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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/12/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5984/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025 con la quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo-
1
nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5984/2024 R.G., avente ad oggetto:appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(Cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Bruno CA (Cod. Fisc. e Francesco C.F._2
CA (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato pres- C.F._3 so il loro studio in Casagiove (CE) alla Via Liguria parco Merola n. 26, in virtù di procura in atti appellante
e
(P.IVA ) n. q. di , società soggetta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista CP_3 Controparte_4 ed appartenente al gruppo con sede legale in Mogliano Veneto al-
[...] CP_1 la Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Somma (Cod. Fisc. ), in virtù di pro- C.F._4 cura generale alle liti per atto Notaio di Treviso del 28.01.2015, Persona_1
Rep. n., 186905 Racc. 30367, depositata in atti, e dall'avv. Francesco Somma (Cod.
Fisc. ), in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio C.F._5 di Milano del 11/11/2020 Rep. n. 24878 dello Studio legale associato Persona_2
Somma (P.IVA allegata in atti, e presso il loro studio elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via I de Turris n. 5
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all' udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare (verificare deposito!).
Per l'appellata n.q. F.G.V.S.: come da comparsa di costitu- Controparte_1 zione e note relative all' udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pri- me cure ha liquidato, senza ricorrere all'ausilio di CTU medico-legale, il danno da lesione riportato in conseguenza dell'evento dannoso denunciato riconoscendogli una invalidità totale di ITT 2 giorni e una invalidità temporanea parziale ITP al 50
% di 10 giorni, sulla scorta dell'esame della sola documentazione sanitaria allegata in atti.
L'appellante ha, dunque, contestato in toto la decisione del giudice di prime cure il quale avrebbe impostato la liquidazione del danno biologico temporaneo totale e parziale solo sui referti ospedalieri prodotti ritenendo, altresì, non risarcibile il dan- no morale.
Dunque, il ha censurato la quantificazione del danno da lesione personale Parte_1 contenuta nella pronuncia di primo grado, giacché operata senza una valida base medico-legale e, pertanto, ha richiesto la riforma in punto di quantum debeatur della sentenza gravata.
Si è costituita in giudizio la compagnia n.q. F.G.V.S convenu- Controparte_1 ta che ha chiesto, invece, il rigetto dell'appello.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mos-
3
se dall'appellante avverso la sentenza di primo grado non possono ritenersi condivi- sibili.
Ciò si dice per quanto di seguito si osserva.
Anzitutto, va evidenziato che l'appellante muove, in buona sostanza, un'unica cen- sura alla pronuncia de qua con il gravame proposto, ovvero la mancata ammissione in prime cure di CTU medico-legale volta a valutare compiutamente le lesioni da esso riportate a seguito del sinistro occorsogli in data 19.06.2020, ore 23,30 circa, in
Casapulla lungo la Via Nazionale Appia.
Orbene, in linea generale, va osservato che la consulenza tecnica non rientra nella disponibilità delle parti, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui eser- cizio è incensurabile in sede di legittimità (tra le tante Cass. civ., Sez. II,
03/01/2011, n. 72).
Peraltro, se è vero che tale principio deve essere coordinato con l'obbligo per il giu- dice di motivare adeguatamente, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, è altrettanto vero che la motivazione può anche essere impli- citamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzio- ne di una questione tecnica, il giudice non può da un lato non disporre indagini tec- niche tramite la consulenza, e dall'altro, respingere la domanda perché non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l'impiego di conoscenze tecniche. In questo caso, infatti, la mancata ammissione della consulenza si traduce in un vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
La mancata ammissione della consulenza è giustificata, infatti, esclusivamente quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a fondare la decisione adottata.
In aggiunta, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di chiarire che la CTU ha lo scopo “di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella so- luzione di questioni che comportino specifiche conoscenze”; ne deriva che “il sud- detto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni,
o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di ele- menti, fatti o circostanze non provati” (Cfr ex multis Cass. Civ. n. 7635/2003. Cass.,
4
16 marzo 1996, n. 2205).
Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, che il giudice di primo grado abbia liquidato il danno da lesioni basandosi correttamente ed esclusivamente sugli ele- menti istruttori forniti dall'attore in primo grado (referto di PS e certificazione me- dica in atti) giacché idonei a suffragare la domanda non solo in punto di an ma evi- dentemente anche in punto di quantum debeatur.
In aggiunta, va detto che, nel caso di specie, la quantificazione delle predette lesioni
- di tipo lievissimo (difatti, trattasi di soli 2 gg di prognosi) come comprovato pro- prio dalla documentazione sanitaria richiamata – si è palesata al giudice di primo grado quale questione non implicante specifiche conoscenze scientifiche giacché danni lievissimi liquidabili attraverso il semplice uso delle tabelle del d.b. in uso ai tribunali.
La decisione di prime cure è per tale motivo corretta, poiché l'ammissione di CTU medico-legale è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale può legittima- mente disattenderla qualora disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, sufficienti a fondare la pronuncia adottata.
Infine, non può essere tralasciato che la giurisprudenza di legittimità in tema di li- quidazione del danno biologico da sinistro stradale, circa la necessità di ammettere la CTU medico-legale, ha chiarito che tale non sussiste “se la documentazione me- dica in atti è esaustiva. Inoltre, il lungo tempo trascorso dal sinistro non avrebbe consentito al consulente tecnico d'ufficio di accertare adeguatamente le lesioni.” (ex multis Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, ordinanza 30 settembre 2022, n.
28512).
Per quanto appena esposto, dunque, assolutamente legittima appare la quantificazio- ne del danno da lesioni operata dal giudice di prime cure il quale ha ancorato la pro- pria statuizione agli elementi acquisiti dalla documentazione sanitaria allegata in at- ti.
L'appello, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere riget- tato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragio- ne della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data
5
di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
• condanna l'attore al pagamento in favore della compagnia Controparte_1
n.q. F.G.V.S delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella
[...] somma complessiva di € 332,00 oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per leg- ge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale te- nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025 con la quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo-
1
nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5984/2024 R.G., avente ad oggetto:appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(Cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Bruno CA (Cod. Fisc. e Francesco C.F._2
CA (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato pres- C.F._3 so il loro studio in Casagiove (CE) alla Via Liguria parco Merola n. 26, in virtù di procura in atti appellante
e
(P.IVA ) n. q. di , società soggetta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista CP_3 Controparte_4 ed appartenente al gruppo con sede legale in Mogliano Veneto al-
[...] CP_1 la Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Somma (Cod. Fisc. ), in virtù di pro- C.F._4 cura generale alle liti per atto Notaio di Treviso del 28.01.2015, Persona_1
Rep. n., 186905 Racc. 30367, depositata in atti, e dall'avv. Francesco Somma (Cod.
Fisc. ), in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio C.F._5 di Milano del 11/11/2020 Rep. n. 24878 dello Studio legale associato Persona_2
Somma (P.IVA allegata in atti, e presso il loro studio elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via I de Turris n. 5
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all' udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare (verificare deposito!).
Per l'appellata n.q. F.G.V.S.: come da comparsa di costitu- Controparte_1 zione e note relative all' udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pri- me cure ha liquidato, senza ricorrere all'ausilio di CTU medico-legale, il danno da lesione riportato in conseguenza dell'evento dannoso denunciato riconoscendogli una invalidità totale di ITT 2 giorni e una invalidità temporanea parziale ITP al 50
% di 10 giorni, sulla scorta dell'esame della sola documentazione sanitaria allegata in atti.
L'appellante ha, dunque, contestato in toto la decisione del giudice di prime cure il quale avrebbe impostato la liquidazione del danno biologico temporaneo totale e parziale solo sui referti ospedalieri prodotti ritenendo, altresì, non risarcibile il dan- no morale.
Dunque, il ha censurato la quantificazione del danno da lesione personale Parte_1 contenuta nella pronuncia di primo grado, giacché operata senza una valida base medico-legale e, pertanto, ha richiesto la riforma in punto di quantum debeatur della sentenza gravata.
Si è costituita in giudizio la compagnia n.q. F.G.V.S convenu- Controparte_1 ta che ha chiesto, invece, il rigetto dell'appello.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mos-
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se dall'appellante avverso la sentenza di primo grado non possono ritenersi condivi- sibili.
Ciò si dice per quanto di seguito si osserva.
Anzitutto, va evidenziato che l'appellante muove, in buona sostanza, un'unica cen- sura alla pronuncia de qua con il gravame proposto, ovvero la mancata ammissione in prime cure di CTU medico-legale volta a valutare compiutamente le lesioni da esso riportate a seguito del sinistro occorsogli in data 19.06.2020, ore 23,30 circa, in
Casapulla lungo la Via Nazionale Appia.
Orbene, in linea generale, va osservato che la consulenza tecnica non rientra nella disponibilità delle parti, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui eser- cizio è incensurabile in sede di legittimità (tra le tante Cass. civ., Sez. II,
03/01/2011, n. 72).
Peraltro, se è vero che tale principio deve essere coordinato con l'obbligo per il giu- dice di motivare adeguatamente, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, è altrettanto vero che la motivazione può anche essere impli- citamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzio- ne di una questione tecnica, il giudice non può da un lato non disporre indagini tec- niche tramite la consulenza, e dall'altro, respingere la domanda perché non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l'impiego di conoscenze tecniche. In questo caso, infatti, la mancata ammissione della consulenza si traduce in un vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
La mancata ammissione della consulenza è giustificata, infatti, esclusivamente quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a fondare la decisione adottata.
In aggiunta, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di chiarire che la CTU ha lo scopo “di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella so- luzione di questioni che comportino specifiche conoscenze”; ne deriva che “il sud- detto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni,
o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di ele- menti, fatti o circostanze non provati” (Cfr ex multis Cass. Civ. n. 7635/2003. Cass.,
4
16 marzo 1996, n. 2205).
Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, che il giudice di primo grado abbia liquidato il danno da lesioni basandosi correttamente ed esclusivamente sugli ele- menti istruttori forniti dall'attore in primo grado (referto di PS e certificazione me- dica in atti) giacché idonei a suffragare la domanda non solo in punto di an ma evi- dentemente anche in punto di quantum debeatur.
In aggiunta, va detto che, nel caso di specie, la quantificazione delle predette lesioni
- di tipo lievissimo (difatti, trattasi di soli 2 gg di prognosi) come comprovato pro- prio dalla documentazione sanitaria richiamata – si è palesata al giudice di primo grado quale questione non implicante specifiche conoscenze scientifiche giacché danni lievissimi liquidabili attraverso il semplice uso delle tabelle del d.b. in uso ai tribunali.
La decisione di prime cure è per tale motivo corretta, poiché l'ammissione di CTU medico-legale è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale può legittima- mente disattenderla qualora disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, sufficienti a fondare la pronuncia adottata.
Infine, non può essere tralasciato che la giurisprudenza di legittimità in tema di li- quidazione del danno biologico da sinistro stradale, circa la necessità di ammettere la CTU medico-legale, ha chiarito che tale non sussiste “se la documentazione me- dica in atti è esaustiva. Inoltre, il lungo tempo trascorso dal sinistro non avrebbe consentito al consulente tecnico d'ufficio di accertare adeguatamente le lesioni.” (ex multis Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, ordinanza 30 settembre 2022, n.
28512).
Per quanto appena esposto, dunque, assolutamente legittima appare la quantificazio- ne del danno da lesioni operata dal giudice di prime cure il quale ha ancorato la pro- pria statuizione agli elementi acquisiti dalla documentazione sanitaria allegata in at- ti.
L'appello, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere riget- tato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragio- ne della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data
5
di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
• condanna l'attore al pagamento in favore della compagnia Controparte_1
n.q. F.G.V.S delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella
[...] somma complessiva di € 332,00 oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per leg- ge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale te- nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 20.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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