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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. IVna Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
17.11.2025 emesso in esito alla udienza del 13.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. residente in [...] C.F._1
Musa 105 di Melito di P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Demetrio, nel cui studio in Melito P.S. alla via 1° Maggio n.30 elegge domicilio, giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
residente in [...], Melito di Porto Salvo Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
P. IV;
Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 555/2020 del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata in data 27/05/2020, resa a definizione del giudizio n.
3376/2015 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 3376/2015 RG, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Reggio Calabria, la società
[...] [...]
e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_1 asseritamente subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 28.11.2010, alle ore 12.00 circa, mentre percorreva la via Lembo nel Comune di Melito di Porto Salvo. L'appellante riferiva
1 che, mentre si trovava sulla via Lembo a bordo del proprio ciclomotore Piaggio n.t. 0050470,
e giunto all'altezza dell'incrocio con la via Rumbolo, nei pressi del panificio Amato, era stato investito dall'autovettura Fiat PA targata DD908MX, di proprietà di e Controparte_1 condotta da la quale non aveva rispettato il segnale di stop posto Controparte_4 all'incrocio, immettendosi sulla via Lembo.
Aggiungeva che a causa delle lesioni riportate, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Melito di Porto Salvo con la seguente anamnesi: “trauma contusivo spalla destra e sinistra con lussazione bilaterale. Cervicalgia post traumatica. Trauma contusivo regione zigomatica sinistra. Contusione escoriata terzo inferiore avambraccio sinistro ed ematoma articolazione scapolo omerale sinistra”.
Stante l'infruttuosa fase stragiudiziale, tenuto conto del quadro clinico suesposto e delle risultanze della consulenza medico-legale di parte, proponeva domanda di risarcimento del danno innanzi il Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo la condanna dei convenuti alla somma di € 260.000,00, comprensivo dei danni non patrimoniali subiti, avendo la società convenuta già risarcito i danni subiti dal mezzo, quantificati in € 500,00.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, mentre rimaneva contumace, si Controparte_1 costituiva tardivamente la sola compagnia eccependo in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'azione avversaria, adducendo che l'attore aveva già azionato la pretesa davanti al Giudice di Pace di Melito Porto Salvo con atto di citazione del
13 marzo 2012 e che, dopo l'espletamento della prova testimoniale aveva dichiarato di rinunciare alla predetta causa. Eccepiva, altresì, la prescrizione di ogni ulteriore richiesta risarcitoria avanzata dall'attore. Nel merito, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni lamentate in citazione, in quanto risultavano dagli atti due dinamiche diverse: quella descritta nel libello introduttivo, secondo la quale il ciclomotore sarebbe stato investito sulla fiancata destra dal veicolo proveniente da diversa strada, e quella descritta nella denuncia di sinistro, per la quale il ciclomotore si trovava davanti alla Fiat
PA e da questa, che percorreva la stessa strada, veniva tamponato. Contestava inoltre il quantum richiesto evidenziando che nessuna somma ulteriore rispetto al danno biologico era dovuta.
Compiuta l'attività istruttoria con l'espletamento della prova testimoniale e della C.T.U. medico legale, il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 555/2020 del 27.05.2020, accoglieva parzialmente la domanda proposta da parte attrice, per l'effetto, dichiarava che il sinistro stradale era ascrivibile ex art. 2054, comma 2, c.c. alla pari responsabilità colposa dell'attore e di e conseguentemente condannava e Controparte_4 Controparte_1 in solido tra loro a risarcire i danni Controparte_5 Parte_1 subiti e quantificati, per il pregiudizio non patrimoniale, nella complessiva di € 27.731,00 e per quello patrimoniale nella somma di € 462,25 oltre interessi legali, refusione delle spese legali ed, in via definitiva, le spese per l'espletamento della C.T.U. in solido tra i convenuti.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 08/01/2021 Parte_1 impugnava detta sentenza, deducendo plurimi vizi in punto di ricostruzione del
[...]
2 fatto, valutazione delle prove e accertamento del nesso causale e convenendo in giudizio, quali appellati, il e la compagnia di assicurazione Controparte_1 Controparte_5 già parti convenute in primo grado.
Con il primo motivo contestava la manifesta illogicità della pronuncia per violazione dell'art. 2733 comma 2 c.c. nella parte in cui affermava, sulla scorta del contenuto del CID, che il ciclomotore si trovasse sulla via secondaria Rumbolo, a circolare davanti alla autovettura della conducente , sulla medesima direttrice e con lo stesso senso di marcia, CP_4 nonostante le convergenti prove orali avessero confermato l'esatta posizione dei due veicoli, ovvero che l'autovettura si era immessa senza fermarsi allo stop sulla via principale Lembo, trovandosi davanti lo scooter del . Parte_1
Con il secondo motivo deduceva la violazione ed errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 2054 comma 1 nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata la condotta di guida colposa della conducente la Fiat PA, alla quale, invece, doveva essere ascritta l'esclusiva responsabilità sul piano eziologico del sinistro e, dunque, non aveva ritenuto possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti.
Ad avviso dell'appellante i testi escussi e presenti ai fatti, avevano reso Tes_1 Tes_2 dichiarazioni convergenti sulla effettiva dinamica del sinistro e, dunque, sulla esclusiva responsabilità in capo alla conducente della vettura avendo riferito che il stava Parte_1 percorrendo una via principale con diritto di precedenza, mentre la si era CP_4 immessa da una via secondaria, non fermandosi al segnale di STOP, e colpendo lo scooter sulla forcella anteriore con l'avantreno sinistro della Fiat PA. Rilevava che anche la CTU medico legale aveva confermato il nesso di causalità tra le lesioni ed il tipo di urto subito dall'attore.
Con il terzo motivo di appello lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per un'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie da parte del giudicante che aveva ritenuto contrastanti e lacunose dichiarazioni rese dai testi quando al contrario le stesse risultavano assolutamente concordati con gli altri elementi probatori acquisiti durante il giudizio.
Con ultimo motivo reiterava la richiesta di rinnovazione della CTU medico legale ed in subordine, chiedeva che fosse confermata la riduzione della capacità lavorativa specifica considerando l'attività di OSS intrapresa dall'attore.
Con ordinanza del 2.12.2021 il Collegio dichiarava la contumacia degli appellati.
Con successiva ordinanza del 29.01.2025 sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
23.1.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, il Collegio, rilevato che nei motivi di appello spiegati l'appellante aveva fatto riferimento al CID, prodotto in primo grado dalla società assicuratrice, contumace, al fine di procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onerava parte appellante di procedere a detta produzione.
Acquisita detta documentazione, precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note – con ordinanza del 17.11.2025 la causa
3 veniva posta in decisione con concessione del termine di giorni venti per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue alla luce della documentazione prodotta.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ritiene l'odierna Corte di disattendere l'interpretazione proposta dal giudice di prime cure in ordine alla dinamica del sinistro: deve affermarsi, invero, che – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado – non sussiste alcuna differenza tra la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione di primo grado dell'odierno appellante (secondo la quale il ciclomotore sarebbe stato investito sulla fiancata destra dal veicolo proveniente da diversa strada), e quella descritta nella denuncia di sinistro (per la quale il ciclomotore si trovava davanti alla Fiat PA e da quest'ultima, che percorreva la stessa strada, veniva tamponato).
L'appellante ha prodotto unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del
17.04.2025, copia conforme all'originale del modello di constatazione amichevole di incidente (CID) redatto e sottoscritto congiuntamente dai due conducenti.
Dalla lettura del suddetto documento emerge una chiara ed inequivocabile dichiarazione della “non mi fermavo al segnale di stop per distrazione e urtavo il ciclomotore CP_4 con a bordo il signor che era davanti alla mia autovettura”. Parte_1
Sebbene allo stesso non possa attribuirsi il valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa né del proprietario del veicolo, essendo sottoscritto dal conducente non proprietario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del 20.04.2023), è la stessa conducente dell'autovettura ad ammettere di non essersi fermata al segnale di stop e di aver urtato inavvertitamente il motoveicolo condotto dal . Parte_1
Ad avviso di questa Corte, il Tribunale, andando oltre il dato letterale delle dichiarazioni della ha erroneamente considerato l'urto come tamponamento, deducendo che il CP_4 motociclo si trovasse sulla medesima strada e fosse posizionato davanti alla autovettura della che dunque lo avrebbe tamponato da dietro. CP_4
Dal contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
In particolare i testi e hanno entrambi dichiarato di trovarsi, il giorno Tes_1 Tes_2 dell'incidente stradale occorso tra i due veicoli, nei pressi di un chiosco che all'epoca del sinistro insisteva sulla via Lembo, collocato frontalmente rispetto all'incrocio tra la via
Rumbolo e la via Lembo, e che in quella circostanza la Fiat PA di colore azzurro si trovava vicino all'incrocio e non si era fermata allo stop. Entrambi i testi hanno confermato che sulla traversa dalla quale la si era immessa sulla via principale esisteva un CP_4 segnale di stop collocato o sull'asfalto o un palo all'altezza dell'incrocio. Gli stessi hanno anche affermato che l'impatto è avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura contro la forcella anteriore destra dello scooter condotto dal . Parte_1
4 Il punto d'urto riportato nel CID è conforme a quanto dichiarato da detti testi.
Non ravvisandosi, dunque, alcuna contraddizione fra quanto dichiarato dai testi e quanto riportato nel CID, e ritenuto necessario modificare, sul punto, la decisione di primo grado, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'articolo 2054 cc ed affermarsi la esclusiva responsabilità della conducente della autovettura nella causazione del sinistro.
Come noto, l'art. 2054 II c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente.
La norma ha, tuttavia carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Secondo un orientamento restrittivo, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 18631/15; Cass. Civ. 3543/13; Cass. Civ.
Sezione III, 4639/2002).
Quindi, la “prova liberatoria” di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro.
Palese, dunque - anche per sua stessa ammissione, alla quale è possibile attribuire il valore di indizio e non già di confessione stragiudiziale - è la colpa del conducente per CP_4 violazione dell'art. 154 D.lgs. n. 209/2005, ai sensi del quale: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio ovvero fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” e devono, altresì: “b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”.
Infatti, a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di STOP ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.
5 Tali principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civile, sez. III, 19/02/2009, n. 4055; Cass. civile, sez. III 31/03/2011 n. 7439), secondo la quale il segnale di STOP pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.
La Suprema Corte, nelle pronunce citate, ha chiarito altresì che la presunzione di colpa, posta dall'art. 2054 secondo comma c.c. a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di STOP.
Alla luce delle predette risultanze può, dunque, affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato a causa della negligente condotta di guida della conducente del veicolo Fiat PA, senza alcun concorso di colpa da parte dell'appellante che, alla guida del motoveicolo, all'interno della sua corsia di marcia, nulla poteva fare per evitare l'improvviso e violento impatto con lo stesso.
Affermata la esclusiva responsabilità della devono essere liquidati al CP_4 Parte_1 tutti i danni subiti dallo stesso, come riconosciuti nella sentenza di primo grado e sui quali non vi è appello, eliminando la decurtazione disposta.
Poiché, però, il ha chiesto la rideterminazione del danno rispetto a quanto Parte_1 riconosciuto nella sentenza di primo grado, deve procedersi a nuova liquidazione sulla base della versione aggiornata delle tabelle di Milano richiamate dal primo giudice.
Ha chiarito, invero, sul punto anche di recente la Suprema Corte che in tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass.
22183/2025).
La consulenza espletata in primo grado ha ritenuto le lesioni compatibili con l'incidente subito dall'appellante ed in conseguenza delle stesse il consulente ha riconosciuto un'invalidità permanente complessiva del 13%, 24 giorni di invalidità temporanea totale, 109
6 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sempre secondo la sentenza di primo grado del primo grado le spese mediche sostenute e dimostrate ammontano ad € 924,50.
Applicando le tabelle di Milano, del 2024, tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato al momento del sinistro (20 anni) è necessario rideterminare e quantificare il danno patito dall'appellante in relazione al sinistro occorso, escludendo il concorso di pari responsabilità
e quantificando conseguentemente per intero gli importi spettanti nelle seguenti misure: €
34.966,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e in € 22.511,25 per danno biologico temporaneo (Invalidità temporanea totale € 2.760,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 9.401,25; invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 3.450,00) totale generale € 58.401,75.
Ritiene la Corte che nessuna altra voce di danno possa essere riconosciuta ed, in particolare quella relativa alla capacità lavorativa specifica.
Infatti, sul punto, occorre precisare che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, quantunque di elevata entità, non determina ipso facto la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 5786/2017).
Ad analoghe considerazioni si giunge ove volesse ritenersi che il danneggiato abbia voluto fare riferimento ad una perdita di capacità lavorativa generica quale voce di danno non patrimoniale;
la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale viene risarcita, non potendo formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale.
Le somme da corrispondere, escluso il concorso di responsabilità, ammontano dunque a complessivi € 58.401,75 a titolo di danno non patrimoniale ed € 924,50 a titolo di danno patrimoniale.
Da tale importo occorrerà eventualmente decurtare le somme già corrisposte dalla società assicuratrice appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Sulle somme come sopra determinate devono essere liquidati gli interessi come già riconosciuti nella sentenza di primo grado, aspetto sul quale non è stato proposto appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate tenendo conto del valore della domanda (scaglione fino ad € 260.000,00) con compenso calcolato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 con applicazione dei valori minimi apparendo giustificata la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, considerata l'esigua complessità della questioni trattate, il limitato numero di attività svolte,
7 l'ammontare complessivo degli importi liquidati e pertanto: fase di studio della controversia:
€ 1.276,00; fase introduttiva del giudizio: € 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione: €
2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00 e così compenso totale € 7.052,00 per il primo grado, mentre per il secondo grado: fase di studio della controversia:€ 1.489,00; fase introduttiva del giudizio € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.163,00; fase decisionale: € 2.552,00 e così compenso totale € 7.160,00 per il secondo grado), oltre accessori di legge.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
, contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, contumaci, così decide:
[...]
1) Accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la esclusiva responsabilità della conducente della autovettura nella causazione del sinistro, condanna le parti appellate
[...]
e , in solido fra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_1 dei danni non patrimoniali subiti da parte appellante, pari ad € 58.401,75 per danno non patrimoniale ed € 924,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal
28 Novembre 2010 (per il danno non patrimoniale) ovvero dalla singole spese (per il danno rappresentato dalle spese mediche) al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e delle spese e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, somme dalle quali va detratta la eventuale somma già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) condanna e , in solido Controparte_2 Controparte_1 fra loro, alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano, in € 402,50 per spese vive ed Parte_1
€ 7.052,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa ed oltre le spese di ctu come già liquidate;
3) condanna e , in solido Controparte_2 Controparte_1 fra loro, alla rifusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di che si liquidano, in € 1.195,04 per spese Parte_1 vive ed € 7.160,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
05/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. IVna Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
17.11.2025 emesso in esito alla udienza del 13.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. residente in [...] C.F._1
Musa 105 di Melito di P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Demetrio, nel cui studio in Melito P.S. alla via 1° Maggio n.30 elegge domicilio, giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
residente in [...], Melito di Porto Salvo Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
P. IV;
Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 555/2020 del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata in data 27/05/2020, resa a definizione del giudizio n.
3376/2015 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo al n. 3376/2015 RG, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Reggio Calabria, la società
[...] [...]
e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_1 asseritamente subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 28.11.2010, alle ore 12.00 circa, mentre percorreva la via Lembo nel Comune di Melito di Porto Salvo. L'appellante riferiva
1 che, mentre si trovava sulla via Lembo a bordo del proprio ciclomotore Piaggio n.t. 0050470,
e giunto all'altezza dell'incrocio con la via Rumbolo, nei pressi del panificio Amato, era stato investito dall'autovettura Fiat PA targata DD908MX, di proprietà di e Controparte_1 condotta da la quale non aveva rispettato il segnale di stop posto Controparte_4 all'incrocio, immettendosi sulla via Lembo.
Aggiungeva che a causa delle lesioni riportate, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Melito di Porto Salvo con la seguente anamnesi: “trauma contusivo spalla destra e sinistra con lussazione bilaterale. Cervicalgia post traumatica. Trauma contusivo regione zigomatica sinistra. Contusione escoriata terzo inferiore avambraccio sinistro ed ematoma articolazione scapolo omerale sinistra”.
Stante l'infruttuosa fase stragiudiziale, tenuto conto del quadro clinico suesposto e delle risultanze della consulenza medico-legale di parte, proponeva domanda di risarcimento del danno innanzi il Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo la condanna dei convenuti alla somma di € 260.000,00, comprensivo dei danni non patrimoniali subiti, avendo la società convenuta già risarcito i danni subiti dal mezzo, quantificati in € 500,00.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, mentre rimaneva contumace, si Controparte_1 costituiva tardivamente la sola compagnia eccependo in via Controparte_3 preliminare l'inammissibilità dell'azione avversaria, adducendo che l'attore aveva già azionato la pretesa davanti al Giudice di Pace di Melito Porto Salvo con atto di citazione del
13 marzo 2012 e che, dopo l'espletamento della prova testimoniale aveva dichiarato di rinunciare alla predetta causa. Eccepiva, altresì, la prescrizione di ogni ulteriore richiesta risarcitoria avanzata dall'attore. Nel merito, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni lamentate in citazione, in quanto risultavano dagli atti due dinamiche diverse: quella descritta nel libello introduttivo, secondo la quale il ciclomotore sarebbe stato investito sulla fiancata destra dal veicolo proveniente da diversa strada, e quella descritta nella denuncia di sinistro, per la quale il ciclomotore si trovava davanti alla Fiat
PA e da questa, che percorreva la stessa strada, veniva tamponato. Contestava inoltre il quantum richiesto evidenziando che nessuna somma ulteriore rispetto al danno biologico era dovuta.
Compiuta l'attività istruttoria con l'espletamento della prova testimoniale e della C.T.U. medico legale, il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 555/2020 del 27.05.2020, accoglieva parzialmente la domanda proposta da parte attrice, per l'effetto, dichiarava che il sinistro stradale era ascrivibile ex art. 2054, comma 2, c.c. alla pari responsabilità colposa dell'attore e di e conseguentemente condannava e Controparte_4 Controparte_1 in solido tra loro a risarcire i danni Controparte_5 Parte_1 subiti e quantificati, per il pregiudizio non patrimoniale, nella complessiva di € 27.731,00 e per quello patrimoniale nella somma di € 462,25 oltre interessi legali, refusione delle spese legali ed, in via definitiva, le spese per l'espletamento della C.T.U. in solido tra i convenuti.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 08/01/2021 Parte_1 impugnava detta sentenza, deducendo plurimi vizi in punto di ricostruzione del
[...]
2 fatto, valutazione delle prove e accertamento del nesso causale e convenendo in giudizio, quali appellati, il e la compagnia di assicurazione Controparte_1 Controparte_5 già parti convenute in primo grado.
Con il primo motivo contestava la manifesta illogicità della pronuncia per violazione dell'art. 2733 comma 2 c.c. nella parte in cui affermava, sulla scorta del contenuto del CID, che il ciclomotore si trovasse sulla via secondaria Rumbolo, a circolare davanti alla autovettura della conducente , sulla medesima direttrice e con lo stesso senso di marcia, CP_4 nonostante le convergenti prove orali avessero confermato l'esatta posizione dei due veicoli, ovvero che l'autovettura si era immessa senza fermarsi allo stop sulla via principale Lembo, trovandosi davanti lo scooter del . Parte_1
Con il secondo motivo deduceva la violazione ed errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 2054 comma 1 nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata la condotta di guida colposa della conducente la Fiat PA, alla quale, invece, doveva essere ascritta l'esclusiva responsabilità sul piano eziologico del sinistro e, dunque, non aveva ritenuto possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti.
Ad avviso dell'appellante i testi escussi e presenti ai fatti, avevano reso Tes_1 Tes_2 dichiarazioni convergenti sulla effettiva dinamica del sinistro e, dunque, sulla esclusiva responsabilità in capo alla conducente della vettura avendo riferito che il stava Parte_1 percorrendo una via principale con diritto di precedenza, mentre la si era CP_4 immessa da una via secondaria, non fermandosi al segnale di STOP, e colpendo lo scooter sulla forcella anteriore con l'avantreno sinistro della Fiat PA. Rilevava che anche la CTU medico legale aveva confermato il nesso di causalità tra le lesioni ed il tipo di urto subito dall'attore.
Con il terzo motivo di appello lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per un'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie da parte del giudicante che aveva ritenuto contrastanti e lacunose dichiarazioni rese dai testi quando al contrario le stesse risultavano assolutamente concordati con gli altri elementi probatori acquisiti durante il giudizio.
Con ultimo motivo reiterava la richiesta di rinnovazione della CTU medico legale ed in subordine, chiedeva che fosse confermata la riduzione della capacità lavorativa specifica considerando l'attività di OSS intrapresa dall'attore.
Con ordinanza del 2.12.2021 il Collegio dichiarava la contumacia degli appellati.
Con successiva ordinanza del 29.01.2025 sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
23.1.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, il Collegio, rilevato che nei motivi di appello spiegati l'appellante aveva fatto riferimento al CID, prodotto in primo grado dalla società assicuratrice, contumace, al fine di procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onerava parte appellante di procedere a detta produzione.
Acquisita detta documentazione, precisate le conclusioni all'udienza del 13.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note – con ordinanza del 17.11.2025 la causa
3 veniva posta in decisione con concessione del termine di giorni venti per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue alla luce della documentazione prodotta.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ritiene l'odierna Corte di disattendere l'interpretazione proposta dal giudice di prime cure in ordine alla dinamica del sinistro: deve affermarsi, invero, che – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado – non sussiste alcuna differenza tra la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione di primo grado dell'odierno appellante (secondo la quale il ciclomotore sarebbe stato investito sulla fiancata destra dal veicolo proveniente da diversa strada), e quella descritta nella denuncia di sinistro (per la quale il ciclomotore si trovava davanti alla Fiat PA e da quest'ultima, che percorreva la stessa strada, veniva tamponato).
L'appellante ha prodotto unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del
17.04.2025, copia conforme all'originale del modello di constatazione amichevole di incidente (CID) redatto e sottoscritto congiuntamente dai due conducenti.
Dalla lettura del suddetto documento emerge una chiara ed inequivocabile dichiarazione della “non mi fermavo al segnale di stop per distrazione e urtavo il ciclomotore CP_4 con a bordo il signor che era davanti alla mia autovettura”. Parte_1
Sebbene allo stesso non possa attribuirsi il valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa né del proprietario del veicolo, essendo sottoscritto dal conducente non proprietario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del 20.04.2023), è la stessa conducente dell'autovettura ad ammettere di non essersi fermata al segnale di stop e di aver urtato inavvertitamente il motoveicolo condotto dal . Parte_1
Ad avviso di questa Corte, il Tribunale, andando oltre il dato letterale delle dichiarazioni della ha erroneamente considerato l'urto come tamponamento, deducendo che il CP_4 motociclo si trovasse sulla medesima strada e fosse posizionato davanti alla autovettura della che dunque lo avrebbe tamponato da dietro. CP_4
Dal contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
In particolare i testi e hanno entrambi dichiarato di trovarsi, il giorno Tes_1 Tes_2 dell'incidente stradale occorso tra i due veicoli, nei pressi di un chiosco che all'epoca del sinistro insisteva sulla via Lembo, collocato frontalmente rispetto all'incrocio tra la via
Rumbolo e la via Lembo, e che in quella circostanza la Fiat PA di colore azzurro si trovava vicino all'incrocio e non si era fermata allo stop. Entrambi i testi hanno confermato che sulla traversa dalla quale la si era immessa sulla via principale esisteva un CP_4 segnale di stop collocato o sull'asfalto o un palo all'altezza dell'incrocio. Gli stessi hanno anche affermato che l'impatto è avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura contro la forcella anteriore destra dello scooter condotto dal . Parte_1
4 Il punto d'urto riportato nel CID è conforme a quanto dichiarato da detti testi.
Non ravvisandosi, dunque, alcuna contraddizione fra quanto dichiarato dai testi e quanto riportato nel CID, e ritenuto necessario modificare, sul punto, la decisione di primo grado, deve ritenersi superata la presunzione di cui all'articolo 2054 cc ed affermarsi la esclusiva responsabilità della conducente della autovettura nella causazione del sinistro.
Come noto, l'art. 2054 II c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente.
La norma ha, tuttavia carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Secondo un orientamento restrittivo, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 18631/15; Cass. Civ. 3543/13; Cass. Civ.
Sezione III, 4639/2002).
Quindi, la “prova liberatoria” di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro.
Palese, dunque - anche per sua stessa ammissione, alla quale è possibile attribuire il valore di indizio e non già di confessione stragiudiziale - è la colpa del conducente per CP_4 violazione dell'art. 154 D.lgs. n. 209/2005, ai sensi del quale: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio ovvero fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” e devono, altresì: “b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”.
Infatti, a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di STOP ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.
5 Tali principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civile, sez. III, 19/02/2009, n. 4055; Cass. civile, sez. III 31/03/2011 n. 7439), secondo la quale il segnale di STOP pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.
La Suprema Corte, nelle pronunce citate, ha chiarito altresì che la presunzione di colpa, posta dall'art. 2054 secondo comma c.c. a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di STOP.
Alla luce delle predette risultanze può, dunque, affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato a causa della negligente condotta di guida della conducente del veicolo Fiat PA, senza alcun concorso di colpa da parte dell'appellante che, alla guida del motoveicolo, all'interno della sua corsia di marcia, nulla poteva fare per evitare l'improvviso e violento impatto con lo stesso.
Affermata la esclusiva responsabilità della devono essere liquidati al CP_4 Parte_1 tutti i danni subiti dallo stesso, come riconosciuti nella sentenza di primo grado e sui quali non vi è appello, eliminando la decurtazione disposta.
Poiché, però, il ha chiesto la rideterminazione del danno rispetto a quanto Parte_1 riconosciuto nella sentenza di primo grado, deve procedersi a nuova liquidazione sulla base della versione aggiornata delle tabelle di Milano richiamate dal primo giudice.
Ha chiarito, invero, sul punto anche di recente la Suprema Corte che in tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass.
22183/2025).
La consulenza espletata in primo grado ha ritenuto le lesioni compatibili con l'incidente subito dall'appellante ed in conseguenza delle stesse il consulente ha riconosciuto un'invalidità permanente complessiva del 13%, 24 giorni di invalidità temporanea totale, 109
6 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sempre secondo la sentenza di primo grado del primo grado le spese mediche sostenute e dimostrate ammontano ad € 924,50.
Applicando le tabelle di Milano, del 2024, tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato al momento del sinistro (20 anni) è necessario rideterminare e quantificare il danno patito dall'appellante in relazione al sinistro occorso, escludendo il concorso di pari responsabilità
e quantificando conseguentemente per intero gli importi spettanti nelle seguenti misure: €
34.966,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e in € 22.511,25 per danno biologico temporaneo (Invalidità temporanea totale € 2.760,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 9.401,25; invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 3.450,00) totale generale € 58.401,75.
Ritiene la Corte che nessuna altra voce di danno possa essere riconosciuta ed, in particolare quella relativa alla capacità lavorativa specifica.
Infatti, sul punto, occorre precisare che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, quantunque di elevata entità, non determina ipso facto la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 5786/2017).
Ad analoghe considerazioni si giunge ove volesse ritenersi che il danneggiato abbia voluto fare riferimento ad una perdita di capacità lavorativa generica quale voce di danno non patrimoniale;
la riduzione della capacità lavorativa generica - intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa dell'uomo e costituita dalla capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati - rientra nella categoria di danno biologico e come tale viene risarcita, non potendo formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale.
Le somme da corrispondere, escluso il concorso di responsabilità, ammontano dunque a complessivi € 58.401,75 a titolo di danno non patrimoniale ed € 924,50 a titolo di danno patrimoniale.
Da tale importo occorrerà eventualmente decurtare le somme già corrisposte dalla società assicuratrice appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Sulle somme come sopra determinate devono essere liquidati gli interessi come già riconosciuti nella sentenza di primo grado, aspetto sul quale non è stato proposto appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate tenendo conto del valore della domanda (scaglione fino ad € 260.000,00) con compenso calcolato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 con applicazione dei valori minimi apparendo giustificata la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, considerata l'esigua complessità della questioni trattate, il limitato numero di attività svolte,
7 l'ammontare complessivo degli importi liquidati e pertanto: fase di studio della controversia:
€ 1.276,00; fase introduttiva del giudizio: € 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione: €
2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00 e così compenso totale € 7.052,00 per il primo grado, mentre per il secondo grado: fase di studio della controversia:€ 1.489,00; fase introduttiva del giudizio € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.163,00; fase decisionale: € 2.552,00 e così compenso totale € 7.160,00 per il secondo grado), oltre accessori di legge.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
, contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, contumaci, così decide:
[...]
1) Accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la esclusiva responsabilità della conducente della autovettura nella causazione del sinistro, condanna le parti appellate
[...]
e , in solido fra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_1 dei danni non patrimoniali subiti da parte appellante, pari ad € 58.401,75 per danno non patrimoniale ed € 924,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal
28 Novembre 2010 (per il danno non patrimoniale) ovvero dalla singole spese (per il danno rappresentato dalle spese mediche) al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e delle spese e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, somme dalle quali va detratta la eventuale somma già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) condanna e , in solido Controparte_2 Controparte_1 fra loro, alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano, in € 402,50 per spese vive ed Parte_1
€ 7.052,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa ed oltre le spese di ctu come già liquidate;
3) condanna e , in solido Controparte_2 Controparte_1 fra loro, alla rifusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di che si liquidano, in € 1.195,04 per spese Parte_1 vive ed € 7.160,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
05/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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