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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2139/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Andrea Maniaci, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), non CP_1 C.F._2 rappresentato né difeso;
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note depositate il
13/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande della parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 20/2/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 16/6/2006, in costanza del CP_1
1 quale sono nate le figlie e (il 21/9/2010), ha esposto di non essersi più Per_1 Per_2
riconciliata col marito dal momento della separazione, definita con sentenza di omologa n.
1706/2023 del 6/4/2023, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 4766/2023 R.G. In detta sede, i coniugi avevano concordato: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico di
[...]
di corrispondere per il mantenimento ordinario delle figlie la somma di € 500,00 CP_1
(€ 250,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto, pertanto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso di sé;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie, oltre al 50% delle spese extra assegno.
seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 27/6/2024, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte ricorrente, e, con ordinanza del 28/6/2024, il
Giudice delegato ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. In particolare, il Giudice ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
(avendo la stessa dichiarato di essersi trasferita altrove) e confermato, per il resto, le condizioni della separazione consensuale.
Proseguito il giudizio nella contumacia del resistente, scaduto il termine del 19/3/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Dichiarazione di contumacia del convenuto.
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, CP_1 malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
3. Pronuncia sullo status.
Come già osservato, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con il resistente, CP_1
2 La domanda va senz'altro accolta, considerato che i coniugi, dal momento della separazione, non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale. Rilevata, altresì, la mancata costituzione del resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole. Regime di affidamento.
In merito all'affidamento delle figlie minori e va preliminarmente Per_1 Per_2
osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; ne consegue che il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Pertanto, il regime ordinario di affidamento è quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali.
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi di pregiudizio per le minori ed avendo la stessa ricorrente chiesto l'affidamento condiviso delle stesse, deve essere confermato tale regime.
Quanto al regime degli incontri padre-figlie, così come previsto in sede di separazione consensuale, potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori tutte le volte CP_1
che gli sarà possibile, previa comunicazione alla , compatibilmente con le esigenze di Pt_1
vita quotidiana delle minori, nonché di quelle della loro madre. In caso di disaccordo,
[...]
potrà tenere con sé le figlie e secondo il seguente schema: CP_1 Per_1 Per_2
- martedì e giovedì (non festivi) dalle ore 16:00 alle ore 19:30; nel caso in cui il giorno di martedì o giovedì sia festivo, i sig.ri e concorderanno CP_1 Parte_1
un diverso giorno della stessa settimana nel quale il padre potrà tenere con sé le figlie minori;
- a settimane alterne, dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
- per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno
3 (comprendenti un anno in Natale e l'anno successivo il Capodanno, salvo diverso accordo) e per quindici giorni (anche frazionati in due distinti periodi) nella stagione estiva (gli ultimi quindici giorni di luglio o i primi quindici giorni di agosto, ad anni alterni, salvo diverso accordo);
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il rispettivo recapito in caso di allontanamento dal Comune di Palermo con le figlie minori e dovranno garantire a quest'ultime contatti giornalieri con l'altro genitore.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ciò posto, in merito alla condizione economica delle parti, nulla ha Parte_1
prodotto con riferimento a se stessa e, parimenti, nulla ha provato in ordine alle sostanze reddituali e patrimoniali del resistente contumace.
Pertanto, considerato quanto concordato dalle parti in sede di separazione e tenuto conto del fatto che in udienza la ricorrente ha dichiarato che il convenuto versa regolarmente il contributo ivi stabilito, va confermato a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
4 a la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario delle figlie Parte_1
e entro il 5 di ogni mese e soggetta rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nel loro interesse secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia del convenuto, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], di cui al CP_1 matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 16/6/2006 trascritto negli atti dello
Stato civile del predetto Comune al n. 40, parte II, dell'anno 2006;
• dispone l'affidamento condiviso di e con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
• conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori, entro il giorno
5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo;
• lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2139/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Andrea Maniaci, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), non CP_1 C.F._2 rappresentato né difeso;
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note depositate il
13/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande della parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 20/2/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Palermo il 16/6/2006, in costanza del CP_1
1 quale sono nate le figlie e (il 21/9/2010), ha esposto di non essersi più Per_1 Per_2
riconciliata col marito dal momento della separazione, definita con sentenza di omologa n.
1706/2023 del 6/4/2023, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 4766/2023 R.G. In detta sede, i coniugi avevano concordato: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico di
[...]
di corrispondere per il mantenimento ordinario delle figlie la somma di € 500,00 CP_1
(€ 250,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto, pertanto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso di sé;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie, oltre al 50% delle spese extra assegno.
seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 27/6/2024, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte ricorrente, e, con ordinanza del 28/6/2024, il
Giudice delegato ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. In particolare, il Giudice ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
(avendo la stessa dichiarato di essersi trasferita altrove) e confermato, per il resto, le condizioni della separazione consensuale.
Proseguito il giudizio nella contumacia del resistente, scaduto il termine del 19/3/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Dichiarazione di contumacia del convenuto.
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, CP_1 malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
3. Pronuncia sullo status.
Come già osservato, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con il resistente, CP_1
2 La domanda va senz'altro accolta, considerato che i coniugi, dal momento della separazione, non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale. Rilevata, altresì, la mancata costituzione del resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole. Regime di affidamento.
In merito all'affidamento delle figlie minori e va preliminarmente Per_1 Per_2
osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; ne consegue che il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Pertanto, il regime ordinario di affidamento è quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali.
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi di pregiudizio per le minori ed avendo la stessa ricorrente chiesto l'affidamento condiviso delle stesse, deve essere confermato tale regime.
Quanto al regime degli incontri padre-figlie, così come previsto in sede di separazione consensuale, potrà incontrare e tenere con sé le figlie minori tutte le volte CP_1
che gli sarà possibile, previa comunicazione alla , compatibilmente con le esigenze di Pt_1
vita quotidiana delle minori, nonché di quelle della loro madre. In caso di disaccordo,
[...]
potrà tenere con sé le figlie e secondo il seguente schema: CP_1 Per_1 Per_2
- martedì e giovedì (non festivi) dalle ore 16:00 alle ore 19:30; nel caso in cui il giorno di martedì o giovedì sia festivo, i sig.ri e concorderanno CP_1 Parte_1
un diverso giorno della stessa settimana nel quale il padre potrà tenere con sé le figlie minori;
- a settimane alterne, dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
- per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno
3 (comprendenti un anno in Natale e l'anno successivo il Capodanno, salvo diverso accordo) e per quindici giorni (anche frazionati in due distinti periodi) nella stagione estiva (gli ultimi quindici giorni di luglio o i primi quindici giorni di agosto, ad anni alterni, salvo diverso accordo);
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il rispettivo recapito in caso di allontanamento dal Comune di Palermo con le figlie minori e dovranno garantire a quest'ultime contatti giornalieri con l'altro genitore.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ciò posto, in merito alla condizione economica delle parti, nulla ha Parte_1
prodotto con riferimento a se stessa e, parimenti, nulla ha provato in ordine alle sostanze reddituali e patrimoniali del resistente contumace.
Pertanto, considerato quanto concordato dalle parti in sede di separazione e tenuto conto del fatto che in udienza la ricorrente ha dichiarato che il convenuto versa regolarmente il contributo ivi stabilito, va confermato a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
4 a la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario delle figlie Parte_1
e entro il 5 di ogni mese e soggetta rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nel loro interesse secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia del convenuto, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], di cui al CP_1 matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 16/6/2006 trascritto negli atti dello
Stato civile del predetto Comune al n. 40, parte II, dell'anno 2006;
• dispone l'affidamento condiviso di e con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
• conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a la CP_1 Parte_1 somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minori, entro il giorno
5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo;
• lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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