% acquisita dal fratello socio , e la quota attuale, non vengano Parte_2
per nessun motivo cedute ad altri senza il consenso scritto del socio Controparte_2
Letto, approvato e sottoscritto in Monfalcone, lì 01.02.2001
RE . TR Pt_2 Controparte_2
3.1 Si deve premettere che la Suprema Corte ha chiaramente imputato anche alla società gli effetti del citato accordo, con conseguente necessità di affermare la legittimazione attiva della stessa.
3.2 Con riguardo alla qualificazione dell'accordo, questa è stata rimessa dalla Suprema Corte al giudizio di rinvio.
Il contenuto della scrittura privata deve essere valutato complessivamente, in quanto contiene due previsioni: assunzione di responsabilità di per il pagamento delle rate di mutuo CP_1
residue; introduzione di una riserva di gradimento in favore del socio nel caso CP_2 Pt_2
cedesse a terzi le proprie quote (quella di cui già era titolare, e quella pari al 25% oggetto
[...]
di cessione da parte del fratello ); l'accordo è poi finalizzato alla cessione della quota del CP_1
25% da parte del socio al socio . TR Parte_2
E' necessario, tuttavia, considerare anche gli accadimenti successivi: con l'atto notarile stipulato il
12.11.2002 la cessione delle quote è avvenuta diversamente da quanto pattuito con la scrittura del febbraio 2011, in quanto ha ceduto parte delle sue quote al fratello e parte a CP_1 Pt_2
CP_2
Si deve altresì evidenziare che il mutuo è stato estinto in data 29.04.2008, avendo evidentemente la società onorato i relativi ratei, e che, come risulta dalle difese della società, i ratei richiesti in restituzione decorrevano dal 2003 (successivamente quindi all'atto notarile di cessione delle quote e al nuovo assetto societario).
L'accordo del 2.1.2001 non deve essere interpretato come una fideiussione, in quanto non muta la posizione dei singoli soci nei confronti della AN, la quale poteva chiedere l'adempimento direttamente alla società e ai soci illimitatamente responsabili. La Suprema Corte, peraltro, pur non pronunciandosi in ordine alla qualificazione della scrittura privata oggetto di causa, ha precisato che (pag.10) ha fatto riferimento alla prestazione di una garanzia del pagamento pro quota del mutuo.
Il senso dell'obbligazione assunta da , in vista della cessione al fratello della propria CP_1
quota sociale, era quello di mantenere la sua responsabilità di socio, ma nei limiti di questa.
Si trattava pertanto della prestazione di una garanzia, che perpetuava la responsabilità in capo a
[...]
anche dopo la cessazione della sua qualità di socio;
ed infatti l'accordo prevedeva il CP_1
mantenimento delle “responsabilità a lui spettanti”.
Deve ritenersi pertanto corretta l'interpretazione proposta dal convenuto in riassunzione, secondo la quale il socio con la scrittura oggetto di causa, intendeva assicurarsi che nel caso la società CP_2
non fosse stata in grado di onorare il debito, il sig. sarebbe intervenuto con proprio CP_1
denaro ad estinguere il debito per la sua quota parte.
Poiché tuttavia la società ha onorato il debito verso la banca, la garanzia non ha più ragione di operare;
è la stessa società che nel ricorso per decreto ingiuntivo dà atto di avere corrisposto i ratei di mutuo dal 31.10.2003 fino all'estinzione in data 29.04.2008, richiedendo poi il 25% dei relativi importi a
. CP_1
Si osserva altresì che il primo rateo del mutuo oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo aveva scadenza successiva all'atto di cessione delle quote di data 12.11.2002.
Interpretata diversamente, l'assunzione dell'obbligazione da parte di resterebbe priva CP_1
di una controprestazione, né parte riassumente la ha indicata.
3.3 Deve poi considerarsi che quanto convenuto nella scrittura privata del 1.2.2001 con riguardo alla cessione di quote non si è verificato nei termini ivi previsti, poiché la cessione della quota del 25%
dal socio al socio non si è verificata (essendo la cessione delle quote di CP_1 Parte_2
avvenuta in favore di entrambi i soci restanti). CP_1
Non si giustificherebbe quindi l'applicazione a danno di della condizione apposta con CP_1
la scrittura privata del 1.2.2001 ad un negozio che non è intervenuto nei termini già previsti;
l'atto notarile di cessione delle quote di data 12.11.2002 ha previsto in capo ai cessionari “l'obbligo di
assumere eventuali oneri di passività il tutto in proporzione della quota acquistata”.
Per i motivi esposti deve ritenersi che l'accordo di data 1.2.2001 non possa fondare la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto.
4. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato e all'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi e fasi,
liquidate nei valori medi (ma nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione delle due fasi avanti a questa Corte) con riferimento al valore tra euro 26.000 ed euro 52.000.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa tra (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
e
[...] TR
in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n.544/2013 di data 20.10.2013
emesso al RIunale di OR;
condanna a restituire a quanto ricevuto in forza della Parte_1 TR
sentenza di primo trado oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento alla effettiva restituzione;
condanna a rifondere a le spese di lite per tutti i Parte_1 TR
gradi e fasi del procedimento così liquidate in € 7.616,00 per il giudizio avanti il RIunale;
in € 8.469,00 per il giudizio d'appello in € 5.513,00 per il giudizio di legittimità
in € 8.469,00 per questo giudizio di rinvio,
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli