Articolo 8 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 6Articolo 9
Versione
11 marzo 1989
Art. 8. (Modalita' di iscrizione all'albo) 1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonche' le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provar se e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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