Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Decreto presidenziale 17 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/12/2025, n. 23925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23925 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11264/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11264 del 2024, proposto da
App Movie S.r.l., Aurumovie S.r.l., Elite Group International S.r.l. in Sigla E.G.I. S.r.l., Father & Son S.r.l., Geko Film Production S.r.l., Green Film S.r.l., Halley Pictures - Società a Responsabilità Limitata, Imagine The Stars Società A Responsabilità Limitata, Isola Produzioni S.r.l., Maayca S.r.l., Mediterranea Productions S.r.l., Movie Cinema Italia S.r.l., Mymax Edutainment - S.r.l., P.F.A. Films Societa a Responsabilità Limitata, Spm Tecnologie Società a Responsabilità Limitata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Andrea Lo Foco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio 2/A;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ministero Dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Apa – Associazione Produttori Audiovisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Fonderico e Barbara Bettelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliano Fonderico in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 173;
Anica – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Dellacasa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliano Fonderico in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 173;
per l’annullamento
- del Decreto Interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024 del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in data 14 agosto 2024 sul sito istituzionale https://cultura.gov.it, recante “ Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ”;
- del Decreto Direttoriale n. 3361 del 14 ottobre 2024, del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo, pubblicato in data 14 ottobre 2024 sul sito istituzionale https://cinema.cultura.gov.it, recante “ Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni ”;
- del Decreto Direttoriale n. 3362 del 14 ottobre 2024, del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo, pubblicato in data 14 ottobre 2024 sul sito istituzionale https://cinema.cultura.gov.it, recante “ Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 ”;
- del Decreto Direttoriale n. 3363 del 14 ottobre 2024, del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo, pubblicato in data 14 ottobre 2024 sul sito istituzionale https://cinema.cultura.gov.it, recante “ Disposizioni attuative per la circuitazione cinematografica ai sensi del decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2024, n. 225 ”;
- del Decreto Direttoriale n. 3364 del 14 ottobre 2024, del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo, pubblicato in data 14 ottobre 2024 sul sito istituzionale https://cinema.cultura.gov.it, recante “ Disposizioni attuative ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2024, n. 225 ”;
- D.D. 28 ottobre 2024 rep. 3494, del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo, pubblicato in data 28 ottobre 2024 sul sito istituzionale https://cinema.cultura.gov.it, recante: “ Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – Anno 2024 ”;
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, di Apa - Associazione Produttori Audiovisivi e di Anica – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il dott. IG OA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 31 ottobre 2024, le odierne ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a cinque motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione art. 12 e 21 l. 220 del 2016 – Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza – Violazione del principio di uguaglianza – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere – irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 41 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”), si deduce l’illegittimità delle due alternative previste dall’art. 12 del Decreto Interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, in quanto la prima, prevista dal comma 1, imporrebbe, da un lato, una copertura finanziaria con risorse di origine privata pari almeno al 40% del costo di produzione dell’opera e, dall’altra, la stipula di un accordo con una primaria società di distribuzione (entrambi descritti come eccessivamente gravosi per “piccoli produttori” quali i ricorrenti), mentre la seconda, stabilita dal comma 2, che consentirebbe l’accesso al credito d’imposta alle opere che hanno ottenuto un contributo selettivo alla produzione ai sensi della legge cinema, ma solo se assegnato tramite bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024, escluderebbe “ inspiegabilmente le opere che hanno ricevuto contributi selettivi in periodi precedenti, in particolare per quanto riguarda il 2023, penalizzando quei produttori che hanno confidato sul sostegno pubblico e sulla continuità della normativa ” (così il gravame a p. 18).
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione art 12 e 21 l. 220 del 2016 – Violazione della libertà di iniziativa economica – Violazione della libertà contrattuale – Violazione del principio di libera concorrenza – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità – Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990 – Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione ”), si lamenta, sempre con riguardo al disposto dell’art. 12 del Decreto Interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, che l’obbligo di stipulare un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica, così come definita all’articolo 1, lettera j) dello stesso decreto (specificata nel Decreto Direttoriale n. 3364 del 14 ottobre 2024, che stabilisce che tali società sono le prime venti per incassi realizzati nelle sale cinematografiche nei due anni precedenti, secondo i dati della SIAE) violerebbe il dettato dell’art. 21, comma 5, della Legge 220/2016 – che richiederebbe l’adozione di misure proporzionate e adeguate, rimettendo ai decreti attuativi la disciplina dei requisiti e dei limiti di importo per garantire parità di accesso, trasparenza e sostenibilità operativa per tutte le tipologie di impresa – e limiterebbe ingiustificatamente la libertà contrattuale dei produttori, ostacolando “ la libera concorrenza [e] favorendo solo un ristretto gruppo di distributori ” (così il gravame a p. 23).
1.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione art 12 e 21 l. 220 del 2016 – Violazione del principio di legittimo affidamento – Violazione principio irretroattività – Violazione del principio di certezza del diritto – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Violazione e falsa applicazione l. 241 del 1990 – Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione regole correttezza ”), si allega che gli artt. 37 (ai sensi del quale « A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 4 febbraio 2021, recante 'Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ») e 38 (e segnatamente il comma 3 di tale disposizione, che qui di seguito si trascrive: “ Per le richieste di credito d’imposta alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive presentate entro il 21 gennaio 2024 a valere sulle risorse dell’anno 2023 si applicano le disposizioni previste nel decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 febbraio 2021 ”) del Decreto Interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024 violerebbero il principio di legittimo affidamento e di certezza del diritto, in quanto “ da un lato, l’abrogazione immediata del decreto del 2021 rende inapplicabili le sue disposizioni; dall’altro, si prevede l’applicazione delle stesse per le richieste presentate entro il 21 gennaio 2024. Ciò impedisce ai produttori di conoscere con certezza le norme applicabili alle proprie attività, violando il principio di certezza del diritto ” (così il ricorso a p. 24).
1.4. Con il quarto (rubricato “ Obbligo di iscrizione in bilancio dei contributi selettivi – Violazione delle norme europee sulla redazione dei bilanci – Violazione di legge – Eccesso di potere per impossibilità di adempimento – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”), si afferma che i decreti direttoriali, nella parte in cui consentono ai produttori di iscrivere in bilancio i contributi selettivi ottenuti dal Ministero, nonché i contributi regionali, affinché siano considerati validi al fine della copertura finanziaria di quel 40% che deve essere reperito sul mercato, si porrebbero in contrato con le norme europee in materia di redazione dei bilanci, in particolare con la Direttiva 2013/34/UE, la quale “ stabilisce che le voci di bilancio devono essere iscritte solo se ragionevolmente certe e basate su dati attendibili ”, mentre, al contrario, “ iscrivere in bilancio contributi non ancora erogati o incerti compromette la veridicità e la correttezza del bilancio, esponendo le imprese a possibili sanzioni e violando i principi contabili generalmente accettati ” (cfr. p. 27 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
1.5. Con il quinto (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione l. 220 del 2016 –Sviamento di potere – Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”), si lamenta che i provvedimenti gravati ostacolerebbero la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’articolo 1 della l. 220/2016.
2. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza il 14 novembre 2024.
3. Con atti notificati il 22 novembre 2024 e depositati, rispettivamente, il 22 e il 23 novembre 2024, APA – Associazione produttori audiovisivi e l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali - ANICA hanno svolto nel presente giudizio intervento ad opponendum .
4. L’istanza cautelare proposta con il ricorso è stata accolta, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con ordinanza del 27 novembre 2024.
5. Con ordinanza resa in esito all’udienza pubblica del 4 marzo 2025, sono stati disposti adempimenti istruttori mediante richiesta di chiarimenti all’amministrazione resistente.
6. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025, fissata in esito al rinvio concordemente richiesto dalle parti all’udienza pubblica del 27 maggio 2025 (in vista della quale le ricorrenti avevano in ogni caso depositato istanza di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti avverso il “decreto correttivo” del D.I. n. 225/2024), la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., riguardo a possibili profili di improcedibilità del ricorso.
7. Rileva il Collegio che, nelle more del presente giudizio, è stato adottato il Decreto Interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025, recante “ Modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225 ”, “ ammesso alla registrazione il 23/05/2025 n. 1180 dall’Ufficio di controllo di legittimità della Corte dei conti ” (cfr. le sentenze di questa Sezione n. 14297, 14388, 14398, 14400 e 14404 del 2025).
7.1. Detto decreto non è stato impugnato nel presente giudizio – sebbene le ricorrenti, il cui difensore ha rinunciato al mandato con dichiarazione depositata il 29 maggio 2025, avessero chiesto un rinvio per poterlo impugnare (cfr. atto depositato il 16 maggio 2025) – e ha modificato gli articoli impugnati con i primi tre motivi del ricorso principale, ossia 12, 37 e 38 del Decreto Interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024.
7.2. Va a questo proposito rammentato, in relazione all’avviso ex art. 73 c.p.a. dato all’udienza pubblica – e dovendosi a questo proposito rilevare la tardività delle deduzioni svolte con riguardo agli altri articoli del richiamato decreto n. 225/2024, proposte per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a. delle ricorrenti del 31 gennaio 2025 – il consolidato orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione perché, tra l’altro, “ sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato ” (Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 2023, n. 2768; Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824).
7.3. Avendo il correttivo del 2025 modificato la disciplina dell’impugnato decreto del 2024 relativamente alla copertura “privata” del 40% del costo dell’opera ed eliminato il riferimento alle primarie società di distribuzione (essendo sufficiente un accordo con una qualsiasi società di distribuzione), nonché modificato integralmente la disciplina transitoria prevista dagli artt. 37 e 38 del detto decreto del 2024, il ricorso è improcedibile in relazione alle doglianze formulate con i primi tre motivi, le quali non si misurano con le modifiche intervenute nella pendenza del presente giudizio.
7.4. Analogo discorso deve essere svolto in relazione alle censure articolare con il quinto mezzo, dal momento che i ricorrenti non hanno svolto alcuna valutazione in ordine alla coerenza del nuovo assetto, risultante all’esito delle modifiche approvate nel 2025, con i principi della legge del 2016.
8. Con riguardo, invece, al quarto motivo (e al netto della genericità del richiamo ivi contenuto ai “decreto direttoriali”) deve rilevarsi che – anche a voler ritenere che persista l’interesse dei ricorrenti a una pronuncia di merito, in quanto nessuno dei ridetti decreti direttoriali risulta essere stato modificato dal correttivo del 2025 – le censure proposte in ricorso non sono meritevoli di seguito, poiché, per quanto correttamente evidenziato dall’interveniente ad opponendum APA - Associazione Produttori Audiovisivi nella propria memoria ex art. 73 c.p.a. (senza che, peraltro, sul punto, le società ricorrenti abbiano mosso contestazioni di sorta) la disciplina recata dai decreti direttoriali, e nello specifico dall’art. 5, comma 3, lett. e), del decreto n. 3364/2024, non può essere considerata violativa delle norme europee, « proprio in forza della condizione posta, vale a dire che si tratti di contributi pubblici contabilizzati nel rispetto di corretti principi contabili ».
9. In conclusione il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo, per il resto, essere respinto nel merito.
10. La novità e la particolarità delle questioni oggetto del presente giudizio, nonché la condotta serbata dalle parti nella pendenza dello stesso, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, respingendolo per il resto.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO GI, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
IG OA FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG OA FI | TO GI |
IL SEGRETARIO