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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI ED, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5875/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF Difensore1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010831124000 REC.CREDITO.IMP 2019 - RUOLO n. 2024/250227 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ADE insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe che assume comunicata in data 2 aprile 2024 eccependo:
1) l'inesistenza giuridica della cartella di pagamento notificata tramite pec, in formato PDF senza la firma digitale e proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri;
2) l'illegittimità della cartella per mancata compilazione della relata di notifica
3) l'illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472 del
1997, per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione;
4) la nullità della cartella di pagamento emessa senza indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione, contrariamente a quanto previsto dalla lett. a), comma 2 dell'art. 7 L. 212/2000, e da ultimo, espressamente a pena di nullità per i ruoli consegnati dall'1/6/2008, dall'art. 36 comma 4-ter del D.L. 31/12/2007 convertito dalla L. 28/2/2008 n. 31;
5) la lullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973;
6) la nullità della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto in quanto non preceduti dall'invio della comunicazione di irregolarità;
7) l'infondatezza dell'eccepita inesistenza del credito;
8) lo jus superveniens. l'illegittimità del provvedimento impugnato alla luce di tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore e di quelle che verranno emanate successivamente alla proposizione del presente ricorso e comunque emessa da Ente Territoriale non competente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il concessionario non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
E invero, "In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992" (Cass. civ., sez. trib., n. 15224/2024, ord).
Tale regola trova un temperamento solo - nel diverso caso rispetto a quello che ci occupa - in cui l'amministrazione o il concessionario intimati si costituiscano in giudizio (Cass. civ., sez. trib., n. 10209/2018, ord.).
Parte ricorrente ha solo allegato e non comprovato la data di effettiva notifica del provvedimento impugnato né tantomeno ha addotto circostanze rilevanti al fine di sottrarsi a tale preciso onere probatorio.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio del concessionario - soggetto che ha notificato l'atto impugnato ed unico legittimato a contraddire su tale questione - non consente di applicare il principio di non contestazione.
Né tantomeno può predicarsi la necessità di sollecitare, sul punto, il contraddittorio con la parte poiché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione l'art. 101, comma 2, c.p.c., si riferisce alle ipotesi in cui la rilevazione d'ufficio abbia ad oggetto circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
L'esame della tardività (o l'assenza di una puntuale prova della tempestività) di una impugnazione implica il vaglio di circostanze obiettive, che emergono dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, onde la verifica della stessa non configura quello “sviluppo inatteso”, per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (Cass. civ., sez. un., 30883/2024).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
Il ricorso è inoltre inammissibile poiché non vi è prova della regolare notifica di tale atto introduttivo al concessionario giacché la parte ricorrente ha depositato in atti la prova della notifica solo tramite stampa
(in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), pertanto, inidonea, a comprovare la tempestività del ricorso e della sua notifica.
E invero, "L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva." (Cass. civ., n. 16189/2023, rv. 668164-02).
Con particolare riferimento al processo tributario è stato chiarito che «l'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, quanto al contenuto della PEC di notifica (dell'atto introduttivo o del provvedimento), prevede infatti quanto segue: "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma
1-bis";
2.8. laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato
.eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni» (Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2024, n. 14790).
D'altronde anche la circolare n.1/DF del MEF recante chiarimenti in ordine al "processo tributario telematico –
Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136" ha previsto al punto 4.3. recante "La prova delle notifiche PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC:
- la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
- la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità:
a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali – con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente. Si fa presente che i formati conformi agli standard tecnici e acquisiti a sistema sono sottoposti alle procedure di conservazione sostitutiva del documento informatico.
È opportuno ricordare che possono verificarsi ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018, si applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD.
La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle notifiche a mezzo PEC in giudizi non interamente digitalizzati, come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la notifica PEC del ricorso ma non il successivo deposito telematico" (questione ormai superata dal 1°gennaio 2023 con la riforma portata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142 e l'introduzione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.).
In ogni caso il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso vanno rigettati.
E invero, "In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990." (Cass. civ., 27561/2018).
Inoltre, l'estraneità dell'indirizzo del mittente – nella specie l'agente della riscossione – dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. civ., sez. trib., n. 18684/2023).
Trattandosi inoltre di notifica tramite PEC non è pertinente il richiamo alla compilazione della relata di notifica.
Il terzo motivo di ricorso è infondato poiché "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza." (Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
Il quarto motivo di ricorso è infondato poiché il responsabile del procedimento è indicato alla pag. 3 della cartella di pagamento impugnata.
Il quinto motivo è infondato poiché la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione UnicoSC2020 per l'anno 2019 il cui termine di decadenza previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/73, vale a dire il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, sarebbe spirato il 31 dicembre 2023, ma successivamente prorogato al 31 dicembre 2024 ex art. 1, c. 158, l. n.
197/2022.
Anche il sesto motivo è infondato poiché "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. civ., n. 33344/2019, ord.).
Il penultimo motivo di ricorso è infondato poiché la pretesa erariale si fonda sulla mancata compilazione di alcuni quadri della dichiarazione presentata e non già sull'omessa apposizione del visto di conformità o sull'inesistenza del credito.
L'ultimo motivo di ricorso, infine, è palesemente generico e, pertanto, inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite;
nulla dovendosi disporre sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il concessionario non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00); nulla si dispone sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il concessionario non costituitosi in giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI ED, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5875/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF Difensore1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, N. 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010831124000 REC.CREDITO.IMP 2019 - RUOLO n. 2024/250227 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ADE insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe che assume comunicata in data 2 aprile 2024 eccependo:
1) l'inesistenza giuridica della cartella di pagamento notificata tramite pec, in formato PDF senza la firma digitale e proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri;
2) l'illegittimità della cartella per mancata compilazione della relata di notifica
3) l'illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472 del
1997, per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione;
4) la nullità della cartella di pagamento emessa senza indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione, contrariamente a quanto previsto dalla lett. a), comma 2 dell'art. 7 L. 212/2000, e da ultimo, espressamente a pena di nullità per i ruoli consegnati dall'1/6/2008, dall'art. 36 comma 4-ter del D.L. 31/12/2007 convertito dalla L. 28/2/2008 n. 31;
5) la lullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973;
6) la nullità della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto in quanto non preceduti dall'invio della comunicazione di irregolarità;
7) l'infondatezza dell'eccepita inesistenza del credito;
8) lo jus superveniens. l'illegittimità del provvedimento impugnato alla luce di tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore e di quelle che verranno emanate successivamente alla proposizione del presente ricorso e comunque emessa da Ente Territoriale non competente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il concessionario non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
E invero, "In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992" (Cass. civ., sez. trib., n. 15224/2024, ord).
Tale regola trova un temperamento solo - nel diverso caso rispetto a quello che ci occupa - in cui l'amministrazione o il concessionario intimati si costituiscano in giudizio (Cass. civ., sez. trib., n. 10209/2018, ord.).
Parte ricorrente ha solo allegato e non comprovato la data di effettiva notifica del provvedimento impugnato né tantomeno ha addotto circostanze rilevanti al fine di sottrarsi a tale preciso onere probatorio.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio del concessionario - soggetto che ha notificato l'atto impugnato ed unico legittimato a contraddire su tale questione - non consente di applicare il principio di non contestazione.
Né tantomeno può predicarsi la necessità di sollecitare, sul punto, il contraddittorio con la parte poiché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione l'art. 101, comma 2, c.p.c., si riferisce alle ipotesi in cui la rilevazione d'ufficio abbia ad oggetto circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
L'esame della tardività (o l'assenza di una puntuale prova della tempestività) di una impugnazione implica il vaglio di circostanze obiettive, che emergono dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, onde la verifica della stessa non configura quello “sviluppo inatteso”, per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (Cass. civ., sez. un., 30883/2024).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
Il ricorso è inoltre inammissibile poiché non vi è prova della regolare notifica di tale atto introduttivo al concessionario giacché la parte ricorrente ha depositato in atti la prova della notifica solo tramite stampa
(in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), pertanto, inidonea, a comprovare la tempestività del ricorso e della sua notifica.
E invero, "L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva." (Cass. civ., n. 16189/2023, rv. 668164-02).
Con particolare riferimento al processo tributario è stato chiarito che «l'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, quanto al contenuto della PEC di notifica (dell'atto introduttivo o del provvedimento), prevede infatti quanto segue: "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma
1-bis";
2.8. laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato
.eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni» (Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2024, n. 14790).
D'altronde anche la circolare n.1/DF del MEF recante chiarimenti in ordine al "processo tributario telematico –
Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136" ha previsto al punto 4.3. recante "La prova delle notifiche PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC:
- la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
- la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità:
a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali – con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente. Si fa presente che i formati conformi agli standard tecnici e acquisiti a sistema sono sottoposti alle procedure di conservazione sostitutiva del documento informatico.
È opportuno ricordare che possono verificarsi ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018, si applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD.
La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle notifiche a mezzo PEC in giudizi non interamente digitalizzati, come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la notifica PEC del ricorso ma non il successivo deposito telematico" (questione ormai superata dal 1°gennaio 2023 con la riforma portata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142 e l'introduzione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.).
In ogni caso il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso vanno rigettati.
E invero, "In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990." (Cass. civ., 27561/2018).
Inoltre, l'estraneità dell'indirizzo del mittente – nella specie l'agente della riscossione – dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. civ., sez. trib., n. 18684/2023).
Trattandosi inoltre di notifica tramite PEC non è pertinente il richiamo alla compilazione della relata di notifica.
Il terzo motivo di ricorso è infondato poiché "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza." (Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
Il quarto motivo di ricorso è infondato poiché il responsabile del procedimento è indicato alla pag. 3 della cartella di pagamento impugnata.
Il quinto motivo è infondato poiché la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione UnicoSC2020 per l'anno 2019 il cui termine di decadenza previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/73, vale a dire il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, sarebbe spirato il 31 dicembre 2023, ma successivamente prorogato al 31 dicembre 2024 ex art. 1, c. 158, l. n.
197/2022.
Anche il sesto motivo è infondato poiché "La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. civ., n. 33344/2019, ord.).
Il penultimo motivo di ricorso è infondato poiché la pretesa erariale si fonda sulla mancata compilazione di alcuni quadri della dichiarazione presentata e non già sull'omessa apposizione del visto di conformità o sull'inesistenza del credito.
L'ultimo motivo di ricorso, infine, è palesemente generico e, pertanto, inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite;
nulla dovendosi disporre sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il concessionario non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00); nulla si dispone sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il concessionario non costituitosi in giudizio.