CASS
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Massime • 1
In materia di enti locali, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 107 del 2024 - con cui è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il rapporto di affinità entro il terzo grado con il sindaco, derivante da matrimonio di cui è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato, non costituisce più causa di incompatibilità a far parte della giunta comunale o a ricoprire incarichi di rappresentanza dell'ente locale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 5742/2022
Numero sezionale 88/2025
Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ELETTORATO RI IE Presidente Ud.09/01/2025 PU
LAURA TRICOMI Consigliere
GIULIA IOFRIDA Consigliere
MAURA CAPRIOLI Consigliere
TA VI NN SS RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5742/2022 R.G. proposto da:
CH ARMANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato
CH FO ([...])
-ricorrente-
Contro
CASALE IG, NO ELISEO, rappresentati e difesi dagli avvocati DE MO RI LUDOVICA ([...]),
DE MO NC ([...])
-controricorrenti-
nonchè contro
MELILLO LORENZO;
COMUNE DI CAPOSELE, in persona del Sindaco
-intimati- Numero registro generale 5742/2022
Numero sezionale 88/2025
Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025
avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 371/2022 depositata il 01/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere TA VI NN SS.
FATTI DI CAUSA
1. - UI SA ed SE NO elettori del Comune di
LE hanno chiesto la revoca della la nomina di AN
TU alla carica di vicesindaco, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito, per brevità TUEL), il quale prevede che “il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”; ciò in quanto TU era già stato sposato con EL
EL, sorella del sindaco, dalla quale aveva divorziato il 18 ottobre 2016. Il Consiglio comunale di LE, con deliberazione del 16 luglio 2019, rigettava la richiesta.
2. - SA e NO hanno proposto ricorso che il
Tribunale di Avellino, con ordinanza del 16 giugno 2020, ha respinto.
3. -La Corte d'appello di Napoli, a seguito dell'impugnazione presentata dai menzionati SA e NO, ha ritenuto, invece, sussistente ai sensi dell'art. 78 cod. civ. il legame di affinità (art. 78 c.p.c. il cui terzo comma stabilisce che “l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio
è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4”) e che il disposto dell'art. 64 del TUEL non era stato modificato né all'atto di introduzione della legge sul divorzio, né in seguito, ravvisando l'incompatibilità denunciata ex art. 64 cit.
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Numero sezionale 88/2025
Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025
4.- AN TU ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, affidandosi a due motivi, ai quali hanno resistito con controricorso UI SA ed SE NO. Gli intimati
LO EL e Comune di LE non hanno svolto difese.
5.- La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 giugno 2023 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 3, cod. civ., implicitamente richiamato dall'art. 64, comma
4, TUEL, nella parte in cui stabilisce che “l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4”, così prevedendo che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente.
6.- La Corte Costituzionale con sentenza del 20 marzo 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del
D.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970.
7.- La causa è stata quindi rimessa a pubblica udienza.
Il Procuratore generale nella persona del sostituto procuratore
NA RI DI ha chiesto l'accoglimento del ricorso. TU ha depositato memoria.
3 di 7 Numero registro generale 5742/2022
Numero sezionale 88/2025
Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- Con il primo motivo di ricorso, si lamenta ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 78 c.c. e dell'art. 64 del D.lgs. 267/2000 nonché dell' art. 12 Preleggi. Il ricorrente deduce la cessazione dell'affinità con la pronuncia di divorzio e sostiene che l'art. 78 cod. civ. non esclude affatto che il vincolo di affinità cessi con la pronuncia di divorzio, limitandosi semplicemente a chiarire che esso non cessa con la morte.
Lamenta che pronuncia impugnata abbia preferito interpretare la norma in maniera strettamente letterale, come se fosse slegata dall'impianto in cui è inserita, piuttosto che in forma logico- sistematica, attraverso la ricerca di un suo adeguamento agli istituti introdotti nell'ordinamento con la legge n. 898/1970, ove è prevista una nuova ipotesi di cessazione del vincolo matrimoniale.
8.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 78 c.c. e agli artt. 2, 3 e 51 Cost. Il ricorrente deduce che la Corte di merito ha compiuto un errore di valutazione nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellato, che intendeva contestare non la legittimità dell'art. 64 TUEL, volta a tutelare l'imparzialità della P.A., ma dell'art. 78 cod. civ., nel caso in cui la norma fosse interpretata nel senso di escludere che il divorzio costituisca causa di cessazione del rapporto di affinità.
8.1.- La Procura generale, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale sopra citata, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 64 d.lgs. n. 267 del 2000 posto a fondamento della sentenza impugnata, si è espressa nel senso che deve escludersi l'incompatibilità di AN TU a ricoprire la carica di componente della giunta del Comune di LE e di vicensindaco.
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Numero sezionale 88/2025
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9.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
Questa Corte, con valutazione difforme da quella resa dal giudice d'appello, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevandola con la ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2023, e la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 107/2024, previa la corretta individuazione del perimetro normativo all'interno del quale collocare il sollevato dubbio di legittimità costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 64 TUEL nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio, rispetto al quale è intervenuta pronuncia di divorzio.
La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che l'art. 51 Cost. va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino.
La Consulta ha precisato che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. Il Giudice delle leggi ha quindi rilevato che dove il diritto all'elettorato passivo vada coniugato con gli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, le cause di incompatibilità alla carica, che del
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Data pubblicazione 16/02/2025 diritto all'elettorato passivo integrano una delle declinazioni, sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito.
Pertanto, conclude la Corte Costituzionale, è di chiara comprensione che limitare, nelle ipotesi in esame, l'accesso ad un ufficio pubblico politico, qual è la partecipazione, quale componente, alla Giunta di un comune, ed alla nomina ad un ufficio di rappresentanza della municipalità, qual è la nomina a vice sindaco, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità, nel bilanciamento tra la cura dell'imparziale agire della pubblica amministrazione e la tutela del diritto inviolabile all'elettorato, si ponga in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza. La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall'essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell'ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste.
La Corte Costituzionale ha quindi inciso non sull'art 78 c.c., ma sull'art. 64 del TUEL, in relazione all'art 51 Cost. dichiarandolo illegittimo nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n.
898 del 1970.
Dichiarata la illegittimità della norma, nei termini sopra precisati, nel presente giudizio non può più applicarsi la norma dichiarata illegittima (art. 30 legge 87/1953) e cioè la norma nel
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testo antecedente la pronuncia della Consulta, bensì la norma quale essa attualmente si esprime, nel testo manipolato dalla Corte
Costituzionale, e deve quindi concludersi non sussiste la dedotta situazione di incompatibilità, dal momento che è pacifico che il ricorrente abbia divorziato dalla sorella del sindaco.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari altri accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando il ricorso degli elettori SA ed SE.
Ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese considerando la novità della questione e l'intervento della
Corte costituzionale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso degli elettori SA UI ed SE
NO.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 09/01/2025.
Il Consigliere relatore
IT LV A. US
Il Presidente
RI IE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ELETTORATO RI IE Presidente Ud.09/01/2025 PU
LAURA TRICOMI Consigliere
GIULIA IOFRIDA Consigliere
MAURA CAPRIOLI Consigliere
TA VI NN SS RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5742/2022 R.G. proposto da:
CH ARMANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato
CH FO ([...])
-ricorrente-
Contro
CASALE IG, NO ELISEO, rappresentati e difesi dagli avvocati DE MO RI LUDOVICA ([...]),
DE MO NC ([...])
-controricorrenti-
nonchè contro
MELILLO LORENZO;
COMUNE DI CAPOSELE, in persona del Sindaco
-intimati- Numero registro generale 5742/2022
Numero sezionale 88/2025
Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025
avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 371/2022 depositata il 01/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere TA VI NN SS.
FATTI DI CAUSA
1. - UI SA ed SE NO elettori del Comune di
LE hanno chiesto la revoca della la nomina di AN
TU alla carica di vicesindaco, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito, per brevità TUEL), il quale prevede che “il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”; ciò in quanto TU era già stato sposato con EL
EL, sorella del sindaco, dalla quale aveva divorziato il 18 ottobre 2016. Il Consiglio comunale di LE, con deliberazione del 16 luglio 2019, rigettava la richiesta.
2. - SA e NO hanno proposto ricorso che il
Tribunale di Avellino, con ordinanza del 16 giugno 2020, ha respinto.
3. -La Corte d'appello di Napoli, a seguito dell'impugnazione presentata dai menzionati SA e NO, ha ritenuto, invece, sussistente ai sensi dell'art. 78 cod. civ. il legame di affinità (art. 78 c.p.c. il cui terzo comma stabilisce che “l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio
è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4”) e che il disposto dell'art. 64 del TUEL non era stato modificato né all'atto di introduzione della legge sul divorzio, né in seguito, ravvisando l'incompatibilità denunciata ex art. 64 cit.
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4.- AN TU ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, affidandosi a due motivi, ai quali hanno resistito con controricorso UI SA ed SE NO. Gli intimati
LO EL e Comune di LE non hanno svolto difese.
5.- La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 giugno 2023 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma 3, cod. civ., implicitamente richiamato dall'art. 64, comma
4, TUEL, nella parte in cui stabilisce che “l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4”, così prevedendo che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente.
6.- La Corte Costituzionale con sentenza del 20 marzo 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del
D.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970.
7.- La causa è stata quindi rimessa a pubblica udienza.
Il Procuratore generale nella persona del sostituto procuratore
NA RI DI ha chiesto l'accoglimento del ricorso. TU ha depositato memoria.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- Con il primo motivo di ricorso, si lamenta ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 78 c.c. e dell'art. 64 del D.lgs. 267/2000 nonché dell' art. 12 Preleggi. Il ricorrente deduce la cessazione dell'affinità con la pronuncia di divorzio e sostiene che l'art. 78 cod. civ. non esclude affatto che il vincolo di affinità cessi con la pronuncia di divorzio, limitandosi semplicemente a chiarire che esso non cessa con la morte.
Lamenta che pronuncia impugnata abbia preferito interpretare la norma in maniera strettamente letterale, come se fosse slegata dall'impianto in cui è inserita, piuttosto che in forma logico- sistematica, attraverso la ricerca di un suo adeguamento agli istituti introdotti nell'ordinamento con la legge n. 898/1970, ove è prevista una nuova ipotesi di cessazione del vincolo matrimoniale.
8.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 78 c.c. e agli artt. 2, 3 e 51 Cost. Il ricorrente deduce che la Corte di merito ha compiuto un errore di valutazione nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellato, che intendeva contestare non la legittimità dell'art. 64 TUEL, volta a tutelare l'imparzialità della P.A., ma dell'art. 78 cod. civ., nel caso in cui la norma fosse interpretata nel senso di escludere che il divorzio costituisca causa di cessazione del rapporto di affinità.
8.1.- La Procura generale, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale sopra citata, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 64 d.lgs. n. 267 del 2000 posto a fondamento della sentenza impugnata, si è espressa nel senso che deve escludersi l'incompatibilità di AN TU a ricoprire la carica di componente della giunta del Comune di LE e di vicensindaco.
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Numero sezionale 88/2025
Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025
9.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
Questa Corte, con valutazione difforme da quella resa dal giudice d'appello, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevandola con la ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2023, e la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 107/2024, previa la corretta individuazione del perimetro normativo all'interno del quale collocare il sollevato dubbio di legittimità costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 64 TUEL nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio, rispetto al quale è intervenuta pronuncia di divorzio.
La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che l'art. 51 Cost. va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino.
La Consulta ha precisato che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. Il Giudice delle leggi ha quindi rilevato che dove il diritto all'elettorato passivo vada coniugato con gli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, le cause di incompatibilità alla carica, che del
5 di 7 Numero registro generale 5742/2022
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Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025 diritto all'elettorato passivo integrano una delle declinazioni, sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito.
Pertanto, conclude la Corte Costituzionale, è di chiara comprensione che limitare, nelle ipotesi in esame, l'accesso ad un ufficio pubblico politico, qual è la partecipazione, quale componente, alla Giunta di un comune, ed alla nomina ad un ufficio di rappresentanza della municipalità, qual è la nomina a vice sindaco, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità, nel bilanciamento tra la cura dell'imparziale agire della pubblica amministrazione e la tutela del diritto inviolabile all'elettorato, si ponga in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza. La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall'essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell'ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste.
La Corte Costituzionale ha quindi inciso non sull'art 78 c.c., ma sull'art. 64 del TUEL, in relazione all'art 51 Cost. dichiarandolo illegittimo nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n.
898 del 1970.
Dichiarata la illegittimità della norma, nei termini sopra precisati, nel presente giudizio non può più applicarsi la norma dichiarata illegittima (art. 30 legge 87/1953) e cioè la norma nel
6 di 7 Numero registro generale 5742/2022
Numero sezionale 88/2025
Numero di raccolta generale 3943/2025
Data pubblicazione 16/02/2025
testo antecedente la pronuncia della Consulta, bensì la norma quale essa attualmente si esprime, nel testo manipolato dalla Corte
Costituzionale, e deve quindi concludersi non sussiste la dedotta situazione di incompatibilità, dal momento che è pacifico che il ricorrente abbia divorziato dalla sorella del sindaco.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari altri accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando il ricorso degli elettori SA ed SE.
Ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese considerando la novità della questione e l'intervento della
Corte costituzionale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso degli elettori SA UI ed SE
NO.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 09/01/2025.
Il Consigliere relatore
IT LV A. US
Il Presidente
RI IE
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