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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8548/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dr. Maddaleni Giovanni Giudice
Dr. Corvacchiola Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8548/2024 promossa congiuntamente da :
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/08/1965, residente in [...]89/2 16142 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ALBITES-COEN
GIOVANNI-BATTISTA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 06/01/1966, residente in [...]N° 9 INT. 15 SC. SIN;
9/15
SC. SIN. 16137 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ALBITES-COEN GIOVANNI-BATTISTA (C.F.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._2 atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 20 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che e avevano celebrato matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Recco (GE), il 4 giugno 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Recco come segue: Anno 1994, Numero 10, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
Rilevato che dal loro matrimonio era nato a [...], il [...], il figlio
, Cod. Fisc. . CP_2 CodiceFiscale_4
Rilevato che le parti, all'esito di una procedura di negoziazione assistita ex D.L.
132/2014, l'8 maggio 2019 avevano raggiunto un accordo di separazione personale consensuale trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova che con provvedimento n° 130/Civ/2019, il 27 maggio 2019
l'aveva autorizzato.
Rilevato che sono già trascorsi più di sei mesi, senza che la comunione materiale e spirituale sia stata medio tempore ricostruita e che la separazione si è protratta ininterrottamente.
Rilevato che le parti hanno quindi chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio concordatario, ex artt. 2 e
3 n° 2 lett. b) L. 1° dicembre 1970 n° 898 proponendo un ricorso congiunto nel quale hanno disciplinato le condizioni di divorzio sia sotto il profilo economico che in punto di affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio , nato a [...] [...], Persona_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Rilevato che il figlio (già maggiorenne all'epoca della separazione), da CP_2 un paio d'anni è economicamente autosufficiente (essendo stato assunto da con contratto a tempo pieno, con funzione di tecnico Controparte_3 commerciale, lavoro subordinato dal quale percepisce una retribuzione ampiamente sufficiente al proprio mantenimento), per cui, pur vivendo ancora con la madre, non vi è più luogo per alcun accordo/provvedimento in merito al suo mantenimento;
Rilevato che i coniugi dichiarano di essere entrambi (ed esserlo sempre stati nel corso del matrimonio, avendo ambedue sempre svolto attività lavorativa, subordinata o autonoma), economicamente autosufficienti, per cui non vi è (né vi
è mai stato) luogo per alcun accordo/provvedimento in merito al mantenimento dell'una e/o dell'altro;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Recco (GE), il 4 giugno 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Recco come segue: Anno 1994, Numero 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dai
Signori
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 23/08/1965
e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 codice fiscale nato a Controparte_1 C.F._3 06/01/1966 il GENOVA (GE),
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
1) Trasferimento della Quota della ex Casa Familiare
1.1) trasferisce a , a definizione dei rapporti Controparte_1 Parte_1
patrimoniali derivanti dal matrimonio, quindi di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, la propria quota, pari a un mezzo, della piena proprietà della ex casa familiare (della quale è già assegnataria, Parte_1
dalla separazione), sita in Comune di Genova, costituita dalla seguente unità immobiliare:
a. descrizione: nella casa distinta con il civico numero 89 di Corso Sardegna, appartamento posto al piano primo rialzato, segnato con l'interno numero 2, composto di ingresso-corridoio, due camere, bagno, ripostiglio, cucina-soggiorno e terrazzo;
b. confini: appartamento interno numero 1, muri di perimetro su Via
Domenico Enrico Dall'Orto, muri di perimetro su passaggio alla casa distinta dai civici numeri 1 e 3 di Via Domenico Enrico Dall'Orto, appartamento interno numero 3, vano scale;
sopra appartamento interno numero 6, sotto locale commerciale con ingresso diretto dall'esterno del fabbricato;
c. dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sezione GED,
Foglio 43, Mappale 162, Subalterno 31, Zona Censuaria 1, Categoria A/3, Classe
5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale 98 m2 - 87 m2 escluse aree
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 scoperte, Rendita Catastale € 1.079,39, Indirizzo Corso Sardegna n. 89 - Interno
2 - Piano 1;
d. individuazione e rappresentazione: graficamente rappresentata nella planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati - Ufficio Provinciale di Genova, con denuncia di variazione per diversa distribuzione di spazi inter-ni dell'11 agosto 2011 n° 57256.1/2011 (Protocollo n° GE0297609) - Allegato 2 alla perizia giurata, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”; unità immobiliare della quale e sono pieni Parte_1 Controparte_1 comproprietari, pro indiviso, in parti uguali, per averne acquistato insieme la proprietà, in comunione legale dei beni, con atto a rogito notaio Dott. Per_2 di Genova, Rep. n° 47.261 - Racc. n° 17.175, del 19 gennaio 2011,
[...] registrato a Genova, Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Genova 1 in data 16 febbraio 2011 al n° 3005; salvi altri, migliori e/o più precisi, confini e dati catastali, il cui errore od omissione non potrà mai pregiudicare la validità né del presente trasferimento.
1.2) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 c. I-bis Legge 27 febbraio 1985
n° 52, e confermano che: Parte_1 Controparte_1
a) la ex casa familiare è:
i. catastalmente identificata dai dati riportati sopra punto 1.1) lett. c.;
ii. graficamente rappresentata dalla planimetria depositata in catasto indicata sopra punto 1.1) lett. d.;
b) detti dati catastali e detta planimetria sono conformi allo stato di fatto di detta unità immobiliare, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Dichiarano, inoltre, che vi è coincidenza tra gli intestatari catastali (essi Parte_1
e e le risultanze dei Registri Immobiliari, dai quali
[...] Controparte_1
l'unità immobiliare risulta loro intestata.
1.3) La quota dell'unità immobiliare viene trasferita nello stato di fatto in cui oggi si trova, a corpo, non a misura, con tutti gli inerenti diritti e ragioni, annessi e connessi, affissi, semifissi e infissi, serramenti, adiacenze, dipendenze e pertinenze, servizi e impianti di ogni genere, con tutti i loro componenti interni ed esterni ai muri (in particolare dotata degli attuali impianti per il riscaldamento dell'acqua e per il condizionamento dell'aria), di-ritti, accessori, usi, servitù sia attive sia passive (apparenti e non apparenti), passi, accessi, comproprietà, in particolare con i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, consuetudine o destinazione, è comune ai condomini del caseggiato,
e con ogni altra cosa e diritto, azione e ragione, tanto di proprietà come di possesso, comunque afferente l'unità immobiliare medesima, e comunque oggi spettante (pro quota) ad nulla escluso e/o lui riservato, a cui Controparte_1
subentra in pieno stato e luogo. Parte_1
1.4) dichiara e garantisce che la sua quota, di un mezzo Controparte_1
pro indiviso, dell'unità immobiliare:
a. è franca e libera da censi, livelli, pesi, servitù passive, prelazioni, oneri reali in genere, debiti, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi, iscrizioni anche ipotecarie (fatta eccezione per l'ipoteca a garanzia del mutuo di cui si dirà al successivo punto 1.7) lett. a., trascrizioni pregiudizievoli, privilegi in genere e in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, e da qualsiasi altro vincolo, onere o gravame che, ove esistesse, ne potrebbe pregiudicare, ostacolare o diminuire la proprietà, la disponibilità, la commerciabilità, il pregio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 b. è libera da spese di amministrazione straordinarie, imposte e tasse
(ordinarie e/o straordinarie), tributi e contributi di qualsiasi genere, riferentisi al periodo sino ad oggi compreso, che comunque sono e resteranno a suo carico fino alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio (salve le spese straordinarie, assunte da a proprio Parte_1
carico sin dalla data del ricorso introduttivo del presente procedimento); al riguardo, si dichiara a conoscenza dell'onere, a suo Controparte_1
carico, di trasmettere, ad ogni fine ed effetto di legge, copia dell'atto di trasferimento all'amministrazione del condominio, del quale l'unità immobiliare fa parte;
c. è di sua assoluta ed esclusiva proprietà in forza del sopra citato titolo, al quale e fanno espresso Parte_1 Controparte_1
riferimento e richiamo anche per le anteriori provenienze e tutto quanto altro in esso contenuto e/o potesse occorrere.
1.5) dichiara di aver ricevuto da le Parte_1 Controparte_1 informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato [codice identificativo n° 6411 - data protocollo 9 ottobre 2024 Prot/2024/ P.IVA_1
1532857, dell'Ing. iscritto all'Ordine degli Ingegneri del-la Persona_3
Provincia di Genova con il n° 7040 e all'Elenco dei Certificatori Energetici della
Regione Liguria con il n° 1149 - Allegato 5 alla perizia giurata, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”], relativo alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dall'art. 6 D. Lgs. 192/2005 sue modifiche e integrazioni e dalla legislazione regionale in materia. dal Controparte_1
suo canto, dichiara che non sussistono cause che abbiano determinato la decadenza di detto attestato.
1.6) consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. Controparte_1
76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. cit., che:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 a. i lavori per la costruzione del fabbricato, del quale l'unità immobiliare è parte, risultano iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967;
b. detto fabbricato è stato dichiarato abitabile con decreto n° 1645, del
13 settembre 1932;
c. successivamente al 1° settembre 1967 non sono state eseguite, nell'unità immobiliare, opere tali da comportare la necessità di provvedimenti autorizzativi, concessori o in sanatoria, espressi o taciti, fatta sola eccezione per la Comunicazione di Avvio Attività per opere interne n°
1625/2011, cui ha fatto seguito la denuncia di variazione per diversa distribuzione di spazi interni dell'11 agosto 2011 sopra citata, e che non risultano emessi provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 Legge 28 febbraio 1985 n° 47.
Garantisce, pertanto, la perfetta regolarità, urbanista ed edilizia, dell'unità immobiliare.
1.7) Il trasferimento viene fatto e accettato, a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, quindi di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, a fronte:
a. dell'assunzione, da parte di a proprio esclusivo Parte_1 carico, del debito residuo nei confronti di a decorrere Controparte_4
dalla rata scaduta alla fine del mese di novembre 2023 (debito residuo che, alla data del 16 maggio 2024 era pari ad € 89.066,74), per il mutuo
(originaria-mente di € 166.753) contratto per l'acquisto della ex casa familiare con Controparte_5
(oggi , con atto a rogito notaio Dott. Controparte_4 Persona_2 di Genova, Rep. n° 47.262 - Racc. n° 17.176, del 19 gennaio 2011, obbligandosi al tempestivo e integrale pagamento di ogni rata, manlevando da ogni pretesa di ad esso relativa;
Controparte_1 Controparte_4
b. del pagamento, da parte di in proprio favore, della Parte_1
somma di € 15.000 (Euro QuindiciMila/00), entro 7 (sette) giorni bancari
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 dalla data odierna, mediante bonifico bancario sul conto corrente di corrispondenza bancario, intestato ad IBAN Controparte_1
[...].
Nonostante il pagamento di detta somma sia differito, Controparte_1 rinuncia espressamente all'ipoteca legale, esonerando il competente
Responsabile dei Servizi di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio del Territorio da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Ancorché non si tratti di compravendita, ma di trasferimento a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, quindi di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, per estremo scrupolo Parte_1
e consapevoli delle responsabilità penali di cui
[...] Controparte_1 all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. cit.:
a. di non essersi avvalsi dell'opera, né della semplice collaborazione, di alcun mediatore per il raggiungimento degli accordi, confermanti e forma-lizzati nel presente ricorso;
b. che la somma detta al precedente punto 1.7) b., verrà corrisposta da ad secondo le modalità ivi indicate. Parte_1 Controparte_1
1.8) Gli effetti attivi e passivi del trasferimento decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Ciononostante, conferma l'assunzione a proprio esclusivo carico Parte_1
e, quindi, l'avvenuto pagamento, con denari propri personali, per quelle già scadute e l'obbligo di pagamento, sempre con denari propri personali, per quelle a scadere:
a) delle rate del mutuo, con scadenza a decorrere da quella scaduta a fine novembre 2023 compresa;
nonché
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 b) delle spese condominiali straordinarie (quelle ordinarie essendo già a suo carico, quale assegnataria dell'ex casa familiare, sin dalla separazione) deliberate a decorrere dalla data del ricorso introduttivo del presente procedimento;
rinunciando a esigere da il rimborso della sua quota. Controparte_1
1.9) e esonerano sin da ora il Funzionario Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Genova da qualsiasi responsabilità derivante dai successivi adempimenti di natura burocratica, economica e fiscale o comunque connessi alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del presso i competenti pubblici uffici, e il competente Responsabile dei Servizi di Pubblicità
Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio da qualsiasi responsabilità in ordine alla trascrizione del presente verbale e della sentenza di divorzio.
Adempiuta la trascrizione, e consegneranno Parte_1 Controparte_1
alla Cancelleria del Tribunale di Genova il cd. duplo della nota di trascrizione, in copia informe, una volta che sarà stato loro rilasciato.
1.10) e invocano, sin da ora, l'esenzione Parte_1 Controparte_1 fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti al presente verbale e alla sentenza di divorzio, rientrando nel trattamento di favore, oltre alle tasse e alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n° 74 e sen-tenza della Corte
Costituzionale n° 202/2003 e relativa abrogazione art. 8 lett. f) Tariffa I Parte I
D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, essendo il trasferimento della quota della ex casa familiare elemento funzionale, e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Ciononostante, per la denegata e non creduta ipotesi in cui, erroneamente,
l'Amministrazione Finanziaria ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata e come sopra spettante, in via di stretto subordine , in Parte_1
riferimento al disposto dell'art. 1 c. 497 Legge 23 dicembre 2005 n° 266 (Legge
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Finanziaria 2006), formula sin da ora apposita richiesta affinché la base imponibile del trasferimento della quota di un mezzo pro indiviso della ex casa familiare, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dalla metà del valore di detta unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 52 cc. IV e V D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, indipendentemente da quanto convenuto al punto 1.7), e quindi (per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria erroneamente ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata) sia costituita dalla metà del valore catastale e così da
€ 62.334,77 (Euro SessantaDueMilaTreCento-TrentaQuattro/ 00), trattandosi, comunque sia, di trasferimento a persona fisica, che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed avente ad oggetto la quota di un mezzo pro indiviso di un'unità immobiliare ad uso abitativo come pure conferma, per quanto di sua competenza, Controparte_1
Sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui, erroneamente,
l'Amministrazione Finanziaria ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata, ai fini dell'art. 1, nota II-bis Tariffa I Parte I D.P.R. 26 aprile 1986 n°
131, in via di stretto subordine dichiara sotto la propria personale Parte_1 responsabilità:
a) di essere residente a [...], nella ex casa familiare;
b) di non essere titolare esclusiva, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune di Genova, fatta eccezione, appunto, per la restante quota di ½ pro indiviso della ex casa familiare, già di sua proprietà;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata in proprio o dal coniuge con le agevolazioni di cui alle norme richiamate nel c. I lett.
c) della predetta nota II-bis e da intendersi qui integralmente riportate,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 sempre fatta eccezione per la quota di un mezzo pro indiviso della ex casa familiare, già di sua proprietà.
, pertanto, sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui, Parte_1 erroneamente, l'Amministrazione Finanziaria ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata, in via di stretto subordine chiede che, al trasferimento della quota di un mezzo pro indiviso della ex casa familiare, unità immobiliare non di lusso, vengano concesse tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze fiscali in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della stessa prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, salvo quanto, salvo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione
n° 80/E del 9 settembre 2019.
2) Varie
e si danno reciprocamente atto di aver Parte_1 Controparte_1
determinato quanto indicato al precedente punto 1.7), di comune accordo, a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, all'esito di un'approfondita e serena analisi, avendo tenuto conto di ogni circostanza da loro stessi ritenuta rilevante;
quindi, in conseguenza, sia delle divisioni amichevoli tra loro intervenute in precedenza, sia del fatto di aver provveduto, nel corso degli anni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a tutto quanto a proprio rispettivo carico come convenuto in sede di separazione e comunque dovuto in conseguenza della stessa, sia di quanto sopra convenuto, riconoscono e dichiarano:
a) di non avere più alcun bene in comune, di alcun genere (né mobile, registrato o meno, né immobile, fatta sola ed esclusiva eccezione per la ex casa familiare che, una volta che il trasferimento avrà effetto, vale a dire una volta pubblicata la sentenza di divorzio, non sarà più in comune), e di non vantare, reciprocamente, alcuna pretesa relativa a quelli personali di ciascuno di essi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 b) di non avere più alcun rapporto bancario e/o postale cointestato, fatta sola ed esclusiva eccezione per il mutuo detto al precedente punto 1.7) lett.
a. (rispetto al quale vale quanto ivi convenuto) e il relativo conto corrente di addebito (la cui giacenza attuale è stata creata unicamente da Parte_1
, con denaro proprio personale), sul quale sarà onere di
[...] Parte_1
accreditare la provvista, in tempo per l'addebito delle rate (relativamente a detto conto corrente le parti convengono che, fintanto che sarà aperto, verrà utilizzato unicamente da e unica-mente per il pagamento Parte_1 delle rate del mutuo e si obbligano, reciprocamente, a fare quanto occorrerà per chiuderlo, non appena fosse possibile);
c) di non vantare alcun credito, l'una nei confronti dell'altro e viceversa, a qualsivoglia titolo, sia relativamente al mantenimento di , sia CP_2
relativamente alle pregresse rate di detto mutuo, sia alle spese tutte di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ex casa familiare scadute fino alla data del ricorso introduttivo del presente procedimento [anche relativamente al periodo, successivo alla separazione, durante il quale, essendosi trasferita a vivere, con , in altra Parte_1 CP_2 abitazione, era tornato a vivere nella ex casa familiare, Controparte_1 assumendo a proprio esclusivo carico (e con rinuncia a chiederne il rimborso pro quota) le rate del mutuo e le spese di amministrazione tutte], sia a qualsivoglia altro titolo;
quindi di non vantare, reciprocamente, alcuna pretesa di sorta (diversa e/o ulteriore dall'adempimento delle rispettive obbligazioni qui convenute) di alcun genere, originata e/o derivante dal matrimonio, pretesa alla quale, per quanto occorrer possa, rinunciano espressamente, così come, sempre per quanto occorrer possa, rinunciano a ogni pretesa e richiesta di qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento.
3) Spese
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 Le spese tutte del presente procedimento, ivi comprese quelle necessarie per il,
e/o connesse al, trasferimento della quota dell'ex casa familiare da CP_1
a , saranno divise a metà tra loro.
[...] Parte_1
Allegato “A” perizia giurata dell'Ing. iscritto Persona_3 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al numero n° 7040, con allegati:
a. planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati - Ufficio
Provinciale di Genova, con denuncia di variazione per diversa distribuzione di spazi interni dell'11 agosto 2011 n° 57256.1/2011 (Protocollo n°
GE0297609) - Allegato 2 alla perizia giurata;
b. attestato relativo alla prestazione energetica degli edifici, codice identificativo n° 0720244 6411 - data protocollo 9 ottobre 2024 Prot/2024/
1532857, dell'Ing. iscritto all'Elenco dei Certificatori Persona_3
Energetici della Regione Liguria con il n° 1149 - Allegato 5 alla perizia giurata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dr. Maddaleni Giovanni Giudice
Dr. Corvacchiola Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8548/2024 promossa congiuntamente da :
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/08/1965, residente in [...]89/2 16142 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ALBITES-COEN
GIOVANNI-BATTISTA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 06/01/1966, residente in [...]N° 9 INT. 15 SC. SIN;
9/15
SC. SIN. 16137 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ALBITES-COEN GIOVANNI-BATTISTA (C.F.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._2 atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 20 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che e avevano celebrato matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Recco (GE), il 4 giugno 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Recco come segue: Anno 1994, Numero 10, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
Rilevato che dal loro matrimonio era nato a [...], il [...], il figlio
, Cod. Fisc. . CP_2 CodiceFiscale_4
Rilevato che le parti, all'esito di una procedura di negoziazione assistita ex D.L.
132/2014, l'8 maggio 2019 avevano raggiunto un accordo di separazione personale consensuale trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova che con provvedimento n° 130/Civ/2019, il 27 maggio 2019
l'aveva autorizzato.
Rilevato che sono già trascorsi più di sei mesi, senza che la comunione materiale e spirituale sia stata medio tempore ricostruita e che la separazione si è protratta ininterrottamente.
Rilevato che le parti hanno quindi chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio concordatario, ex artt. 2 e
3 n° 2 lett. b) L. 1° dicembre 1970 n° 898 proponendo un ricorso congiunto nel quale hanno disciplinato le condizioni di divorzio sia sotto il profilo economico che in punto di affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio , nato a [...] [...], Persona_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Rilevato che il figlio (già maggiorenne all'epoca della separazione), da CP_2 un paio d'anni è economicamente autosufficiente (essendo stato assunto da con contratto a tempo pieno, con funzione di tecnico Controparte_3 commerciale, lavoro subordinato dal quale percepisce una retribuzione ampiamente sufficiente al proprio mantenimento), per cui, pur vivendo ancora con la madre, non vi è più luogo per alcun accordo/provvedimento in merito al suo mantenimento;
Rilevato che i coniugi dichiarano di essere entrambi (ed esserlo sempre stati nel corso del matrimonio, avendo ambedue sempre svolto attività lavorativa, subordinata o autonoma), economicamente autosufficienti, per cui non vi è (né vi
è mai stato) luogo per alcun accordo/provvedimento in merito al mantenimento dell'una e/o dell'altro;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Recco (GE), il 4 giugno 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Recco come segue: Anno 1994, Numero 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dai
Signori
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 23/08/1965
e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 codice fiscale nato a Controparte_1 C.F._3 06/01/1966 il GENOVA (GE),
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
1) Trasferimento della Quota della ex Casa Familiare
1.1) trasferisce a , a definizione dei rapporti Controparte_1 Parte_1
patrimoniali derivanti dal matrimonio, quindi di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, la propria quota, pari a un mezzo, della piena proprietà della ex casa familiare (della quale è già assegnataria, Parte_1
dalla separazione), sita in Comune di Genova, costituita dalla seguente unità immobiliare:
a. descrizione: nella casa distinta con il civico numero 89 di Corso Sardegna, appartamento posto al piano primo rialzato, segnato con l'interno numero 2, composto di ingresso-corridoio, due camere, bagno, ripostiglio, cucina-soggiorno e terrazzo;
b. confini: appartamento interno numero 1, muri di perimetro su Via
Domenico Enrico Dall'Orto, muri di perimetro su passaggio alla casa distinta dai civici numeri 1 e 3 di Via Domenico Enrico Dall'Orto, appartamento interno numero 3, vano scale;
sopra appartamento interno numero 6, sotto locale commerciale con ingresso diretto dall'esterno del fabbricato;
c. dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sezione GED,
Foglio 43, Mappale 162, Subalterno 31, Zona Censuaria 1, Categoria A/3, Classe
5, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale 98 m2 - 87 m2 escluse aree
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 scoperte, Rendita Catastale € 1.079,39, Indirizzo Corso Sardegna n. 89 - Interno
2 - Piano 1;
d. individuazione e rappresentazione: graficamente rappresentata nella planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati - Ufficio Provinciale di Genova, con denuncia di variazione per diversa distribuzione di spazi inter-ni dell'11 agosto 2011 n° 57256.1/2011 (Protocollo n° GE0297609) - Allegato 2 alla perizia giurata, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”; unità immobiliare della quale e sono pieni Parte_1 Controparte_1 comproprietari, pro indiviso, in parti uguali, per averne acquistato insieme la proprietà, in comunione legale dei beni, con atto a rogito notaio Dott. Per_2 di Genova, Rep. n° 47.261 - Racc. n° 17.175, del 19 gennaio 2011,
[...] registrato a Genova, Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Genova 1 in data 16 febbraio 2011 al n° 3005; salvi altri, migliori e/o più precisi, confini e dati catastali, il cui errore od omissione non potrà mai pregiudicare la validità né del presente trasferimento.
1.2) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 c. I-bis Legge 27 febbraio 1985
n° 52, e confermano che: Parte_1 Controparte_1
a) la ex casa familiare è:
i. catastalmente identificata dai dati riportati sopra punto 1.1) lett. c.;
ii. graficamente rappresentata dalla planimetria depositata in catasto indicata sopra punto 1.1) lett. d.;
b) detti dati catastali e detta planimetria sono conformi allo stato di fatto di detta unità immobiliare, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Dichiarano, inoltre, che vi è coincidenza tra gli intestatari catastali (essi Parte_1
e e le risultanze dei Registri Immobiliari, dai quali
[...] Controparte_1
l'unità immobiliare risulta loro intestata.
1.3) La quota dell'unità immobiliare viene trasferita nello stato di fatto in cui oggi si trova, a corpo, non a misura, con tutti gli inerenti diritti e ragioni, annessi e connessi, affissi, semifissi e infissi, serramenti, adiacenze, dipendenze e pertinenze, servizi e impianti di ogni genere, con tutti i loro componenti interni ed esterni ai muri (in particolare dotata degli attuali impianti per il riscaldamento dell'acqua e per il condizionamento dell'aria), di-ritti, accessori, usi, servitù sia attive sia passive (apparenti e non apparenti), passi, accessi, comproprietà, in particolare con i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, consuetudine o destinazione, è comune ai condomini del caseggiato,
e con ogni altra cosa e diritto, azione e ragione, tanto di proprietà come di possesso, comunque afferente l'unità immobiliare medesima, e comunque oggi spettante (pro quota) ad nulla escluso e/o lui riservato, a cui Controparte_1
subentra in pieno stato e luogo. Parte_1
1.4) dichiara e garantisce che la sua quota, di un mezzo Controparte_1
pro indiviso, dell'unità immobiliare:
a. è franca e libera da censi, livelli, pesi, servitù passive, prelazioni, oneri reali in genere, debiti, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi, iscrizioni anche ipotecarie (fatta eccezione per l'ipoteca a garanzia del mutuo di cui si dirà al successivo punto 1.7) lett. a., trascrizioni pregiudizievoli, privilegi in genere e in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, e da qualsiasi altro vincolo, onere o gravame che, ove esistesse, ne potrebbe pregiudicare, ostacolare o diminuire la proprietà, la disponibilità, la commerciabilità, il pregio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 b. è libera da spese di amministrazione straordinarie, imposte e tasse
(ordinarie e/o straordinarie), tributi e contributi di qualsiasi genere, riferentisi al periodo sino ad oggi compreso, che comunque sono e resteranno a suo carico fino alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio (salve le spese straordinarie, assunte da a proprio Parte_1
carico sin dalla data del ricorso introduttivo del presente procedimento); al riguardo, si dichiara a conoscenza dell'onere, a suo Controparte_1
carico, di trasmettere, ad ogni fine ed effetto di legge, copia dell'atto di trasferimento all'amministrazione del condominio, del quale l'unità immobiliare fa parte;
c. è di sua assoluta ed esclusiva proprietà in forza del sopra citato titolo, al quale e fanno espresso Parte_1 Controparte_1
riferimento e richiamo anche per le anteriori provenienze e tutto quanto altro in esso contenuto e/o potesse occorrere.
1.5) dichiara di aver ricevuto da le Parte_1 Controparte_1 informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato [codice identificativo n° 6411 - data protocollo 9 ottobre 2024 Prot/2024/ P.IVA_1
1532857, dell'Ing. iscritto all'Ordine degli Ingegneri del-la Persona_3
Provincia di Genova con il n° 7040 e all'Elenco dei Certificatori Energetici della
Regione Liguria con il n° 1149 - Allegato 5 alla perizia giurata, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”], relativo alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dall'art. 6 D. Lgs. 192/2005 sue modifiche e integrazioni e dalla legislazione regionale in materia. dal Controparte_1
suo canto, dichiara che non sussistono cause che abbiano determinato la decadenza di detto attestato.
1.6) consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. Controparte_1
76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. cit., che:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 a. i lavori per la costruzione del fabbricato, del quale l'unità immobiliare è parte, risultano iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967;
b. detto fabbricato è stato dichiarato abitabile con decreto n° 1645, del
13 settembre 1932;
c. successivamente al 1° settembre 1967 non sono state eseguite, nell'unità immobiliare, opere tali da comportare la necessità di provvedimenti autorizzativi, concessori o in sanatoria, espressi o taciti, fatta sola eccezione per la Comunicazione di Avvio Attività per opere interne n°
1625/2011, cui ha fatto seguito la denuncia di variazione per diversa distribuzione di spazi interni dell'11 agosto 2011 sopra citata, e che non risultano emessi provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 Legge 28 febbraio 1985 n° 47.
Garantisce, pertanto, la perfetta regolarità, urbanista ed edilizia, dell'unità immobiliare.
1.7) Il trasferimento viene fatto e accettato, a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, quindi di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, a fronte:
a. dell'assunzione, da parte di a proprio esclusivo Parte_1 carico, del debito residuo nei confronti di a decorrere Controparte_4
dalla rata scaduta alla fine del mese di novembre 2023 (debito residuo che, alla data del 16 maggio 2024 era pari ad € 89.066,74), per il mutuo
(originaria-mente di € 166.753) contratto per l'acquisto della ex casa familiare con Controparte_5
(oggi , con atto a rogito notaio Dott. Controparte_4 Persona_2 di Genova, Rep. n° 47.262 - Racc. n° 17.176, del 19 gennaio 2011, obbligandosi al tempestivo e integrale pagamento di ogni rata, manlevando da ogni pretesa di ad esso relativa;
Controparte_1 Controparte_4
b. del pagamento, da parte di in proprio favore, della Parte_1
somma di € 15.000 (Euro QuindiciMila/00), entro 7 (sette) giorni bancari
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 dalla data odierna, mediante bonifico bancario sul conto corrente di corrispondenza bancario, intestato ad IBAN Controparte_1
[...].
Nonostante il pagamento di detta somma sia differito, Controparte_1 rinuncia espressamente all'ipoteca legale, esonerando il competente
Responsabile dei Servizi di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio del Territorio da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Ancorché non si tratti di compravendita, ma di trasferimento a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, quindi di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, per estremo scrupolo Parte_1
e consapevoli delle responsabilità penali di cui
[...] Controparte_1 all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. cit.:
a. di non essersi avvalsi dell'opera, né della semplice collaborazione, di alcun mediatore per il raggiungimento degli accordi, confermanti e forma-lizzati nel presente ricorso;
b. che la somma detta al precedente punto 1.7) b., verrà corrisposta da ad secondo le modalità ivi indicate. Parte_1 Controparte_1
1.8) Gli effetti attivi e passivi del trasferimento decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Ciononostante, conferma l'assunzione a proprio esclusivo carico Parte_1
e, quindi, l'avvenuto pagamento, con denari propri personali, per quelle già scadute e l'obbligo di pagamento, sempre con denari propri personali, per quelle a scadere:
a) delle rate del mutuo, con scadenza a decorrere da quella scaduta a fine novembre 2023 compresa;
nonché
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 b) delle spese condominiali straordinarie (quelle ordinarie essendo già a suo carico, quale assegnataria dell'ex casa familiare, sin dalla separazione) deliberate a decorrere dalla data del ricorso introduttivo del presente procedimento;
rinunciando a esigere da il rimborso della sua quota. Controparte_1
1.9) e esonerano sin da ora il Funzionario Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Genova da qualsiasi responsabilità derivante dai successivi adempimenti di natura burocratica, economica e fiscale o comunque connessi alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del presso i competenti pubblici uffici, e il competente Responsabile dei Servizi di Pubblicità
Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio da qualsiasi responsabilità in ordine alla trascrizione del presente verbale e della sentenza di divorzio.
Adempiuta la trascrizione, e consegneranno Parte_1 Controparte_1
alla Cancelleria del Tribunale di Genova il cd. duplo della nota di trascrizione, in copia informe, una volta che sarà stato loro rilasciato.
1.10) e invocano, sin da ora, l'esenzione Parte_1 Controparte_1 fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti al presente verbale e alla sentenza di divorzio, rientrando nel trattamento di favore, oltre alle tasse e alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n° 74 e sen-tenza della Corte
Costituzionale n° 202/2003 e relativa abrogazione art. 8 lett. f) Tariffa I Parte I
D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, essendo il trasferimento della quota della ex casa familiare elemento funzionale, e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Ciononostante, per la denegata e non creduta ipotesi in cui, erroneamente,
l'Amministrazione Finanziaria ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata e come sopra spettante, in via di stretto subordine , in Parte_1
riferimento al disposto dell'art. 1 c. 497 Legge 23 dicembre 2005 n° 266 (Legge
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Finanziaria 2006), formula sin da ora apposita richiesta affinché la base imponibile del trasferimento della quota di un mezzo pro indiviso della ex casa familiare, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dalla metà del valore di detta unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 52 cc. IV e V D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, indipendentemente da quanto convenuto al punto 1.7), e quindi (per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria erroneamente ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata) sia costituita dalla metà del valore catastale e così da
€ 62.334,77 (Euro SessantaDueMilaTreCento-TrentaQuattro/ 00), trattandosi, comunque sia, di trasferimento a persona fisica, che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed avente ad oggetto la quota di un mezzo pro indiviso di un'unità immobiliare ad uso abitativo come pure conferma, per quanto di sua competenza, Controparte_1
Sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui, erroneamente,
l'Amministrazione Finanziaria ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata, ai fini dell'art. 1, nota II-bis Tariffa I Parte I D.P.R. 26 aprile 1986 n°
131, in via di stretto subordine dichiara sotto la propria personale Parte_1 responsabilità:
a) di essere residente a [...], nella ex casa familiare;
b) di non essere titolare esclusiva, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune di Genova, fatta eccezione, appunto, per la restante quota di ½ pro indiviso della ex casa familiare, già di sua proprietà;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata in proprio o dal coniuge con le agevolazioni di cui alle norme richiamate nel c. I lett.
c) della predetta nota II-bis e da intendersi qui integralmente riportate,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 sempre fatta eccezione per la quota di un mezzo pro indiviso della ex casa familiare, già di sua proprietà.
, pertanto, sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui, Parte_1 erroneamente, l'Amministrazione Finanziaria ritenesse non applicabile l'esenzione fiscale invocata, in via di stretto subordine chiede che, al trasferimento della quota di un mezzo pro indiviso della ex casa familiare, unità immobiliare non di lusso, vengano concesse tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze fiscali in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della stessa prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, salvo quanto, salvo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione
n° 80/E del 9 settembre 2019.
2) Varie
e si danno reciprocamente atto di aver Parte_1 Controparte_1
determinato quanto indicato al precedente punto 1.7), di comune accordo, a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, all'esito di un'approfondita e serena analisi, avendo tenuto conto di ogni circostanza da loro stessi ritenuta rilevante;
quindi, in conseguenza, sia delle divisioni amichevoli tra loro intervenute in precedenza, sia del fatto di aver provveduto, nel corso degli anni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a tutto quanto a proprio rispettivo carico come convenuto in sede di separazione e comunque dovuto in conseguenza della stessa, sia di quanto sopra convenuto, riconoscono e dichiarano:
a) di non avere più alcun bene in comune, di alcun genere (né mobile, registrato o meno, né immobile, fatta sola ed esclusiva eccezione per la ex casa familiare che, una volta che il trasferimento avrà effetto, vale a dire una volta pubblicata la sentenza di divorzio, non sarà più in comune), e di non vantare, reciprocamente, alcuna pretesa relativa a quelli personali di ciascuno di essi;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 b) di non avere più alcun rapporto bancario e/o postale cointestato, fatta sola ed esclusiva eccezione per il mutuo detto al precedente punto 1.7) lett.
a. (rispetto al quale vale quanto ivi convenuto) e il relativo conto corrente di addebito (la cui giacenza attuale è stata creata unicamente da Parte_1
, con denaro proprio personale), sul quale sarà onere di
[...] Parte_1
accreditare la provvista, in tempo per l'addebito delle rate (relativamente a detto conto corrente le parti convengono che, fintanto che sarà aperto, verrà utilizzato unicamente da e unica-mente per il pagamento Parte_1 delle rate del mutuo e si obbligano, reciprocamente, a fare quanto occorrerà per chiuderlo, non appena fosse possibile);
c) di non vantare alcun credito, l'una nei confronti dell'altro e viceversa, a qualsivoglia titolo, sia relativamente al mantenimento di , sia CP_2
relativamente alle pregresse rate di detto mutuo, sia alle spese tutte di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ex casa familiare scadute fino alla data del ricorso introduttivo del presente procedimento [anche relativamente al periodo, successivo alla separazione, durante il quale, essendosi trasferita a vivere, con , in altra Parte_1 CP_2 abitazione, era tornato a vivere nella ex casa familiare, Controparte_1 assumendo a proprio esclusivo carico (e con rinuncia a chiederne il rimborso pro quota) le rate del mutuo e le spese di amministrazione tutte], sia a qualsivoglia altro titolo;
quindi di non vantare, reciprocamente, alcuna pretesa di sorta (diversa e/o ulteriore dall'adempimento delle rispettive obbligazioni qui convenute) di alcun genere, originata e/o derivante dal matrimonio, pretesa alla quale, per quanto occorrer possa, rinunciano espressamente, così come, sempre per quanto occorrer possa, rinunciano a ogni pretesa e richiesta di qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento.
3) Spese
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 Le spese tutte del presente procedimento, ivi comprese quelle necessarie per il,
e/o connesse al, trasferimento della quota dell'ex casa familiare da CP_1
a , saranno divise a metà tra loro.
[...] Parte_1
Allegato “A” perizia giurata dell'Ing. iscritto Persona_3 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al numero n° 7040, con allegati:
a. planimetria depositata al Catasto dei Fabbricati - Ufficio
Provinciale di Genova, con denuncia di variazione per diversa distribuzione di spazi interni dell'11 agosto 2011 n° 57256.1/2011 (Protocollo n°
GE0297609) - Allegato 2 alla perizia giurata;
b. attestato relativo alla prestazione energetica degli edifici, codice identificativo n° 0720244 6411 - data protocollo 9 ottobre 2024 Prot/2024/
1532857, dell'Ing. iscritto all'Elenco dei Certificatori Persona_3
Energetici della Regione Liguria con il n° 1149 - Allegato 5 alla perizia giurata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14