CASS
Sentenza 22 aprile 2022
Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2022, n. 15688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15688 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MM MA TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 15688 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/03/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IA AN MA ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 19.11.2020, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa Mamnnì avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 19.5.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, sul presupposto della mancanza originaria dei requisiti reddituali. La ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla presunzione sul superamento del reddito e alla mancata richiesta di integrazione di documentazione da parte del Tribunale, nonché errata valutazione della documentazione e mancanza di motivazione. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, sotto l'apparenza della violazione di legge, si limita a denunciare vizi motivazionali del provvedimento impugnato, peraltro insussistenti. 4. La ricorrente reitera questioni che sono già state adeguatamente vagliate dal provvedimento impugnato, con particolare riguardo al numero dei componenti del nucleo familiare della istante, asseritamente indicato per errore in tre nell'autocertificazione, mentre sarebbero sette secondo l'istante, con conseguente mancato superamento della soglia reddituale per ottenere il beneficio. Sul punto, il provvedimento impugnato si è già pronunciato adeguatamente, avendo affermato che l'asserita composizione del nucleo familiare nel numero di sette persone è stata smentita dall'accertamento della Guardia di Finanza, compendiato nell'informativa che ha attestato la composizione del nucleo familiare dell'istante nel numero di tre persone, sulla base di una verifica effettuata presso l'anagrafe comunale. È evidente che la mancata richiesta del Tribunale di integrazione della documentazione ad opera della ricorrente discende dalla ritenuta attendibilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza. Trattandosi di una congrua e logica valutazione di merito, essa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 2 DEPOSITATO V CANCELLERIA engf . 2 2 APR. 2022 , IL FUNZIONARI TT)375AP.I0 Irce Del resto, il ricorso in esame, presentato ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002, può essere proposto solo per violazione di legge, vizio che non è dato rinvenire in alcun modo nel caso di specie. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2022 Il Presidente i AN IA MP 1 Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il Presidente AN IA MP è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 15688 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/03/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IA AN MA ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 19.11.2020, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa Mamnnì avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 19.5.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, sul presupposto della mancanza originaria dei requisiti reddituali. La ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla presunzione sul superamento del reddito e alla mancata richiesta di integrazione di documentazione da parte del Tribunale, nonché errata valutazione della documentazione e mancanza di motivazione. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, sotto l'apparenza della violazione di legge, si limita a denunciare vizi motivazionali del provvedimento impugnato, peraltro insussistenti. 4. La ricorrente reitera questioni che sono già state adeguatamente vagliate dal provvedimento impugnato, con particolare riguardo al numero dei componenti del nucleo familiare della istante, asseritamente indicato per errore in tre nell'autocertificazione, mentre sarebbero sette secondo l'istante, con conseguente mancato superamento della soglia reddituale per ottenere il beneficio. Sul punto, il provvedimento impugnato si è già pronunciato adeguatamente, avendo affermato che l'asserita composizione del nucleo familiare nel numero di sette persone è stata smentita dall'accertamento della Guardia di Finanza, compendiato nell'informativa che ha attestato la composizione del nucleo familiare dell'istante nel numero di tre persone, sulla base di una verifica effettuata presso l'anagrafe comunale. È evidente che la mancata richiesta del Tribunale di integrazione della documentazione ad opera della ricorrente discende dalla ritenuta attendibilità dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza. Trattandosi di una congrua e logica valutazione di merito, essa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 2 DEPOSITATO V CANCELLERIA engf . 2 2 APR. 2022 , IL FUNZIONARI TT)375AP.I0 Irce Del resto, il ricorso in esame, presentato ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002, può essere proposto solo per violazione di legge, vizio che non è dato rinvenire in alcun modo nel caso di specie. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2022 Il Presidente i AN IA MP 1 Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il Presidente AN IA MP è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la