Articolo 20 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 marzo 1992
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Versione
19 febbraio 1994
Art. 20. (Autorizzazione alla vendita e alla locazione
da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi). (( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati )) 2. In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1994
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