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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2751/2024
Oggi 8 luglio 2025 alle ore 9.03, innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:
Per l'avv. LORENZO CARINI oggi sostituito Parte_1
dall'avv. FRANCESCO CARINI;
nessuno per I già contumace. Controparte_1
L'avv. Carini discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed in particolare delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2751/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Lorenzo Carini ( e Francesco Carini Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA ; P.IVA_1 Email_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 15.4.2024 al 30.6.2024, svolgendo le mansioni di pizzaiolo riconducibili al livello IV del CCNL Turismo e Pubblici Servizi, presso la struttura ricettiva denominata “Camping Biscione” in Petrosino, lavorando circa 48 ore settimanali, ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al Controparte_2
pagamento della complessiva somma di € 10.906,85 oltre rivalutazione ed interessi legali
2 adducendo di aver lavorato in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività espletata - oltre al pagamento del TFR maturato.
I GA di AL ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata Controparte_1
contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi e discussa all'odierna udienza.
Occorre in primo luogo chiarire che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare non solo l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso ma anche, e principalmente, la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass.
civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n. 326/1996).
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quando il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della
3 prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato
(anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-
99, Cass.8578-99, Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98,
Cass.3745-95).
Sempre secondo la Cassazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. L'operazione qualificatoria del rapporto deve, tuttavia, comprendere la considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendo rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al
4 coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/04/2015, n.
7024).
Ancora più in particolare, quanto al vincolo di subordinazione, si evidenzia come la
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4500/2007, ha chiarito che “elemento
indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello
di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore
al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e
funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio,
la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali
- lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della
prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto,
come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento
diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr.,
altresì ed ex multis, Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
Ciò premesso, spettava alla ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sottoposizione della stessa al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale onere è stato assolto.
Si vedano sul punto le concordi dichiarazioni dei testi e TI
, colleghi del ricorrente, che hanno confermato quanto dedotto in ricorso Testimone_2
tanto con riferimento alle direttive datoriali quanto all'orario di lavoro (cfr., verbale di udienza del 25.3.2025).
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della società ha omesso di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale (cfr., verbale di udienza cit.).
5 Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c.,
configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore,
su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver,
cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n.
8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro,
17/10/2001, n. 12695).
6 Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario di circa 48 ore settimanali: si vedano all'uopo le testimonianze citate.
Per contro la parte resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in relazione al lavoro prestato.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive e del TFR ci si riporta – in mancanza di contestazioni – ai conteggi allegati al ricorso.
Dunque, la parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma lorda di
€ 10.906,85 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 10.906,85 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) Condanna in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Marsala, 8.7.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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