Sentenza breve 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 10/07/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 71- bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2023, proposto da
RL AL e PI LL, rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Inps, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza Comando Generale e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono stati militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ad oggi in quiescenza.
In particolare, RL AL è stato posto in quiescenza all’età di 55 anni, dopo 37 anni di effettivo servizio, mentre PI LL è stato posto in quiescenza all’età di 57 anni, dopo 36 anni di effettivo servizio.
I ricorrenti hanno avanzato la richiesta del riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
I ricorrenti agiscono in questa sede per l’accertamento del diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio, nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le Amministrazioni intimate si sono ritualmente costituite in giudizio per resistere al ricorso.
In particolare, l’I.N.P.S. ha sostenuto che la liquidazione del TFS fosse disciplinata non già dal menzionato art. 6- bis D.L. n. 387/1987, bensì dall’art. 1, comma 15- bis D.L. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall’art. 11, comma 1 legge n. 231/1990 (quest’ultimo successivamente abrogato), che limita il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio “ per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti ”; inoltre ha richiamato il secondo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevederebbe l’attribuzione di sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale; infine ha evidenziato di essere mero ordinatore secondario di spesa, impossibilitato a compiere le liquidazioni corrette dei TFS con l’attribuzione dei sei scatti, a fronte dell’omessa comunicazione di tale dato da parte della P.A. di appartenenza dei soggetti in quiescenza. Invece, il Comando generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio mediante il deposito di una mera memoria di stile.
All’udienza camerale del 7 luglio 2025, fissata a norma dell’art. 71- bis c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso indicate.
Il giudizio verte intorno all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
La questione è stata oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi dei ricorrenti ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n. 11398, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, T.R.G.A. Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- quater , 02/03/2022, n. 2445), recentemente compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).
Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20; 23/01/2025 n. 185 e 192; 16/04/2025 n. 659, 660, 661, 662 e 664; 17/04/2025 n. 676; 05/06/2025 n. 934; 18/06/2025 n. 1031; 25/06/2025 n. 1078; 30/06/2025 n. 1105 e 1106).
Nel prestare adesione all’indirizzo dominante, occorre evidenziare che:
- l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, ha esteso il beneficio dei sei scatti stipendiali “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
- la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del D.lgs. n. 66 del 2010 (che nell’abrogare espressamente l’art. 11 della L. 8 agosto 1990, n. 231, che l’aveva novellata, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 1, comma 15- bis , D.L. 16 settembre 1987, n. 379);
- ritenuti abrogati sia l’art. 1, comma 15- bis del D.L. n. 379 del 1987 sia l’art. 11 della L. n. 231 del 1990, l’art. 1911, comma 3, del D.lgs. n. 66 del 2010, nel disporre che “ al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 … ”, lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti stipendiali “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”;
- quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia (ora, Polizia penitenziaria) e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121;
- quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6- bis , comma 2, del D.L. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598; Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636).
L’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio in questione nei confronti dei ricorrenti, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. I ricorrenti sono, infatti, ex appartenenti ad una forza di polizia ad ordinamento militare – il Corpo della Guardia di Finanza – e, al momento di collocamento in congedo, erano in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Tale conclusione non può essere revocata in dubbio per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 che, al comma 2, riconosce i sei scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile … ”) e dal riferimento all’articolo 13 del D.lgs. n. 503 del 1992, che riguarda l’importo della pensione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2025, n. 4475; Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598). L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997, perseguendo la finalità di armonizzare le disposizioni relative al solo trattamento pensionistico del personale militare delle Forze Armate, come risulta dall’art. 1 del medesimo decreto, rubricato “ Campo di applicazione ”, non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che presenta natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico.
Non coglie nel segno neppure l’argomento in base al quale l’I.N.P.S. sarebbe mero “ ordinatore secondario di spesa ”, impossibilitato a compiere le liquidazioni corrette dei TFS con l’attribuzione dei sei scatti, a fronte dell’omessa comunicazione di tale dato da parte della P.A. di appartenenza del soggetto in quiescenza.
Sia sufficiente evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “ solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna ” (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 13 ottobre 2023, n. 302; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 13 novembre 2023, n. 2555; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 14 dicembre 2023, n. 989), ragione per cui il Ministero convenuto è stato estromesso dai relativi giudizi.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 e con conseguente condanna dell’I.N.P.S., alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 e al pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece i ricorrenti avrebbero dovuto correttamente percepire, oltre interessi di legge con decorrenza dalla maturazione del diritto al saldo. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’I.N.P.S., ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite, determinate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO