CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 756 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza in data 25/09/2024. tra
( ), elett.te dom.to in Roma in via Parte_1 CodiceFiscale_1
Piediluco, n. 9 presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” depositata il 25/03/2024;
Appellante
e
quale titolare della ditta individuale DIADEMA di ZA IO CP_1
( , elett.te dom.to in Roma, in Piazza del Caravaggio n.6 presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Gerardo Tuorto, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in appello;
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10939/2020 emessa e pubblicata in data 21/07/2020 (vendita di cose mobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
25/09/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato in data 04/12/2017, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 20873/2017 con cui il Tribunale di Roma, su istanza della ditta IA, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro
10.657,47 a titolo di saldo della fornitura di lapidi di marmo. In particolare, il Pt_1 eccepiva la carenza di legittimazione passiva e deduceva che: a) all'epoca della fornitura (febbraio 2008) non era ancora proprietario dell'immobile presso cui era stata effettuata la consegna dei marmi, ma lo era divenuto solo nel mese di aprile dello stesso anno;
b) non aveva sottoscritto alcun contratto inerente la predetta fornitura. Su questa premesse, chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e la condanna della ditta opposta alle spese di lite e per la temerarietà della domanda;
B) , quale titolare della ditta IA di ZA IO, si costituiva in CP_1 giudizio depositando comparsa di risposta nella quale contestava quanto dedotto dall'opponente e formulava, in sintesi e per quel che rileva ai fini della decisione, le seguente difese: a) la circostanza che l'opponente alla data della consegna dei marmi non fosse ancora proprietario dell'immobile presso cui era stata effettuata la fornitura era del tutto irrilevante poiché l'ordinativo era stato fatto dall'opponente nel gennaio del 2008 presso la sede della ditta opposta e, in quella occasione, il Pt_1 aveva anche versato un anticipo di € 1.667,00, come da fattura n.02 del 10/01/2008;
b) i marmi erano stati consegnati nel febbraio 2008 da trasportatori incaricati dalla ditta opposta presso l'immobile indicato dall'opponente nell'ordinativo; c) non avendo l'opponente provveduto a pagare il saldo, nel mese di luglio del 2011 la ditta opposta aveva emesso ed inviato all'opponente le fatture di cui è causa. L'opposto chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente alle spese di lite;
C) Nel corso del giudizio era raccolta la prova testimoniale con l'escussione dei testi indicati dalle parti;
D) All'udienza del 21/07/2020, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Roma, terza sezione civile, con sentenza 10939/20, così decideva: “1) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente a rimborsare a le CP_1 spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 2.738,00 per spettanze, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C.A.P. come per lege.”;
E) Con atto di appello notificato in data 02/02/2021, ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 10939/2020 formulando un unico motivo di appello con il quale ha dedotto la erroneità della decisione di primo grado nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la carenza di legittimazione passiva ed ha rigettato le domande dell'opponente. In particolare, l'appellante ha evidenziato che il
Tribunale: a) ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal teste
[...]
nei cui confronti dopo l'escussione era stata proposta querela penale;
b) ha Tes_1 ignorato del tutto le dichiarazioni rese dal teste proprietario Testimone_2 dell'immobile alla data della fornitura, il quale aveva confermato la estraneità al rapporto dell'appellante dichiarando di avere effettuato personalmente l'ordine e di avere pagato il dovuto. Sulla scorta di tali argomentazioni il ha chiesto Pt_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Nel merito, in riforma della sentenza
n.10939/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in funzione di Giudice Unico, oggetto della spiegata opposizione, dichiarare, privo di efficacia e affetto da nullità il decreto ingiuntivo n.20873/2017 del 12/09/2017 R.G.: 54951/2017, per le ragioni di cui in premessa e quindi non dovute le some ingiunte dalla Ditta Individuale
IA di al Dott. per le ragioni di cui in premessa;
CP_1 Parte_1
B) Conseguentemente, condannare la Ditta Individuale IA di IO ZA al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre al rimborso spese generali art. 14 T.F. ed accessori come per legge;
C) Condannare la Ditta
Individuale IA di IO ZA al risarcimento del danno per lite temeraria da quantificarsi in € 5.000,00 o eventualmente nella misura che la Corte riterrà più equa.”; F) Con “comparsa di costituzione e risposta”, regolarmente depositata, , CP_1 quale titolare della ditta individuale IA di ZA IO ha impugnato il proposto appello rilevandone la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese;
G) Nel corso del giudizio con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” si è costituito l'Avv. Paolo Di Gravio per l'appellante in sostituzione dei Parte_1 precedenti difensori;
H) Con ordinanza in data 25/09/2024 la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello ha dedotto la erroneità della sentenza Parte_1 nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva posta a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto accertato dal
Tribunale, la sua estraneità al rapporto di cui è causa è stata provata dalle dichiarazioni rese dal teste proprietario dell'immobile alla data Testimone_2 della fornitura, che ha ammesso di avere effettuato personalmente l'ordine di cui è causa e di avere effettuato i relativi pagamenti in favore della ditta IA.
L'appellante, per contestare la valenza delle dichiarazioni rese dal teste di parte opposta, , e poste dal Tribunale a fondamento della decisione, (il Testimone_1 pretesto teste confermato che l'appellante aveva effettuato l'ordine di cui è causa e che aveva pagato il relativo acconto), ha dedotto che dopo la sua escussione ha proposto nei suoi confronti querela penale (oltre che nei confronti dell'appellato).
Il motivo di appello è infondato. In via preliminare occorre evidenziare che la decisione del presente gravame richiede necessariamente una valutazione sull'attendibilità dei due testi escussi, Tes_1
e i quali hanno reso dichiarazioni chiaramente contrastanti.
[...] Testimone_2
Ebbene, la Corte ritiene che non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste considerato il suo ruolo e la conoscenza diretta dei fatti di causa, Testimone_1 come evidenziate in sentenza: “… direttore dei lavori per la ristrutturazione di due porzioni dell'immobile di cui una destinata allo studio dell'odierno opponente”. La Corte osserva, altresì, che la proposizione, da parte dell'appellante, di querele penali nei confronti del predetto teste e dell'appellato non è rilevante per la valutazione di inattendibilità del teste, considerato che il ha dedotto nell'impugnazione di Pt_1 averle proposte nel 2021 ma non ne ha precisato in seguito l'esito. Si aggiunga che l'appellato nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio ha dedotto (pagina 9) che le procedure penali menzionate dall'appellante sono state
“archiviate per insussistenza degli elementi posti a sostegno delle stesse” e l'appellante non ha contestato la circostanza.
Al contrario, in ordine al teste (indotto da parte opponente), vi sono Testimone_2 vari elementi per affermarne la scarsa attendibilità : 1) innanzitutto, è poco plausibile che il teste ricordasse di avere fatto personalmente l'ordinativo dei marmi di cui è causa, ma non ricordasse la modalità di pagamento: “ …. non ricordo come ho pagato ….”; 2) è, poi, poco credibile che il teste, proprietario di un immobile in procinto di essere venduto, procedesse all'ordine e all'integrale pagamento dei marmi forniti da IA;
3) è poco plausibile, infine, nonostante il dedotto pagamento, non risultino fatture emesse da IA in favore del teste . Tes_2
In ogni caso, la produzione in atti della fattura di euro 1.667,00 in favore di Pt_1
a titolo di acconto, non specificamente contestata dall'appellante,
[...] rappresenta un valido elemento per ritenere sussistente il rapporto contrattuale tra le parti e fondate le ragioni della ditta appellata.
In definitiva, deve ritenersi che, per un verso, non vi sono ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese del teste e, per altro verso, che vi Testimone_1 sono fondati motivi per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Tes_3
ragion per cui il Tribunale ha correttamente respinto l'opposizione.
[...]
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell' appellante
( ) e vengono liquidate, secondo lo Parte_1 CodiceFiscale_1 scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellato quale titolare della ditta individuale DIADEMA di CP_1
NA RI ( ). P.IVA_1
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( ) avverso Parte_1 CodiceFiscale_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 10939/2020 emessa e pubblicata in data
21/07/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ( ) al Parte_1 CodiceFiscale_1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell' appellato
quale titolare della ditta individuale DIADEMA di NA CP_1
RI ), che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi di P.IVA_1 avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale applicando lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00, in base al valore della controversia dichiarato nell'atto di appello) oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente Dott.ssa Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 756 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza in data 25/09/2024. tra
( ), elett.te dom.to in Roma in via Parte_1 CodiceFiscale_1
Piediluco, n. 9 presso lo studio dell'Avv. Paolo Di Gravio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” depositata il 25/03/2024;
Appellante
e
quale titolare della ditta individuale DIADEMA di ZA IO CP_1
( , elett.te dom.to in Roma, in Piazza del Caravaggio n.6 presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Gerardo Tuorto, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in appello;
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10939/2020 emessa e pubblicata in data 21/07/2020 (vendita di cose mobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
25/09/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione notificato in data 04/12/2017, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 20873/2017 con cui il Tribunale di Roma, su istanza della ditta IA, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro
10.657,47 a titolo di saldo della fornitura di lapidi di marmo. In particolare, il Pt_1 eccepiva la carenza di legittimazione passiva e deduceva che: a) all'epoca della fornitura (febbraio 2008) non era ancora proprietario dell'immobile presso cui era stata effettuata la consegna dei marmi, ma lo era divenuto solo nel mese di aprile dello stesso anno;
b) non aveva sottoscritto alcun contratto inerente la predetta fornitura. Su questa premesse, chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e la condanna della ditta opposta alle spese di lite e per la temerarietà della domanda;
B) , quale titolare della ditta IA di ZA IO, si costituiva in CP_1 giudizio depositando comparsa di risposta nella quale contestava quanto dedotto dall'opponente e formulava, in sintesi e per quel che rileva ai fini della decisione, le seguente difese: a) la circostanza che l'opponente alla data della consegna dei marmi non fosse ancora proprietario dell'immobile presso cui era stata effettuata la fornitura era del tutto irrilevante poiché l'ordinativo era stato fatto dall'opponente nel gennaio del 2008 presso la sede della ditta opposta e, in quella occasione, il Pt_1 aveva anche versato un anticipo di € 1.667,00, come da fattura n.02 del 10/01/2008;
b) i marmi erano stati consegnati nel febbraio 2008 da trasportatori incaricati dalla ditta opposta presso l'immobile indicato dall'opponente nell'ordinativo; c) non avendo l'opponente provveduto a pagare il saldo, nel mese di luglio del 2011 la ditta opposta aveva emesso ed inviato all'opponente le fatture di cui è causa. L'opposto chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente alle spese di lite;
C) Nel corso del giudizio era raccolta la prova testimoniale con l'escussione dei testi indicati dalle parti;
D) All'udienza del 21/07/2020, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Roma, terza sezione civile, con sentenza 10939/20, così decideva: “1) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente a rimborsare a le CP_1 spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 2.738,00 per spettanze, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C.A.P. come per lege.”;
E) Con atto di appello notificato in data 02/02/2021, ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 10939/2020 formulando un unico motivo di appello con il quale ha dedotto la erroneità della decisione di primo grado nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la carenza di legittimazione passiva ed ha rigettato le domande dell'opponente. In particolare, l'appellante ha evidenziato che il
Tribunale: a) ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal teste
[...]
nei cui confronti dopo l'escussione era stata proposta querela penale;
b) ha Tes_1 ignorato del tutto le dichiarazioni rese dal teste proprietario Testimone_2 dell'immobile alla data della fornitura, il quale aveva confermato la estraneità al rapporto dell'appellante dichiarando di avere effettuato personalmente l'ordine e di avere pagato il dovuto. Sulla scorta di tali argomentazioni il ha chiesto Pt_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Nel merito, in riforma della sentenza
n.10939/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma in funzione di Giudice Unico, oggetto della spiegata opposizione, dichiarare, privo di efficacia e affetto da nullità il decreto ingiuntivo n.20873/2017 del 12/09/2017 R.G.: 54951/2017, per le ragioni di cui in premessa e quindi non dovute le some ingiunte dalla Ditta Individuale
IA di al Dott. per le ragioni di cui in premessa;
CP_1 Parte_1
B) Conseguentemente, condannare la Ditta Individuale IA di IO ZA al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre al rimborso spese generali art. 14 T.F. ed accessori come per legge;
C) Condannare la Ditta
Individuale IA di IO ZA al risarcimento del danno per lite temeraria da quantificarsi in € 5.000,00 o eventualmente nella misura che la Corte riterrà più equa.”; F) Con “comparsa di costituzione e risposta”, regolarmente depositata, , CP_1 quale titolare della ditta individuale IA di ZA IO ha impugnato il proposto appello rilevandone la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese;
G) Nel corso del giudizio con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” si è costituito l'Avv. Paolo Di Gravio per l'appellante in sostituzione dei Parte_1 precedenti difensori;
H) Con ordinanza in data 25/09/2024 la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello ha dedotto la erroneità della sentenza Parte_1 nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva posta a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto accertato dal
Tribunale, la sua estraneità al rapporto di cui è causa è stata provata dalle dichiarazioni rese dal teste proprietario dell'immobile alla data Testimone_2 della fornitura, che ha ammesso di avere effettuato personalmente l'ordine di cui è causa e di avere effettuato i relativi pagamenti in favore della ditta IA.
L'appellante, per contestare la valenza delle dichiarazioni rese dal teste di parte opposta, , e poste dal Tribunale a fondamento della decisione, (il Testimone_1 pretesto teste confermato che l'appellante aveva effettuato l'ordine di cui è causa e che aveva pagato il relativo acconto), ha dedotto che dopo la sua escussione ha proposto nei suoi confronti querela penale (oltre che nei confronti dell'appellato).
Il motivo di appello è infondato. In via preliminare occorre evidenziare che la decisione del presente gravame richiede necessariamente una valutazione sull'attendibilità dei due testi escussi, Tes_1
e i quali hanno reso dichiarazioni chiaramente contrastanti.
[...] Testimone_2
Ebbene, la Corte ritiene che non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste considerato il suo ruolo e la conoscenza diretta dei fatti di causa, Testimone_1 come evidenziate in sentenza: “… direttore dei lavori per la ristrutturazione di due porzioni dell'immobile di cui una destinata allo studio dell'odierno opponente”. La Corte osserva, altresì, che la proposizione, da parte dell'appellante, di querele penali nei confronti del predetto teste e dell'appellato non è rilevante per la valutazione di inattendibilità del teste, considerato che il ha dedotto nell'impugnazione di Pt_1 averle proposte nel 2021 ma non ne ha precisato in seguito l'esito. Si aggiunga che l'appellato nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio ha dedotto (pagina 9) che le procedure penali menzionate dall'appellante sono state
“archiviate per insussistenza degli elementi posti a sostegno delle stesse” e l'appellante non ha contestato la circostanza.
Al contrario, in ordine al teste (indotto da parte opponente), vi sono Testimone_2 vari elementi per affermarne la scarsa attendibilità : 1) innanzitutto, è poco plausibile che il teste ricordasse di avere fatto personalmente l'ordinativo dei marmi di cui è causa, ma non ricordasse la modalità di pagamento: “ …. non ricordo come ho pagato ….”; 2) è, poi, poco credibile che il teste, proprietario di un immobile in procinto di essere venduto, procedesse all'ordine e all'integrale pagamento dei marmi forniti da IA;
3) è poco plausibile, infine, nonostante il dedotto pagamento, non risultino fatture emesse da IA in favore del teste . Tes_2
In ogni caso, la produzione in atti della fattura di euro 1.667,00 in favore di Pt_1
a titolo di acconto, non specificamente contestata dall'appellante,
[...] rappresenta un valido elemento per ritenere sussistente il rapporto contrattuale tra le parti e fondate le ragioni della ditta appellata.
In definitiva, deve ritenersi che, per un verso, non vi sono ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese del teste e, per altro verso, che vi Testimone_1 sono fondati motivi per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Tes_3
ragion per cui il Tribunale ha correttamente respinto l'opposizione.
[...]
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell' appellante
( ) e vengono liquidate, secondo lo Parte_1 CodiceFiscale_1 scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellato quale titolare della ditta individuale DIADEMA di CP_1
NA RI ( ). P.IVA_1
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( ) avverso Parte_1 CodiceFiscale_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 10939/2020 emessa e pubblicata in data
21/07/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ( ) al Parte_1 CodiceFiscale_1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell' appellato
quale titolare della ditta individuale DIADEMA di NA CP_1
RI ), che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi di P.IVA_1 avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale applicando lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00, in base al valore della controversia dichiarato nell'atto di appello) oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente Dott.ssa Silvia Di Matteo