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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 12/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Barbara
Mertens, nella causa iscritta al n. 182/2024 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 11.03.2024 da
, anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Elena Levorato del Foro di Belluno, anche quale domiciliataria, per mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
attore opponente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Alberto Cilia del Foro di Belluno, anche quale domiciliatario, per mandato allegato al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo
convenuta opposta
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
SENTENZA
sulle conclusioni formulate all'udienza del 14.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024 , anche in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio proponendo opposizione Controparte_1 al decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso da questo Tribunale in data 25/01/2024 (R.G. n. 41/2024), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
27.536,71, quale saldo delle fatture n. 127/3 del 16/05/2014, n. 17/2 del 25/02/2015 e n. 52/3 del
26/02/2016, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs 231/02 e alle spese della procedura monitoria, relative alla compravendita di mezzi agricoli.
A fondamento dell'opposizione il rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria azionata Pt_1 da deducendo di avere provveduto al pagamento delle fatture 127/3 e 52/3 Controparte_1
1 (dell'importo totale di € 26.840,00), relative al Trattore USATO DEUZ MK3, mediante riconsegna dei mezzi RA e AR per un valore, risultante dalla fatture n. 07 del 03/06/2024 e n. 10 del 29/07/2014 emesse dalla ditta , per rispettivi € 14.000,00 e 15.000,00 (con Parte_1 successivo contro credito a favore del sig. di € 2.160,00). Pt_1
Quanto alla fattura 17/2 del 25.02.2015 di € 13.800,00 il affermava di vantare un Pt_1 precedente credito più volte riconosciuto dalla convenuta opposta di € 4.923,68 . In data 13.07.2017 e 27.12.2018, inoltre, il effettuava due versamenti di € 2.500,00 e 2.000,00, che sommati Pt_1 agli importi precedenti portavano ad un credito a favore dello stesso di € 9.683,68.
L'opponente eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 n. 5 c.c.
Sulla base di tali premesse, l'opponente così concludeva: “in via pregiudiziale: disporsi che il convenuto-opposto (ricorrente nella fase monitoria) avvii la procedura di mediazione obbligatoria;
In via preliminare: I) rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. atteso che la presente opposizione è fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione in ordine alla sussistenza dei fatti posti a suo fondamento;
II) dichiarare ai sensi dell'art. 2955 c.c. n. 5 che il credito è prescritto e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale: I) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e, per l'effetto, sia dichiarata la nullità e/o Parte_1 invalidità e/o comunque sia disposta la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine: I) nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento della domanda svolta in via principale, previa revoca e/o declaratoria di invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, sia comunque limitata l'eventuale condanna dell'opponente al pagamento della minor somma risultante in corso di causa e puntualmente provata dall'ingiungente; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre il 15% spese generali, ed accessori di legge e fiscali”.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
L'opposta contestava che la fattura n. 127/3 del 16/05/2014 di € 12.810,00 e la fattura n. 52/3 del 26/02/2016 di € 14.030,00, emesse da per la vendita del trattore usato Deutz Controparte_1
Agrotron mk3 Tg AW890L, venivano pagate mediante la riconsegna da parte della ditta Pt_1 dei mezzi agricoli Dorado e Argon, di cui alle fatture n. 7 del 03/06/2024 e n. 10 del 29/07/2014 emesse dalla medesima ditta a nome di . Le fatture n. 7 e n. 10 del 2014 venivano Controparte_1 regolarmente pagate da con bonifico di data 29/07/2014 di € 31.300,00 senza Controparte_1 alcuna compensazione con le proprie fatture n. 127/3 del 16/05/2014 e n. 52/3 del 26/02/2016.
L'opposta rilevava che la ditta provvedeva ad effettuare un bonifico 30/07/2014, per Pt_1 complessivi € 31.354,00 a favore di e tale versamento veniva effettuato a saldo Controparte_1 delle fatture n. 197/3 di € 18.544,00 e n. 198/3 di € 12.810,00 - e così complessivi € 31.354,00 - del
29/07/2014 di Controparte_1
2 Inoltre, l'opposta evidenziava che, a fronte di fatture emesse per complessivi €216.011,54, aveva ricevuto versamenti e beni in compensazione dalla ditta per la complessiva somma di € Pt_1
188.474,83, e risultava pertanto ancora creditrice della somma di € 27.536,71 (216.011,54 –
188.474,83 = 27.536,71). ha sempre imputato i vari pagamenti ricevuti secondo Controparte_1 le dichiarazioni in tal senso della ditta e, in difetto di dette dichiarazioni, secondo i criteri Pt_1 di cui all'art. 1193 c.c..
L'opposta contestava infine la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c..
Parte opposta così concludeva: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19/2024 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito: rigettarsi l'opposizione avversaria per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite, anche della fase monitoria”.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e orali;
veniva altresì concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 14.5.2025.
Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che il richiamo dell'opponente alla prescrizione presuntiva ex art. 2955, n. 5 c.c. non risulta pertinente alla fattispecie in esame, posto che la disposizione normativa richiamata si riferisce alle ipotesi di commercio al minuto di beni destinati all'uso personale dell'acquirente, tipico dei rapporti della vita quotidiana e caratterizzato normalmente dal pagamento immediato o quasi immediato del corrispettivo, e, pertanto, non è invocabile nel diverso caso della compravendita di cose destinate ad attività produttive, come nella fattispecie (cfr. Cass. n. 9494/1994, Cass. n. 5959/1996).
L'eccezione va pertanto disattesa.
Ciò posto, quanto al merito, va evidenziato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura – secondo l'orientamento della giurisprudenza - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (in tal senso, ex multis, Cass. 03/03/2009 n.
5071).
Sempre secondo l'orientamento della giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna della parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per avere chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di
3 provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (si veda, ex multis, Cass.
31.05.2007 n. 12765).
Nel caso di specie parte convenuta opposta, nella sua veste di attrice sostanziale, ha fornito la prova del suo diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Innanzitutto, nell'atto introduttivo del presente giudizio parte opponente non ha contestato l'avvenuta consegna dei mezzi di cui alle fatture azionate (ma solo nelle note conclusive) né il loro ammontare limitandosi ad affermare di avere provveduto al loro pagamento.
Dalla documentazione dimessa da parte opposta non risulta tuttavia l'avvenuto pagamento delle fatture azionate.
In particolare, parte opponente ha dedotto di avere provveduto al pagamento delle fatture n. 127/3 del 16/05/2014 e n. 52/3 del 26/02/2016 emesse da per la vendita del trattore Controparte_1 usato Deutz Agrotron mk3 Tg AW890L, mediante la riconsegna dei mezzi agricoli Dorado e
Argon, di cui alle fatture n. 7 del 03/06/2024 e n. 10 del 29/07/2014 emesse dalla ditta dell'opponente a nome di Controparte_1
Dall'esame del documento sub 6 di parte opposta risulta tuttavia che le suindicate fatture n. 7 e n. 10 del 2014 sono state pagate da con bonifico di data 29/07/2014 di € 31.300,00; Controparte_1 nella contabile dimessa si legge “ft. 7 del 03.06.14 ft. 10 29.07.14” senza alcuna indicazione in relazione all'asserita compensazione con le fatture azionate n. 127/3 del 16/05/2014 e n. 52/3 del
26/02/2016.
Parte opponente ha dimesso sub doc. 7 copia dell'estratto dal quale emergerebbe che l'importo di
31.300,00 veniva restituito a il giorno successivo al suo ricevimento Controparte_1
(30.07.2014).
Dalla contabile del bonifico prodotto da parte opposta risulta che tale pagamento avveniva a saldo delle fatture n. 197/3 e n. 198/3 di (non azionate in sede monitoria). Controparte_1
Non risulta inoltre prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della fattura n. 17/2 del
25.02.2017.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, l'opposizione va pertanto respinta.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
In ragione della soccombenza, parte attrice opponente è tenuta a rifondere a parte convenuta opposta le spese e i compensi professionali del giudizio che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori medi dello scaglione di valore di riferimento, operando la riduzione del valore della fase istruttoria stante la sua non particolare complessità.
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P. Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così decide:
1)rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte attrice opponente a rifondere in favore di parte convenuta opposta le spese e compensi professionali del giudizio nella misura che liquida in complessivi €6.713,00, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno in data 12 giugno 2025
Il giudice onorario
Barbara Mertens
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