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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE in composizione monocratica, in persona del dott. Edoardo Sirza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 22/10/2024 al n. 5665/2024 di
Ruolo Generale, vertente t r a
(C.F. – P.IVA ) in persona del legale rapp.te , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Contento;
ATTRICE
e
(C.F.- P.IVA ), con sede in Trieste;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
(come da atto di citazione del 22.10.24)
“Nel merito
1) accertare e dichiarare il credito di verso per Pt_1 Controparte_1
le causali di cui in narrativa per l'importo di Euro 101.400,00 o la maggiore o minor somma che apparirà di giustizia, e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore dell'attrice dell'importo accertato come sopra, o della maggiore o minor somma che di giustizia apparirà, col favore delle spese del giudizio”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società nel corso degli anni 2022 e 2023, dopo aver ricevuto in Parte_1
appalto opere edili da tre diversi Condomini, subappaltava alla parte Controparte_1
delle opere che rientravano nelle agevolazioni fiscali c.d. “Superbonus 110%”.
Le società sottoscrivevano tre diversi contratti di subappalto (all.ti 2, 11, 19) prevedendo puntuali termini per la fine dei lavori, con la previsione di penali, per il ritardo, giustificate dal fatto che, per godere delle agevolazioni fiscali, le opere dovevano essere completate entro l'anno 2023.
La società accumulava gravi e consistenti ritardi esecutivi, come di CP_1
seguito analiticamente riportato.
1) Cantiere Via Palmanova 3
Il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 16/8/2022 prevedeva, all'art. 5, la fine dei lavori entro il 15/12/2022 e, all'art. 6, una penale di 150 euro per ogni giorno di ritardo (all.2).
Nonostante i plurimi solleciti da parte dell'architetto (all. 3 - 9), CP_2 CP_1
consegnava le opere solo in data 8/9/2023 (doc. 10).
[...]
2) Controparte_3
Il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti il 1/9/2022 prevedeva, all'art. 5, la fine dei lavori entro il 15/4/2023 e, all'art. 6, una penale di 150 euro per ogni giorno di ritardo.
Nonostante i plurimi solleciti da parte dell'architetto (all. 12 - 15), Controparte_4
e la disponibilità dell'odierna attrice a versare ulteriori acconti, CP_1
consegnava le opere appena in data 26/12/2023 (all. 18).
3) Controparte_5
Il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti il 15/01/2023 prevedeva, all'art. 5, la fine dei lavori entro il 15/07/2023 e, all'art. 6, una penale di 150,00 euro per ogni giorno di ritardo.
2 In quest'ultimo appalto, dopo una serie di solleciti da parte del Direttore dei
Lavori (all. 20 - 23), abbandonava il cantiere a settembre 2023 (all.24) e CP_1
l'opera veniva terminata, con l'intervento di altre imprese, appena in data
19/12/2023 (all.25).
Ciò premesso, col ricorso introduttivo del presente giudizio, la società attrice adiva questo Tribunale nelle corrette forme del procedimento semplificato di cognizione lamentando l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
all'obbligo di tempestiva ultimazione delle opere, e domandando, di
[...]
conseguenza, la sua condanna al pagamento di 101.400 euro a titolo di risarcimento del danno in ragione delle penali per il ritardo.
, benché ritualmente notiziata della causa, Controparte_1
non si costituiva e, pertanto, all'udienza del 02/04/2025, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda proposta da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Si osserva, innanzitutto, che il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando il debitore convenuto dell'onere di fornire la prova dell'adempimento o della sua impossibilità per causa non imputabile.
Quanto sostenuto dalla ricorrente, peraltro, è documentalmente provato.
Dalle comunicazioni di fine-lavori inviate al Comune di Trieste, infatti, risulta che le opere ultimate dalla società sono state completate con grave Controparte_1
ritardo rispetto a quanto pattuito nei contratti di appalto.
3 In particolare, per quanto riguarda il cantiere di Via Palmanova 3, risulta un ritardo di 267 giorni e, pertanto, in forza della penale prevista dall'art. 6 del contratto di subappalto, la somma dovuta da alla società è Controparte_1 Parte_1
pari a 40.050 euro (267 gg. x 150 euro).
Per quanto riguarda il cantiere di , risulta un ritardo di 252 giorni e, CP_3
pertanto, in forza della penale prevista dall'art.6 del contratto di subappalto, la somma dovuta da alla società è pari a 37.800 euro (252 gg Controparte_1 Parte_1
x 150 euro).
Per quanto riguarda il cantiere di , risulta un ritardo di 157 Controparte_5
giorni e, pertanto, in forza della penale prevista dall'art.6 del contratto di subappalto, la somma dovuta da alla società è pari a Controparte_1 Parte_1
23.550 euro (157 gg x 150 euro).
La creditrice dunque, ha pienamente assolto al proprio onere Parte_1
probatorio, documentando i contratti d'appalto, con le clausole penali, e pure l'entità dei ritardi maturati in ciascun cantiere dall'impresa convenuta. Quest'ultima, rimanendo contumace, non ha fornito la prova che il ritardo sia dipeso, in tutto o in parte, da una impossibilità derivante da causa a lei non imputabile.
In conclusione, quindi, la domanda attorea è fondata e la convenuta va condannata al pagamento delle penali per la ritardata esecuzione dei lavori nei cantieri di Via Palmanova, n. 3, Via Berchet n. 4 e Via Madonnina, n. 39 per complessivi 101.400 euro.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da congrua nota spese depositata agli atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del dott. Edoardo
Sirza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) condanna a pagare a 101.400 euro a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno;
2) condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate 7.500 euro per compenso, oltre al 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge e 786 euro per esborsi.
Così deciso a Trieste, il 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Edoardo Sirza
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