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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3060/2020 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Marciano e presso Parte_1 C.F._1
il suo studio in SS Cosma e Daniano Via Ferrovia 24 elettivamente domiciliato……………...…. Attore
contro c.f. rappresentata e difesa, dall'Avv. Carlo D'Amata ed elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Regionale in Roma Via Marcantonio Colonna 27….Convenuta
CONCLUUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 5 marzo 2025,
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24/09/2020, il ha convenuto in giudizio la Parte_1
innanzi all'intestato Giudice all'udienza del 25/01/2021, poi differita al 22/04/2021, al CP_1
fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni in proprio favore, quantificati nella complessiva somma di € 8.800,00, arrecati da fauna selvatica (della specie cinghiale) al proprio autoveicolo da lui condotto, una Jeep Cherokee tg. EW812ZH, all'esito del sinistro avvenuto in Marina di Minturno sulla ss. “Appia ss7 quater”, con direzione Minturno Formia in data 13/11/2019 alle ore 00:30. A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che, nonostante avesse adottato tutte le cautele alla guida, pagina 1 di 4 non riuscì ad evitare la collisione con un animale selvatico (della specie cinghiale), che aveva attraversato improvvisamente la carreggiata al momento del suo passaggio. Egli si era rivolto ai
Carabinieri della stazione di Scauri e alla Polizia Locale di Minturno, i quali però non intervennero sul posto, per l'assenza di feriti e del cinghiale dileguatosi nelle campagne circostanti. La richiesta di risarcimento dei danni era da quantificare in € 8.800,00 di cui € 7.600,00 come da fattura n. 3483 del
19/11/2019 di Eco Liri ed € 1.200,00 per fermo del veicolo.
Si è costituita in giudizio la , impugnando e contestando l'avversa pretesa stante la sua CP_1
infondatezza, eccependo l'assenza di responsabilità dell'Ente, la presunzione di colpevolezza del danneggiato art. 2054 c.c., il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'erronea quantificazione dei danni patrimoniali.
La causa è stata istruita mediante l'escussione delle testimoni e , in Testimone_1 Testimone_2
merito alla dinamica dell'evento e del teste carrozziere della concessionaria Eco Liri. Testimone_3
Veniva altresì prodotta documentazione.
All'udienza virtuale del 05/03/2025, le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda attorea merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla al riguardo la Suprema Corte con l'ordinanza n. 14555 del 24 maggio 2024, ha confermato CP_1
che la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice civile trova applicazione anche nel caso di danni cagionati da fauna selvatica. L'articolo 2052 c.c. stabilisce, infatti, che il proprietario o il detentore di un animale è responsabile dei danni cagionati dal medesimo, salvo che provi il caso fortuito, prova non fornita nel caso di specie. La Corte di cassazione ha precisato che tale norma non si applica esclusivamente agli animali domestici, ma anche alle specie selvatiche protette ai sensi della
Legge n. 157/1992. Queste ultime, infatti, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale CP_1
dell'ambiente e dell'ecosistema. pagina 2 di 4 I testi escussi hanno confermato la ricostruzione del sinistro, così come esposta dal . Parte_1
Il teste ha riferito di essere stata a bordo del veicolo condotto da , Testimone_1 Parte_1
seduta dietro in qualità di trasportata. Improvvisamente ella ha sentito un tonfo e la vettura tremare ed ha visto sul lato sinistro del veicolo il dorso di un cinghiale, che poi è scomparso.
Il teste ha riferito che si è trovata sul veicolo Di IO in qualità di trasportata sul Testimone_2
sedile anteriore. Improvvisamente ella ha sentito una botta e nella parte anteriore sinistra dell'auto ha visto un animale peloso che correva dopo l'urto. Scesa dall'auto, notò che sulla parte anteriore sinistra dell'auto vi erano setole di cinghiale
Il teste ha riferito di aver riparato i danni causati da urto da un animale selvatico: se n'è Testimone_3
accorto dalle tracce lasciate dall'animale stesso, dai peli che si erano incastrati nella carrozzeria e nella meccanica del mezzo;
l'urto era stato forte perché il veicolo non era più marciante.
Le dichiarazioni dei testi, specie dei primi due, sono perfettamente coincidenti fra loro e alcun valore ha l'eccezione di incapacità a testimoniare articolata da parte convenuta nei confronti dei terzi trasportati perché essi non sono stati danneggiati nel sinistro in esame. Questi testi non sono neppure inattendibili perché la loro dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle del (peli di Tes_3
cinghiale) e a nulla che la carcassa dell'animale non sia stata trovata: non sembra che siano state esperite indagini in tal senso. Con ciò il ha dimostrato non solo la dinamica del sinistro, il Parte_1
nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida,
ogni opportuna cautela (Cass., sez. 3, ordinanza n. 17253 del 21 giugno 2024).
Le ulteriori contestazioni della non possono condividersi perché partono da un diverso CP_1
presupposto, ossia l'applicazione dell'art. 2043 cc invece dell'art. 2052 cc.: sul punto la giurisprudenza
è oscillante. Secondo un orientamento, in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A. (Cass.. sez. 1 sentenza n. pagina 3 di 4 9276 del 24 aprile 2014; sez. 3, ordinanza n. 5722 del 27 febbraio 2019 ); per un'altra corrente, in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c. (Cass., sez. 3 , ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020).
Nell'attesa di una definizione univoca, magari da parte delle sezioni unite, è preferibile quest'ultimo indirizzo perché quest'ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo,
prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.
Circa il “quantum” si può condividere la richiesta così come formulata, che ha trovato conferma nei documenti prodotti e nella testimonianza del Tes_3
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2014 e al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DA
la al pagamento a favore di della somma di € 8800,00 , oltre agli CP_1 Parte_1
interessi legali decorrenti dal giorno del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo.
Liquida a favore di le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € Parte_1
5.314,00 di cu € 237,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
(15%) IVA e CPA come per legge.
Cassino, 11 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3060/2020 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Marciano e presso Parte_1 C.F._1
il suo studio in SS Cosma e Daniano Via Ferrovia 24 elettivamente domiciliato……………...…. Attore
contro c.f. rappresentata e difesa, dall'Avv. Carlo D'Amata ed elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Regionale in Roma Via Marcantonio Colonna 27….Convenuta
CONCLUUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 5 marzo 2025,
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24/09/2020, il ha convenuto in giudizio la Parte_1
innanzi all'intestato Giudice all'udienza del 25/01/2021, poi differita al 22/04/2021, al CP_1
fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni in proprio favore, quantificati nella complessiva somma di € 8.800,00, arrecati da fauna selvatica (della specie cinghiale) al proprio autoveicolo da lui condotto, una Jeep Cherokee tg. EW812ZH, all'esito del sinistro avvenuto in Marina di Minturno sulla ss. “Appia ss7 quater”, con direzione Minturno Formia in data 13/11/2019 alle ore 00:30. A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che, nonostante avesse adottato tutte le cautele alla guida, pagina 1 di 4 non riuscì ad evitare la collisione con un animale selvatico (della specie cinghiale), che aveva attraversato improvvisamente la carreggiata al momento del suo passaggio. Egli si era rivolto ai
Carabinieri della stazione di Scauri e alla Polizia Locale di Minturno, i quali però non intervennero sul posto, per l'assenza di feriti e del cinghiale dileguatosi nelle campagne circostanti. La richiesta di risarcimento dei danni era da quantificare in € 8.800,00 di cui € 7.600,00 come da fattura n. 3483 del
19/11/2019 di Eco Liri ed € 1.200,00 per fermo del veicolo.
Si è costituita in giudizio la , impugnando e contestando l'avversa pretesa stante la sua CP_1
infondatezza, eccependo l'assenza di responsabilità dell'Ente, la presunzione di colpevolezza del danneggiato art. 2054 c.c., il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'erronea quantificazione dei danni patrimoniali.
La causa è stata istruita mediante l'escussione delle testimoni e , in Testimone_1 Testimone_2
merito alla dinamica dell'evento e del teste carrozziere della concessionaria Eco Liri. Testimone_3
Veniva altresì prodotta documentazione.
All'udienza virtuale del 05/03/2025, le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda attorea merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla al riguardo la Suprema Corte con l'ordinanza n. 14555 del 24 maggio 2024, ha confermato CP_1
che la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice civile trova applicazione anche nel caso di danni cagionati da fauna selvatica. L'articolo 2052 c.c. stabilisce, infatti, che il proprietario o il detentore di un animale è responsabile dei danni cagionati dal medesimo, salvo che provi il caso fortuito, prova non fornita nel caso di specie. La Corte di cassazione ha precisato che tale norma non si applica esclusivamente agli animali domestici, ma anche alle specie selvatiche protette ai sensi della
Legge n. 157/1992. Queste ultime, infatti, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale CP_1
dell'ambiente e dell'ecosistema. pagina 2 di 4 I testi escussi hanno confermato la ricostruzione del sinistro, così come esposta dal . Parte_1
Il teste ha riferito di essere stata a bordo del veicolo condotto da , Testimone_1 Parte_1
seduta dietro in qualità di trasportata. Improvvisamente ella ha sentito un tonfo e la vettura tremare ed ha visto sul lato sinistro del veicolo il dorso di un cinghiale, che poi è scomparso.
Il teste ha riferito che si è trovata sul veicolo Di IO in qualità di trasportata sul Testimone_2
sedile anteriore. Improvvisamente ella ha sentito una botta e nella parte anteriore sinistra dell'auto ha visto un animale peloso che correva dopo l'urto. Scesa dall'auto, notò che sulla parte anteriore sinistra dell'auto vi erano setole di cinghiale
Il teste ha riferito di aver riparato i danni causati da urto da un animale selvatico: se n'è Testimone_3
accorto dalle tracce lasciate dall'animale stesso, dai peli che si erano incastrati nella carrozzeria e nella meccanica del mezzo;
l'urto era stato forte perché il veicolo non era più marciante.
Le dichiarazioni dei testi, specie dei primi due, sono perfettamente coincidenti fra loro e alcun valore ha l'eccezione di incapacità a testimoniare articolata da parte convenuta nei confronti dei terzi trasportati perché essi non sono stati danneggiati nel sinistro in esame. Questi testi non sono neppure inattendibili perché la loro dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle del (peli di Tes_3
cinghiale) e a nulla che la carcassa dell'animale non sia stata trovata: non sembra che siano state esperite indagini in tal senso. Con ciò il ha dimostrato non solo la dinamica del sinistro, il Parte_1
nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida,
ogni opportuna cautela (Cass., sez. 3, ordinanza n. 17253 del 21 giugno 2024).
Le ulteriori contestazioni della non possono condividersi perché partono da un diverso CP_1
presupposto, ossia l'applicazione dell'art. 2043 cc invece dell'art. 2052 cc.: sul punto la giurisprudenza
è oscillante. Secondo un orientamento, in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A. (Cass.. sez. 1 sentenza n. pagina 3 di 4 9276 del 24 aprile 2014; sez. 3, ordinanza n. 5722 del 27 febbraio 2019 ); per un'altra corrente, in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c. (Cass., sez. 3 , ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020).
Nell'attesa di una definizione univoca, magari da parte delle sezioni unite, è preferibile quest'ultimo indirizzo perché quest'ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo,
prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.
Circa il “quantum” si può condividere la richiesta così come formulata, che ha trovato conferma nei documenti prodotti e nella testimonianza del Tes_3
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2014 e al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DA
la al pagamento a favore di della somma di € 8800,00 , oltre agli CP_1 Parte_1
interessi legali decorrenti dal giorno del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo.
Liquida a favore di le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € Parte_1
5.314,00 di cu € 237,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
(15%) IVA e CPA come per legge.
Cassino, 11 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4