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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 16465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16465 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NU DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16465 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 26/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il GIP del Tribunale di Trapani con- validava il provvedimento del Questore di Trapani del 30 ottobre 2023 che, per quanto qui di interesse, prescriveva a NU DO di comparire personal- mente per il periodo di anni 8 presso il Commissariato PS di CA, dieci minuti dopo l'inizio e dieci minuti prima della fine di tutti gli incontri, casalinghi ed in trasferta, disputati dalla squadra Unitas CA Calcio, dovendosi mantenere tali divieti e prescrizioni anche nel caso di mutamento futuro della denominazione della predetta squadra. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 3,1. n. 401 del 1989 e 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa. In sintesi, si sostiene che non sarebbe stato rispettato il termine di 48 ore dal momento della notifica del DASPO alla convalida adottata dal GIP, essendo nella specie trascorse trenta ore. Quanto sopra integrerebbe una nullità, come più affermato dalla giurisprudenza di legittimità che viene richiamata in ricorso. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 19 febbraio 2024, ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata limita- tamente all'obbligo di presentazione. Secondo il PG, il ricorso appare fondato. È innanzitutto ila osservare come sia del tutto irrilevante, nel caso di specie, la circostanza che il G.I.P. abbia pro- ceduto alla convalida del provvedimento in un termine inferiore alle ventiquattro ore dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta da parte del pubblico mini- stero. Invero, la più recente giurisprudenza di codesto S.C., superando originari arresti pure richiamati in ricorso, ha condivisibilmente statuito che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di pre- sentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quaran- totto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere 2 accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore e al pubblico mi- nistero, ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando docu- mentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore (v., tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 17411 del 30/03/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284660). Sussiste invece la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interes- sato del provvedimento del Questore. Nel caso di specie, il provvedimento que- storile è stato notificato al NU alle ore 10.35 del 30 ottobre 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 17.00 del 31 ottobre suc- cessivo: sussiste pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esi- stente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di codesta Su- prema Corte. Quest'ultima è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 Cc. (dep. 24/05/2021) Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020 Cc. (dep. 27/05/2020) Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016 Cc. (dep. 03/03/2016) Rv. 266769) nell'affer- mare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provve- dimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di poli- zia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decor- rente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente deca- denza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del prov- vedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen,, da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangi- bilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato nelle forme previste dall'art. 611, cod. proc. pen., è fondato per le ragioni concordemente evidenziate dal ricorrente e dal PG nella sua requisitoria scritta. 2. Sussiste invero la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. 3 Il Presidente Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al NU alle ore 10.35 del 30 ottobre 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 17.00 del 31 ottobre successivo. Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità sul punto è invero ormai uniforme e conso- lidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell'affermare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di con- valida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di qua- rantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. 3. Come ricordano, infine, le parti, se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'in- teressato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministra- tiva afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del prov- vedimento del Questore di Trapani del 30/10/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Que- store di Trapani. Così deciso, il 26 marzo 2024
lette le conclusioni del PG, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16465 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 26/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il GIP del Tribunale di Trapani con- validava il provvedimento del Questore di Trapani del 30 ottobre 2023 che, per quanto qui di interesse, prescriveva a NU DO di comparire personal- mente per il periodo di anni 8 presso il Commissariato PS di CA, dieci minuti dopo l'inizio e dieci minuti prima della fine di tutti gli incontri, casalinghi ed in trasferta, disputati dalla squadra Unitas CA Calcio, dovendosi mantenere tali divieti e prescrizioni anche nel caso di mutamento futuro della denominazione della predetta squadra. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 3,1. n. 401 del 1989 e 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa. In sintesi, si sostiene che non sarebbe stato rispettato il termine di 48 ore dal momento della notifica del DASPO alla convalida adottata dal GIP, essendo nella specie trascorse trenta ore. Quanto sopra integrerebbe una nullità, come più affermato dalla giurisprudenza di legittimità che viene richiamata in ricorso. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 19 febbraio 2024, ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata limita- tamente all'obbligo di presentazione. Secondo il PG, il ricorso appare fondato. È innanzitutto ila osservare come sia del tutto irrilevante, nel caso di specie, la circostanza che il G.I.P. abbia pro- ceduto alla convalida del provvedimento in un termine inferiore alle ventiquattro ore dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta da parte del pubblico mini- stero. Invero, la più recente giurisprudenza di codesto S.C., superando originari arresti pure richiamati in ricorso, ha condivisibilmente statuito che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di pre- sentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quaran- totto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere 2 accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore e al pubblico mi- nistero, ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando docu- mentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore (v., tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 17411 del 30/03/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284660). Sussiste invece la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interes- sato del provvedimento del Questore. Nel caso di specie, il provvedimento que- storile è stato notificato al NU alle ore 10.35 del 30 ottobre 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 17.00 del 31 ottobre suc- cessivo: sussiste pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esi- stente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di codesta Su- prema Corte. Quest'ultima è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 Cc. (dep. 24/05/2021) Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020 Cc. (dep. 27/05/2020) Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016 Cc. (dep. 03/03/2016) Rv. 266769) nell'affer- mare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provve- dimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di poli- zia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decor- rente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente deca- denza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del prov- vedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen,, da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangi- bilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato nelle forme previste dall'art. 611, cod. proc. pen., è fondato per le ragioni concordemente evidenziate dal ricorrente e dal PG nella sua requisitoria scritta. 2. Sussiste invero la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. 3 Il Presidente Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al NU alle ore 10.35 del 30 ottobre 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 17.00 del 31 ottobre successivo. Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità sul punto è invero ormai uniforme e conso- lidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell'affermare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di con- valida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di qua- rantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. 3. Come ricordano, infine, le parti, se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'in- teressato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministra- tiva afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del prov- vedimento del Questore di Trapani del 30/10/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Que- store di Trapani. Così deciso, il 26 marzo 2024