Art. 3. 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'articolo 3 della citata legge e' rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore ed il piu' equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall' articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 , con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto dall' articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall' articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 , con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.