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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di AO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10298/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Graziella Andreatta CP_1 CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“i ricorrenti, come sopra rappresentati, con la presente nota chiedono che il
Tribunale pronunci sentenza di separazione personale consensuale dei coniugi relativa al matrimonio concordatario celebrato in data 15 maggio 2010 in Galliera
Veneta (PD) alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
1 entrambi i genitori, con residenza prevalente ed abituale presso la madre e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando lo desidera, previo avviso alla moglie, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. In ogni caso il IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie CP_2
prelevandole e riportandole presso l'abitazione materna:
- un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 alle ore 21 da concordarsi di volta in volta compatibilmente con gli impegni delle figlie;
- un weekend alternato dal venerdì sera dalle ore 18 alla domenica sera dopo cena;
- almeno cinque giorni durante le vacanze di Natale trascorrendo ad anni alterni il giorno di Natale e ANto Stefano con il 31 dicembre e l'1 gennaio;
- 2 giorni durante le vacanze Pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
- gli altri giorni di vacanza e le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre…) alternati previo accordo tra i coniugi;
- durante le vacanze estive, a partire dal 2026, due settimane anche non consecutive comunicando alla moglie il periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
2) il IG. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il CP_2
mantenimento delle figlie e , la somma di euro 150,00 ciascuna e così Per_1 Per_2
per complessivi € 300,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT e verrà corrisposto, in quota per ciascuna, finchè le figlie non saranno economicamente autonome;
3) il marito contribuirà alle spese per l'abbigliamento delle figlie e provvederà nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie che la moglie sosterrà mensilmente a favore delle minori, così come indicate nel Protocollo adottato dal
Tribunale di Padova nel gennaio 2017, che si riporta per estratto:
1) SPESE MEDICHE:
⁃ che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b)
2 farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio ANitario
Nazionale; e) ticket sanitari;
⁃ che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE SCOLASTICHE
3) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
4) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE
B. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
(oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter;
4) il IG. porterà in detrazione al 60% le spese straordinarie CP_2
sostenute nell'interesse delle figlie, mentre la moglie porterà in detrazione al
40% le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
5) l'assegno unico erogato dall'INPS e percepito dal marito verrà interamente
3 versato mensilmente alla moglie a partire da ottobre 2025; il IG. si CP_2
impegna sin d'ora a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria ai fini di eventuali istanze, domande e/o rinnovi;
inoltre il IG. si CP_2
impegna, qualora in futuro non venisse più erogato dall'Inps l'assegno unico, a corrispondere alla moglie il medesimo importo;
6) i coniugi sono economicamente autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa, e pertanto alcun contributo verrà versato in favore e/o a carico degli stessi;
7) la IG.ra cederà al marito la propria quota di casa coniugale CP_1
con rogito da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi;
8) il IG. verserà alla moglie, a titolo di corrispettivo della CP_2
cessione di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 35.000,00 di cui euro 9.000,00 sono già stati versati alla IG.ra ; euro 1.000,00 CP_1
entro e non oltre il 20 novembre 2025, euro 15.000,00 al momento della stipula notarile e i rimanenti euro 10.000,00 entro e non oltre il 31/12/2027;
9) il IG. continuerà a pagare tutte le residue rate di mutuo CP_2
acceso per la casa coniugale, provvedendo a liberare la moglie dal medesimo obbligo nei confronti di BA TE AN AO entro e non oltre il 31 gennaio
2026; inoltre eventuali tasse, imposte relative al predetto immobile di cui verrà chiesto il pagamento successivamente al deposito del ricorso resteranno a carico del IG. CP_2
10) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la BA TE ANAO entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
11) i coniugi dichiarano di consentire reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori e .” Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 nata il [...] ST VE (TV) e nato a [...]_1 CP_2
il 03.08.1977, contraevano matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Galliera Veneta
(PD) in data 15.05.2010, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 25.02.2012 e il 30.09.2016. Per_1 Per_2
In data 11.10.2025, e depositavano congiuntamente ricorso ai sensi CP_1 CP_2
degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 04.11.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
La domanda di separazione, congiuntamente proposta dalle parti, merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità, coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e adeguatamente tutelanti dell'interesse delle figlie minori e , in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c; pertanto, le Per_1 Per_2
condizioni sub 1,2,3,4,6 vanno omologate.
Quanto ai punti sub 5, 7, 8, 9, 10,11 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui ai punti 7 e 8 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti.
Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo
Collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito
5 a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 CP_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
3. incarica l'autorità competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Galliera Veneta (PD) al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010;
3. omologa la separazione alle condizioni sub 1,2,3,4,6;
4. dà atto dell'accordo delle parti relativo al trasferimento di cui al punto 7 e 8 delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27.11.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di AO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10298/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Graziella Andreatta CP_1 CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“i ricorrenti, come sopra rappresentati, con la presente nota chiedono che il
Tribunale pronunci sentenza di separazione personale consensuale dei coniugi relativa al matrimonio concordatario celebrato in data 15 maggio 2010 in Galliera
Veneta (PD) alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
1 entrambi i genitori, con residenza prevalente ed abituale presso la madre e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando lo desidera, previo avviso alla moglie, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. In ogni caso il IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie CP_2
prelevandole e riportandole presso l'abitazione materna:
- un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 alle ore 21 da concordarsi di volta in volta compatibilmente con gli impegni delle figlie;
- un weekend alternato dal venerdì sera dalle ore 18 alla domenica sera dopo cena;
- almeno cinque giorni durante le vacanze di Natale trascorrendo ad anni alterni il giorno di Natale e ANto Stefano con il 31 dicembre e l'1 gennaio;
- 2 giorni durante le vacanze Pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
- gli altri giorni di vacanza e le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre…) alternati previo accordo tra i coniugi;
- durante le vacanze estive, a partire dal 2026, due settimane anche non consecutive comunicando alla moglie il periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
2) il IG. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il CP_2
mantenimento delle figlie e , la somma di euro 150,00 ciascuna e così Per_1 Per_2
per complessivi € 300,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT e verrà corrisposto, in quota per ciascuna, finchè le figlie non saranno economicamente autonome;
3) il marito contribuirà alle spese per l'abbigliamento delle figlie e provvederà nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie che la moglie sosterrà mensilmente a favore delle minori, così come indicate nel Protocollo adottato dal
Tribunale di Padova nel gennaio 2017, che si riporta per estratto:
1) SPESE MEDICHE:
⁃ che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b)
2 farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio ANitario
Nazionale; e) ticket sanitari;
⁃ che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE SCOLASTICHE
3) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
4) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE
B. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
(oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter;
4) il IG. porterà in detrazione al 60% le spese straordinarie CP_2
sostenute nell'interesse delle figlie, mentre la moglie porterà in detrazione al
40% le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
5) l'assegno unico erogato dall'INPS e percepito dal marito verrà interamente
3 versato mensilmente alla moglie a partire da ottobre 2025; il IG. si CP_2
impegna sin d'ora a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria ai fini di eventuali istanze, domande e/o rinnovi;
inoltre il IG. si CP_2
impegna, qualora in futuro non venisse più erogato dall'Inps l'assegno unico, a corrispondere alla moglie il medesimo importo;
6) i coniugi sono economicamente autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa, e pertanto alcun contributo verrà versato in favore e/o a carico degli stessi;
7) la IG.ra cederà al marito la propria quota di casa coniugale CP_1
con rogito da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi;
8) il IG. verserà alla moglie, a titolo di corrispettivo della CP_2
cessione di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 35.000,00 di cui euro 9.000,00 sono già stati versati alla IG.ra ; euro 1.000,00 CP_1
entro e non oltre il 20 novembre 2025, euro 15.000,00 al momento della stipula notarile e i rimanenti euro 10.000,00 entro e non oltre il 31/12/2027;
9) il IG. continuerà a pagare tutte le residue rate di mutuo CP_2
acceso per la casa coniugale, provvedendo a liberare la moglie dal medesimo obbligo nei confronti di BA TE AN AO entro e non oltre il 31 gennaio
2026; inoltre eventuali tasse, imposte relative al predetto immobile di cui verrà chiesto il pagamento successivamente al deposito del ricorso resteranno a carico del IG. CP_2
10) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la BA TE ANAO entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
11) i coniugi dichiarano di consentire reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori e .” Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 nata il [...] ST VE (TV) e nato a [...]_1 CP_2
il 03.08.1977, contraevano matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Galliera Veneta
(PD) in data 15.05.2010, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 25.02.2012 e il 30.09.2016. Per_1 Per_2
In data 11.10.2025, e depositavano congiuntamente ricorso ai sensi CP_1 CP_2
degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 04.11.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
La domanda di separazione, congiuntamente proposta dalle parti, merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità, coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e adeguatamente tutelanti dell'interesse delle figlie minori e , in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c; pertanto, le Per_1 Per_2
condizioni sub 1,2,3,4,6 vanno omologate.
Quanto ai punti sub 5, 7, 8, 9, 10,11 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui ai punti 7 e 8 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti.
Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo
Collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito
5 a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 CP_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
3. incarica l'autorità competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Galliera Veneta (PD) al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010;
3. omologa la separazione alle condizioni sub 1,2,3,4,6;
4. dà atto dell'accordo delle parti relativo al trasferimento di cui al punto 7 e 8 delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 27.11.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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