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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 169 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 169 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) NATA IL 23/12/1971 IN ALGERIA CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. TIZIANA MARACCI RICORRENTE E
( ) NATO IL 29/12/1963 IN ALGERIA Controparte_1 C.F._2
CON L'AVV. RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale in relazione al matrimonio contratto con il IG. in data Controparte_1
23/10/1990 nel comune di El Eulma, provincia di Setif (Algeria), atto poi trascritto presso il Comune di Viterbo alla parte II, serie C, n. 217 come da certificato che si allegava (doc.1). Le ragioni della richiesta risiedevano nel venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Aggiungeva che dall' unione erano nati cinque figli tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti nato il Persona_1
17/2/1996, nata il [...], nata il [...], Persona_2 Persona_3 nata il [...] e nata il [...]). Persona_4 Persona_5
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in assenza di istanze istruttorie, contumace il resistente che, pur non costituendosi in giudizio compariva all'udienza fissata, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trasmesse dalla ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato il in data 23/10/1990 nel comune di El Eulma, provincia di Setif (Algeria) atto trascritto presso il Comune di Viterbo alla parte II, serie
C, n. 217, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 169 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) NATA IL 23/12/1971 IN ALGERIA CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. TIZIANA MARACCI RICORRENTE E
( ) NATO IL 29/12/1963 IN ALGERIA Controparte_1 C.F._2
CON L'AVV. RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale in relazione al matrimonio contratto con il IG. in data Controparte_1
23/10/1990 nel comune di El Eulma, provincia di Setif (Algeria), atto poi trascritto presso il Comune di Viterbo alla parte II, serie C, n. 217 come da certificato che si allegava (doc.1). Le ragioni della richiesta risiedevano nel venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Aggiungeva che dall' unione erano nati cinque figli tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti nato il Persona_1
17/2/1996, nata il [...], nata il [...], Persona_2 Persona_3 nata il [...] e nata il [...]). Persona_4 Persona_5
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in assenza di istanze istruttorie, contumace il resistente che, pur non costituendosi in giudizio compariva all'udienza fissata, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trasmesse dalla ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato il in data 23/10/1990 nel comune di El Eulma, provincia di Setif (Algeria) atto trascritto presso il Comune di Viterbo alla parte II, serie
C, n. 217, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco