Articolo 150 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 149Articolo 151
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14 aprile 1979
Art. 150.
A norma dell'articolo 27, ultimo comma della legge 10 giugno 1964, n. 447 , la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 8.200; graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.392.

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, e' stabilito, a norma dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , in 6.300 unita'.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979