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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2859 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GERMANI RICCARDO e con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO CAVOUR, 38 27100 PA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 03/12/2011, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte
I, n. 104, dell'anno 2011; separati consensualmente con verbale in data 14.04.2016 e relativo decreto di omologa del 03.05.2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“1) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affido condiviso i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti la quotidianità che ciascuno assumerà autonomamente nei periodi in cui avrà i figli con sé. Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la prole (istruzione, educazione, salute e residenza dei figli) saranno assunte concordemente e condivise dai genitori che si impegnano a scambiarsi informazioni e collaborare nella educazione, istruzione e cura della salute dei figli.
2) Ferma la compartecipazione di entrambi i genitori alla cura e accudimento dei figli, il collocamento privilegiato dei minori resta concordemente fissato presso la madre nell'abitazione di 27100 – Pavia (PV) Via Torquato Tasso n.83, i figli ivi avranno residenza e saranno iscritti nello stato di famiglia materno.
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno Parte_1
26 di ogni mese, a decorrere dalla proposizione della domanda e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) terrà a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia Prot. 2323/2016 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
Pag. 2 di 5 didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Declinare le seguenti modalità di incontro e tempi di permanenza dei minori presso il padre: infrasettimanalmente, nelle settimane che terminano col fine settimana paterno: dal martedì pomeriggio (uscita da scuola) al mercoledì mattina (ingresso a scuola); nelle settimane che terminano col fine settimana materno: dal martedì pomeriggio (uscita da scuola) al mercoledì mattina (rientro a scuola) e nel pomeriggio del venerdì, dall'uscita da scuola con accompagnamento presso la casa materna il sabato mattina.
Fine settimana alternati: dal sabato mattina fino alla domenica sera, cena inclusa (ore
21.00 circa).
Vacanze e festività infrannuali: 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo di sospensione delle lezioni/frequenza scolastica (giugno – settembre), da concordarsi tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno.
Pag. 3 di 5 Vacanze natalizie: ad anni alterni, la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre oppure dal 1° al 6 gennaio.
Vacanze pasquali: metà del periodo di vacanza scolastica, alternativamente includente il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Ponti ed altre festività infrannuali: sempre secondo il principio dell'alternanza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
08.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 3.05.2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il14.04.2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Pag. 4 di 5
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Pavia il giorno 03/12/2011 (atto n. 104, parte I, Parte_2 anno 2011);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2859 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GERMANI RICCARDO e con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO CAVOUR, 38 27100 PA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 03/12/2011, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte
I, n. 104, dell'anno 2011; separati consensualmente con verbale in data 14.04.2016 e relativo decreto di omologa del 03.05.2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“1) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affido condiviso i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione afferenti la quotidianità che ciascuno assumerà autonomamente nei periodi in cui avrà i figli con sé. Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la prole (istruzione, educazione, salute e residenza dei figli) saranno assunte concordemente e condivise dai genitori che si impegnano a scambiarsi informazioni e collaborare nella educazione, istruzione e cura della salute dei figli.
2) Ferma la compartecipazione di entrambi i genitori alla cura e accudimento dei figli, il collocamento privilegiato dei minori resta concordemente fissato presso la madre nell'abitazione di 27100 – Pavia (PV) Via Torquato Tasso n.83, i figli ivi avranno residenza e saranno iscritti nello stato di famiglia materno.
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno Parte_1
26 di ogni mese, a decorrere dalla proposizione della domanda e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) terrà a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia Prot. 2323/2016 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
Pag. 2 di 5 didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Declinare le seguenti modalità di incontro e tempi di permanenza dei minori presso il padre: infrasettimanalmente, nelle settimane che terminano col fine settimana paterno: dal martedì pomeriggio (uscita da scuola) al mercoledì mattina (ingresso a scuola); nelle settimane che terminano col fine settimana materno: dal martedì pomeriggio (uscita da scuola) al mercoledì mattina (rientro a scuola) e nel pomeriggio del venerdì, dall'uscita da scuola con accompagnamento presso la casa materna il sabato mattina.
Fine settimana alternati: dal sabato mattina fino alla domenica sera, cena inclusa (ore
21.00 circa).
Vacanze e festività infrannuali: 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo di sospensione delle lezioni/frequenza scolastica (giugno – settembre), da concordarsi tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno.
Pag. 3 di 5 Vacanze natalizie: ad anni alterni, la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre oppure dal 1° al 6 gennaio.
Vacanze pasquali: metà del periodo di vacanza scolastica, alternativamente includente il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Ponti ed altre festività infrannuali: sempre secondo il principio dell'alternanza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
08.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 3.05.2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il14.04.2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Pag. 4 di 5
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Pavia il giorno 03/12/2011 (atto n. 104, parte I, Parte_2 anno 2011);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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