Art. 27.
E' abrogato l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133.
Sui provvedimenti, intorno ai quali doveva essere sentita la Commissione di che agli articoli 24 e 26 della citata legge, dara' il suo avviso, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, la Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, istituita con l'articolo 3 del regolamento unico per la vigilanza sugli Istituti di emissione, di cui nell'articolo precedente della presente legge.
E' abrogato l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133.
Sui provvedimenti, intorno ai quali doveva essere sentita la Commissione di che agli articoli 24 e 26 della citata legge, dara' il suo avviso, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, la Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, istituita con l'articolo 3 del regolamento unico per la vigilanza sugli Istituti di emissione, di cui nell'articolo precedente della presente legge.