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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 1829/2024, promosso con ricorso depositato in data 17.4.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Di Liberto e dall'avv. Elena Baù giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima n. 40 int. 101;
c.f.: ) CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Regina Pierobon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza Serenissima n. 52; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 23.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale in punto status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg.ri
e in data 14.05.2009 nel Comune di Vedelago (TV), come risulta Parte_1 Controparte_1
dall'atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune, nell'anno 2009, parte I, atto n. 9.
Per parte resistente:
In ossequio al provvedimento del 09/10/2025, il procuratore del sig. dichiarato che non sussistono Controparte_1
possibilità di riconciliazione e che vi sono i presupposti di legge, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare sentenza parziale in punto status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri
[...]
e il 14/05/2009 nel Comune di Vedelago (TV), come risulta dall'atto CP_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune, nell'anno 2009, parte I, atto n. 9.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2024, la signora proponeva ricorso per separazione Parte_1
dal marito esponendo di aver contratto matrimonio civile presso il Comune di Vedelago in data
14.5.2009 con il signor e che dalla loro unione era nato, il 30.7.2016, il figlio . CP_1 Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa della condotta tenuta dal marito, gravemente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e formulando le conclusioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
2 Con decreto del 22.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 14.6.2024 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie ed anzi formulando domanda riconvenzionale cumulata di divorzio ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ.
Chiedeva, però, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.7.2024, dopo lunga discussione, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, le parti raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle condizioni al pari pattuite.
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque conclusioni congiunte e discutevano oralmente la causa.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 2086/2024, pubblicata in data 9.12.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Medio tempore, la ricorrente si costituiva in giudizio con nuovi difensori e, dato atto della revoca del consenso alle condizioni di divorzio concordate in sede di separazione, formulava le proprie domande di merito per la fase divorzile.
3 Le parti comparivano dunque davanti al Giudice relatore all'udienza del 17.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis cod. proc. civ.
In tale sede, la signora ribadiva la propria volontà di dare corso alla fase istruttoria Parte_1
del giudizio divorzile, ritenendo inadeguate e non rispondenti all'interesse di le condizioni Per_1
concordate in sede di separazione.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore – appurata l'ammissibilità della condotta processuale della ricorrente – assegnava termine al resistente per prendere posizione sull'irrituale memoria integrativa depositata da controparte.
Le parti comparivano nuovamente davanti al Giudice in data 11.9.2025 e venivano sentite congiuntamente per il tentativo di conciliazione, che tuttavia non dava esito positivo. Il Giudice adottava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti confermando le condizioni della separazione e, in via istruttoria, disponeva c.t.u. volta all'accertamento delle migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse del figlio minore . Per_1
L'incarico veniva affidato alla dott.ssa che prestava il giuramento di rito all'udienza Persona_2
del 9.10.2025.
A fronte della richiesta del resistente di pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, il Giudice relatore fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status.
Ciò avveniva all'udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni e rinuncia alla concessione dei termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente – a quanto consta, in difetto di allegazioni circa l'acquisizione di cittadinanza italiana da parte della stessa – è cittadina brasiliana, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario
4 analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
5 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa è fondata e deve essere accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Vedelago in data 14.5.2009 che l'atto è stato iscritto al n. 9, parte I, anno 2009 del relativo registro.
Emerge dagli atti che, a seguito della prima comparizione davanti al Giudice relatore nella fase di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vedelago è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi nata in Parte_1
Brasile il 17.11.1983, e nato a [...] il [...], coniugatisi a Controparte_1
Vedelago il 14.5.2009, atto iscritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune all'anno 2009, Parte I, numero 9;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 1829/2024, promosso con ricorso depositato in data 17.4.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Di Liberto e dall'avv. Elena Baù giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima n. 40 int. 101;
c.f.: ) CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Regina Pierobon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza Serenissima n. 52; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 23.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale in punto status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg.ri
e in data 14.05.2009 nel Comune di Vedelago (TV), come risulta Parte_1 Controparte_1
dall'atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune, nell'anno 2009, parte I, atto n. 9.
Per parte resistente:
In ossequio al provvedimento del 09/10/2025, il procuratore del sig. dichiarato che non sussistono Controparte_1
possibilità di riconciliazione e che vi sono i presupposti di legge, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare sentenza parziale in punto status, dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri
[...]
e il 14/05/2009 nel Comune di Vedelago (TV), come risulta dall'atto CP_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune, nell'anno 2009, parte I, atto n. 9.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2024, la signora proponeva ricorso per separazione Parte_1
dal marito esponendo di aver contratto matrimonio civile presso il Comune di Vedelago in data
14.5.2009 con il signor e che dalla loro unione era nato, il 30.7.2016, il figlio . CP_1 Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno a causa della condotta tenuta dal marito, gravemente violativa dei doveri nascenti dal matrimonio;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e formulando le conclusioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
2 Con decreto del 22.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 14.6.2024 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie ed anzi formulando domanda riconvenzionale cumulata di divorzio ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ.
Chiedeva, però, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.7.2024, dopo lunga discussione, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, le parti raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione, impegnandosi contestualmente a divorziale alle condizioni al pari pattuite.
Il Giudice, preso atto dell'accordo e ritenuta non necessaria la pronuncia di provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ., autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla domanda di separazione.
I procuratori delle parti precisavano dunque conclusioni congiunte e discutevano oralmente la causa.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 2086/2024, pubblicata in data 9.12.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Medio tempore, la ricorrente si costituiva in giudizio con nuovi difensori e, dato atto della revoca del consenso alle condizioni di divorzio concordate in sede di separazione, formulava le proprie domande di merito per la fase divorzile.
3 Le parti comparivano dunque davanti al Giudice relatore all'udienza del 17.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis cod. proc. civ.
In tale sede, la signora ribadiva la propria volontà di dare corso alla fase istruttoria Parte_1
del giudizio divorzile, ritenendo inadeguate e non rispondenti all'interesse di le condizioni Per_1
concordate in sede di separazione.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore – appurata l'ammissibilità della condotta processuale della ricorrente – assegnava termine al resistente per prendere posizione sull'irrituale memoria integrativa depositata da controparte.
Le parti comparivano nuovamente davanti al Giudice in data 11.9.2025 e venivano sentite congiuntamente per il tentativo di conciliazione, che tuttavia non dava esito positivo. Il Giudice adottava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti confermando le condizioni della separazione e, in via istruttoria, disponeva c.t.u. volta all'accertamento delle migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse del figlio minore . Per_1
L'incarico veniva affidato alla dott.ssa che prestava il giuramento di rito all'udienza Persona_2
del 9.10.2025.
A fronte della richiesta del resistente di pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, il Giudice relatore fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status.
Ciò avveniva all'udienza del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni e rinuncia alla concessione dei termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente – a quanto consta, in difetto di allegazioni circa l'acquisizione di cittadinanza italiana da parte della stessa – è cittadina brasiliana, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario
4 analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di divorzio è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono stabilmente in Italia;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), primo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
5 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera a), poiché entrambi i coniugi sono residenti in Italia.
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa è fondata e deve essere accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Vedelago in data 14.5.2009 che l'atto è stato iscritto al n. 9, parte I, anno 2009 del relativo registro.
Emerge dagli atti che, a seguito della prima comparizione davanti al Giudice relatore nella fase di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vedelago è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi nata in Parte_1
Brasile il 17.11.1983, e nato a [...] il [...], coniugatisi a Controparte_1
Vedelago il 14.5.2009, atto iscritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune all'anno 2009, Parte I, numero 9;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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