Versione
11 marzo 1989
11 marzo 1989
Art. 8. (Modalita' di iscrizione all'albo) 1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonche' le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provar se e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provar se e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/08/2015, n. 1154Provvedimento: […] Premesso che l'art. 8 della legge n. 56/1989 prevede l'iscrizione all'albo anche per gli psicologi che siano pubblici impiegati, sussiste l'interesse dell'ente ricorrente a che sia garantita ai propri rappresentati la possibilità di accesso ad incarichi pubblici attinenti ai contenuti della professione di psicologo.Leggi di più...
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